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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1605/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1604/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. L. Falco, K. Piubello e A. Volanti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. E. Volino
in punto a: conto corrente.
All'udienza del 5/11/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 4/1/25 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 24/1/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, rideterminare il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 511 in essere presso la filiale 1 di Avellino tra la
[...]
e la alla data del 31 Controparte_2 Controparte_1 dicembre 2021 nella misura di € 278.111,70 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa in ragione delle contestazioni indicate in atti.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste contenute nei precedenti scritti difensivi, depositati nell'interesse dell'attrice dinanzi al Tribunale di Avellino e, segnatamente, volersi disporre consulenza tecnica di ufficio. Con ogni ulteriore conseguenza come per legge e con condanna al pagamento delle spese di lite”;
per parte convenuta:
“affinché l'On.le Tribunale adito voglia: i) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e la inammissibilità della comparsa in riassunzione ex art. 164 c.p.c. ed assumere ogni necessario provvedimento anche in punto di estinzione del giudizio;
ii) ancora in via pregiudiziale, rilevare l'inidoneità del tentativo di mediazione esperito dall'attrice e per l'effetto respingere la domanda poiché improcedibile;
iii) respingere l'avversa domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
iv) in via preliminare di merito, respingere ogni domanda attorea per prescrizione dell'azione con riferimento a tutti i conti correnti citati;
vi) nel merito, respingere e/o rigettare la avversa domanda poiché inammissibile e/o infondata, in quanto generica, priva di riscontro probatorio e comunque sconfessata. Vinte le spese e i compensi professionali”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Nella specie ricorre la condizione di procedibilità, essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, disposto dal giudice istruttore, avanti al quale, all'udienza del 4/5/23, le parti hanno congiuntamente dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, documentato dal verbale depositato da parte attrice.
3.Sempre preliminarmente in rito, va esaminata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata, sollevata con riferimento al fatto che la consulente ha omesso di inviare la bozza al procuratore della parte costituita, o alla parte stessa, come previsto dall'art. 195 C.p.c.,
Al riguardo la consulente tecnica d'ufficio è stata convocata per fornire chiarimenti e -all'udienza 11/9/24- sul punto risulta che <La dr.ssa dichiara CP_3 che la bozza dell'elaborato peritale è stata inviata nei termini è stata inviata ai consulenti di parte, ed inoltre il procuratore di controparte aveva partecipato alla prima riunione, ed era informato delle modalità, presenti anche nel verbale, di svolgimento dei lavori peritali, e delle tempistiche>>. Non è ravvisabile, pertanto, nullità, che non può dipendere solo dal fatto che nella relazione peritale non si dia
2 compiuto resoconto di tutte le attività compiute, quando in concreto le stesse siano avvenute e il contradittorio tecnico sia stato rispettato. Al riguardo va anche considerato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza di vizi meramente formali (con affermazioni come la seguente: <In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.>>: Cass. 8/6/2023, n. 16196).
Quanto alla richiesta di estensione delle indagini peritali affinché il consulente d'ufficio accerti le rimesse prescritte -così ribadendo la richiesta già formulata, nell'istanza già citata- va osservato che la richiesta non è fondata, trovando compiuta risposta nell'elaborato peritale e nel contraddittorio tecnico svolto in quella sede sul punto. A pag. 38 dell'elaborato peritale, infatti, si legge: < richieste del C.T.P. di parte convenuta di: effettuare un ricalcolo escludendo il c/c 53146 poiché prescritto, si segnala che lo stesso On. Giudicante ha negato l'eccezione di prescrizione mossa dal legale del convenuto nell'udienza del 16.01.2024 come si evince dal seguente passaggio:
“L'avv. CAMPIGOTTO (in sostituzione dell'avv. VOLINO EDOARDO, per parte convenuta, ) […] insiste affinché il quesito sia integrato con il CP_1
riferimento alle rimesse solutorie prescritte, a meno che il Giudice non ritenga che, trattandosi di azione mero accertamento, non si debba tenere conto della prescrizione. Il Giudice, ritenendo non necessaria l'integrazione chiesta da parte convenuta, vertendosi in ipotesi di azione di mero accertamento, rigetta la relativa istanza.”
La circostanza pare, peraltro, rimarcata con provvedimento dell'On.
Giudicante del 12.07.2024 che rigetta specifica istanza del legale di parte attrice
(datata 11.07.2024) in ordine all'integrazione dei quesiti volta all'accertamento delle rimesse prescritte.
