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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8558 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 4631/2024 R.G. promossa da:
(C.F. PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Barone (C.F.
), giusta procura generale in atti, che dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni riferite alla presente causa via fax al n. 081/4289657, o via pec agli indirizzi di posta elettronica certificata, Pec: Email_1
Ricorrente
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e CP_2 C.F._2 disgiuntamente dagli avvocati Giovanni Garzone (C.F. ) e Antonio C.F._3
GR (C.F. ) giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 loro lo studio sito in Acerra (NA) al Corso Garibaldi n. 72
Convenuta
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 deduceva: che ex Controparte_1 CP_2 dipendente all'epoca dei fatti per cui è causa era applicato presso l'Ufficio di recapito denominato
Centro di Distribuzione (CD) di TI (Na), con mansioni di “Addetto al Recapito”; che, a seguito di una verifica svolta nel Centro di Distribuzione (CD) di TI dalla struttura societaria denominata
“Fraud Management e Security Intelligence”, le cui risultanze erano state relazionate con report
FMSI/23/0356 del 11/10/2023 dal quale erano emerse gravi irregolarità a carico della sig.ra CP_2
il competente Servizio di Risorse Umane aveva provveduto ad elevare a suo carico
[...] contestazioni disciplinari con nota prot. n. notificata in data Parte_1
22/11/2023; che il competente servizio Risorse Umane, valutate attentamente le giustificazioni disciplinari e non avendo ravvisato nelle argomentazioni dedotte a sostegno utili elementi a sua discolpa, aveva comminato a il provvedimento disciplinare della multa di due (due) CP_2 ore della retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL del 23/06/2021, Controparte_1 con nota prot. n. MARUSUD/RI/D/2023/RAM1/13665 del 18/12/2023 (V. all.4; stralcio CCNL
[...] del 23/06/2021 artt. 52, 53, 54, 55– all. 5); che in esito alla richiesta di costituzione di Controparte_1 un Collegio di Conciliazione e Arbitrato proposta dal lavoratore per il tramite dell' O.S. SLP-CISL di Napoli del 20.12.2023 (V. All.7), formalizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 20.05.1970 avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sopra indicata, l'ITL di Napoli con nota Rep
02/2024 del 16/02/2024 (v. all. 8), invitava la società alla nomina dell'arbitro; in CP_1 risposta a detto invito la società comunicava all'ITL di Napoli l'intenzione di volersi CP_1 avvalere di quanto espressamente prescritto dall'art. 7 legge 300/70, quindi di adire l'AG, attraverso iscrizione a ruolo del presente ricorso introduttivo.
Tanto premesso, conveniva dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione CP_2 dei seguenti provvedimenti di giustizia: “accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione irrogata nei confronti della sig.ra CP_2
, o la diversa ritenuta di giustizia, e per l'effetto, confermare giudizialmente la medesima
[...] sanzione disciplinare”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte resistente eccependo l'insussistenza dei fatti contestati, la genericità della contestazione di addebito, la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione comminata, e concludeva chiedendo: “1. In via preliminare dichiarare generica la contestazione di addebito;
2. In subordine e nel merito rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
3. In via ancora più gradata, dichiarare la sanzione comminata sproporzionata rispetto ai fatti contestati”. In particolare la resistente sosteneva che nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta non aveva tenuto nessun comportamento negligente;
che alcun danno era stato arrecato all'azienda in assenza di qualsiasi reclamo o denuncia pervenuta dagli utenti;
deduceva che gli addebiti non potevano essere imputati a negligenza nell'espletamento del servizio e che in ogni caso la sanzione disciplinare era sproporzionata rispetto ai fatti addebitati.
°°°°° All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Questo Giudice ritiene di aderire al precedente di questa sezione (cfr sentenza n° 1079/2025 dell'11.02.2025, Giudice Dell'Erario) quivi richiamata anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
Il presente giudizio è volto ad accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione, irrogata a carico della sig.ra ai sensi degli artt. 52, 53, CP_2
54, 55 CCNL del 23/06/2021. Controparte_1
Risulta documentalmente provato che il competente Servizio di Risorse Umane, a seguito di una verifica svolta nel Centro di Distribuzione (CD) di TI dalla struttura societaria denominata “Fraud
Management e Security Intelligence” le cui risultanze erano state relazionate con report
FMSI/23/0356 del 11/10/2023, ha provveduto ad elevare a carico della contestazioni CP_2 disciplinari con nota prot. n. MARUSUD/RI/D/2023/RAM1/13665, notificata in data 22/11/2023, il cui contenuto si riporta qui di seguito integralmente: “In attuazione del programma 2023 per
l'esecuzione di attività preventive presso i Centri di Distribuzione in ambito PCL, sono stati eseguiti dalla Funzione Fraud Management Security Intelligence (FMSI) controlli specifici presso il Centro
Distribuzione (CD) TI, centro afferente alla RAM1, struttura nella quale Ella è assegnata con mansioni di portalettere, assunta con contratto a tempo determinato, decorrenza contrattuale dal
01/06/2023 al 31/12/2023, al fine di individuare, ove possibile ed entro il perimetro di intervento definito, eventuali azioni fraudolente poste in essere e/o l'esistenza di eventuali elementi rivelatori di fattispecie potenzialmente fraudolente da cui possano derivare azioni illecite attuate ai danni di
[...]
o comunque lesive degli interessi aziendali. CP_1
Sono stati effettuati controlli, in merito all'osservanza procedura “Trattamento della corrispondenza inesitata da verificare” (Codice: POT.ALPRO.PRO.2, ver. 5, del 06/03/2023) da parte degli addetti al recapito, provvedendo a verificare la veridicità delle dichiarazioni di mancato recapito apposte dai PTL sui Modd 24B.
E' stato accertato che, relativamente ad un campione di 11Kg di posta commerciale CIdV, quantità maggiormente presente su alcune delle zone di recapito di TI, San Giorgio a Cremano, San
TI al VE, , , di cui il 50% era di un unico cliente “AGOS”, come causale Per_1 Per_2 di irrecapitabilità erano indicate le diciture “irreperibile-sconosciuto-indirizzo insufficiente”.,Su di un campione casuale del 20% del prodotto rinvenuto in sede di verifica già pronto per l'invio al centro di verifica per il successivo inoltro al macero (tra cui anche quello del cliente “AGOS”), in data 15/6/2023 gli incaricati FMSI, unitamente al Caposquadra Portalettere (all'epoca dei fatti),
, hanno verificato la recapitabilità degli invii da cui è emerso che, rispetto a quanto Testimone_1 dichiarato dai portalettere sui Modd. 24B, nella maggioranza dei casi in esame, tale dichiarazione era non veritiera. Per acquisire ulteriore certezza circa la possibilità di recapitare gli oggetti, si è provveduto a citofonare ai destinatari delle missive e farsi confermare in via breve, direttamente dagli stessi, tale circostanza.
In considerazione dell'alta percentuale di prodotto inesitato, risultato recapitabile la Struttura FMSI ha chiesto di bloccare il prodotto CIdV (per un totale di kg 48,6) già destinato al centro di verifica presso il CS di Napoli (e quindi da inoltrare al macero), al fine di effettuare ulteriori controlli che sono stati poi delegati alla La ha pertanto fatto Controparte_3 CP_3 eseguire i controlli di 1° e 2° livello (rispettivamente da personale del CD TI e della RAM 1) su tutto il prodotto rinvenuto, ed è emerso che, su n.
