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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3653 del R.G.A.C. dell'anno 2019, riunita al giudizio iscritto al n. 3695 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catanzaro, alla Via Mario Greco n. 21 presso lo studio dell'Avv. Teresa Matacera che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Isca Marina CP_1 C.F._2
(CZ), alla Via Mons. n.1, presso e nello studio dell'Avv. Natale Ferraiuolo, CP_2 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
PER IL RICORRENTE: “(…) 1. venga dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della IG.ra ;
2. sia accertato e dichiarato che nessun CP_1
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 1 di 13 assegno di mantenimento spetta alla IG.ra , sia in virtù dell'addebito che CP_1 per la piena autonomia economica per come dimostrato le consistenti risorse accumulate
e ricavi da lavoro prestato in nero, oltre la brevità dell'unione coniugale e i l mancato apporto al patrimonio della famiglia;
3. con condanna della resistente alle spese del presente giudizio”.
PER LA RESISTENTE: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con
l'atto di costituzione in giudizio, da ritenersi integrate con quanto dedotto, allegato e richiesto nei successivi atti difensivi. Chiede, pertanto, che venga posto a carico del dott.
l'addebito della separazione e che lo stesso venga condannato a Parte_1 corrispondere alla IGnora un assegno mensile a titolo di contributo di CP_1 mantenimento in misura pari a euro 1.000,00 (mille/00), e comunque in misura non inferiore a quanto già stabilito in fase presidenziale, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2019, premesso che Parte_1
“dopo una breve ma intensa frequentazione” ed una convivenza iniziata nel mese di giugno
2017 e durata circa 11 mesi aveva contratto matrimonio civile con , CP_1 celebrato in Isca sullo Ionio (CZ) il 5 maggio 2018, in costanza del quale non erano nati figli, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie, per aver quest'ultima causato con il proprio comportamento la crisi del rapporto coniugal e.
Deduceva, in particolare, che già dopo pochi mesi di matrimonio (tra fine dicembre 2018
e gennaio 2019) “l'atmosfera pacifica familiare” era stata gravemente minata da “alcuni atteggiamenti e metodi educativi soffocanti ed assillanti” che la assumeva nei CP_1 confronti di , figlio minore del ricorrente nato da precedente unione e con esso Per_1 convivente, tant'è che spesso quest'ultimo, stanco delle “insinuazioni e dei rimproveri infamanti” (tra cui quello di aver sottratto una banconota da 50,00 eu ro dal portafoglio della ) si rifugiava presso la madre biologica. CP_1
Rappresentava, inoltre, che il “clima familiare, intossicato da litigi continui e rottura della serenità domestica che aveva sempre regnato nella casa”, si deteriorava ulteriormente nel mese di marzo del 2019 quando il ricorrente comunicava alla moglie di voler redigere testamento e questa, nella convinzione di essere estromessa, intimava al di Parte_1
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 2 di 13 non redigere alcun atto testamentario, sino a culminare il 9 aprile 2019 con il definitivo e volontario allontanamento della moglie dalla casa familiare.
Asseriva, pertanto, che in ragione della breve durata del matrimonio, durante il quale tra i coniugi non si era instaurata alcuna comunione materiale e spirituale, dell'addebitabilità della separazione alla e della autosufficienza economica di que st'ultima – CP_1 proprietaria di un bene immobile sito in Roma, per la ristrutturazione del quale il aveva contratto prestiti per circa € 20.000,00 – nulla era dovuto alla moglie a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della IG.ra ;
2. Autorizzare i coniugi a vivere CP_1 separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, senza null'altro pretendere;
3. assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del dott. in Via Nazionale Parte_1
n. 326/3 di Guardavalle allo stesso che continuerà ad abitarla con il proprio figlio minore
, mentre alla IG.ra , anch'essa proprietaria es clusiva di un immobile a Per_1 CP_1
Roma, attualmente locato, potrà trasferirsi in altro immobile, poiché percepisce un congruo affitto, avendo già portato con sé i suoi effetti personali;
4. con condanna della resistente alle spese del presente giudizio ”.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale CP_1 preliminarmente rappresentava di aver a sua volta proposto ricorso per la separazione dal marito, iscritto al n. 3695/2019 e chiedeva, pertanto, la riunione dei suddetti procedimenti.
Nel merito, contestava le circostanze addotte da controparte, in quanto destituite di fondamento e volte a “screditare ad ogni costo” la sua persona al sol fine di “evitare
l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa”.
In particolare, deduceva di non essersi mai imposta in maniera ossessiva all'educazione del figlio del ma di essersi solamente “preoccupata di contenere alcune sue Parte_1 preoccupanti manifestazione”, atteso che il ragazzo presentava “varie problematiche, alcune di natura psicologica, tanto da essere seguito dai servizi sociali” ed era stato, altresì, bocciato, causando in tal modo forti tensioni in famiglia.
Affermava, inoltre, di non essersi mai preoccupata dell'eredità del coniuge, essendo proprietaria di un immobile per la manutenzione del quale il aveva contratto Parte_1 un prestito di € 4.000,00; somma prontamente restituita “dopo appena due giorni” mediante bonifico allegato in copia.