3 Conseguentemente la scrivente C.T.U. nell'operare secondo quanto riportato nel presente elaborato non ha fatto altro che rispondere alla precisa richiesta dell'On.
Giudicante, evidente, altresì, nel quesito peritale (da quale non emergono verifiche in ordine alla prescrizione)>>.
Quanto, infatti, all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, ne va confermata l'irrilevanza nel presente giudizio, come già riscontrato con l'ordinanza in data 16/1/2024, nella quale era stato disposto: <Il Giudice, ritenendo non necessaria
l'integrazione chiesta da parte convenuta, vertendosi in ipotesi di azione di mero accertamento, rigetta la relativa istanza>>; infatti, il tema della prescrizione assume rilievo in presenza di una domanda di ripetizione, per la quale occorre individuare il
“dies a quo” dell'azione di ripetizione dell'indebito del cliente nei confronti della banca, mentre nel caos di specie rimane irrilevante, alla stregua del tenore delle domande svolte.
4. Nel merito, nel caso di specie parte attrice chiede di determinare l'esatto saldo contabile di una rapporto di conto corrente intercorso con la banca convenuta almeno sin dal Marzo 1985, previa dichiarazione di nullità di varie clausole contrattuali, con specifico riferimento a diversi profili, e cioè alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e al superamento del tasso soglia usurario per gli interessi di mora, all'applicazione di tassi ultralegali non concordati, all'illegittima antergazione delle valute, e chiede di rideterminare il saldo del conto corrente senza tenere conto delle somme che la ritiene abbia illegittimamente incassato, in conseguenza della CP_1
nullità della pattuizione di interessi e delle altre condizioni nulle o non concordate.
In effetti, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che: <In sintesi, il ctp di parte convenuta riteneva di non considerare il rapporto come un conto corrente unico, ma due conti separati, e io, pur non condividendo
l'impostazione, perché c'era stato un giroconto, ho comunque deciso di inserire un conteggio ulteriore, in modo da evitare osservazioni successive, ho elaborato la risposta alternativa. Il giroconto è provato e i tre giorni di differenza evidenziati da parte convenuta sono dovuti solo ai tempi tecnici della banca>>.
4 Pertanto, il calcolo ha condotto a due risultati diversi, con conteggi distinti a seconda delle due impostazioni, delle quali, tuttavia, è corretta quella che -come allegato da parte attrice- considera il rapporto unitario, in quanto, come rilevato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, si tratta di giroconti;
al riguardo l'evidenza documentale conferma la valutazione contenuta nell'elaborato, secondo la quale vi è continuità tra la chiusura di un conto e l'apertura del nuovo conto, senza alcun effetto estintivo delle obbligazioni reciprocamente preesistenti tra le parti del rapporto. In sostanza, è confermata l'allegazione di parte attrice secondo la quale si configura un unico rapporto di conto corrente, in quanto il saldo del conto corrente n°
01/5/3146/62 è stato, al momento dell'estinzione, trasferito con “giroconto” sul conto corrente n° 102350/50, così come il saldo di quest'ultimo conto, sempre al momento dell'estinzione, è stato trasferito sul conto n° 511/18, senza soluzione di continuità tra i vari conti correnti nel corso del tempo.
Pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio ha ricostruito esattamente i movimenti del conto, inteso come un unico rapporto, per ciascun trimestre, nonché le somme addebitate, al fine di determinare il saldo al 31/12/2021.
