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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 33238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 33238/2024 promossa da:
Parte_1
Nata a MILANO il 25/10/1969
Residente PIAZZALE BRESCIA N.13 20149 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. BOTTINELLI ALBERTO
ricorrente contro
Controparte_1
Nato a MILANO (MI) il 02/01/1969
Residente OSTA N. 9 17044 STELLA (SV) ITALIA CP_2
codice fiscale C.F._2
con l'avv. PEZZALI LAURA
convenuto
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente precisate all'udienza del 18/03/2025:
Per_ a) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i geni-tori, con Per_2 collocamento presso l'abitazione materna in Milano, Piazzale Brescia n. 13, ove manterranno la residenza anagrafica.
b) Disporre adeguati periodi di frequentazione tra il padre e le figlie, tenuto conto della volontà espressa da di non frequentare, allo stato, la casa paterna in città. Per_2
c) Disporre a carico del signor con decorrenza dal mese del deposito del ricorso introduttivo CP_1
del presente giudizio, il versamento, in favore della signora per il mantenimento Parte_1
ordinario delle figlie - come da “linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte in data 14 no-vembre 2017 da Corte di Appello di Milano,
Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano – di una somma mensile pari almeno ad € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascuna figlia), per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da ef-fettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
d) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con decorrenza dal mese del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il pagamento delle spese extra, come da
“Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economica-mente indipendenti” sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Mi-lano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservato-rio sulla Giustizia Civile di Milano, dichiarando immotivato il dissenso espresso dal resistente relativamente alle spese dell' Parte_2
intende frequen-tare dal prossimo anno scolastico e, conseguentemente, ponendo a suo carico
[...]
il costo relativo nella misura del 50%, ovvero, in subordine, ponendo comunque a suo carico, nella Per_ misura del 50%, il costo che i genitori sosterrebbero qualora frequentasse l'Università Statale, anche nel caso in cui si iscriverà alla;
dichiarando altresì immotivato il dissenso espresso Parte_2
dal resistente relativamente al percorso di psicoterapia seguito dalla figlia con la dott.ssa Per_2
e, conseguentemente, ponendo a suo carico il costo relativo nella misura del 50%. Parte_3
e) Disporre che il cane continui a vivere con le figlie presso l'abitazione materna e che segua CP_3
Per_
e quando staranno con il padre nel week end o durante le vacanze. Il sig. potrà Per_2 CP_1
prendere con sé ogni qualvolta lo vorrà, quando il cane sarà a Milano, dando alla sig.ra CP_3
n preavviso di almeno un giorno, e sosterrà le spese del mantenimento, della dog-sitter Parte_1 e le spese veterinarie nella misura del 50%. A tal fine, la sig.ra invierà mensilmente Parte_1
l'elenco delle spese sostenute al sig. il quale provvederà al relativo rimborso entro i CP_1
successivi cinque giorni.
f) Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conclusioni precisate di parte resistente all'udienza del 18/03/2025:
Per_ 1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso l'abitazione materna in Milano, Piazzale Brescia n. 13, ai fini della residenza anagrafica;
le decisioni di maggior interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo e i genitori si impegnano a comunicarsi quanto necessario ai fini dell'adozione delle decisioni indicate
(a titolo esemplificativo scelta medico, scuole, attività extrascolastiche, documenti e apertura conti correnti per le minori, ecc…);
2. I genitori si impegnano a comunicare tra loro in modo sereno sulle questioni oggettive relative alle figlie, nel rispetto reciproco, limitandosi alle comunicazioni necessarie ed evitando di esprimere giudizi e commenti personali su eventuali nuove/i compagne/i o persone terze che con le stesse entrano in relazione (amici, parenti, ecc...);
3. Disporre adeguati periodi di frequentazione tra il padre e le figlie stabilendo, anche in dipendenza dell'età delle ragazze (15 e 17 anni) fine settimana alternati con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
le ragazze hanno chiesto al padre di poter dormire a casa della madre in uno dei due fine settimana di competenza paterna fermo restando che le giornate verranno organizzate e trascorse insieme al padre;
