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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
- SEZIONE LAVORO –
nel procedimento n. 106/2025 V.G. ha pronunziato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, con cui e Parte_1 Pt_2
chiedono ingiungersi al il pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
ciascuno di loro, dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, modificata dall'art. 55 d.l. n.
83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e successivamente modificata dalla legge n.208/2015, entrata in vigore il 1°gennaio 2016, nella misura pari ad euro 14.040,00,
per il primo ed euro 11.400,00 per il secondo, deducendo la durata irragionevole di un giudizio civile, relativamente ai tre gradi del giudizio, iniziato, il primo grado, con atto di citazione notificato in data 8 settembre 2003 e definito con sentenza del Tribunale
di Potenza n.150/2015, pubblicata il 19 febbraio 2015; proseguito il secondo grado con atto di appello notificato in data 8 aprile 2015 e definito con sentenza della Corte di
Appello di Potenza n.738/2021, pubblicata in data 7 giugno 2021; proseguito in Corte
di cassazione con ricorso del 16 settembre 2021 e definito con ordinanza n.20564/2024,
pubblicata in data 24 luglio 2024;
ritenuta, quindi, la tempestività del ricorso de quo, ai sensi dell'art.4 della Legge
n.89/2001, come modificato dal D.L. n.83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134 del 7 agosto 2012, tenuto, altresì, conto del contenuto della sentenza
1 della Corte Costituzionale n.88/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui escludeva la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione durante la pendenza del giudizio presupposto;
rilevato, altresì che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (“Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile“), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge, così,
rilevando il mancato esperimento del rimedio preventivo ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo;.
esaminata la documentazione ritualmente versata in atti dai ricorrenti, dalla quale emerge che detta causa, relativamente al giudizio di primo grado, ha avuto una durata complessiva di anni undici e mesi cinque e, quindi, detratta la durata ragionevole pari ad anni tre, la sua durata irragionevole è stata di anni otto e mesi cinque, cui vanno detratti anni due e, quindi, anni sei e mesi cinque e, cioè, anni sei;
il giudizio di appello ha avuto una durata complessiva di anni sei e mesi due e, quindi, detratta quella ragionevole di anni due, quella irragionevole è stata di anni quattro e mesi due e, quindi,
anni quattro;
il giudizio di cassazione ha avuto una durata complessiva di anni tre e,
quindi, detratta la durata ragionevole di anni uno, quella irragionevole è stata di anni due;
2
considerato che
, nel provvedere alla relativa quantificazione del danno, occorre distinguere la posizione di da quella di , dovendosi Parte_1 Parte_2
precisare, quanto al primo che egli ha diritto iure proprio al danno da irragionevole durata del secondo e del terzo grado del giudizio, pari ad euro 2.400,00 (euro 400,00
per anni sei) e quale erede di la durata irragionevole pari ad anni Persona_1
cinque e mesi quattro e, quindi, anni cinque, cioè euro 2000,00 e quale erede di quella irragionevole pari ad anni sei e mesi tre e, quindi, anni sei la somma di Per_2
euro 2.400,00, per un importo complessivo pari ad euro 6.800,00;
quanto alla posizione di la durata irragionevole dei tre giudizi Parte_2
presupposti è stata pari a complessivi anni dodici e, quindi, secondo i criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità
n.208/2015 ed appare congruo basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto del procedimento come descritto e, quindi, del valore della controversia de qua nonché del comportamento dell' odierno ricorrente;
rilevato, quanto alla determinazione del quantum che in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, che il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.
2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile
"ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art.
2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della
3 parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art.
2-bis comma 1-
ter della normativa in esame. È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito,
trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.
2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (Cass. n.14521/2019);
che sulle somme così attribuite spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo;
rilevato che l'applicazione degli incrementi di cui all'art. 2 bis comma 1 della Legge
n.89/2001 costituiscono una facoltà e non un obbligo del giudice del monitorio;
che le spese processuali vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza,
ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, scaglione fino ad euro 26.000,00 – parametro medio – procedimenti monitori, tenuto conto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et
4 altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege"
Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.
INGIUNGE
al di pagare, in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 6.800,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, di cui euro
2.400,00 iure proprio ed euro 4.400,00 quale erede di e Persona_1 Per_3
ed in favore di la somma, iure proprio, di euro 4.800,00, oltre
[...] Parte_2
interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 567,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 27 marzo 2025
Il Consigliere
Dr. Aida Sabbato
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