5. Quanto all'esatta consistenza del credito azionato, e alle varie eccezioni negoziali di parte attrice opponente, è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio (affidata alla dott.ssa , sul seguente quesito: <Il CTU, letti gli atti di causa, Persona_1
esaminata la documentazione prodotta dalle parti, acquisita ex art. 198 c.p.c. eventuale ulteriore documentazione utile, svolta ogni indagine ed operazione necessaria, autorizzato ad avvalersi di ausiliari nonché a svolgere le operazioni anche da remoto, determini l'esatto saldo contabile del conto corrente ordinario
511/18 (già c/c n. 01/5/3146/62 sino al 28.03.1991e c/c n. 102350/50 sino al
24.09.1991), acceso presso l'Agenzia 1 di Avellino della Controparte_4
, successivamente da giugno 2003 ed, infine,
[...] Controparte_5 da novembre 2014 - ancora oggi aperto Controparte_6
- partendo dal primo saldo prodotto in atti da parte attrice e sino all'ultimo estratto conto disponibile alla data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione
(12.03.2022):
5
1. applicando agli scoperti di conto, il tasso convenzionalmente pattuito per iscritto ovvero, in difetto
di valida pattuizione scritta: i) il tasso legale (se il contratto è stato stipulato prima del 9.7.1992 – data di entrata in vigore della L. 17.2.1992 n. 154 – vedi Corte Cost. ord. 18.12.2009 n. 338); ii) il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo 13.8.2010 n. 141);
2. espungendo, dal conteggio, spese (es. istruttoria, bonifici), oneri (valute) e commissioni (massimo
scoperto, istruttoria veloce, messa a disposizione fondi et similia), ove non pattuiti. In particolare, verifichi se la CMS sia stata convenuta per iscritto e verifichi la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima;
nel caso in cui non sia determinata provveda ad escluderla integralmente dal ricalcolo del saldo;
3. eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi sino alla data del 30.6.2000; successivamente
(1.07.2000), qualora vi sia, in atti, la comunicazione ex art. 7 delibera CICR del 9.2.2000, conteggiando la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca;
in caso negativo (e, dunque, qualora la banca abbia provveduto all'adeguamento solo unilateralmente con mera comunicazione inviata al cliente), espungendo l'intera capitalizzazione per tutta la durata del rapporto;
4. determinando gli “oneri” da considerare ai fini della valutazione del superamento
o meno del limite dell'usurarierà (usura c.d. oggettiva) con riguardo al tasso previsto per gli interessi, corrispettivi e moratori, al momento di apertura del conto;
il tutto, secondo le direttive della Banca d'Italia, via via emanate (ex art. 2 legge 108 del
1996) e i principi espressi, in materia, da Cass. sez. un. n. 16303/2018 per il calcolo del TEGM per i contratti stipulati in epoca anteriore all'1.1.2010 - tenendo conto che per quelli successivi, le commissioni e, tra esse, quelle di massimo scoperto, vanno considerate ai fini della valutazione della usurarietà (vedi art. 2 bis D.L. 2008 n. 185 convertito in legge Legge n.2 del 2009) - e da Cass. civ., sez. un. n. 19597/2020 quanto agli interessi moratori;
verificando l'esistenza di usura in tutte le ipotesi di superamento del tasso soglia nel corso del rapporto imputabili all'avvenuto esercizio, da parte della convenuta, dello ius variandi ex art. 118 TUB. In CP_1
ipotesi di positivo accertamento di interessi usurari, eliminandoli dal relativo conteggio>>.
6. Nel caso di specie, la consulenza, esente da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, ha operato su premesse metodologiche che sono condividibili e che in sintesi sono riportate nella consulenza e, all'esito del contraddittorio tecnico, dopo aver provveduto a verificare l'ammontare degli interessi che derivavano dalle regole
6 negoziali e normative nella specie, ha quantificato una differenza rilevante, ammontando la differenza tra il saldo reale del conto corrente (di € -9.978,67) e il saldo risultante dal ricalcolo effettuato (di € 263.555,99) ad € 263.555,99.
Come si ricava, infatti, dalla consulenza tecnica d'ufficio risulta in larga misura modificato l'importo risultante dal conteggio dell'applicazione di interessi a debito, nonché di un certo rilievo gli importi da scomputare per spese e/o commissioni pattuite rispetto a quelle applicate in conformità alle previsioni contrattuali;
somme che la consulenza tecnica d'ufficio ha portato in detrazione al saldo passivo a favore dalla banca, così modificandolo da un saldo passivo a un saldo decisamente attivo alla data del ricalcolo.
7. Nel merito, quindi, la domanda attorea è risultata giustificata. Consegue a quanto precede che va, invece, dichiarato l'esatto “dare-avere” fra le parti, individuato nella somma già indicata al precedente punto 6., di € 263.555,99 a favore del correntista.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che nel caso di specie è ravvisabile in capo alla convenuta, e -per valore dichiarato e bassa complessità- CP_1
si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con diritto di parte attrice di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, accerta e dichiara tenuti e condanna che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 511 in essere presso la filiale 1 di Avellino tra la
[...]
e la alla data del 31 dicembre 2021 Parte_1 Controparte_1 ammontava ad € +263.555,99; dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che liquida in complessivi € 12.913,35, di cui €
[...]
1.684,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente anticipato da parte attrice.
Così deciso in Modena, il giorno 24/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
7 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1604/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. L. Falco, K. Piubello e A. Volanti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. E. Volino
in punto a: conto corrente.
All'udienza del 5/11/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 4/1/25 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 24/1/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, rideterminare il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 511 in essere presso la filiale 1 di Avellino tra la
[...]
e la alla data del 31 Controparte_2 Controparte_1 dicembre 2021 nella misura di € 278.111,70 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa in ragione delle contestazioni indicate in atti.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste contenute nei precedenti scritti difensivi, depositati nell'interesse dell'attrice dinanzi al Tribunale di Avellino e, segnatamente, volersi disporre consulenza tecnica di ufficio. Con ogni ulteriore conseguenza come per legge e con condanna al pagamento delle spese di lite”;
per parte convenuta:
“affinché l'On.le Tribunale adito voglia: i) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e la inammissibilità della comparsa in riassunzione ex art. 164 c.p.c. ed assumere ogni necessario provvedimento anche in punto di estinzione del giudizio;
ii) ancora in via pregiudiziale, rilevare l'inidoneità del tentativo di mediazione esperito dall'attrice e per l'effetto respingere la domanda poiché improcedibile;
iii) respingere l'avversa domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
iv) in via preliminare di merito, respingere ogni domanda attorea per prescrizione dell'azione con riferimento a tutti i conti correnti citati;
vi) nel merito, respingere e/o rigettare la avversa domanda poiché inammissibile e/o infondata, in quanto generica, priva di riscontro probatorio e comunque sconfessata. Vinte le spese e i compensi professionali”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Nella specie ricorre la condizione di procedibilità, essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, disposto dal giudice istruttore, avanti al quale, all'udienza del 4/5/23, le parti hanno congiuntamente dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, documentato dal verbale depositato da parte attrice.
3.Sempre preliminarmente in rito, va esaminata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata, sollevata con riferimento al fatto che la consulente ha omesso di inviare la bozza al procuratore della parte costituita, o alla parte stessa, come previsto dall'art. 195 C.p.c.,
Al riguardo la consulente tecnica d'ufficio è stata convocata per fornire chiarimenti e -all'udienza 11/9/24- sul punto risulta che <La dr.ssa dichiara CP_3 che la bozza dell'elaborato peritale è stata inviata nei termini è stata inviata ai consulenti di parte, ed inoltre il procuratore di controparte aveva partecipato alla prima riunione, ed era informato delle modalità, presenti anche nel verbale, di svolgimento dei lavori peritali, e delle tempistiche>>. Non è ravvisabile, pertanto, nullità, che non può dipendere solo dal fatto che nella relazione peritale non si dia
2 compiuto resoconto di tutte le attività compiute, quando in concreto le stesse siano avvenute e il contradittorio tecnico sia stato rispettato. Al riguardo va anche considerato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza di vizi meramente formali (con affermazioni come la seguente: <In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.>>: Cass. 8/6/2023, n. 16196).
Quanto alla richiesta di estensione delle indagini peritali affinché il consulente d'ufficio accerti le rimesse prescritte -così ribadendo la richiesta già formulata, nell'istanza già citata- va osservato che la richiesta non è fondata, trovando compiuta risposta nell'elaborato peritale e nel contraddittorio tecnico svolto in quella sede sul punto. A pag. 38 dell'elaborato peritale, infatti, si legge: < richieste del C.T.P. di parte convenuta di: effettuare un ricalcolo escludendo il c/c 53146 poiché prescritto, si segnala che lo stesso On. Giudicante ha negato l'eccezione di prescrizione mossa dal legale del convenuto nell'udienza del 16.01.2024 come si evince dal seguente passaggio:
“L'avv. CAMPIGOTTO (in sostituzione dell'avv. VOLINO EDOARDO, per parte convenuta, ) […] insiste affinché il quesito sia integrato con il CP_1
riferimento alle rimesse solutorie prescritte, a meno che il Giudice non ritenga che, trattandosi di azione mero accertamento, non si debba tenere conto della prescrizione. Il Giudice, ritenendo non necessaria l'integrazione chiesta da parte convenuta, vertendosi in ipotesi di azione di mero accertamento, rigetta la relativa istanza.”
La circostanza pare, peraltro, rimarcata con provvedimento dell'On.
Giudicante del 12.07.2024 che rigetta specifica istanza del legale di parte attrice
(datata 11.07.2024) in ordine all'integrazione dei quesiti volta all'accertamento delle rimesse prescritte.
