Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del diniego del permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- del 01.07.2020 della Città di Lecce, Settore pianificazione e sviluppo del territorio, gare-appalti-contratti, comunicato a mezzo PEC in pari data;
b) dell'ordinanza-ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- del 10.06.2019, prot. n. -OMISSIS- della Città di Lecce, Settore pianificazione e sviluppo del territorio, gare-appalti-contratti, Nucleo di vigilanza edilizia, notificato in data 11.06.2019;
c) del verbale di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione di opere abusive prot. n. -OMISSIS- della Città di Lecce, Comando di Polizia locale, Area giudiziaria, dell'11.06.2020;
d) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. EN VA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnava la ricorrente il provvedimento di demolizione ingiunto alla madre della stessa e relativa all’abuso edilizio illo tempore realizzato, nonché il provvedimento di diniego della sanatoria richiesta ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
In fatto, emergeva che le opere abusive insistevano su un lotto di terreno in Lecce, tipizzato dal P.R.G. vigente come zona E4 - "Zone a parco agricolo produttivo”" , ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 .
In diritto, veniva censurata: i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, la falsa presupposizione, il difetto di motivazione e istruttoria, l’eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 7 e 10 legge n. 241/1990; ii) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 d.P.R. 380/2001, 146 e 167, co. 4, d.lgs. 42/2004, l’erronea presupposizione, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 7 e 10 legge n. 241/1990.
2.- Si costituiva l’intimato Comune, il quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus avversando tutte le tesi di controparte; segnatamente, eccepiva la tardività e il difetto di legittimazione attiva a impugnare l’ordine di demolizione, in quanto già notificato alla madre dante causa, cui la ricorrente era succeduta mortis causa ; inoltre, confutava la possibilità di rilasciare sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, in considerazione della natura paesaggisticamente vincolata della zona in cui ricade l’immobile abusivo.
3.- Depositati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza straordinaria telematica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Eccepisce il Comune intimato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2019, non tempestivamente impugnata dalla sig.ra -OMISSIS- (madre della istante) e, quindi, ormai definitiva e intangibile. Da siffatta ordinanza derivava l’obbligo di demolire.
L’assunto del Comune sul punto va condiviso; l’ordine di demolizione risulta oramai intangibile, in quanto il ricorso è tardivo e proposto da soggetto privo di legittimazione processuale attiva.
Quanto alla istanza di sanatoria presentata, le ragioni di fondatezza del diniego risultano per tabulas , ove si consideri che il terreno ricade in zona E4 – zona a parco agricolo produttivo e, per tali zone, l’art. 85 NTA del vigente PRG è chiaro nel prescrivere che, nella zona, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 9, lett. a) , legge n. 10/1977, sia consentita solo la costruzione di un unico ricovero-appoggio per attrezzi a diretto servizio della produzione, con superficie massima di 40 mq. e un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq.
Solo nel caso di azienda agricola, con superficie non inferiore a 10 ettari (110.000 mq) – circostanza non ricorrente nel caso de quo – è consentita la residenza a servizio dell’azienda, sempre a condizione che siano rispettati i parametri ivi indicati.
In ultima analisi, il contrasto con l’art. 85 NTA citato ha impedito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è stato determinato dal contrasto esistente con lo strumento urbanistico vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della presentazione della domanda. Per la sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 cit., nel testo vigente nella fattispecie per cui è causa, si richiede che l'intervento, del quale viene richiesta la regolarizzazione ex post , risulti conforme sia alle disposizioni di riferimento all'epoca di edificazione, sia a quelle vigenti al momento in cui il titolo sanante viene materialmente emesso.
Gli abusi edilizi in discussione risultano realizzati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è oggi contenuto all'art. 146, comma 4; i commi 4 e 5 dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 sanciscono la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, aventi rilevanza paesaggistica.
L'abuso paesaggistico riveste i caratteri dell'illecito permanente e si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio e alla tutela del paesaggio, sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente. Per di più, l'istanza è stata presentata dopo l'introduzione del divieto di autorizzazione paesaggistica postuma. Per cui, non può essere ottenuta l'autorizzazione paesaggistica postuma.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto concerne l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione; va invece respinto relativamente al gravame concernente il diniego della sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.
6.- Le spese del giudizio vanno vieppiù compensate per la natura e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda giudiziale di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione di demolizione, nei sensi in motivazione, e respinge il ricorso quanto alla domanda giudiziale di annullamento del diniego di sanatoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone comunque citate nella sentenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR Moro, Presidente FF
EN VA, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN VA | TR Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.