Art. 12. 1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 54 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 54 (Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonche' in materia elettorale e disciplinare). - Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo".
"In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 54 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 54 (Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonche' in materia elettorale e disciplinare). - Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo".