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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/08/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 545/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TOGNATO FABRIZIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. BOCCACCI CodiceFiscale_3
FEDERICA
RESISTENTI
Trasmessi gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto disporre la riduzione a € 250,00 mensili del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie necessarie ed oltre istat come per legge.
FATTO
Con ricorso in data 5.03.2025, chiedeva di modificare il decreto n. 2105/10 Parte_1 emesso in data 22.04.2010 dal Tribunale per i minorenni di Firenze nell'ambito della procedura n. 1900-08 VG, depositato in cancelleria in data 13.05.2010, disponendo, a seguito delle mutate condizioni economiche, la revoca dell'obbligo per il ricorrente di versare l'assegno di mantenimento e i contributi alle spese straordinarie per il figlio ( , maggiorenne ma non Controparte_2 CodiceFiscale_3 economicamente autosufficiente, alla di lui madre o comunque di ridurre la misura dell'assegno di mantenimento. Con provvedimento in data 7.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.06.2025. Si costituivano e contestando la domanda attorea e CP_1 Controparte_2 chiedendone il rigetto. Su istanza delle parti, la causa veniva differita all'udienza del 26.6.2025 ove il Giudice formulava proposta conciliativa cui le parti successivamente aderivano. Il Giudice Relatore in data 16.07.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Le conclusioni congiunte formulate dalle parti meritano accoglimento, considerato non contrastano con l'interesse del figlio, in quanto capaci di garantire un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, e che non si ravvisano comunque profili di contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Le spese di lite, stante l'accordo, possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento n. 2105/10 emesso in data 22.04.2010 dal Tribunale per i minorenni di Firenze nell'ambito della procedura n. 1900-08, invariato il resto, come segue:
- dispone a carico del sig. un contributo al mantenimento per il figlio Parte_1
di €250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_2 necessarie per il ragazzo e istat come per legge, fino alla sua completa autosufficienza economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 8.8.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzura Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 545/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TOGNATO FABRIZIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. BOCCACCI CodiceFiscale_3
FEDERICA
RESISTENTI
Trasmessi gli atti al PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto disporre la riduzione a € 250,00 mensili del contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie necessarie ed oltre istat come per legge.
FATTO
Con ricorso in data 5.03.2025, chiedeva di modificare il decreto n. 2105/10 Parte_1 emesso in data 22.04.2010 dal Tribunale per i minorenni di Firenze nell'ambito della procedura n. 1900-08 VG, depositato in cancelleria in data 13.05.2010, disponendo, a seguito delle mutate condizioni economiche, la revoca dell'obbligo per il ricorrente di versare l'assegno di mantenimento e i contributi alle spese straordinarie per il figlio ( , maggiorenne ma non Controparte_2 CodiceFiscale_3 economicamente autosufficiente, alla di lui madre o comunque di ridurre la misura dell'assegno di mantenimento. Con provvedimento in data 7.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.06.2025. Si costituivano e contestando la domanda attorea e CP_1 Controparte_2 chiedendone il rigetto. Su istanza delle parti, la causa veniva differita all'udienza del 26.6.2025 ove il Giudice formulava proposta conciliativa cui le parti successivamente aderivano. Il Giudice Relatore in data 16.07.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Le conclusioni congiunte formulate dalle parti meritano accoglimento, considerato non contrastano con l'interesse del figlio, in quanto capaci di garantire un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio, e che non si ravvisano comunque profili di contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Le spese di lite, stante l'accordo, possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento n. 2105/10 emesso in data 22.04.2010 dal Tribunale per i minorenni di Firenze nell'ambito della procedura n. 1900-08, invariato il resto, come segue:
- dispone a carico del sig. un contributo al mantenimento per il figlio Parte_1
di €250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_2 necessarie per il ragazzo e istat come per legge, fino alla sua completa autosufficienza economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 8.8.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzura Fodra