Infine, rappresentava di essere priva di occupazione lavorativa e di trarre la sua unica fonte di reddito dal canone di locazione dell'abitazione sita in Roma di cui era proprietaria, pari
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 3 di 13 ad € 550,00 mensili al lordo delle imposte;
diversamente il ricorrente – medico convenzionato in pensione – oltre ad essere titolare di un trattamento pensionistico mensile pari ad € 5.000,00, percepiva ulteriori compensi derivanti dall'attività di card iologo che continuava ad esercitare presso il proprio studio privato, nonché dagli immobili di cui era proprietario, alcuni dei quali concessi in locazione.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, perché inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto;
- disporre l'obbligo a carico del dott. di corrispondere alla IGnora Parte_1
un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento nella misura CP_1 di euro 1.000,00 (mille/00), e comunque nella misura che sarà ritenuta di gi ustizia, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT e da versarsi in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Con ulteriore provvedimento e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.3. All'udienza presidenziale del 26 novembre 2020, la causa era rinviata per la riunione dei procedimenti all'udienza del 10 dicembre 2020, all'esito della quale - esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – con separata ordinanza del 16 dicembre
2020 – il Presidente Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 500,00. Parte_1 CP_1
Quindi, nominava il Giudice Istruttore e rinviava le parti dinnanzi a questo, fissando all'uopo l'udienza del 6 maggio 2021.
1.4. Depositate le rispettive memorie, alla predetta udienza la parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status;
di talché la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio 2021, celebrata in modalità cartolare.
Con sentenza non definitiva n. 1177/2021 pubblicata il 14 luglio 2021 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza – rimessa la causa sul ruolo – concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito de lle memorie istruttorie.
1.5. In data 7 giugno 2021 il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore che, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del
10 novembre 2022 ammetteva la prova per testi articolata da parte ricorrente
(limitatamente ai capitoli di prova da 14 a 18 e 20) e la prova contraria richiesta dalla
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 4 di 13 resistente e disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
Escussi, quindi i testimoni alle udienze del 6 luglio e 12 ottobre 2023, dopo alcuni rinvii, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12 settembre 2024 mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e con provvedimento del 7 ottobre 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, si evidenzia che il presente giudizio prosegue a seguito di sentenza non definitiva per la decisione in ordine alle reciproche domande di addebito e di riconoscimento di un assegno di mensile di mantenimento avanzata dalla resistente.
Assegno che la stessa quantifica in € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dovendo, dunque, procedersi dapprima con l'esame delle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, giova premettere che per pacifica giurisprudenza “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fall imento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così
Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Trattasi di principio di diritto recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza del 09 maggio 2024, n.12662, in cui si afferma che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causali tà tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 5 di 13 determinazione specifica della crisi coniugale” (cfr. Cass. civile sez. I, 09/05/2024,
n.12662).
Come si evince, dunque, dal testo delle sentenze citate, il riconoscimento dell'addebito della separazione richiede, oltre alla violazione cosciente e volontaria dei doveri ex art. 143 c.c. nascenti dal matrimonio, anche l'accertamento della sussistenza de l nesso eziologico tra la condotta inadempiente del coniuge e il fallimento del rapporto matrimoniale;
accertamento che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio e la cui dimostrazione grava sul coniuge che chiede la pronuncia di addebi to, poiché solo l'assolvimento dell'onere probatorio potrà consentire di ritenere che la crisi matrimoniale sia riconducibile al comportamento inadempiente dell'altro coniuge.
In altri e più chiari termini, occorre appurare se la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio - che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi - così come allegati, abbiano trovato un riscontro probatorio anche con riferimento alla ci rcostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata sufficientemente raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo fallimento dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
3.1. Dovendo far dunque applicazione dei richiamati principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1 non sia meritevole di accoglimento, in quanto generica e rimasta del tutto sforni ta di adeguato riscontro probatorio, non avendo parte ricorrente dimostrato la contrarietà della condotta della moglie ai doveri che derivano dal matrimonio e l'efficacia causale dei comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convive nza nel breve periodo in cui si è sviluppato il rapporto coniugale.
Ed invero, il deduce ma non prova che il clima familiare è stato gravemente Parte_1 minato da “alcuni atteggiamenti e metodi educativi soffocanti ed assillanti” che la avrebbe assunto nei confronti del figlio minore del ricorrente, nato da precedente CP_1 unione e con esso convivente, nonché dalle “insinuazioni e (…) rimproveri infamanti”, tra cui quello di aver sottratto una banconota da 50,00 euro dal portafoglio della . CP_1
Trattasi, infatti, di circostanze che – oltre ad essere enunciate in maniera assolutamente generica, senza alcun specifico riferimento a fatti ed episodi concreti dai quali evincere i comportamenti addebitati alla resistente – sono state altrettanto genericamente dedotte nei capitoli di prova su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questi sono stati per vero
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 6 di 13 dichiarati inammissibili proprio perché privi di specificità sotto il profilo spazio - temporale, carenti da un punto di vista descrittivo, degli atteggiamenti soffocanti ed assillanti che la avrebbe assunto nei confronti del figlio del ricorrente e formulati CP_1 in maniera tale da far sì che il testimone esprimesse valutazioni. Ne consegue, dunque, che la prova testimoniale non avrebbe certamente consentito di ritenere provata che la irreversibilità della crisi fosse riconducibile esclusivamente al comp ortamento consapevole e volontario della , assunto in violazione ai doveri derivanti dal CP_1 matrimonio, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta a questa addebitata e la intollerabilità della convivenza.
A ciò deve, altresì, aggiungersi che – ai fini della dichiarazione di addebito della separazione – manca a monte la prova stessa della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, giacché la breve durata del rapporto coniugale ha, per come dedotto dal ricorrente e non confutato dalla resistente, impedito che tra i coniugi si instaurasse una solida comunione morale e spirituale che è alla base dell'unione matrimoniale. Non riscontrandosi, dunque, nel caso di specie alcun un rapporto affettivo qualificabil e come
"affectio coniugalis", ne consegue necessariamente che nessun addebito può essere pronunciato per aver il coniuge trasgredito un dovere matrimoniale che non si era ancora solidamente concretizzato.
In assenza, dunque, di riscontri o altri elementi probatori comprovanti sia la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che la sussistenza del nesso causale tra il comportamento della moglie ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della pro secuzione della convivenza, la domanda di addebito proposta da non può che essere Parte_1 rigettata.
4. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi in merito alla domanda di addebito avanzata dalla resistente che, pertanto, deve ritenersi parimenti infondata.
Il Collegio rileva a tal fine che, non solo la stessa viene formulata in maniera del tutto generica dalla ed in assenza di alcun specifico riferimento al dovere coniugale CP_1 che sarebbe stato violato dal nel breve periodo di convivenza mat rimoniale, Parte_1 quanto non è riscontrata da alcun idoneo elemento probatorio volto a dimostrare che la crisi irreversibile del rapporto matrimoniale è stata cagionata dal ricorrente, nei cui confronti non viene neppure mossa alcuna formale accusa di contrarietà delle proprie condotte agli obblighi matrimoniali.
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 7 di 13 A ciò deve aggiungersi che la resistente non ha neppure avanzato richieste istruttorie al riguardo, limitate alla sola ammissione di prova contraria formulata con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
5. Parimenti infondata e non meritevole di accoglimento è la domanda avanzata dalla di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, il quale – pertanto CP_1
– deve essere revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimen to,
a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché – per pacifica giurisprudenza – “i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa, altresì, di recente, la Suprema Corte che, nel richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, ribadisce che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di manteniment o a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono q uelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e
Cass. 22616/2022)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025; Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 8 di 13 Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n. 31348/2022).
Ne consegue che il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, non deve accertare l'esatto ammontare dei redditi delle parti, essendo tenuto piuttosto a valutare in maniera complessiva la situa zione economica e reddituale dei coniugi, al fine di garantire a quello economicamente più debole un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio.
5.1. Tra le circostanze che il Giudice deve necessariamente valutare ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e della determinazione del quantum rientrano, altresì, “la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3551 del 11 febbraio 2025), la durata del matrimonio ed il tenore di vita godut o in costanza di questo.
Per quel che concerne, in particolare, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge”, la Suprema Corte – dove aver precisato che la valutabilità di tali elementi ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento (Cass. n.25618/2007) - specifica che "In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di ques to sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento" (Cass. n. 1622/2017).
Ribadisce, inoltre, che “nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 9 di 13 spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento." (Cass. n.402/2018 ) e che "Se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione." (Cass. n. 16737/2018)” (cfr. Cass. Civile, Sez. I, n.20507 del
24/07/2024).
Quanto, invece, al criterio del tenore di vita, il Supremo Consesso di legittimità evidenzia che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio ” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del
13/12/2024).
Dovendosi applicare i principi di diritto al caso di specie, il Collegio rileva che la richiedente non ha offerto alcuna argomentazione né alcun elemento di prova idoneo a smentire la tesi avversaria circa la mancata instaurazione di una comunione di vita morale e spirituale nel breve periodo di coabitazione matrimoniale.
Quantunque, infatti, ai soli nove mesi di durata effettiva del rapporto matrimoniale debbano sommarsi i pregressi undici mesi di convivenza, l'estrema brevità della relazione affettiva – della durata complessiva di appena 20 mesi – non consente di ritenere che tra la ed il si sia instaurato quell'affectio coniugalis tipico ed eloquente CP_1 Parte_1 di una stabile vita coniugale.
A fronte, infatti, della specifica contestazione dedotta dal ricorrente, la non ha in CP_1 alcun modo dimostrato che, nonostante il ridotto periodo di convivenza, il rapporto matrimoniale con il abbia raggiunto un livello stabile di comunion e materiale Parte_1
e spirituale e di condivisione di vita, tale da giustificare il riconoscimento ad una perdurante corresponsione di un assegno di mantenimento.
Dagli atti di causa emerge, infatti, inequivocabilmente che il rapporto coniugale è stato fin da subito caratterizzato da forti contrasti ed incomprensioni, tanto che la già pochi CP_1
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 10 di 13 mesi dopo la coabitazione, nel mese di aprile del 2019, si è allontanata definitivamente dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno. Trattasi, invero, di circostanze non specificamente contestate dalla resistente né, come detto, confutate da elementi co ncreti idonei a smentirle.
Nessun rilievo dirimente può pertanto accordarsi alla missiva datata 3 marzo 2017, trattandosi di una lettera con la quale il – prima della convivenza Parte_1 prematrimoniale – esprimeva alla resistente il proprio affetto.
La domanda di assegno di mantenimento è, altresì, carente sotto il profilo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: sebbene, infatti, sia emersa una disparità delle rispettive condizioni economiche, la resistente non ha dimostrato di aver godut o durante il ridotto periodo di convivenza di un tenore di vita particolarmente agiato, né in corso di causa sono emersi elementi IGnificativi dai quali evincere, anche solo in via presuntiva, che durante il breve periodo di coabitazione, la richiedente a bbia beneficiato di uno stile di vita matrimoniale complessivamente costoso. Non è stata fornita, in altri termini, dalla la dimostrazione che i coniugi abbiano avuto, oltre ai redditi derivanti dal CP_1 trattamento pensionistico di cui il coniuge è ti tolare, pari a circa € 2.500,00, anche la disponibilità di un apprezzabile patrimonio immobiliare e/o di uno stile di vita particolarmente agiato, derivante anche dalla percezione di ulteriori entrate economiche, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza genericamente dedotta dalla resistente che il seguiti, nonostante il collocamento in pensione, a svolgere Parte_1 privatamente l'attività professionale di cardiologo.