1.666 invii (totali 48,6kg), n. 296 invii erano consegnabili. Il Responsabile RAM1, , in data 14/09/2023, agli incaricati FMSI, ha Testimone_2 dichiarato quanto segue: “Sono stati eseguiti controlli di primo livello dal personale caposquadra
PTL del citato CD da cui è emersa una recapitabilità di circa il 15% (…) La struttura di RAM 1 ha poi, successivamente, effettuato il controllo di secondo livello su tutto il prodotto da voi rilevato come Contr delegato dalla Da tali controlli è emerso che circa il 20% complessivo del prodotto da voi rilevato era recapitabile (…)”. Per quanto sopra, dalle verifiche di primo livello, è emerso che, su CP_ 31 oggetti verificati tra quelli da , applicata sulla zona 2 del CD TI, dichiarati “non recapitabili”, 3 sono invece risultati recapitabili;
inoltre è emerso che su 64 oggetti verificati, tra CP_ quelli da , applicata sulla zona 4 frazionabile, dichiarati “non recapitabili”, 4 sono invece risultati recapitabili. A tal proposito, il 04/07/2023 alla richiesta di chiarimenti da parte degli incaricati di FMSI, sui motivi delle dichiarazioni mendaci, Ella ha dichiarato di aver un “carico di corrispondenza esoso e di aver erroneamente per distrazione sbagliato la dichiarazione”. Il Suo comportamento si è posto in contrasto con quanto previsto dalle linee guida aziendali contenute nel
“Manuale dei Centri di Distribuzione”, con particolare riferimento a quelle riportate alla pag. 9, capoverso 11.1 – Percorsi di Recapito, che prevedono (…): “L'addetto al recapito raggiunge i civici previsti nel suo percorso di gita e per ognuno di essi esegue le attività di seguito riportate, a seconda della tipologia di prodotto. Si occupa inoltre anche di raggiungere i diversi punti di appoggio per ritirare il prodotto necessario per continuare il percorso di recapito. Il PTL immette il prodotto in cassetta personale del destinatario e, laddove non lo rintracciasse, annota sull'invio la motivazione del rinvio e lo riporta in ufficio. Se previsto nel suo percorso, il PTL/LM consegna ai PDD o UP il prodotto a loro destinato. Giunto al civico di consegna, il PTL dotato di palmare, prima di imbucare
l'invio nella cassetta postale del destinatario, traccia il codice identificativo dell'invio considerandolo consegnato (tracciatura al civico). Il restante prodotto (senza servizio di tracciatura) viene direttamente immesso in cassetta del cliente o consegnato al portiere ove presente.” Le ricordiamo che il portalettere ha, nella struttura di , un ruolo fondamentale nel CP_1 processo operativo che consente il trasferimento di un invio postale dal mittente al destinatario. La
Sua missione è quella di assicurare quotidianamente la consegna della corrispondenza al domicilio della clientela con puntualità e precisione. Nell'esecuzione dei suoi compiti Lei rappresenta, per il cliente, l'immagine “quotidiana” di . La natura dell'attività che Lei svolge ha una CP_1 valenza particolare, tanto che l'art. 18 del D.lg. 22 luglio 1999, n 261 ne ribadisce l'importanza, inquadrandone la funzione in quella di incaricato di pubblico servizio e facendone discendere particolari obblighi e responsabilità. I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104
e 2105 del cod. civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del C.C.N.L. del 23 giugno 2021, nonché dal Codice Etico in vigore in Azienda con riguardo alla chiara violazione dei principi di qualità, diligenza e professionalità cui deve sempre ispirarsi l'atteggiamento di ogni dipendente nella quotidiana attività lavorativa. Pertanto, formulando sin d'ora ogni e più ampia riserva di azioni a tutela del diritto e degli interessi di per ogni eventuale danno da Lei cagionato Controparte_1
a questa Società con il Suo operato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n.
300, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. del
23/06/2021.
Le contestiamo quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, invitandoLa a produrre le
Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente al seguente indirizzo: – Via Controparte_5
Galileo Ferraris, 66/M – 80142 Napoli, anche a mezzo fax al n° 0698683591. Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società anche sotto il profilo patrimoniale”.
Tanto premesso, occorre rammentare che grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cass. 15950/04; 6352/98).
La giurisprudenza ha infatti più volte puntualizzato che anche in tema di provvedimenti disciplinari conservativi e non espulsivi l'onere della prova dei presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno condotto all'inflizione della sanzione grava sul datore di lavoro ed il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati” (Cassazione civile sez. lav.,
17/08/2001, n.11153; cfr. Cass. n. 7671 1983). Vale solo la pena soggiungere che l'onere in questione, analogamente a quello posto dall'art. 5 L. 15 luglio 1966 n. 604, ricade sul datore di lavoro in virtù del più generale principio in base al quale colui che eserciti un diritto – nella fattispecie una facoltà potestativa di natura sanzionatoria – che sia giudizialmente contestato è tenuto a dar prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso.
Nel caso in esame, la parte resistente ha contestato i fatti oggetto di addebito disciplinare (oltre che la proporzionalità della sanzione e la specificità della contestazione disciplinare) e Controparte_1 non ha in alcun modo adempiuto all'onere probatorio esistente a suo carico, in quanto i fatti posti alla base della contestazione disciplinare del 21.11.2023 sono rimasti del tutto sforniti di prova.
Infatti, non ha depositato in giudizio il report FMSI/23/0356 del 11/10/2023 e la Controparte_1 prova testimoniale articolata in ricorso si reputa inammissibile in quanto vertente su fatti del tutto generici e non sufficientemente circostanziati, oltre che in parte da provarsi documentalmente.
In particolare, manca nel corpo del ricorso introduttivo (e dunque nei capitoli di prova testimoniali articolati) la specifica indicazione del numero identificativo delle raccomandate asseritamente non recapitate, delle date di mancata consegna, dei loro destinatari e dei relativi indirizzi, così da non consentire al Tribunale l'accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto così come contestato.
La domanda va, pertanto, rigettata con il conseguente annullamento della sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione, irrogata a carico di ai sensi degli artt. 52, 53, CP_2
54, 55 CCNL del 23/06/2021, con nota prot. n. Controparte_1
notificata in data 22/11/2023. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione die parametri minimi di cui al Dm 54/2014 e ss. mod. tenendo conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 con ricorso del 26.02.2024 nei confronti di così provvede: rigetta la domanda
[...] CP_2 giudiziale e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione, irrogata a carico di ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL del CP_2 Controparte_1
23/06/2021, con nota prot. n. notificata in data 19.12.2023; Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, 20.11.2025
Il GL (Dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 4631/2024 R.G. promossa da:
(C.F. PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Barone (C.F.
), giusta procura generale in atti, che dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni riferite alla presente causa via fax al n. 081/4289657, o via pec agli indirizzi di posta elettronica certificata, Pec: Email_1
Ricorrente
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e CP_2 C.F._2 disgiuntamente dagli avvocati Giovanni Garzone (C.F. ) e Antonio C.F._3
GR (C.F. ) giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 loro lo studio sito in Acerra (NA) al Corso Garibaldi n. 72
Convenuta
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 deduceva: che ex Controparte_1 CP_2 dipendente all'epoca dei fatti per cui è causa era applicato presso l'Ufficio di recapito denominato
Centro di Distribuzione (CD) di TI (Na), con mansioni di “Addetto al Recapito”; che, a seguito di una verifica svolta nel Centro di Distribuzione (CD) di TI dalla struttura societaria denominata
“Fraud Management e Security Intelligence”, le cui risultanze erano state relazionate con report
FMSI/23/0356 del 11/10/2023 dal quale erano emerse gravi irregolarità a carico della sig.ra CP_2
il competente Servizio di Risorse Umane aveva provveduto ad elevare a suo carico
[...] contestazioni disciplinari con nota prot. n. notificata in data Parte_1
22/11/2023; che il competente servizio Risorse Umane, valutate attentamente le giustificazioni disciplinari e non avendo ravvisato nelle argomentazioni dedotte a sostegno utili elementi a sua discolpa, aveva comminato a il provvedimento disciplinare della multa di due (due) CP_2 ore della retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL del 23/06/2021, Controparte_1 con nota prot. n. MARUSUD/RI/D/2023/RAM1/13665 del 18/12/2023 (V. all.4; stralcio CCNL
[...] del 23/06/2021 artt. 52, 53, 54, 55– all. 5); che in esito alla richiesta di costituzione di Controparte_1 un Collegio di Conciliazione e Arbitrato proposta dal lavoratore per il tramite dell' O.S. SLP-CISL di Napoli del 20.12.2023 (V. All.7), formalizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 20.05.1970 avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sopra indicata, l'ITL di Napoli con nota Rep
02/2024 del 16/02/2024 (v. all. 8), invitava la società alla nomina dell'arbitro; in CP_1 risposta a detto invito la società comunicava all'ITL di Napoli l'intenzione di volersi CP_1 avvalere di quanto espressamente prescritto dall'art. 7 legge 300/70, quindi di adire l'AG, attraverso iscrizione a ruolo del presente ricorso introduttivo.
Tanto premesso, conveniva dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione CP_2 dei seguenti provvedimenti di giustizia: “accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione irrogata nei confronti della sig.ra CP_2
, o la diversa ritenuta di giustizia, e per l'effetto, confermare giudizialmente la medesima
[...] sanzione disciplinare”, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte resistente eccependo l'insussistenza dei fatti contestati, la genericità della contestazione di addebito, la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione comminata, e concludeva chiedendo: “1. In via preliminare dichiarare generica la contestazione di addebito;
2. In subordine e nel merito rigettare la domanda formulata dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
3. In via ancora più gradata, dichiarare la sanzione comminata sproporzionata rispetto ai fatti contestati”. In particolare la resistente sosteneva che nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta non aveva tenuto nessun comportamento negligente;
che alcun danno era stato arrecato all'azienda in assenza di qualsiasi reclamo o denuncia pervenuta dagli utenti;
deduceva che gli addebiti non potevano essere imputati a negligenza nell'espletamento del servizio e che in ogni caso la sanzione disciplinare era sproporzionata rispetto ai fatti addebitati.
°°°°° All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono.
Questo Giudice ritiene di aderire al precedente di questa sezione (cfr sentenza n° 1079/2025 dell'11.02.2025, Giudice Dell'Erario) quivi richiamata anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
Il presente giudizio è volto ad accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione, irrogata a carico della sig.ra ai sensi degli artt. 52, 53, CP_2
54, 55 CCNL del 23/06/2021. Controparte_1
Risulta documentalmente provato che il competente Servizio di Risorse Umane, a seguito di una verifica svolta nel Centro di Distribuzione (CD) di TI dalla struttura societaria denominata “Fraud
Management e Security Intelligence” le cui risultanze erano state relazionate con report
FMSI/23/0356 del 11/10/2023, ha provveduto ad elevare a carico della contestazioni CP_2 disciplinari con nota prot. n. MARUSUD/RI/D/2023/RAM1/13665, notificata in data 22/11/2023, il cui contenuto si riporta qui di seguito integralmente: “In attuazione del programma 2023 per
l'esecuzione di attività preventive presso i Centri di Distribuzione in ambito PCL, sono stati eseguiti dalla Funzione Fraud Management Security Intelligence (FMSI) controlli specifici presso il Centro
Distribuzione (CD) TI, centro afferente alla RAM1, struttura nella quale Ella è assegnata con mansioni di portalettere, assunta con contratto a tempo determinato, decorrenza contrattuale dal
01/06/2023 al 31/12/2023, al fine di individuare, ove possibile ed entro il perimetro di intervento definito, eventuali azioni fraudolente poste in essere e/o l'esistenza di eventuali elementi rivelatori di fattispecie potenzialmente fraudolente da cui possano derivare azioni illecite attuate ai danni di
[...]
o comunque lesive degli interessi aziendali. CP_1
Sono stati effettuati controlli, in merito all'osservanza procedura “Trattamento della corrispondenza inesitata da verificare” (Codice: POT.ALPRO.PRO.2, ver. 5, del 06/03/2023) da parte degli addetti al recapito, provvedendo a verificare la veridicità delle dichiarazioni di mancato recapito apposte dai PTL sui Modd 24B.
E' stato accertato che, relativamente ad un campione di 11Kg di posta commerciale CIdV, quantità maggiormente presente su alcune delle zone di recapito di TI, San Giorgio a Cremano, San
TI al VE, , , di cui il 50% era di un unico cliente “AGOS”, come causale Per_1 Per_2 di irrecapitabilità erano indicate le diciture “irreperibile-sconosciuto-indirizzo insufficiente”.,Su di un campione casuale del 20% del prodotto rinvenuto in sede di verifica già pronto per l'invio al centro di verifica per il successivo inoltro al macero (tra cui anche quello del cliente “AGOS”), in data 15/6/2023 gli incaricati FMSI, unitamente al Caposquadra Portalettere (all'epoca dei fatti),
, hanno verificato la recapitabilità degli invii da cui è emerso che, rispetto a quanto Testimone_1 dichiarato dai portalettere sui Modd. 24B, nella maggioranza dei casi in esame, tale dichiarazione era non veritiera. Per acquisire ulteriore certezza circa la possibilità di recapitare gli oggetti, si è provveduto a citofonare ai destinatari delle missive e farsi confermare in via breve, direttamente dagli stessi, tale circostanza.
In considerazione dell'alta percentuale di prodotto inesitato, risultato recapitabile la Struttura FMSI ha chiesto di bloccare il prodotto CIdV (per un totale di kg 48,6) già destinato al centro di verifica presso il CS di Napoli (e quindi da inoltrare al macero), al fine di effettuare ulteriori controlli che sono stati poi delegati alla La ha pertanto fatto Controparte_3 CP_3 eseguire i controlli di 1° e 2° livello (rispettivamente da personale del CD TI e della RAM 1) su tutto il prodotto rinvenuto, ed è emerso che, su n.
1.666 invii (totali 48,6kg), n. 296 invii erano consegnabili. Il Responsabile RAM1, , in data 14/09/2023, agli incaricati FMSI, ha Testimone_2 dichiarato quanto segue: “Sono stati eseguiti controlli di primo livello dal personale caposquadra
PTL del citato CD da cui è emersa una recapitabilità di circa il 15% (…) La struttura di RAM 1 ha poi, successivamente, effettuato il controllo di secondo livello su tutto il prodotto da voi rilevato come Contr delegato dalla Da tali controlli è emerso che circa il 20% complessivo del prodotto da voi rilevato era recapitabile (…)”. Per quanto sopra, dalle verifiche di primo livello, è emerso che, su CP_ 31 oggetti verificati tra quelli da , applicata sulla zona 2 del CD TI, dichiarati “non recapitabili”, 3 sono invece risultati recapitabili;
inoltre è emerso che su 64 oggetti verificati, tra CP_ quelli da , applicata sulla zona 4 frazionabile, dichiarati “non recapitabili”, 4 sono invece risultati recapitabili. A tal proposito, il 04/07/2023 alla richiesta di chiarimenti da parte degli incaricati di FMSI, sui motivi delle dichiarazioni mendaci, Ella ha dichiarato di aver un “carico di corrispondenza esoso e di aver erroneamente per distrazione sbagliato la dichiarazione”. Il Suo comportamento si è posto in contrasto con quanto previsto dalle linee guida aziendali contenute nel
“Manuale dei Centri di Distribuzione”, con particolare riferimento a quelle riportate alla pag. 9, capoverso 11.1 – Percorsi di Recapito, che prevedono (…): “L'addetto al recapito raggiunge i civici previsti nel suo percorso di gita e per ognuno di essi esegue le attività di seguito riportate, a seconda della tipologia di prodotto. Si occupa inoltre anche di raggiungere i diversi punti di appoggio per ritirare il prodotto necessario per continuare il percorso di recapito. Il PTL immette il prodotto in cassetta personale del destinatario e, laddove non lo rintracciasse, annota sull'invio la motivazione del rinvio e lo riporta in ufficio. Se previsto nel suo percorso, il PTL/LM consegna ai PDD o UP il prodotto a loro destinato. Giunto al civico di consegna, il PTL dotato di palmare, prima di imbucare
l'invio nella cassetta postale del destinatario, traccia il codice identificativo dell'invio considerandolo consegnato (tracciatura al civico). Il restante prodotto (senza servizio di tracciatura) viene direttamente immesso in cassetta del cliente o consegnato al portiere ove presente.” Le ricordiamo che il portalettere ha, nella struttura di , un ruolo fondamentale nel CP_1 processo operativo che consente il trasferimento di un invio postale dal mittente al destinatario. La
Sua missione è quella di assicurare quotidianamente la consegna della corrispondenza al domicilio della clientela con puntualità e precisione. Nell'esecuzione dei suoi compiti Lei rappresenta, per il cliente, l'immagine “quotidiana” di . La natura dell'attività che Lei svolge ha una CP_1 valenza particolare, tanto che l'art. 18 del D.lg. 22 luglio 1999, n 261 ne ribadisce l'importanza, inquadrandone la funzione in quella di incaricato di pubblico servizio e facendone discendere particolari obblighi e responsabilità. I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104
e 2105 del cod. civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del C.C.N.L. del 23 giugno 2021, nonché dal Codice Etico in vigore in Azienda con riguardo alla chiara violazione dei principi di qualità, diligenza e professionalità cui deve sempre ispirarsi l'atteggiamento di ogni dipendente nella quotidiana attività lavorativa. Pertanto, formulando sin d'ora ogni e più ampia riserva di azioni a tutela del diritto e degli interessi di per ogni eventuale danno da Lei cagionato Controparte_1
a questa Società con il Suo operato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n.
300, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. del
23/06/2021.
Le contestiamo quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, invitandoLa a produrre le
Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente al seguente indirizzo: – Via Controparte_5
Galileo Ferraris, 66/M – 80142 Napoli, anche a mezzo fax al n° 0698683591. Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società anche sotto il profilo patrimoniale”.
Tanto premesso, occorre rammentare che grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cass. 15950/04; 6352/98).
La giurisprudenza ha infatti più volte puntualizzato che anche in tema di provvedimenti disciplinari conservativi e non espulsivi l'onere della prova dei presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno condotto all'inflizione della sanzione grava sul datore di lavoro ed il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati” (Cassazione civile sez. lav.,
17/08/2001, n.11153; cfr. Cass. n. 7671 1983). Vale solo la pena soggiungere che l'onere in questione, analogamente a quello posto dall'art. 5 L. 15 luglio 1966 n. 604, ricade sul datore di lavoro in virtù del più generale principio in base al quale colui che eserciti un diritto – nella fattispecie una facoltà potestativa di natura sanzionatoria – che sia giudizialmente contestato è tenuto a dar prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso.
Nel caso in esame, la parte resistente ha contestato i fatti oggetto di addebito disciplinare (oltre che la proporzionalità della sanzione e la specificità della contestazione disciplinare) e Controparte_1 non ha in alcun modo adempiuto all'onere probatorio esistente a suo carico, in quanto i fatti posti alla base della contestazione disciplinare del 21.11.2023 sono rimasti del tutto sforniti di prova.
Infatti, non ha depositato in giudizio il report FMSI/23/0356 del 11/10/2023 e la Controparte_1 prova testimoniale articolata in ricorso si reputa inammissibile in quanto vertente su fatti del tutto generici e non sufficientemente circostanziati, oltre che in parte da provarsi documentalmente.
In particolare, manca nel corpo del ricorso introduttivo (e dunque nei capitoli di prova testimoniali articolati) la specifica indicazione del numero identificativo delle raccomandate asseritamente non recapitate, delle date di mancata consegna, dei loro destinatari e dei relativi indirizzi, così da non consentire al Tribunale l'accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto così come contestato.
La domanda va, pertanto, rigettata con il conseguente annullamento della sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione, irrogata a carico di ai sensi degli artt. 52, 53, CP_2
54, 55 CCNL del 23/06/2021, con nota prot. n. Controparte_1
notificata in data 22/11/2023. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione die parametri minimi di cui al Dm 54/2014 e ss. mod. tenendo conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 con ricorso del 26.02.2024 nei confronti di così provvede: rigetta la domanda
[...] CP_2 giudiziale e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della multa di due (2) ore della retribuzione, irrogata a carico di ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL del CP_2 Controparte_1
23/06/2021, con nota prot. n. notificata in data 19.12.2023; Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, 20.11.2025
Il GL (Dott.ssa Daniela Ammendola)