Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE TT LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) in liquidazione Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Luciano Fanti che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. ) in persona della mandataria CP_2 P.IVA_3 CP_3
Elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Massimo Mannocchi che le rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_4 P.IVA_4 [...]
Controparte_5
Elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei che la rappresenta e difende per mandato in atti
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 18068/2020 resa nel procedimento 8395/2014 – contratti bancari -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 8395/2014 ) Parte_2 conveniva in relazione al contratto di conto corrente Controparte_1
n.1983.45 ( poi 1983.67 ) stipulato il quattro aprile 2003 con tre linee di affidamento, deducendo la nullità per difetto di forma scritta e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, cms e spese;
chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme addebitate e non dovute ( per anatocismo € 83.358,48, per cms da includersi nel TEG e conseguente tasso usurario € 42.689,61 e per usura soggettiva € 109.836,60 ).
Si costituiva la convenuta sostenendo l'infondatezza delle allegazioni attoree.
Il Tribunale espletata CTU con sentenza 18068/2020 respingeva la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello e concludeva, previa sospensione degli effetti Parte_2 esecutivi della sentenza chiedendo accertarsi : “che non sono dovute dall'attrice tutte le somme, a qualsiasi titolo, illegittimamente e/o illecitamente addebitate e/o percepite dalla quali commissioni di massimo scoperto e/o quali Controparte_1 interessi usurari, nella duplice fattispecie illustrata in narrativa, usura oggettive e soggettiva nella misura di Euro 168.965,19 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, condannando la alla ripetizione di tutte le somme illecitamente incassate;
– che sul CP_1 conto corrente de quo è stata accreditata la somma di Euro 124.412,40, da Axa
[...] mediante l'escussione della polizza contratta a garanzia degli affidamenti. – CP_6 saldo dare/avere è pari ad Euro 121.954,50 (- 171.423,09 + 59.438,98 ( tassi usurari se si include la cms ) + 124.412,49 ( polizza ) + 109.526,21 ( usura soggettiva ) ) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in favore dell'attrice e per l'effetto condannare la convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse e al pagamento della somma di Euro 121.954,50 in favore di (salva la maggiore o minore somma accertata in giudizio) oltre Parte_2 interessi azione monetaria dalla data della domanda di introduzione del presente giudizio, ordinando di disapplicare al rapporto di conto corrente, CP_7 anche per il periodo successivo all'instaurazione del giudizio di merito, la pratica di capitalizzazione degli interessi, nonché di non più addebitare CMS e spese fisse di chiusura periodica del conto, accertando e dichiarando che il montante periodico trimestrale nominale sul quale sono stati conteggiati gli interessi debitori, successivamente all'instaurazione del giudizio di merito, è superiore a quello effettivo risultante dalla epurazione degli addebiti, condannando la alla ripetizione di tutte le somme illecitamente incassate. – CP_1
Condannare parte convenuta ex art. 96 cpc anche in ragione del comportamento processuale e non, laddove ha continuato ad addebitare interessi ed escutere garanzie anche a seguito della espletata CTU. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, chiedendo sin
2 da ora la distrazione di tali somme in favore dell'Avv. Luciano Fanti che si dichiara sin da ora antistatario”
Si costituiva in qualità di cessionaria del credito di CP_2 Controparte_1
( in forza di contratto del ventitré dicembre 2019 pubblicato G. U. Parte seconda
[...]
n. 7 del 16 gennaio 2020 ) chiedendo il rigetto dell'inibitoria e dell'appello.
Il primo giugno 2022 si costituiva avanzando analoghe Controparte_1 conclusioni
La Corte con ordinanza depositata il sedici giugno 2022 respingeva l'istanza di sospensiva.
Il quattordici agosto 2024 si costituiva in qualità di cessionaria di Controparte_4 CP_2 con avviso pubblicato un GU 67 dell'otto giugno 2024 aderendo alle conclusioni della
[...] cedente.
L'appellante contestava la legittimazione di e di CP_2 Controparte_4
All'esito dell'udienza del sette aprile 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti febbraio 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione e CP_2 Controparte_4
L'eccezione di difetto di legittimazione è fondata. si è limitata a produrre la Gazzetta Ufficiale ove è indicato il contratto di cessione CP_2 dei crediti. Il fatto che il credito vantato rientri genericamente per tipologia e datazione nella categoria di quelli ceduti, a fronte di eccezione dell'appellante, non è sufficiente mancando del resto un numero identificativo NDG mentre l'apertura del link indicato in GU identifica la posizione proprio e solo con detto numero;
poi, costituendosi Controparte_1 dopo la cessionaria, nulla ha dedotto riguardo a detta cessione.
