Decreto cautelare 17 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Parere interlocutorio 20 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02442/2025REG.PROV.COLL.
N. 07738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7738 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
TA NA e NO NA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 00152/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 14034/1999 R.R. la Società Azienda Agricola Tibaldo s.s. di NA TA e NO, unitamente ad altri produttori di latte vaccino, impugnava dinanzi al Tar per il Lazio i provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 notificati da AIMA (oggi AGEA) nell’ottobre 2009.
Il Tar, con sentenza n. 651 del 21 gennaio 2013 accoglieva il ricorso limitatamente alla dedotta errata decorrenza degli interessi (dalla data di comunicazione del calcolo della compensazione nazionale e non dal 1° settembre 1996 e 1997, data di fine campagna).
Seguivano:
in data 31 ottobre 2018 la notifica della richiesta di pagamento del prelievo quote latte per un importo pari a € 48.324,55;
in data 27 settembre 2021, la notifica della cartella di pagamento n. 064 2021 00049136 62 000 con la quale l’Agenzia delle Entrate intimava il pagamento del complessivo importo di € 50.286,54.
Con ricorso iscritto al n. 1048/2021 R.R. i Signori TA NA e NO NA impugnavano dinanzi al Tar per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, sia la cartella di pagamento che la precedente richiesta del 31 ottobre 2018.
Il Tar, con sentenza n. 152 del 20 febbraio 2023 accoglieva il ricorso sull’assorbente rilievo che la notifica della cartella fosse stata notificata nei confronti di una società non esistente e cancellata dal registro delle imprese e come tale priva di legittimazione passiva.
AGEA impugnava la sentenza con appello depositato il 26 settembre 2023 sostenendo, in estrema sintesi, che il debito della società estinta debba ritenersi esigibile nei confronti dei soci.
La parte intimata non si costituiva in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2023, con ordinanza n. 4299, la Sezione dichiarava l’inammissibilità dell’istanza cautelare e all’esito della pubblica udienza del 20 marzo 2025, la causa veniva decisa.
Con un unico motivi di appello AGEA censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo applicabile al soggetto estinto un principio riferibile a società di capitali, afferma che i soci dell’estinta Società potrebbero essere chiamati a rispondere « nei limiti della loro responsabilità, essendo quest’ultima limitata … alla quota eventualmente riscossa in base al bilancio finale di liquidazione ».
L’appello è fondato.
Quanto all’evidenziata estinzione della Società che renderebbe inesistente la notifica eseguita nei confronti della stessa, deve disattendersi la tesi di parte appellante posto che il principio richiamato dal Tar a sostegno della decisione trova applicazione in presenza di società di capitali mentre nel caso di specie l’Azienda appellata era costituita come società di persone.
Come, infatti, recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione (Sez. III, 29 aprile 2024, n. 11411) richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 6070/2013) « qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ».
Ne deriva che il debito vantato ne confronti della Società semplice estinta può essere azionato nei confronti dei soci che ne rispondono solidalmente.
Per quanto precede, l’appello deve essere accolto con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata a pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO