Sentenza 24 marzo 1969
Massime • 2
La Presidenza del consiglio dei ministri, ufficio araldico, e passivamente legittimata in via secondaria, a stare in giudizio nelle controversie in cui si reclami, come parte del proprio cognome, ai ai sensi della norma XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, un predicato ex nobiliare, che si sostenga, in contraddittorio con altri interessati, essere non solo esistente, ma regolarmente riconosciuto prima del 22 ottobre 1922. ( V.751-64 3189-63).*
Le norme abrogative dei precedenti ordinamenti nobiliari preunitari, (RD 21 gennaio 1929, n 61, art 2, e RD 7 giugno 1943, n 651, art.2) non possono essere comprese tra quelle dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n 101 dell'otto luglio 1967 dalla Corte costituzionale e, pertanto, conservano il loro pieno valore, inibendo alla radice la possibilita di fondare qualsiasi accertamento giuridico, anche in via puramente incidentale, su leggi, Disposizioni e consuetudini prive, fin dal 1926, di efficacia normativa. Le norme abrogative o limitatrici di precedenti diritti in materia araldica, in quanto tali, sono in perfetto accordo col successivo precetto della XIV disposizione transitoria della Costituzione repubblicana e, quindi, non sono state da questa abrogate.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/03/1969, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1969 |
Testo completo
La Presidenza del consiglio dei ministri, ufficio araldico, e passivamente legittimata in via secondaria, a stare in giudizio nelle controversie in cui si reclami, come parte del proprio cognome, ai ai sensi della norma XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, un predicato ex nobiliare, che si sostenga, in contraddittorio con altri interessati, essere non solo esistente, ma regolarmente riconosciuto prima del 22 ottobre 1922. ( V.751-64 3189-63).*