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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 23651/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni DELLA CORTE (C.F. , presso lo stesso C.F._2
elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, con autorizzazione espressa a ricevere le comunicazioni di cancelleria anche a mezzo cellulare al numero
3497463354 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.
Email_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. ) e C.F._3
dall'avv. Roberta Troiano (C.F. ), con i medesimi elettivamente C.F._4
domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura in atti, (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081.772.22.99) Email_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 il ricorrente, premesso di Parte_1 Contr essere stato dipendente dell' dal 1 gennaio 2013 fino alla 31.05.2020, data di cessazione del rapporto, con inquadramento nel parametro 190 con mansioni di
MACCHINISTA, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria
Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), ha dedotto che la predetta società datoriale non ha computato nella retribuzione erogata durante il congedo feriale le voci
“indennità perequativa a.r. 2011 e compensativa a.r. 2011” ed ha convenuto in giudizio l' inanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere Controparte_3
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
[...]
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di quiescenza (giugno 2020), che ammontano ad € 3.996,84 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La parte convenuta si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione e nel merito deducendo la correttezza del proprio operato, contestando il quantum e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite. In particolare, la convenuta evidenziava come assolutamente improprio il riferimento di controparte all'effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, attesa la mancanza dei presupposti fattuali che l'orientamento giurisprudenziale richiede perché ricorra la fattispecie;
che, infatti, la Suprema Corte, nei casi sottoposti alla sua cognizione, ha accertato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nei casi in cui l'incidenza si attesti sul 25-30% (cfr. sentenza del 11.7.2023 n. 19663); che quindi era evidente che nel caso di specie mancasse il concreto effetto dissuasivo causato dal trattamento Contr economico corrisposto da durante le ferie, in quanto gli importi non riconosciuti durante il periodo di ferie hanno un valore di pochissimi euro, non raggiungendo di certo le percentuali di incidenza individuate dalla Suprema Corte di Cassazione (25-30% della retribuzione), men che meno quelle ben più alte (del 60% rispetto alla retribuzione totale) con cui si è confrontata la Corte di Giustizia nelle vicende sottoposte alla sua analisi. In ogni caso la resistente deduceva che nessuna domanda poteva essere avanzata in riferimento ai giorni di permesso in quanto non è possibile equiparare i giorni di ferie ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi: le giornate di ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i giorni ulteriori di permesso sono riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa viene decisa con sentenza con contestuale motivazione.
*****
La domanda giudiziale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente questo Giudice, mutando il proprio iniziale orientamento al riguardo, ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze n°553/2023 e 2346/23 rese dalla Corte di Appello di Napoli in riforma delle pronunce di rigetto del Tribunale di Napoli e quivi richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp. att.
c.p.c.
Si osserva che ai fini della soluzione della controversia appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
" Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_2 Per_3
punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, Per_4
intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 CP_5
settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di
... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr.
88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a CP_5
mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza
W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.
He. C-385/17).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE Contr 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, in adesione, dunque, a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione nelle pronunce n. 25840/2024 e n. 25850/2024, non può sostenersi la legittimità della decurtazione operata sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali.
Ed, invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'
“Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Tribunale – in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di
Appello di Napoli poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.) oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Va, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022,
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (vedi anche di recente Cassazione civile sez. lav. - 29/01/2024, n. 2674).
Ne consegue che, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore che occupi più di 15 dipendenti, ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche, dovrà tenersi conto esclusivamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso.
Nel caso di specie, decorrendo la pretesa dal 2013 (successivamente all'entrata in vigore della legge Fornero), considerando la data del pensionamento dell'istante del
31.05.2020, non è maturata alcuna prescrizione, avuto riguardo all'atto interruttivo comunicato alla società il 20.6.20 e alla notifica del ricorso giudiziario in data
16.04.2025.
In ordine, poi, all'altro aspetto di contestazione specificamente sollevato inerente il fatto che nel computo dei giorni non andrebbero ricompresi i 4 giorni di permessi ma solo le ferie fruite sebbene nelle buste paga siano accorpati sotto la voce ferie, esso va certamente disatteso ritenendo la scrivente di condividere, anche sotto tale specifico profilo, le argomentazioni rese nella sent. Trib. Napoli, dr. P. Coppola n. 2645/2024 a cui ex art. 118 c.p.c. aderisce.
In proposito si osserva che i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso, ai sensi dell'art. 29 CCNL 28 novembre 2015, riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse e che in busta paga, nella voce “ferie”, sono ricomprese sia le ferie in senso stretto che i 4 giorni di permesso per cui il numero risultante dalla busta paga è la somma di ferie e permessi.
Ciò posto va evidenziato che “Quanto alla distinzione tra ferie e festività soppresse, negli stessi documenti della convenuta (buste paga) i giorni richiesti sono indicati come ferie. In ogni caso il concetto di ferie applicabile alla fattispecie di cui è causa nulla ha a che vedere con la nozione dell'Ordinamento italiano.
Infatti, la direttiva richiamata (2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non fa riferimento all'Ordinamento interno, bensì eurounitario: infatti ove una direttiva non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento alla nozione europea (cfr per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttiva 1999/70/Ce).
All'art 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie. Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr. artt .1 e 2) e non già istituti giuridici diversi. Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttiva 2003/88/Ce, posta la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione” (sent. Trib. Napoli, dr. P. Coppola n.
2645/2024).
Per quanto riguarda il quantum, all'odierna udienza il difensore del ricorrente ha aderito ai conteggi formulati dalla resistente, che, in ogni caso, sono metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche ed esenti da errori.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive sopra analiticamente indicate volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, e l'indennità compensativa a.r. 2011, si accerta e si dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, Parte_1
di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11”, “indennità compensativa ar 11” con la conseguente condanna dell CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le
[...]
differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 1.01.2013 al 31.05.2020 (data di pensionamento), per un importo pari ad € 3.260,91 oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive di cui in parte motiva volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, accerta e dichiara il diritto di , al pagamento, per Parte_1
ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ”, “indennità compensativa ar 11” e per l'effetto, condanna l
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in Controparte_1
suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 01.01.2013 al
31.05.2020 (data di pensionamento), per un importo pari ad € 3.260,91 oltre accessori di legge;
condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida, in complessivi € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Della
Corte, antistatario.
Così deciso in Napoli in data 22.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 23651/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni DELLA CORTE (C.F. , presso lo stesso C.F._2
elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, con autorizzazione espressa a ricevere le comunicazioni di cancelleria anche a mezzo cellulare al numero
3497463354 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.
Email_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. ) e C.F._3
dall'avv. Roberta Troiano (C.F. ), con i medesimi elettivamente C.F._4
domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura in atti, (per le comunicazioni di rito, pec: tel. 081.772.22.99) Email_2
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 il ricorrente, premesso di Parte_1 Contr essere stato dipendente dell' dal 1 gennaio 2013 fino alla 31.05.2020, data di cessazione del rapporto, con inquadramento nel parametro 190 con mansioni di
MACCHINISTA, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria
Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), ha dedotto che la predetta società datoriale non ha computato nella retribuzione erogata durante il congedo feriale le voci
“indennità perequativa a.r. 2011 e compensativa a.r. 2011” ed ha convenuto in giudizio l' inanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere Controparte_3
l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
[...]
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di quiescenza (giugno 2020), che ammontano ad € 3.996,84 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
La parte convenuta si costituiva eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione e nel merito deducendo la correttezza del proprio operato, contestando il quantum e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite. In particolare, la convenuta evidenziava come assolutamente improprio il riferimento di controparte all'effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, attesa la mancanza dei presupposti fattuali che l'orientamento giurisprudenziale richiede perché ricorra la fattispecie;
che, infatti, la Suprema Corte, nei casi sottoposti alla sua cognizione, ha accertato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nei casi in cui l'incidenza si attesti sul 25-30% (cfr. sentenza del 11.7.2023 n. 19663); che quindi era evidente che nel caso di specie mancasse il concreto effetto dissuasivo causato dal trattamento Contr economico corrisposto da durante le ferie, in quanto gli importi non riconosciuti durante il periodo di ferie hanno un valore di pochissimi euro, non raggiungendo di certo le percentuali di incidenza individuate dalla Suprema Corte di Cassazione (25-30% della retribuzione), men che meno quelle ben più alte (del 60% rispetto alla retribuzione totale) con cui si è confrontata la Corte di Giustizia nelle vicende sottoposte alla sua analisi. In ogni caso la resistente deduceva che nessuna domanda poteva essere avanzata in riferimento ai giorni di permesso in quanto non è possibile equiparare i giorni di ferie ai permessi, essendo diversa anche la ratio sottesa agli stessi: le giornate di ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i giorni ulteriori di permesso sono riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa viene decisa con sentenza con contestuale motivazione.
*****
La domanda giudiziale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente questo Giudice, mutando il proprio iniziale orientamento al riguardo, ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze n°553/2023 e 2346/23 rese dalla Corte di Appello di Napoli in riforma delle pronunce di rigetto del Tribunale di Napoli e quivi richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp. att.
c.p.c.
Si osserva che ai fini della soluzione della controversia appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
" Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_2 Per_3
punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, Per_4
intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 CP_5
settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di
... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr.
88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a CP_5
mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza
W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.
He. C-385/17).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE Contr 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, in adesione, dunque, a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione nelle pronunce n. 25840/2024 e n. 25850/2024, non può sostenersi la legittimità della decurtazione operata sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali.
Ed, invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'
“Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Tribunale – in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di
Appello di Napoli poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.) oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Va, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022,
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (vedi anche di recente Cassazione civile sez. lav. - 29/01/2024, n. 2674).
Ne consegue che, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore che occupi più di 15 dipendenti, ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche, dovrà tenersi conto esclusivamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso.
Nel caso di specie, decorrendo la pretesa dal 2013 (successivamente all'entrata in vigore della legge Fornero), considerando la data del pensionamento dell'istante del
31.05.2020, non è maturata alcuna prescrizione, avuto riguardo all'atto interruttivo comunicato alla società il 20.6.20 e alla notifica del ricorso giudiziario in data
16.04.2025.
In ordine, poi, all'altro aspetto di contestazione specificamente sollevato inerente il fatto che nel computo dei giorni non andrebbero ricompresi i 4 giorni di permessi ma solo le ferie fruite sebbene nelle buste paga siano accorpati sotto la voce ferie, esso va certamente disatteso ritenendo la scrivente di condividere, anche sotto tale specifico profilo, le argomentazioni rese nella sent. Trib. Napoli, dr. P. Coppola n. 2645/2024 a cui ex art. 118 c.p.c. aderisce.
In proposito si osserva che i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso, ai sensi dell'art. 29 CCNL 28 novembre 2015, riconosciuti da contratto in luogo delle cd. festività soppresse e che in busta paga, nella voce “ferie”, sono ricomprese sia le ferie in senso stretto che i 4 giorni di permesso per cui il numero risultante dalla busta paga è la somma di ferie e permessi.
Ciò posto va evidenziato che “Quanto alla distinzione tra ferie e festività soppresse, negli stessi documenti della convenuta (buste paga) i giorni richiesti sono indicati come ferie. In ogni caso il concetto di ferie applicabile alla fattispecie di cui è causa nulla ha a che vedere con la nozione dell'Ordinamento italiano.
Infatti, la direttiva richiamata (2003/88/Ce) pone un concetto di ferie che non fa riferimento all'Ordinamento interno, bensì eurounitario: infatti ove una direttiva non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento alla nozione europea (cfr per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttiva 1999/70/Ce).
All'art 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie. Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr. artt .1 e 2) e non già istituti giuridici diversi. Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie ai sensi della direttiva 2003/88/Ce, posta la assenza di prestazione e la presenza di retribuzione” (sent. Trib. Napoli, dr. P. Coppola n.
2645/2024).
Per quanto riguarda il quantum, all'odierna udienza il difensore del ricorrente ha aderito ai conteggi formulati dalla resistente, che, in ogni caso, sono metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche ed esenti da errori.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive sopra analiticamente indicate volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, e l'indennità compensativa a.r. 2011, si accerta e si dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, Parte_1
di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11”, “indennità compensativa ar 11” con la conseguente condanna dell CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le
[...]
differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 1.01.2013 al 31.05.2020 (data di pensionamento), per un importo pari ad € 3.260,91 oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive di cui in parte motiva volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, accerta e dichiara il diritto di , al pagamento, per Parte_1
ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ”, “indennità compensativa ar 11” e per l'effetto, condanna l
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in Controparte_1
suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 01.01.2013 al
31.05.2020 (data di pensionamento), per un importo pari ad € 3.260,91 oltre accessori di legge;
condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida, in complessivi € 1.314,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Della
Corte, antistatario.
Così deciso in Napoli in data 22.05.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)