Decreto cautelare 8 aprile 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 16/06/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Clorinda Rosciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64;
contro
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Maria Perullo e Alessandra Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA Di Donna, CI Di Donna, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari:
- dell’ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Ercolano - Settore Gestione del Territorio - Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dagli odierni ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-e del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
- con l’impugnato provvedimento, il Comune di Ercolano ha ingiunto agli odierni ricorrenti, “ nella qualità di aventi causa del provvedimento -OMISSIS-emesso in data 23.04.2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Sezione Urbanistica - Ufficio Demolizioni, inerente la demolizione in danno degli Stessi delle opere abusive ubicate in Ercolano (NA) …, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dall’avvenuta notifica del presente atto, al pagamento dell’importo complessivo dovuto di € 58.276,20, quale spesa complessiva sostenuta in anticipazione dal Comune di Ercolano per la demolizione in parola …”;
- i ricorrenti muovono, in relazione a tale provvedimento, plurime censure;
Considerato che sia i costituiti controinteressati sia il Comune di Ercolano hanno sollevato (rispettivamente, i primi con memoria del 16 aprile 2025 e l’ente con memoria del successivo 24 aprile) eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, per essere la controversia di pertinenza del Giudice ordinario;
Ritenuta la fondatezza delle predette eccezioni, atteso che:
- la controversia ha per oggetto la sussistenza (negata dai ricorrenti) di un credito di rimborso, quale avanzato dal Comune, per i lavori di demolizione effettuati dalla stessa Amministrazione in sostituzione rispetto agli obblighi non ottemperati dagli ingiunti, sicché punto da dirimere è la spettanza o meno del credito da esecuzione in danno;
- a tal riguardo, le Sezioni Unite civili hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario “ facendo applicazione del principio, cui va data continuità, per cui tale spettanza è da riferirsi alla controversia relativa al recupero delle spese per l’effettuazione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione di opere oggetto di ordinanza rimasta ineseguita dal destinatario; può invero tuttora affermarsi che "indipendentemente ... dallo strumento prescelto dall’amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal R.D. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall’ordinanza ... non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell’amministrazione per le spese affrontate a seguito dell’inerzia del destinatario dell’ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all’obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento"; … il principio è infatti declinabile ogni qual volta il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese sostenute abbia ad oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica, regolato pertanto "dalle comuni norme sui diritti di credito" (Cass. 11937/2012); si tratta d’indirizzo più di recente con chiarezza espresso proprio in tema di ingiunzione fiscale R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, nel senso della appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie relative alla "riscossione delle somme occorse per la cd. esecuzione in danno", venendo in evidenza un’obbligazione di diritto privato che trova esclusivo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione dell’ordinanza (nella specie, contingibile e urgente) e "nel conseguente esercizio del potere sostitutivo della P.A.", senza che sia posto in discussione il provvedimento amministrativo, trattandosi soltanto di accertare il diritto della P.A. al rimborso delle spese sostenute (Cass. s.u. 22756/2018) ” (ordinanza 28 luglio 2021, n. 2160; e, in giurisprudenza amministrativa, cfr. la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 92 del 3 febbraio 2025);
- peraltro, nel caso in esame, si trattava di demolizione ordinata mediante sentenza di condanna della Corte d’Appello di Napoli - VI sezione penale, sicché in nessun caso si sarebbe potuto far questione dell’illegittimo esercizio di potere amministrativo discrezionale;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo la controversia essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del presente giudizio o qualunque altro soggetto comunque menzionato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.