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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1798 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
IO AL e NN RA NO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bernardina Russo
e Giuseppe Cammarota parte attrice
E
UA IN, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Chiariello;
parte convenuta
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.) le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, IO AL ed
NN IA NO in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, UA IN per ivi sentire accertare e dichiarare che quest'ultimo era il padre biologico della minore IN
1 Minco, nata a [...] il [...] e, per l'effetto, riconoscere la paternità in capo a IO
AL. Inoltre, chiedevano che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore (con collocamento presso la madre e libero esercizio del diritto di visita) e con onere a carico del
AL di corrispondere la somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2023, UA IN non si opponeva al disconoscimento e al contestuale riconoscimento della paternità da parte del
AL.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed, in particolare, acquisita la documentazione attestante l'esito delle indagine genetiche, il la causa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Invero, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, è emerso che la minore IN non è stata generata da UA IN con una probabilità del
100% (v. relazione depositata in data 20.06.2024).
Pertanto, con la sentenza n. 2284/2024, era stato accertato che la minore IN non era stata generata dal IN;
al contempo, il processo era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato in data 14.01.2025, parte attrice ha chiesto la prosecuzione del giudizio ed, al contempo, ha depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità n. 2284/2024.
Ciò posto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha permesso di accertare che la minore IN è stata generata da IO AL con una probabilità maggiore del
99,999% (v. relazione tecnica depositata in data 20.06.2024).
Il Tribunale ritiene di potere condividere le conclusioni del consulente d'ufficio, in quanto fondate su dati scientifici obiettivi oltre che non specificamente contraddetti dalle parti.
Per tale ragione, deve essere accertato e dichiarato che IO AL è il padre biologico della minore IN Minco.
In secondo luogo, accertato che il AL è il padre biologico del minore, IO AL
e IA RA NO hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e libero esercizio del diritto di visita;
inoltre, hanno chiesto determinarsi in €. 300,00 la somma mensile che il AL
2 dovrà corrispondere per il mantenimento della minore IN, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, l'art. 277 c.c. prevede che: “la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento [258 ss.].Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per
l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Al contempo, l'art. 316 bis c.c. prevede che entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo mentre l'art. 337 ter c.c. prevede che, nella determinazione della somma dovuta, occorre tenere in considerazione le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando anche il valore economico del tempo dedicato da ciascun genitore alla cura ed assistenza dei figli.
Atteso che le statuizioni concordate tra le parti appaiono congrue a tutelare l'interesse della minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non può invece essere accolta la domanda di parte attrice di sostituzione del cognome, in quanto è stata formulata per la prima volta solo con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 26.06.2024 (e, dunque, al di fuori delle preclusioni segnate dai termini ex art. 183 co.
VI c.p.c.).
Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce della natura della decisione e tenuto conto dei rapporti esistenti tra di loro. Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale così decide: accerta e dichiara che IO AL è il padre biologico di VR IN;
dispone l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre e libero esercizio del diritto di visita del padre;
dispone che IO AL corrisponda a IA RA NO la somma di €.
300,00 a titolo di mantenimento della minore, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie per la minore siano ripartite tra i genitori biologici nella misura del 50% ciascuno;
3 manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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