Osta, infine, all'accoglimento della domanda la sussistenza del requisito della inadeguatezza dei redditi della richiedente: dalla dichiarazione prodotta dalla stessa emerge, infatti, che la richiedente – sebbene priva di stabile occupazione CP_1 lavorativa – è proprietaria di un immobile sito in Roma, alla Via dei Colombi n. 155, acquistato nell'anno 2001, che costituisce fonte di reddito, essendo regolarmente locato al prezzo annuo di € 6.600,00. È, inoltre, titolare di un conto corrente acceso presso Banca
Intesa San Paolo s.p.a., il cui saldo ammonterebbe ad € 2.815,74 (secondo quanto rappresentato dalla stessa nella suddetta dichiarazione allegata alla nota di deposito del 19 marzo 2023, non essendo stato riversato in atti alcun saldo di conto corre nte) e di una polizza assicurativa dell'importo di € 11.000,00, con beneficiaria la figlia avuta da precedente relazione. Infine, ad eccezione del canone di locazione pari ad € 300,00 mensili che la resistente corrisponde per l'abitazione ove risiede, sita nel Comune di Davoli (CZ), non risulta essere gravata da mutui, finanziamenti o altri oneri economici a differenza del
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 11 di 13 ricorrente sul quale grava l'obbligo del mantenimento del figlio con esso convivente per come dallo stesso dimostrato mediante produzione dei documenti afferenti alla frequentazione della scuola di aviazione in Barcellona.
In ultimo, deve osservarsi che dalle risultanze documentali e, nello specifico dallo “storico lavorativo” della emerge che la stessa ha svolto, seppur saltuariamente, attività CP_1 lavorativa sia negli anni precedenti al matrimonio (gli ultimi rapporti di lavoro risultano essere stati dal 01.12.2010 al 14.01.2011 quale dipendente presso la “Ges Società a
Responsabilità Limitata in Liquidazione” con sede in Lamezia Terme (CZ) e dal
12.03.2017 al 22.04.2017 come collaboratrice familiare presso “ ”), che Parte_2 successivamente ad esso, sebbene in tal caso come “badante ” della propria madre, percependo dal fratello una retribuzione di € 600,00 mensili.
Tanto lo si evince dalla deposizione del teste (germano della Testimone_1 resistente) resa all'udienza del 6 luglio 2023, nel corso della quale ha confermato di aver licenziato la precedente collaboratrice in ragione dell'aiuto fornito dalla CP_3 nell'assistenza alla comune genitrice e di averle per questo corrisposto la somma indicata detraendola dalla pensione percepita da quest'ultima.
Nessun rilievo dirimente assume invece la deposizione del teste , escusso Testimone_2 all'udienza del 12 ottobre 2023, essendosi questo limitato a confermare il contenuto della relazione investigativa che nessun valore probatorio dirimente assume nel ca so di specie.
Questa, infatti, ha ad oggetto attività di osservazione compiuta dal suddetto investigatore su incarico del per un periodo di tempo di soli 9 giorni (dalle ore 18:00 del Parte_1
01 agosto 2021 alle ore 17:00 del 09 agosto 2021), dalla quale non è dato e vincere con sufficiente certezza che la svolge attività lavorativa: le riprese video e le CP_1 fotografie riproducono, infatti, la mera presenza della (ma anche di soggetti terzi) CP_1 in determinati orari in una via pubblica del Comune di Davoli, ma non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento di un impiego, atteso che la resistente non viene mai ripresa mentre svolge incombenze tipiche di chi svolge attività lavorativa, quale quella della collaboratrice domestica sostenuta dal ricorrente.
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria compiuta - dalla quale è emerso che la CP_1 non è priva di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa, nonostante l'età, e non ha goduto durante il breve periodo di tempo del matrimonio di un particolar e tenore di vita - il Collegio ritiene che la resistente non vanti alcun diritto a ricevere l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dal coniuge.
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 12 di 13 6. Nulla deve, invece, disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, non essendo nati figli dall'unione matrimoniale.
Si rammenta, infatti, che l'art. 337 sexies c.c. consente di attribuire il godimento della casa familiare solamente in favore del genitore affidatario o domiciliatario di prole minore di età o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto la ratio della norma
è quella di tutelare l'interesse esclusivo dei figli “di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” (cfr. Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 19602 del 11 luglio 2023).
Ne consegue che la domanda avanzata dal ricorrente deve essere, quindi, rigettata.
3. In ragione degli interessi coinvolti, della natura della causa e dell'esito della lite, il
Tribunale rileva la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n.1177/2021 nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, iscritta al n. 3653 del R.G.A.C. dell'anno 2019, cui è stata riunita la CP_1 procedura iscritta al n. 3695/2019, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti;
2. rigetta la domanda avanzata dalla resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 16 dicembre 2020 con cui il Presidente Delegato poneva a carico di l'obbligo di corr ispondere Parte_1 alla moglie un assegno mensile di € 500,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di assegnazione della casa familiare,
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del 14 marzo 2025.
Il Giudice rel/est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3653 del R.G.A.C. dell'anno 2019, riunita al giudizio iscritto al n. 3695 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catanzaro, alla Via Mario Greco n. 21 presso lo studio dell'Avv. Teresa Matacera che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Isca Marina CP_1 C.F._2
(CZ), alla Via Mons. n.1, presso e nello studio dell'Avv. Natale Ferraiuolo, CP_2 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
PER IL RICORRENTE: “(…) 1. venga dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della IG.ra ;
2. sia accertato e dichiarato che nessun CP_1
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 1 di 13 assegno di mantenimento spetta alla IG.ra , sia in virtù dell'addebito che CP_1 per la piena autonomia economica per come dimostrato le consistenti risorse accumulate
e ricavi da lavoro prestato in nero, oltre la brevità dell'unione coniugale e i l mancato apporto al patrimonio della famiglia;
3. con condanna della resistente alle spese del presente giudizio”.
PER LA RESISTENTE: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con
l'atto di costituzione in giudizio, da ritenersi integrate con quanto dedotto, allegato e richiesto nei successivi atti difensivi. Chiede, pertanto, che venga posto a carico del dott.
l'addebito della separazione e che lo stesso venga condannato a Parte_1 corrispondere alla IGnora un assegno mensile a titolo di contributo di CP_1 mantenimento in misura pari a euro 1.000,00 (mille/00), e comunque in misura non inferiore a quanto già stabilito in fase presidenziale, da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2019, premesso che Parte_1
“dopo una breve ma intensa frequentazione” ed una convivenza iniziata nel mese di giugno
2017 e durata circa 11 mesi aveva contratto matrimonio civile con , CP_1 celebrato in Isca sullo Ionio (CZ) il 5 maggio 2018, in costanza del quale non erano nati figli, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie, per aver quest'ultima causato con il proprio comportamento la crisi del rapporto coniugal e.
Deduceva, in particolare, che già dopo pochi mesi di matrimonio (tra fine dicembre 2018
e gennaio 2019) “l'atmosfera pacifica familiare” era stata gravemente minata da “alcuni atteggiamenti e metodi educativi soffocanti ed assillanti” che la assumeva nei CP_1 confronti di , figlio minore del ricorrente nato da precedente unione e con esso Per_1 convivente, tant'è che spesso quest'ultimo, stanco delle “insinuazioni e dei rimproveri infamanti” (tra cui quello di aver sottratto una banconota da 50,00 eu ro dal portafoglio della ) si rifugiava presso la madre biologica. CP_1
Rappresentava, inoltre, che il “clima familiare, intossicato da litigi continui e rottura della serenità domestica che aveva sempre regnato nella casa”, si deteriorava ulteriormente nel mese di marzo del 2019 quando il ricorrente comunicava alla moglie di voler redigere testamento e questa, nella convinzione di essere estromessa, intimava al di Parte_1
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 2 di 13 non redigere alcun atto testamentario, sino a culminare il 9 aprile 2019 con il definitivo e volontario allontanamento della moglie dalla casa familiare.
Asseriva, pertanto, che in ragione della breve durata del matrimonio, durante il quale tra i coniugi non si era instaurata alcuna comunione materiale e spirituale, dell'addebitabilità della separazione alla e della autosufficienza economica di que st'ultima – CP_1 proprietaria di un bene immobile sito in Roma, per la ristrutturazione del quale il aveva contratto prestiti per circa € 20.000,00 – nulla era dovuto alla moglie a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della IG.ra ;
2. Autorizzare i coniugi a vivere CP_1 separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, senza null'altro pretendere;
3. assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà del dott. in Via Nazionale Parte_1
n. 326/3 di Guardavalle allo stesso che continuerà ad abitarla con il proprio figlio minore
, mentre alla IG.ra , anch'essa proprietaria es clusiva di un immobile a Per_1 CP_1
Roma, attualmente locato, potrà trasferirsi in altro immobile, poiché percepisce un congruo affitto, avendo già portato con sé i suoi effetti personali;
4. con condanna della resistente alle spese del presente giudizio ”.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale CP_1 preliminarmente rappresentava di aver a sua volta proposto ricorso per la separazione dal marito, iscritto al n. 3695/2019 e chiedeva, pertanto, la riunione dei suddetti procedimenti.
Nel merito, contestava le circostanze addotte da controparte, in quanto destituite di fondamento e volte a “screditare ad ogni costo” la sua persona al sol fine di “evitare
l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa”.
In particolare, deduceva di non essersi mai imposta in maniera ossessiva all'educazione del figlio del ma di essersi solamente “preoccupata di contenere alcune sue Parte_1 preoccupanti manifestazione”, atteso che il ragazzo presentava “varie problematiche, alcune di natura psicologica, tanto da essere seguito dai servizi sociali” ed era stato, altresì, bocciato, causando in tal modo forti tensioni in famiglia.
Affermava, inoltre, di non essersi mai preoccupata dell'eredità del coniuge, essendo proprietaria di un immobile per la manutenzione del quale il aveva contratto Parte_1 un prestito di € 4.000,00; somma prontamente restituita “dopo appena due giorni” mediante bonifico allegato in copia.
Infine, rappresentava di essere priva di occupazione lavorativa e di trarre la sua unica fonte di reddito dal canone di locazione dell'abitazione sita in Roma di cui era proprietaria, pari
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 3 di 13 ad € 550,00 mensili al lordo delle imposte;
diversamente il ricorrente – medico convenzionato in pensione – oltre ad essere titolare di un trattamento pensionistico mensile pari ad € 5.000,00, percepiva ulteriori compensi derivanti dall'attività di card iologo che continuava ad esercitare presso il proprio studio privato, nonché dagli immobili di cui era proprietario, alcuni dei quali concessi in locazione.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, perché inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto;
- disporre l'obbligo a carico del dott. di corrispondere alla IGnora Parte_1
un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento nella misura CP_1 di euro 1.000,00 (mille/00), e comunque nella misura che sarà ritenuta di gi ustizia, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT e da versarsi in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Con ulteriore provvedimento e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.3. All'udienza presidenziale del 26 novembre 2020, la causa era rinviata per la riunione dei procedimenti all'udienza del 10 dicembre 2020, all'esito della quale - esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – con separata ordinanza del 16 dicembre
2020 – il Presidente Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 500,00. Parte_1 CP_1
Quindi, nominava il Giudice Istruttore e rinviava le parti dinnanzi a questo, fissando all'uopo l'udienza del 6 maggio 2021.
1.4. Depositate le rispettive memorie, alla predetta udienza la parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status;
di talché la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio 2021, celebrata in modalità cartolare.
Con sentenza non definitiva n. 1177/2021 pubblicata il 14 luglio 2021 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza – rimessa la causa sul ruolo – concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito de lle memorie istruttorie.
1.5. In data 7 giugno 2021 il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore che, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del
10 novembre 2022 ammetteva la prova per testi articolata da parte ricorrente
(limitatamente ai capitoli di prova da 14 a 18 e 20) e la prova contraria richiesta dalla
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 4 di 13 resistente e disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
Escussi, quindi i testimoni alle udienze del 6 luglio e 12 ottobre 2023, dopo alcuni rinvii, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12 settembre 2024 mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e con provvedimento del 7 ottobre 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via introduttiva, si evidenzia che il presente giudizio prosegue a seguito di sentenza non definitiva per la decisione in ordine alle reciproche domande di addebito e di riconoscimento di un assegno di mensile di mantenimento avanzata dalla resistente.
Assegno che la stessa quantifica in € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dovendo, dunque, procedersi dapprima con l'esame delle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, giova premettere che per pacifica giurisprudenza “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fall imento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così
Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
Trattasi di principio di diritto recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza del 09 maggio 2024, n.12662, in cui si afferma che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causali tà tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 5 di 13 determinazione specifica della crisi coniugale” (cfr. Cass. civile sez. I, 09/05/2024,
n.12662).
Come si evince, dunque, dal testo delle sentenze citate, il riconoscimento dell'addebito della separazione richiede, oltre alla violazione cosciente e volontaria dei doveri ex art. 143 c.c. nascenti dal matrimonio, anche l'accertamento della sussistenza de l nesso eziologico tra la condotta inadempiente del coniuge e il fallimento del rapporto matrimoniale;
accertamento che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio e la cui dimostrazione grava sul coniuge che chiede la pronuncia di addebi to, poiché solo l'assolvimento dell'onere probatorio potrà consentire di ritenere che la crisi matrimoniale sia riconducibile al comportamento inadempiente dell'altro coniuge.
In altri e più chiari termini, occorre appurare se la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio - che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi - così come allegati, abbiano trovato un riscontro probatorio anche con riferimento alla ci rcostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata sufficientemente raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo fallimento dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
3.1. Dovendo far dunque applicazione dei richiamati principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1 non sia meritevole di accoglimento, in quanto generica e rimasta del tutto sforni ta di adeguato riscontro probatorio, non avendo parte ricorrente dimostrato la contrarietà della condotta della moglie ai doveri che derivano dal matrimonio e l'efficacia causale dei comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convive nza nel breve periodo in cui si è sviluppato il rapporto coniugale.
Ed invero, il deduce ma non prova che il clima familiare è stato gravemente Parte_1 minato da “alcuni atteggiamenti e metodi educativi soffocanti ed assillanti” che la avrebbe assunto nei confronti del figlio minore del ricorrente, nato da precedente CP_1 unione e con esso convivente, nonché dalle “insinuazioni e (…) rimproveri infamanti”, tra cui quello di aver sottratto una banconota da 50,00 euro dal portafoglio della . CP_1
Trattasi, infatti, di circostanze che – oltre ad essere enunciate in maniera assolutamente generica, senza alcun specifico riferimento a fatti ed episodi concreti dai quali evincere i comportamenti addebitati alla resistente – sono state altrettanto genericamente dedotte nei capitoli di prova su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questi sono stati per vero
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 6 di 13 dichiarati inammissibili proprio perché privi di specificità sotto il profilo spazio - temporale, carenti da un punto di vista descrittivo, degli atteggiamenti soffocanti ed assillanti che la avrebbe assunto nei confronti del figlio del ricorrente e formulati CP_1 in maniera tale da far sì che il testimone esprimesse valutazioni. Ne consegue, dunque, che la prova testimoniale non avrebbe certamente consentito di ritenere provata che la irreversibilità della crisi fosse riconducibile esclusivamente al comp ortamento consapevole e volontario della , assunto in violazione ai doveri derivanti dal CP_1 matrimonio, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta a questa addebitata e la intollerabilità della convivenza.
A ciò deve, altresì, aggiungersi che – ai fini della dichiarazione di addebito della separazione – manca a monte la prova stessa della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, giacché la breve durata del rapporto coniugale ha, per come dedotto dal ricorrente e non confutato dalla resistente, impedito che tra i coniugi si instaurasse una solida comunione morale e spirituale che è alla base dell'unione matrimoniale. Non riscontrandosi, dunque, nel caso di specie alcun un rapporto affettivo qualificabil e come
"affectio coniugalis", ne consegue necessariamente che nessun addebito può essere pronunciato per aver il coniuge trasgredito un dovere matrimoniale che non si era ancora solidamente concretizzato.
In assenza, dunque, di riscontri o altri elementi probatori comprovanti sia la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che la sussistenza del nesso causale tra il comportamento della moglie ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della pro secuzione della convivenza, la domanda di addebito proposta da non può che essere Parte_1 rigettata.
4. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi in merito alla domanda di addebito avanzata dalla resistente che, pertanto, deve ritenersi parimenti infondata.
Il Collegio rileva a tal fine che, non solo la stessa viene formulata in maniera del tutto generica dalla ed in assenza di alcun specifico riferimento al dovere coniugale CP_1 che sarebbe stato violato dal nel breve periodo di convivenza mat rimoniale, Parte_1 quanto non è riscontrata da alcun idoneo elemento probatorio volto a dimostrare che la crisi irreversibile del rapporto matrimoniale è stata cagionata dal ricorrente, nei cui confronti non viene neppure mossa alcuna formale accusa di contrarietà delle proprie condotte agli obblighi matrimoniali.
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 7 di 13 A ciò deve aggiungersi che la resistente non ha neppure avanzato richieste istruttorie al riguardo, limitate alla sola ammissione di prova contraria formulata con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
5. Parimenti infondata e non meritevole di accoglimento è la domanda avanzata dalla di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, il quale – pertanto CP_1
– deve essere revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 156 c.c. statuisce che il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al proprio mantenimen to,
a condizione che il richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
La ratio della norma deve rinvenirsi nel fatto che la separazione personale, differentemente da quanto accade in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula la permanenza del vincolo coniugale, sicché – per pacifica giurisprudenza – “i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte appello di Ancona sez. II, del 18 luglio 2023, n.1128).
In tali termini si è espressa, altresì, di recente, la Suprema Corte che, nel richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, ribadisce che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di manteniment o a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono q uelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. 12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e
Cass. 22616/2022)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025; Cassazione civile sez. I, 20/06/2023).
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 8 di 13 Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n. 31348/2022).
Ne consegue che il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, non deve accertare l'esatto ammontare dei redditi delle parti, essendo tenuto piuttosto a valutare in maniera complessiva la situa zione economica e reddituale dei coniugi, al fine di garantire a quello economicamente più debole un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio.
5.1. Tra le circostanze che il Giudice deve necessariamente valutare ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e della determinazione del quantum rientrano, altresì, “la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, alle sue condizioni di salute e grado di istruzione” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3551 del 11 febbraio 2025), la durata del matrimonio ed il tenore di vita godut o in costanza di questo.
Per quel che concerne, in particolare, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge”, la Suprema Corte – dove aver precisato che la valutabilità di tali elementi ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento (Cass. n.25618/2007) - specifica che "In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di ques to sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento" (Cass. n. 1622/2017).
Ribadisce, inoltre, che “nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 9 di 13 spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento." (Cass. n.402/2018 ) e che "Se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione." (Cass. n. 16737/2018)” (cfr. Cass. Civile, Sez. I, n.20507 del
24/07/2024).
Quanto, invece, al criterio del tenore di vita, il Supremo Consesso di legittimità evidenzia che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio ” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32349 del
13/12/2024).
Dovendosi applicare i principi di diritto al caso di specie, il Collegio rileva che la richiedente non ha offerto alcuna argomentazione né alcun elemento di prova idoneo a smentire la tesi avversaria circa la mancata instaurazione di una comunione di vita morale e spirituale nel breve periodo di coabitazione matrimoniale.
Quantunque, infatti, ai soli nove mesi di durata effettiva del rapporto matrimoniale debbano sommarsi i pregressi undici mesi di convivenza, l'estrema brevità della relazione affettiva – della durata complessiva di appena 20 mesi – non consente di ritenere che tra la ed il si sia instaurato quell'affectio coniugalis tipico ed eloquente CP_1 Parte_1 di una stabile vita coniugale.
A fronte, infatti, della specifica contestazione dedotta dal ricorrente, la non ha in CP_1 alcun modo dimostrato che, nonostante il ridotto periodo di convivenza, il rapporto matrimoniale con il abbia raggiunto un livello stabile di comunion e materiale Parte_1
e spirituale e di condivisione di vita, tale da giustificare il riconoscimento ad una perdurante corresponsione di un assegno di mantenimento.
Dagli atti di causa emerge, infatti, inequivocabilmente che il rapporto coniugale è stato fin da subito caratterizzato da forti contrasti ed incomprensioni, tanto che la già pochi CP_1
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 10 di 13 mesi dopo la coabitazione, nel mese di aprile del 2019, si è allontanata definitivamente dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno. Trattasi, invero, di circostanze non specificamente contestate dalla resistente né, come detto, confutate da elementi co ncreti idonei a smentirle.
Nessun rilievo dirimente può pertanto accordarsi alla missiva datata 3 marzo 2017, trattandosi di una lettera con la quale il – prima della convivenza Parte_1 prematrimoniale – esprimeva alla resistente il proprio affetto.
La domanda di assegno di mantenimento è, altresì, carente sotto il profilo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: sebbene, infatti, sia emersa una disparità delle rispettive condizioni economiche, la resistente non ha dimostrato di aver godut o durante il ridotto periodo di convivenza di un tenore di vita particolarmente agiato, né in corso di causa sono emersi elementi IGnificativi dai quali evincere, anche solo in via presuntiva, che durante il breve periodo di coabitazione, la richiedente a bbia beneficiato di uno stile di vita matrimoniale complessivamente costoso. Non è stata fornita, in altri termini, dalla la dimostrazione che i coniugi abbiano avuto, oltre ai redditi derivanti dal CP_1 trattamento pensionistico di cui il coniuge è ti tolare, pari a circa € 2.500,00, anche la disponibilità di un apprezzabile patrimonio immobiliare e/o di uno stile di vita particolarmente agiato, derivante anche dalla percezione di ulteriori entrate economiche, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza genericamente dedotta dalla resistente che il seguiti, nonostante il collocamento in pensione, a svolgere Parte_1 privatamente l'attività professionale di cardiologo.