3 Conseguentemente la scrivente C.T.U. nell'operare secondo quanto riportato nel presente elaborato non ha fatto altro che rispondere alla precisa richiesta dell'On.
Giudicante, evidente, altresì, nel quesito peritale (da quale non emergono verifiche in ordine alla prescrizione)>>.
Quanto, infatti, all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, ne va confermata l'irrilevanza nel presente giudizio, come già riscontrato con l'ordinanza in data 16/1/2024, nella quale era stato disposto: <Il Giudice, ritenendo non necessaria
l'integrazione chiesta da parte convenuta, vertendosi in ipotesi di azione di mero accertamento, rigetta la relativa istanza>>; infatti, il tema della prescrizione assume rilievo in presenza di una domanda di ripetizione, per la quale occorre individuare il
“dies a quo” dell'azione di ripetizione dell'indebito del cliente nei confronti della banca, mentre nel caos di specie rimane irrilevante, alla stregua del tenore delle domande svolte.
4. Nel merito, nel caso di specie parte attrice chiede di determinare l'esatto saldo contabile di una rapporto di conto corrente intercorso con la banca convenuta almeno sin dal Marzo 1985, previa dichiarazione di nullità di varie clausole contrattuali, con specifico riferimento a diversi profili, e cioè alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e al superamento del tasso soglia usurario per gli interessi di mora, all'applicazione di tassi ultralegali non concordati, all'illegittima antergazione delle valute, e chiede di rideterminare il saldo del conto corrente senza tenere conto delle somme che la ritiene abbia illegittimamente incassato, in conseguenza della CP_1
nullità della pattuizione di interessi e delle altre condizioni nulle o non concordate.
In effetti, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che: <In sintesi, il ctp di parte convenuta riteneva di non considerare il rapporto come un conto corrente unico, ma due conti separati, e io, pur non condividendo
l'impostazione, perché c'era stato un giroconto, ho comunque deciso di inserire un conteggio ulteriore, in modo da evitare osservazioni successive, ho elaborato la risposta alternativa. Il giroconto è provato e i tre giorni di differenza evidenziati da parte convenuta sono dovuti solo ai tempi tecnici della banca>>.
4 Pertanto, il calcolo ha condotto a due risultati diversi, con conteggi distinti a seconda delle due impostazioni, delle quali, tuttavia, è corretta quella che -come allegato da parte attrice- considera il rapporto unitario, in quanto, come rilevato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, si tratta di giroconti;
al riguardo l'evidenza documentale conferma la valutazione contenuta nell'elaborato, secondo la quale vi è continuità tra la chiusura di un conto e l'apertura del nuovo conto, senza alcun effetto estintivo delle obbligazioni reciprocamente preesistenti tra le parti del rapporto. In sostanza, è confermata l'allegazione di parte attrice secondo la quale si configura un unico rapporto di conto corrente, in quanto il saldo del conto corrente n°
01/5/3146/62 è stato, al momento dell'estinzione, trasferito con “giroconto” sul conto corrente n° 102350/50, così come il saldo di quest'ultimo conto, sempre al momento dell'estinzione, è stato trasferito sul conto n° 511/18, senza soluzione di continuità tra i vari conti correnti nel corso del tempo.
Pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio ha ricostruito esattamente i movimenti del conto, inteso come un unico rapporto, per ciascun trimestre, nonché le somme addebitate, al fine di determinare il saldo al 31/12/2021.