4. Almeno un giorno infrasettimanale da stabilirsi di comune accordo con le ragazze, con avviso alla madre, indicativamente il martedì o il mercoledì dal pomeriggio con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
prevedere che il padre possa accompagnare a scuola le ragazze, come attualmente avviene, durante la settimana prendendo accordi direttamente con le stesse;
i giorni di frequentazione potranno essere ampliati o cambiati in dipendenza delle esigenze e delle figlie che prenderanno accordi diretti con il padre;
5. Stabilire che quando le ragazze saranno con un genitore l'altro genitore potrà contattarle al telefono due/tre volte al giorno salvo urgenze;
6. Quanto alle vacanze natalizie, i genitori trascorreranno con le ragazze le seguenti giornate: dal
24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 mattina al 06/01 con l'altro ad anni alterni, con suddivisione del restante periodo di chiusura scolastica tra i genitori;
7. Le vacanze di Pasqua e Carnevale saranno divise tra i genitori con la regola dell'alternanza annuale dei periodi;
le festività minori verranno trascorse con il genitore il cui fine settimana sarà in adiacenza della giornata di festa;
8. In relazione alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con le ragazze, analogamente alla madre, almeno sei settimane, anche non consecutive, nel periodo di chiusura scolastica
(giugno/settembre). I genitori si comunicheranno luoghi e periodi di destinazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di disaccordo i genitori trascorreranno ciascuno con le figlie due settimane di giugno, due di luglio, due di agosto alternando le settimane tra loro;
9. Disporre che il signor versi per il mantenimento ordinario delle figlie, mediante bonifico CP_1
su conto corrente della signora o sulla carta prepagata della stessa e su quella in uso Parte_1
alla figlia come già attualmente avviene, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari ad
€. 250,00 per ciascuna figlia- TOT € 500,00 (per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT);
10. Disporre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, il versamento delle spese straordinarie extra-assegno, come da “Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti” della Corte di Appello di Milano;
11. Disporre che il cane , di proprietà del Signor continui a vivere con le figlie presso CP_3 CP_1
Per_ l'abitazione materna e che segua e quando staranno con il padre nel week end o durante Per_2
le vacanze. Il cane OT rientrerà a vivere stabilmente con il Signor dopo che le ragazze CP_1
avranno compiuto i 18 anni/terminato le scuole superiori o in altro momento deciso in accordo con le ragazze;
12. Il sig. potrà prendere con sé ogni qualvolta lo vorrà, quando il cane sarà a Milano, CP_1 CP_3
dando alla sig.ra un preavviso di almeno 2 ore, e sosterrà le spese veterinarie nella Parte_1
misura del 50%. Le spese del mantenimento, della dog-sitter eventuale saranno sostenute in via diretta da entrambe le parti quando avranno presso di loro. Per le spese veterinarie, la sig.ra CP_3 invierà mensilmente l'elenco delle spese sostenute al sig. il quale provvederà Parte_1 CP_1
al relativo rimborso entro i successivi cinque giorni.
In via istruttoria si chiede al Giudice di disporre un'indagine della polizia tributaria ex art 473bis.
2 cpc sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita della Signora e dei suoi Parte_1
genitori, alla luce delle incongruità tra le dichiarazioni rese e i documenti prodotti dalla stessa.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/09/2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Per_ Milano di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori nata il [...], es nata Per_2
il 11/12/2009, dalla relazione con , con collocamento delle Controparte_1
stesse presso la madre, con regolamentazione padre-figlie come in atti indicato. Ha chiesto, altresì, di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, di corrispondere alla madre una somma pari ad almeno Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14 novembre 2017.
Con comparsa ritualmente depositata in data 14/01/2025, si è costituito in giudizio il convenuto che,
Per_ in via principale, ha chiesto di disporre l'affido condiviso delle figlie minori ed con Per_2
collocamento delle stesse presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, e n regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato. Ha, infine, chiesto di porre a proprio carico, a titolo di mantenimento delle figlie, un contributo nella misura di Euro 250,00 per ciascuna figlia da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con rivalutazione
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14 novembre 2017.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21
c.p.c. del giorno 18/03/2025, il Giudice Delegato ha sentito congiuntamente le parti presenti personalmente.
Il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate ed il difensore di parte resistente ha insistito per la richiesta di ordine di esibizione degli estratti dei conti correnti mancanti.
I difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno discusso oralmente riportandosi agli atti e hanno precisato come in atti.
Il Giudice delegato, all'esito, si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice Delegato, in data 27/03/2025, ha reso l'ordinanza provvisoria ed istruttoria di seguito riportata:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio e le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate dal difensore di parte ricorrente;
letta la comparsa di costituzione e risposta e la memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 c.p.c. depositata dal difensore di parte resistente;
viste le dichiarazioni rese dalle parti sentite all'udienza del 27/1/25 tenutasi avanti il Got delegato, dott.ssa Donatella Guagnano, ed alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c del 18/3/25;
viste le istanze avanzate dai difensori delle parti che si sono riportate alle domande di merito formulate in atti discutendo oralmente;
Per_ rilevato che le parti hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori nata il [...], ed nata il [...], con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza Per_2
anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di Milano, Piazzale Brescia n. 13;
ritenuto superfluo ai fini del decidere l'ascolto delle minori attese le convergenti domande delle parti;
ritenuto che il regime dell'affidamento condiviso sia quello maggiormente rispondente agli interessi prioritari delle minori non essendo emerso alcun elemento di pregiudizio per le stesse tale da indurre il Tribunale a derogare al regime della bigenitorialità;
ritenuto, altresì, che debba essere mantenuto il collocamento presso la madre nella casa familiare, nel rispetto delle consuetudini di vita delle minori;
evidenziato che le figlie minori trascorrono con il padre we alternati e che, anche considerata l'età raggiunta dalle figlie, la frequentazione infrasettimanale debba essere concordata tra il padre e le medesime nel rispetto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
considerata la condizione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dalla documentazione in atti;
rilevato che la ricorrente è amministratore unico della Infopol S.r.l. e, nell'ultimo triennio, ha dichiarati i seguenti redditi annui lordi: Euro 56.000,00 nel 2021, € 92.000,00 nel 2022 ed €
110.000,00 nel 2023;
rilevato che la ricorrente è proprietaria dell'appartamento in Milano, piazzale Brescia n. 13, in cui vive con le figlie, oltre che di un appartamento, con annesso box auto, in Milano, via Mariotto
Albertinelli n. 10, che ha riferito di aver messo a reddito nella seconda metà del 2023;
rilevato che il resistente, che lavora quale dipendente del Comune di Monza, con qualifica di dirigente, ha dichiarato i seguenti redditi: unico 2024 per redditi 2023, reddito lordo €. 94.716; unico
2023 per redditi 2022, reddito lordo €. 69.190,00; unico 2022 per redditi 2021, reddito lordo €.
45.834,00;
rilevato che il resistente è proprietario dei seguenti beni immobili:
- l'appartamento di Via Don Grioli n. 20 sub. 708 ove vive;
- l'appartamento di Via Don Grioli n. 20 sub 707 che il resistente ha riferito essere messo a reddito con contratto di locazione breve (reddito lordo 13.698€, tasse 2.935 €, spese 8.700, netto annuo €.
2.330);
- l'appartamento di Via Don Grioli n. 20 sub 705 che il resistente ha riferito essere messo a reddito con contratto di locazione transitoria da ottobre a settembre 2025 (reddito lordo 1.050€, netto percepito 829,00 Euro);
- l'appartamento di Piazza Falterona che il resistente ha riferito essere messo a reddito con contratto di locazione breve (reddito lordo 13.698 €, tasse 3.620 €, spese 7.700, netto 2.378,00 Euro);
-un immobile sito nel Comune di Stella, Savona;
-un box sito in Milano, via Cannero n. 11;
il resistente è gravato da n. 2 mutui con rata mensile di Euro 250,00 circa ciascuna, oltre che di un finanziamento per l'acquisto dell'auto con rata di Euro 500,00 al mese circa;
rilevato che manca la prova del pagamento di rate mensili di Euro 750,00 a titolo di restituzione ai di lui genitori del prestito di euro100.000,00;
considerati i prevalenti compiti di cura in capo alla madre;
considerate le esigenze di vita e formazione delle due figlie rapportate al tenore di vita cui sono abituate ed i tempi di permanenza delle stesse presso il genitore non collocatario prevalente con i conseguenti oneri di mantenimento diretto;
ritenuto equo e congruo, in ragione di tutto quanto sopra esposto, quantificare il contributo paterno ordinario indiretto al mantenimento delle figlie in Euro 1400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano de 14/11/17 che si richiamano integralmente;
rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate, mentre il difensore di parte resistente ha insistito nell'ordine di esibizione degli estratti dei conti correnti mancanti;
ritenuto che la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
richiamato, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008
n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535);
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori;
2) Dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa familiare di Milano,
Piazzale Brescia n. 13;
3) Dispone che la frequentazione paterna avvenga we alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
frequentazione infrasettimanale previo accordo diretto padre-figlie; frequentazione nei periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali con ripartizione paritaria e nel rispetto del criterio dell'alternanza; il tutto salvi i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse delle figlie minori;
4) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di ottobre 2024)
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1400,00 (Euro 700,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
in via istruttoria:
1) Rigetta le istanze istruttorie di parte resistente;
Ritenuta la causa matura per la decisione, la rimette al Collegio riservandosi di riferire in camera di consiglio”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Sul materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Delegato sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le ulteriori istanze di prove articolate su cui parte resistente ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/03/2025.
In punto di esercizio della responsabilità genitoriale, attese le conclusioni convergenti delle parti,
Per_ tutelanti per il percorso di crescita delle figlie ed non si è ritenuto in alcun modo Per_2 necessario l'ascolto delle minori in quanto manifestamente superfluo.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
In punto economico, gli elementi acquisiti e la documentazione depositata consentono a questa
Autorità Giudiziaria di assumere una motivata decisione sulle questioni di natura economica inerenti il contributo al mantenimento delle figlie minorenni dovendosi in ogni caso sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice Delegato nel provvedimento istruttorio sopra richiamato.
Per_ Entrambe le parti hanno concordemente chiesto di disporre l'affido condiviso delle figlie minori ed con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, nella Per_2
casa familiare di Milano, Piazzale Brescia n.13.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale di entrambi i genitori che si occupano nella quotidianità della cura e della gestione delle figlie minori.
In ragione degli elementi acquisiti, va disposta la frequentazione paterna a weekend alternati e considerata l'età raggiunta dalle figlie, la frequentazione infrasettimanale previo accordo tra il padre e le stesse figlie nel rispetto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche nonché la frequentazione nei periodi estivi, natalizi e pasquali con ripartizione paritaria e nel rispetto del criterio dell'alternanza, previo accordo tra i genitori e nell'interesse delle minori.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento della somma mensile di Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha invece chiesto di porre a proprio carico un contributo mensile al mantenimento ordinario delle figlie minori nella misura di Euro 250,00 per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Giudice Delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1.400,00 (Euro 700,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/2017.
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come ricostruita nell'ordinanza del Giudice delegato, considerati i prevalenti compiti di cura in capo alla madre, le esigenze di vita e di formazione delle figlie rapportate all'età delle stesse nonché i tempi di loro permanenza presso il genitore non collocatario prevalente, con i conseguenti oneri di mantenimento diretto, deve essere confermato il provvedimento del Giudice Delegato.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, stante la concorde richiesta di affidamento condiviso e la reciproca parziale soccombenza delle parti sulla domanda di mantenimento ordinario delle figlie minori, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: Per_ 1) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ed Per_2
2) Dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa familiare di Milano,
Piazzale Brescia n. 13;
3) Dispone che la frequentazione paterna avvenga a we alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
frequentazione infrasettimanale previo accordo diretto padre-figlie; frequentazione nei periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali con ripartizione paritaria e nel rispetto del criterio dell'alternanza; il tutto salvi i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse delle figlie minori;
4) Pone a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità di ottobre 2024),
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 1400,00 (Euro 700,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14/11/17 che qui si riportano integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta;
5) Compensa le spese di lite
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato