Articolo 12 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 marzo 1991
Art. 12. 1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 54 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 54 (Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonche' in materia elettorale e disciplinare). - Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo".
Entrata in vigore il 14 marzo 1991