Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 109/2021 vertente
TRA Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SC Stante, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
,, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Malafronte, giusta procura alle liti in atti, CP_1
ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_1 il 20.06.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scafati con
(SA) al n. 55, Parte II, Serie A, anno 1994; che dall'unione coniugale nascevano i figli SC
(28.05.1996) e _1 (13.09.2002); che a seguito di accordo di separazione raggiunto mediante l'istituto della negoziazione assistita, sottoscritto in data 13.07.2018 e depositato il 20.07.2018, le parti convenivano di separarsi consensualmente alle condizioni ivi rassegnate;
che, dunque, sussistevano i presupposti di cui all' art 3, 1. 1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della 1. 06.05.2015 n.55, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale di Nocera Inferiore a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra Parte_1 e il sig. CP_1
,contratto in Scafati (SA) il 20.06.1994 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scafati (SA), atto matrimonio anno 1994 parte II – Serie A n. 55); B) dichiarare che le parti, godendo di propri redditi di
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lavoro, provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento, anche per il futuro;
y) confermare che i figli maggiorenni SC e _1 continueranno a dimorare con la madre nella ex casa coniugale;
8) aumentare l'assegno di mantenimento per i due figli SC e Per 1 , nella misura di Euro 300,00 per ciascuno (Euro 600,00 in totale), essendosi chiaramente accresciute, dopo circa tre anni, le loro esigenze vitali;
) porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli maggiorenni, nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo. Vinte le spese e i compensi della procedura".
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 14.6.2021 si costituiva CP_1 il quale nel "
contestare l'avverso dedotto, pretestuoso ed infondato, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo;
dato atto di aver sempre provveduto al mantenimento dei figli;
che in ordine alla richiesta di aumento del contributo economico in favore della prole maggiorenne formulata da controparte, le condizioni reddituali dei coniugi erano rimaste pressoché invariate dalla data della stipula dell'accordo separativo, anzi, la ricorrente, come documentalmente evincibile, aveva sperimentato un incremento del proprio reddito;
che quest'ultima, insieme ai figli, godeva gratuitamente della casa coniugale di proprietà del resistente;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra Parte_1 e il sig. CP_1
[...], contratto in Scafati (SA) il 20.06.1994 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Scafati
(SA), atto matrimonio anno 1994 parte II - Serie A - n. 55);
2. dichiarare che le parti, godendo di propri redditi di lavoro, provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento, anche per il futuro;
3. confermare i patti e le condizioni dell'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
4. rigettare la domanda di aumento dell'assegno economico in favore dei figli maggiorenni in considerazione che le condizioni reddituali di entrambi i coniugi sono pressoché invariate dalla data della stipula dell'accordo, anzi dalla documentazione depositata dalla Sig.ra Pt_1 per la stessa risulterebbe addirittura un aumento del proprio reddito, che l'accordo economico raggiunto nel luglio 2018 era parametrato oltre che ai redditi percepiti da entrambe le parti in quel momento anche e soprattutto alle esigenze dei figli maggiorenni e, pertanto, seguendo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione in materia (ordinanza 17183/2020; ordinanza 1562/2020) non sarà ammissibile una richiesta di aumento dell'assegno che venga avanzata dopo un lasso di tempo troppo breve dall'ultimo provvedimento che ha statuito sull'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, senza dimenticare la circostanza che proprio la ricorrente ha avuto un aumento del reddito dal giorno della separazione ad oggi;
altresì, che tutti i figli del resistente CP_1 godono, unitamente alla propria madre odierna ricorrente, gratuitamente della casa coniugale che per il 100 % è di proprietà del padre e che lo stesso non si è mai sottratto ai suoi obblighi economici sia ordinari che straordinari nonostante avesse delle valide ragioni per richiedere l'esatto ammontare con documenti fiscali delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente senza preventiva comunicazione ed accordo;
5. con riserva di azione nelle competenti fasi processuali. Con vittoria di spese e compensi di procedura.".
Celebrata l'udienza presidenziale del 21.06.2021, assunti i provvedimenti provvisori mediante la conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione in uno al riconoscimento del contributo per il mantenimento dei due figli per la somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno), la causa veniva rinviata davanti al giudice istruttore per il prosieguo.
Disposti taluni rinvii di udienza onde ripristinare il contraddittorio processuale tra le parti sulle questioni emerse in corso di causa, riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, ed invitate le parti a rinunciare alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la richiesta pronuncia sullo status, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 30.5.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Pur essendo necessario proseguire l'istruttoria in relazione ad altri aspetti emersi nel corso del giudizio, non sussiste alcuna discrezionalità in merito all'adozione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ne consegue che può disporsi una pronuncia parziale e non definitiva sullo status, riservando l'esame delle ulteriori domande e questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi alle fasi successive del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 e CP_1 sposatisi il 20.06.1994 nel Comune di Scafati, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 55, Parte II, Serie A, anno 1994; dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - ; spese al definitivo;
dispone la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire