Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr Silvia Rita Fabrizio– Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 853/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024
promossa da
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Ciro Iaconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale Adriatica,
41;
appellante contro
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Danilo Monaco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, alla Via Tirino, n. 8, appellata nonché contro
(c.f. e P.IV , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce (su foglio separato) alla comparsa di costituzione dall'Avv. Marco De Flaviis dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato nella Casa Comunale – Avvocatura, in Pescara - Piazza Italia
n. 1, appellato
Teatina (CH), Via Nicola Marcone, 42, appellato non costituito nonché contro in Persona del Presidente P.T., per sua carica domiciliato in Via Controparte_4
Leonardo da Vinci, 6 - L'Aquila,
appellata non costituita avverso la sentenza n. 574/2023 del Tribunale di Pescara in data 20.4.2023 resa nel giudizio civile RG n. 214/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“In via preliminare: stante le gravi motivazioni tutte esposte in narrativa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ovvero della sentenza impugnanda;
In Via principale: Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare in parte o in toto, la sentenza n. 574/2023 resa in data 20.4.2023 nel giudizio distinto al RG n.
214/2022 del Tribunale di Pescara Giudice Franca Di Felice, comunicata dalla cancelleria data 24.4.2023; accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) Emettere sentenza di accertamento negativo, anche parziale, in ordine al diritto di credito singolarmente vantato dall' Controparte_5
, e dalla , quale Concessionaria di Riscossione nei
[...] CP_1 confronti della , in ordine alle Parte_2 contravvenzioni e tasse automobilistiche anno 2009 e 2010 tutte contenute nell'iscrizione ipotecaria distinta al n. 303793 emessa e predisposta da CP_1
, per tutte le motivazioni spiegate ed anche in ragione della intervenuta
[...] prescrizione anche parziale dichiarandoli per l'effetto estinti anche in parte;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 574/2023 emessa dal Tribunale di Pescara;
con condanna dell'appellante alle spese e compensi professionali in ordine al secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_2
pag. 2/6 “….. Piaccia all'Ecc.ma Corte territoriale adita, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare inammissibile e comunque infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da in ogni caso, confermare in parte qua la Parte_1 gravata sentenza di condanna alla refusione delle spese di lite in favore del CP_2
. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre ad oneri
[...] accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione del 14.09.2021 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Pescara la , il il CP_1 Controparte_2 [...]
e la e, sulla premessa di avere ricevuto da parte CP_3 Controparte_4 della in data 4.3.2021 avviso di iscrizione ipotecaria per l'importo di CP_1
€. 34.163,76 sulla quota di ¼ di proprietà di un appartamento in Pescara, relativa a n. 17 cartelle esattoriali, contestava l'eccessività dell'importo ed eccepiva l'impossibilità di iscrivere ipoteca per crediti relativi a sanzioni amministrative nonché l'intervenuta prescrizione della maggior parte delle pretese oltre all'intervenuto stralcio ex D.L. 119/2018 e successive modifiche dei debiti tributari che non superano l'importo di €. 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 con conseguente annullamento del debito concernente le relative cartelle;
contestava la nullità dell'iscrizione ipotecaria e chiedeva di accertare giudizialmente le somme dovute inerenti le cartelle contenute nell'iscrizione ipotecaria distinta al n. 303793.
2. Si costituiva la impugnando e contestando l'avversa domanda e CP_1 concludendo: in via preliminare, affinché si prendesse atto dell'intervenuto annullamento delle pratiche dalla n. 1 alla n. 11, dell'elenco di cui all'allegato a) nonché della cancellazione dell'ipoteca n. 303793; sempre in via preliminare, affinché fosse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, in ordine alla pratica n. 231277-2017 (nell'elenco la n. 17) relativa alla tassa automobilistica, ossia ad un tributo;
sempre in via preliminare, in sede di prima udienza di trattazione, dichiararsi, ex art. 38, comma 3, c.p.c., in ordine alle pratiche inerenti sanzioni amministrative del codice della strada (tutte, di cui le nn. 12, 13, 14, 15, 16) l'incompetenza per materia e/o per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace;
in ogni caso, nel merito, per il rigetto della domanda;
con vittoria delle spese di lite.
3. Si costituiva il che rilevava ed eccepiva l'inammissibilità e, Controparte_2 comunque, l'infondatezza nel merito della domanda attrice, e concludeva per il rigetto della stessa con vittoria delle spese di giudizio.
4. Il e la non si costituivano in giudizio. Controparte_3 CP_6
pag. 3/6 5. Alla prima udienza il procuratore dell'attrice dichiarava di aderire alle eccezioni di incompetenza per materia e per giurisdizione proposte dalla Controparte_1
e il Giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella N.
231277/2017, (rif. n.17 dell'elenco), in favore del Giudice Tributario;
dichiarava, altresì, la propria incompetenza per materia e per valore con riferimento alle sanzioni amministrative del codice della strada (di cui alle cartelle dalla n. 12 alla n. 16 dell'elenco) per essere competente il Giudice di Pace e fissava udienza, per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies cpc, poi trasformata in trattazione scritta, in merito alle sole cartelle di cui ai nn. da 1 a 11 dell'elenco.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Pescara, rilevato che le cartelle dalla n. 1 alla n. 11 dell'elenco allegato dall'attrice erano state annullate in virtù dell'applicazione dell'art. 4 del DL 119/2018 e dell'art. 4 del DL 21/2021 e detta circostanza risultava altresì, espressamente allegata nella propria comparsa di costituzione da parte della , che aveva altresì allegato e CP_1 documentato anche l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca, dichiarava cessata la materia del contendere e in applicazione del principio della soccombenza, condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti convenute costituite, compensandole nei confronti dei convenuti contumaci.
7. Avverso la predetta pronuncia, ha proposto appello , Parte_1 censurandola per “ERRORE IN PROCEDENDO ED IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DI LEGGE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLEGITTIMA CONDANNA ALLE SPESE. VIOLAZIONE ART. 91 e 115 CPC.”. Ha dedotto al riguardo che Giudice di primo grado avrebbe fondato il proprio convincimento su presupposti errati, travisando gli elementi a sua disposizione e i documenti versati in atti, senza tener conto che la aveva provveduto ad iscrivere ipoteca quando CP_1 le cartelle erano già state annullate ex lege ed ha cancellato l'ipoteca il 9.5.2022 dopo l'inizio del giudizio (atto di citazione notificato il 10.1.2022), pertanto, se avesse correttamente vagliato le prove in atti non avrebbe potuto condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, in quanto Parte_1 aveva già in fase stragiudiziale richiesto la cancellazione dell'ipoteca quindi, in virtù della soccombenza virtuale, applicabile in caso di cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto condannare la e chiede perciò CP_1 che la sentenza venga modificata in tal senso.
8. Si è costituita in giudizio la per contestare l'infondatezza e la CP_1 pretestuosità dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
9. Si è costituito in giudizio il che ha evidenziato come le Controparte_2 ragioni a sostegno dell'appello, si riferiscano interamente all'attività compiuta dal concessionario in piena autonomia rispetto a quella del Controparte_2
pag. 4/6 che una volta affidato il ruolo di esazione al proprio concessionario rimane estraneo alla procedura di riscossione ed agli atti ad essa consentanei. Ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della condanna alle spese di giudizio in suo favore.
10. Non si sono costituti il e la . Controparte_3 CP_6
11. La Corte, con ordinanza del 10.01.2024, ha dichiarato la contumacia del e della ed ha rinviato, per la Controparte_3 Controparte_4 rimessione della causa in decisione, alla udienza del 25.09.2024, ore 9,00, disponendone la sostituzione mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine perentorio della data ed ora dell'udienza.
Assegnava, ex art. 352 c.p.c. (testo vigente) alle parti: a) fino al 26/06/2024 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
b) fino al26/07/2024 per il deposito di comparse conclusionali;
c) fino al
10/09/2024 per il deposito di note di replica.
12. All'udienza del 25.9.2024 la causa è stata tenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. L'unico motivo di censura mosso dall'appellante inerisce il capo di sentenza con il quale il Giudice di primo grado - una volta dichiarata cessata la materia del contendere per le cartelle dalla n.1 alla n.11 in virtù dell'applicazione dell'art. 4 del DL 119/2018 e dell'art. 4 del DL 21/2021, ha condannato l'attrice alle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti, compensandole con i convenuti contumaci, benché l'iscrizione dell' ipoteca fosse stata effettuata dalla quando le cartelle erano già state annullate ex lege e nonostante CP_1 la cancellazione dell'ipoteca fosse stata eseguita il 9.5.2022 dopo l'inizio del giudizio, ragione per cui l'appellante chiede la condanna della e CP_1 del al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
14. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
15. Deve osservarsi che l'annullamento ope legis dei carichi tributari ricompresi nella normativa citata nella gravata sentenza, comporta la nullità iure superveniente della/e cartella/e sottesa/e con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo, ma le spese processuali in dipendenza della definizione ope legis, in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse, devono essere compensate (Cass. 15471/2019; Cass. 24853/2022; Cass. ord. 33059/2023; Cass. ord. 20726/2024 Cass. ord.
32743/2024), pertanto sotto tale profilo la sentenza merita emenda.
16. La riforma della pronuncia impugnata impone di regolare secondo l'esito conclusivo della lite le spese di entrambi i gradi del giudizio. Al riguardo deve tenersi in considerazione da un lato, che la domanda di accertamento negativo pag. 5/6 del credito introdotta dall'attrice includeva anche crediti relative a cartelle esattoriali per le quali il Giudice di prime cure ha dichiarato, per alcune di esse, il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e l'incompetenza per materia per le cartelle inerenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per essere competente il Giudice di Pace. Dall'altra, deve anche essere considerato però che la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento, nell'ambito operativo dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif. in L. n. 136 del 2018; pertanto la SO.G.E.T. Spa non avrebbe dovuto iscrivere ipoteca per importi relativi a debiti tributari di importo non superiore ad €. 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 e rientranti nel provvedimento legislativo di sgravio citato che opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e detta iscrizione ipotecaria (che ha incluso nel complessivo importo anche i predetti crediti). L'iscrizione ipotecaria risulta invece avvenuta il 10.03.2021 ossia dopo l'entrata in vigore del citato disposto normativo (il D.L. n. 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018 ed è stato convertito nella L.
293/2018 pubblicata in G.U. il 18.12.2018) e la cancellazione risulta essere stata effettuata il 9.5.2022 quindi in data successiva all'inizio del giudizio (l'atto i citazione è stato notificato il 10.1.2022). Pertanto, sussistendo un'ipotesi di reciproca soccombenza, le spese del primo e secondo grado possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L' Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa e rigettata, così provvede:
• accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 574/2023 del Tribunale di Pescara resa in data 20.4.2023 nel giudizio civile RG n.
214/2022, che per il resto viene confermata, compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 20.11.2024 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 6/6