Cont Per LI oltre alle carenze di Aporti manca del tutto un link in G.U.
*****
Per quanto riguarda le altre questioni.
L'appellante sintetizza l'impugnazione nel seguente modo : “Il Tribunale, rimettendosi pedissequamente ed in modo acritico alle conclusioni del CTU, dichiarava come validamente
3 pattuite tutte le condizioni contrattuali relative agli oneri imposti alla correntista / appellante e quindi, applicando il recente criterio che comporta la verifica ed il raffronto dei tassi debitori con i tassi-soglia e delle CMS con le CMS-soglia (ex SU Cass. 16303/2018). Sicché il Tribunale ha finito per escludere la presenza di tassi usurari e quindi ha escluso ogni eventuale credito della appellante. Con il presente atto di gravame, la società appellante intende dimostrare che non vi è stata una valida pattuizione delle CMS e che quindi anche queste siano finite per diventare una maggiorazione del tasso passivo che quindi è divenuto usurario (come peraltro rilevato dal Ctu nella prima consulenza depositata in atti)”.
Occorre in primo luogo rilevare come le domande di richiesta di computo della riscossione della polizza ( € 124.412,40 ), di accertamento e condanna per usura soggettiva
(€109.526,21) nonché per illegittimo anatocismo, pur indicate nelle conclusioni non costituiscono oggetto di articolazione di alcuna doglianza per cui le stesse devono essere ritenute inammissibili;
parimenti non vi è doglianza rispetto alla statuizione di primo grado laddove è stata respinta la domanda di nullità per difetto di forma scritta affermando il
Tribunale testualmente “l'esistenza di pattuizione scritta sia dei tassi d'interesse applicati alle diverse linee di fido succedutesi nel tempo, sia delle aliquote delle commissioni di massimo scoperto e delle spese via via applicate. Risultano inoltre espressamente sottoscritte le clausole dello ius variandi ed il regime di capitalizzazione trimestrale”.
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Primo motivo di appello
Errata valutazione delle prove - illogicità e incongruenza in merito alla natura delle cms – violazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 cc – violazione del principio della valutazione delle prove ex art. 116 cpc – violazione del principio di cui al combinato disposto degli art. 1418 e 1346 cc 117, co iv tub – illegittima applicazione di clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Il Tribunale ha affermato che “il termine commissione di massimo scoperto non è riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere dei determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione dei tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria”
L'appellante sostiene che detto Giudice non avrebbe applicato il criterio dallo stesso enunciato in quanto non avrebbe valutato le risultanze documentali limitandosi a riprodurre le conclusioni del ctu e non avrebbe considerato quanto segue :
4 a) Nel contratto del quattro aprile 2003 con riferimento alla commissione di massimo scoperto si indicava un'aliquota di 0,8750% aggiuntiva “su sconfinamento se autorizzato” ( come anche nel contratto conto imprese del ventisette giugno 2003 ove la percentuale è di 0,890% ), senza quindi indicare la periodicità, i criteri di calcolo e la base di computo anche in quanto all'epoca della stipula non vi era alcun affidamento;
b) Nelle lettere di apertura delle linee di affidamento del ventiquattro novembre 2004 e del ventisei settembre 2006 non vi era alcun riferimento alla cms;
c) Nella prima stesura della CTU era stato erroneamente affermata la valida pattuizione di cms ma comunque era stata verificata l'usurarietà dei tassi in quanto la cms era stata inclusa nel TEG e riconosciuto un saldo a credito anziché a debito;
d) Nella seconda stesura, oltre a ritenere erroneamente corretta la pattuizione di CMS, erano stati applicati i criteri della Corte di Cassazione S.U. n. 16303/2018, escludendo l'usurarietà dei tassi.
L'affermata illegittimità della clausola riguardante la cms di conseguenza comporterebbe l'obbligo di restituzione delle somme a tale titolo addebitate ( € 44.341,13 ).
Secondo motivo di appello errata valutazione delle prove - illogicità ed incongruenza in merito alla natura delle cms ed in merito alla loro incidenza sugli interessi passivi, del loro saggio e del rapporto con il tasso-soglia
L'appellante sostiene che, non trattandosi di CMS, per indeterminabilità dei criteri di calcolo come ritenuto in base alla prima doglianza, detta voce dovrebbe essere calcolata non secondo i criteri di cui alle SS.UU. 16303/2018 ma come maggiorazione degli interessi debitori per cui andrebbe computata ai fini della determinazione del tasso soglia.