5. Quanto all'esatta consistenza del credito azionato, e alle varie eccezioni negoziali di parte attrice opponente, è stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio (affidata alla dott.ssa , sul seguente quesito: <Il CTU, letti gli atti di causa, Persona_1
esaminata la documentazione prodotta dalle parti, acquisita ex art. 198 c.p.c. eventuale ulteriore documentazione utile, svolta ogni indagine ed operazione necessaria, autorizzato ad avvalersi di ausiliari nonché a svolgere le operazioni anche da remoto, determini l'esatto saldo contabile del conto corrente ordinario
511/18 (già c/c n. 01/5/3146/62 sino al 28.03.1991e c/c n. 102350/50 sino al
24.09.1991), acceso presso l'Agenzia 1 di Avellino della Controparte_4
, successivamente da giugno 2003 ed, infine,
[...] Controparte_5 da novembre 2014 - ancora oggi aperto Controparte_6
- partendo dal primo saldo prodotto in atti da parte attrice e sino all'ultimo estratto conto disponibile alla data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione
(12.03.2022):
5
1. applicando agli scoperti di conto, il tasso convenzionalmente pattuito per iscritto ovvero, in difetto
di valida pattuizione scritta: i) il tasso legale (se il contratto è stato stipulato prima del 9.7.1992 – data di entrata in vigore della L. 17.2.1992 n. 154 – vedi Corte Cost. ord. 18.12.2009 n. 338); ii) il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo 13.8.2010 n. 141);
2. espungendo, dal conteggio, spese (es. istruttoria, bonifici), oneri (valute) e commissioni (massimo
scoperto, istruttoria veloce, messa a disposizione fondi et similia), ove non pattuiti. In particolare, verifichi se la CMS sia stata convenuta per iscritto e verifichi la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima;
nel caso in cui non sia determinata provveda ad escluderla integralmente dal ricalcolo del saldo;
3. eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi sino alla data del 30.6.2000; successivamente
(1.07.2000), qualora vi sia, in atti, la comunicazione ex art. 7 delibera CICR del 9.2.2000, conteggiando la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca;
in caso negativo (e, dunque, qualora la banca abbia provveduto all'adeguamento solo unilateralmente con mera comunicazione inviata al cliente), espungendo l'intera capitalizzazione per tutta la durata del rapporto;
4. determinando gli “oneri” da considerare ai fini della valutazione del superamento
o meno del limite dell'usurarierà (usura c.d. oggettiva) con riguardo al tasso previsto per gli interessi, corrispettivi e moratori, al momento di apertura del conto;
il tutto, secondo le direttive della Banca d'Italia, via via emanate (ex art. 2 legge 108 del
1996) e i principi espressi, in materia, da Cass. sez. un. n. 16303/2018 per il calcolo del TEGM per i contratti stipulati in epoca anteriore all'1.1.2010 - tenendo conto che per quelli successivi, le commissioni e, tra esse, quelle di massimo scoperto, vanno considerate ai fini della valutazione della usurarietà (vedi art. 2 bis D.L. 2008 n. 185 convertito in legge Legge n.2 del 2009) - e da Cass. civ., sez. un. n. 19597/2020 quanto agli interessi moratori;
verificando l'esistenza di usura in tutte le ipotesi di superamento del tasso soglia nel corso del rapporto imputabili all'avvenuto esercizio, da parte della convenuta, dello ius variandi ex art. 118 TUB. In CP_1
ipotesi di positivo accertamento di interessi usurari, eliminandoli dal relativo conteggio>>.
6. Nel caso di specie, la consulenza, esente da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, ha operato su premesse metodologiche che sono condividibili e che in sintesi sono riportate nella consulenza e, all'esito del contraddittorio tecnico, dopo aver provveduto a verificare l'ammontare degli interessi che derivavano dalle regole
6 negoziali e normative nella specie, ha quantificato una differenza rilevante, ammontando la differenza tra il saldo reale del conto corrente (di € -9.978,67) e il saldo risultante dal ricalcolo effettuato (di € 263.555,99) ad € 263.555,99.
Come si ricava, infatti, dalla consulenza tecnica d'ufficio risulta in larga misura modificato l'importo risultante dal conteggio dell'applicazione di interessi a debito, nonché di un certo rilievo gli importi da scomputare per spese e/o commissioni pattuite rispetto a quelle applicate in conformità alle previsioni contrattuali;
somme che la consulenza tecnica d'ufficio ha portato in detrazione al saldo passivo a favore dalla banca, così modificandolo da un saldo passivo a un saldo decisamente attivo alla data del ricalcolo.
7. Nel merito, quindi, la domanda attorea è risultata giustificata. Consegue a quanto precede che va, invece, dichiarato l'esatto “dare-avere” fra le parti, individuato nella somma già indicata al precedente punto 6., di € 263.555,99 a favore del correntista.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che nel caso di specie è ravvisabile in capo alla convenuta, e -per valore dichiarato e bassa complessità- CP_1
si liquidano come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con diritto di parte attrice di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, accerta e dichiara tenuti e condanna che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 511 in essere presso la filiale 1 di Avellino tra la
[...]
e la alla data del 31 dicembre 2021 Parte_1 Controparte_1 ammontava ad € +263.555,99; dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che liquida in complessivi € 12.913,35, di cui €
[...]
1.684,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente anticipato da parte attrice.
Così deciso in Modena, il giorno 24/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
7 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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