Sentenza 15 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2018, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'GO NA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/01/2015 del GIUDICE DI PACE di AVERSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ELISABETTA MARIA MOROSINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione. iú(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Aversa ha condannato gli imputati, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali alla pena di euro 600,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 585 comma 2 n. 2 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione dei legge e vizio di motivazione. In particolare eccepiscono che il Giudice di pace ha ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante che non era contestata e che, peraltro, avrebbe determinato la competenza del giudice superiore.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 n Giudice di pace ha riconosciuto l'aggravante dell'uso di un'arma impropria ("mazza da baseball") che non risultava contestata, neppure in fatto, giudicando, peraltro, su un reato che, così configurato, sarebbe rientrato nella competenza del Tribunale. Tale vizio di ultrapetizione determina, ai sensi dell'art. 522 comma 2 cod. proc. pen., la nullità della sentenza nella parte relativa al riconoscimento della suddetta circostanza aggravante.
4. Deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione del reato. Infatti, considerata la sospensione del corso della prescrizione - intervenuta dal 12/10/2012 al 15/02/2013 e dal 30/05/2014 al 21/11/2014 (per adesione del difensore all'astensione dalle udienze), nonché dal 21/11/2014 al 23/01/2015 (per concessione di rinvio su richiesta dalla difesa dell'imputato) - la prescrizione si è perfezionata in data 27/02/2017. Il Giudice di pace ha erroneamente dichiarato la sospensione della prescrizione anche dal 21 febbraio 2014 al 30 maggio 2014, a seguito di rinvio all'esito, però, di un'udienza in cui è stata svolta attività istruttoria. In ogni caso, anche a voler computare detto periodo di sospensione, la prescrizione sarebbe, ad oggi, maturata comunque.
5. Tenuto conto che, alla luce della decisione del Giudice di pace, non emergono elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione. La decisione relativa agli effetti civili va rimessa al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 585 comma 2 n. 2 cod. pen., annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 21/11/2017 Il Consigliere