Si aggiunge che le SS.UU. hanno definito la cms quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento e quindi a maggior ragione le cms applicate, distaccandosi da detta definizione, dovrebbero essere ritenute una maggiorazione degli interessi debitori.
5 Applicando detti criteri, sulla base della prima versione della ctu pertanto si dovrebbe ricalcolare il saldo da debitore ( per € 199.727,55 ) a creditore per l'appellante ( almeno per € 46.631,18 ).
I motivi sono infondati.
In primo luogo la conseguenza dell'illegittimità della clausola relativa alla cms, laddove ritenuta, non sarebbe comunque l'inserimento della voce ai fini dell'usura ( ritenendola una spesa da aggiungere all'interesse debitore ) ma l'espunzione degli addebiti computati a tale titolo nel conto corrente;
ciò risponde ai generali criteri in materia di nullità di clausole contrattuali e non vi è alcun aggancio normativo contrario.
Per quanto riguarda poi le cms convenute nel caso concreto occorre rilevare come si tratti di contratto di conto corrente e di linee di affidamento antecedenti la riforma di cui all'art. 2 bis comma 2 d.l. 185/2009 convertito con modificazioni nella L. 2 del 2009.
In base a detta norma: “ Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni “
Si tratta di disposizione innovativa ( Cass. SS.UU. 16303/2018 ) per cui, come condivisibilmente affermato da Cass. 29794/ 2024 “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”.
6 Ebbene, applicando correttamente detti principi il CTU ( le cui risultanze sono state recepite dal Tribunale ) ha effettuato conteggi analitici trimestre per trimestre e ha verificato, senza che su detti calcoli vi sia stato alcun rilievo che “….applicando i principi dettati dalla Cassazione SS.UU. N. 16303/2018 in nessuno dei trimestri presi in esame la
CMS applicata è risultata superiore al CMS soglia, di conseguenza nel periodo I trimestre
2004 - IV° trimestre 2009 nel quale dispiega la propria efficacia il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il costo del credito accordato sul rapporto di conto corrente n. Controparte_1
1983.67 risulta essere sempre inferiore a quello soglia stabilito ai sensi della L.
108/96…..Per quanto attiene al periodo I° Trimestre 2010 - II° Trimestre 2013 si fa espresso rinvio a quanto già rappresentato nelle conclusioni della relazione peritale depositata il 18 maggio 2015 e nella successiva integrazione del 1 Agosto 2018 con la conseguenza che, anche per tali periodi, nei quali non si è registrato il superamento del tasso soglia, non si è resa necessaria alcuna elaborazione aggiuntiva rispetto a quanto esposto negli estratto conto bancari ….”
Per quanto riguarda l'asserita nullità della clausola e quindi la richiesta di eliminazione delle poste passive addebitate a detto titolo la doglianza è parimenti infondata.
E' infatti stabilita la percentuale ( 0,875% o 0,890% ) e la base di calcolo ( sconfinamento se autorizzato ) mentre, per la periodicità, la stessa segue le regole della trimestralità, regole del resto applicate agli interessi e all'invio degli estratti conto;
detta trimestralità
è poi un criterio applicabile anche sulla base dei comuni principi di interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c., di conservazione ex art. 1367 c.c. nonché al criterio di cui all'art. 1368 c.c. .
Come in caso analogo ha di recente e condivisibilmente statuito Cass. 1373/2024 annullando con rinvio la sentenza di merito “ ….avrebbe dovuto indurre il tribunale a ravvisare la determinatezza della clausola in questione un'interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c., tale da non privare la stessa di senso effettivo, tenuto coerentemente conto della natura e dell'oggetto del contratto medesimo. Ad analoghe conclusioni conduce il canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., in base al quale «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno», poiché, a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, il principio di conservazione del contratto avrebbe dovuto indurre a ritenere determinata la commissione di massimo scoperto nella sua periodicità trimestrale, piuttosto che ravvisarne la nullità. A ciò si aggiunga, in relazione al canone 7 ermeneutico ex art. 1368 c.c., che la pratica generalmente in uso al momento della stipulazione del contratto de quo era notoriamente quella di contabilizzare trimestralmente le commissioni di massimo scoperto, come emerge dalle allegate pronunce di merito dell'epoca…”
La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza ( a carico quindi dell'appellante in favore di e a carico delle intervenute in solido in favore dell'appellante ) con CP_7 liquidazione come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta con importi prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando
Dichiara il difetto di legittimazione di e CP_2 Controparte_4
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a Controparte_8 Controparte_1 le spese del presente grado liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA 8 Condanna e in solido a pagare a CP_2 Controparte_4 Controparte_8
le spese del presente grado liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, cinque maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE TT LL de Courtelary
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