Osta, infine, all'accoglimento della domanda la sussistenza del requisito della inadeguatezza dei redditi della richiedente: dalla dichiarazione prodotta dalla stessa emerge, infatti, che la richiedente – sebbene priva di stabile occupazione CP_1 lavorativa – è proprietaria di un immobile sito in Roma, alla Via dei Colombi n. 155, acquistato nell'anno 2001, che costituisce fonte di reddito, essendo regolarmente locato al prezzo annuo di € 6.600,00. È, inoltre, titolare di un conto corrente acceso presso Banca
Intesa San Paolo s.p.a., il cui saldo ammonterebbe ad € 2.815,74 (secondo quanto rappresentato dalla stessa nella suddetta dichiarazione allegata alla nota di deposito del 19 marzo 2023, non essendo stato riversato in atti alcun saldo di conto corre nte) e di una polizza assicurativa dell'importo di € 11.000,00, con beneficiaria la figlia avuta da precedente relazione. Infine, ad eccezione del canone di locazione pari ad € 300,00 mensili che la resistente corrisponde per l'abitazione ove risiede, sita nel Comune di Davoli (CZ), non risulta essere gravata da mutui, finanziamenti o altri oneri economici a differenza del
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 11 di 13 ricorrente sul quale grava l'obbligo del mantenimento del figlio con esso convivente per come dallo stesso dimostrato mediante produzione dei documenti afferenti alla frequentazione della scuola di aviazione in Barcellona.
In ultimo, deve osservarsi che dalle risultanze documentali e, nello specifico dallo “storico lavorativo” della emerge che la stessa ha svolto, seppur saltuariamente, attività CP_1 lavorativa sia negli anni precedenti al matrimonio (gli ultimi rapporti di lavoro risultano essere stati dal 01.12.2010 al 14.01.2011 quale dipendente presso la “Ges Società a
Responsabilità Limitata in Liquidazione” con sede in Lamezia Terme (CZ) e dal
12.03.2017 al 22.04.2017 come collaboratrice familiare presso “ ”), che Parte_2 successivamente ad esso, sebbene in tal caso come “badante ” della propria madre, percependo dal fratello una retribuzione di € 600,00 mensili.
Tanto lo si evince dalla deposizione del teste (germano della Testimone_1 resistente) resa all'udienza del 6 luglio 2023, nel corso della quale ha confermato di aver licenziato la precedente collaboratrice in ragione dell'aiuto fornito dalla CP_3 nell'assistenza alla comune genitrice e di averle per questo corrisposto la somma indicata detraendola dalla pensione percepita da quest'ultima.
Nessun rilievo dirimente assume invece la deposizione del teste , escusso Testimone_2 all'udienza del 12 ottobre 2023, essendosi questo limitato a confermare il contenuto della relazione investigativa che nessun valore probatorio dirimente assume nel ca so di specie.
Questa, infatti, ha ad oggetto attività di osservazione compiuta dal suddetto investigatore su incarico del per un periodo di tempo di soli 9 giorni (dalle ore 18:00 del Parte_1
01 agosto 2021 alle ore 17:00 del 09 agosto 2021), dalla quale non è dato e vincere con sufficiente certezza che la svolge attività lavorativa: le riprese video e le CP_1 fotografie riproducono, infatti, la mera presenza della (ma anche di soggetti terzi) CP_1 in determinati orari in una via pubblica del Comune di Davoli, ma non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento di un impiego, atteso che la resistente non viene mai ripresa mentre svolge incombenze tipiche di chi svolge attività lavorativa, quale quella della collaboratrice domestica sostenuta dal ricorrente.
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria compiuta - dalla quale è emerso che la CP_1 non è priva di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa, nonostante l'età, e non ha goduto durante il breve periodo di tempo del matrimonio di un particolar e tenore di vita - il Collegio ritiene che la resistente non vanti alcun diritto a ricevere l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dal coniuge.
RGAC n. 3653/2019 - Pagina 12 di 13 6. Nulla deve, invece, disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, non essendo nati figli dall'unione matrimoniale.
Si rammenta, infatti, che l'art. 337 sexies c.c. consente di attribuire il godimento della casa familiare solamente in favore del genitore affidatario o domiciliatario di prole minore di età o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto la ratio della norma
è quella di tutelare l'interesse esclusivo dei figli “di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” (cfr. Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 19602 del 11 luglio 2023).
Ne consegue che la domanda avanzata dal ricorrente deve essere, quindi, rigettata.
3. In ragione degli interessi coinvolti, della natura della causa e dell'esito della lite, il
Tribunale rileva la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n.1177/2021 nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, iscritta al n. 3653 del R.G.A.C. dell'anno 2019, cui è stata riunita la CP_1 procedura iscritta al n. 3695/2019, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti;
2. rigetta la domanda avanzata dalla resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 16 dicembre 2020 con cui il Presidente Delegato poneva a carico di l'obbligo di corr ispondere Parte_1 alla moglie un assegno mensile di € 500,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di assegnazione della casa familiare,
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del 14 marzo 2025.
Il Giudice rel/est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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