Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7612/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 10/05/1964), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ILICE TIZIANA;
E
(ROMA (RM), 25/04/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ILICE TIZIANA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
06/09/2008 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Roma, anno 2009, numero 00007, parte 2, serie A00), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, con quanto contiene, fatta eccezione per gli effetti personali del marito, rimarrà assegnata alla moglie;
3) le parti danno atto, altresì, che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali;
Per_
4) i figli ed resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre presso la casa coniugale sita a Roma, Via di Casalotti n.193, secondo le seguenti modalità:
- a week end alternati, il padre terrà con sé i figli dalle ore 18,00 del venerdì, prendendoli a casa, ove li riaccompagnerà la domenica dopo cena;
- nella settimana in cui non terrà con sé i figli durante il week end, il Sig. Parte_1 trascorrerà con i minori due giorni a settimana, da concordare preventivamente con la madre in base alle loro esigenze organizzative e di studio;
- nella settimana in cui terrà con sé i figli durante il week end, i minori trascorreranno con il Sig. un solo giorno, da concordare preventivamente con la madre in Parte_1 base alle loro esigenze organizzative e di studio;
- durante le vacanze natalizie, ad anni
mentre l'anno successivo, i figli trascorreranno il 25 dicembre con il padre, che in questo stesso giorno li andrà a prendere alle ore 10,00 e li riaccompagnerà alle ore 10,00 del 26 dicembre;
- ad anni alternati, a partire dall'anno 2024, durante la settimana dal 26 al 31 dicembre,
i figli rimarranno con la madre;
mentre durante la settimana dal 1° al 6 gennaio, i figli staranno con il padre, che li prenderà alle ore 20,00 del 1° gennaio e li riaccompagnerà a casa la sera del 6 gennaio;
dunque, l'anno successivo, durante la settimana dal 26 al 31 dicembre, il padre terrà con sé i figli dalle ore 10,00 del 26 dicembre e li riaccompagnerà presso la casa materna alle ore 10,00 del 31 dicembre;
la settimana dal
1° al 6 gennaio, i figli rimarranno con la madre;
- nelle vacanze pasquali, a partire dall'anno 2025, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, ad anni alternati e comunque a scelta libera, previo precedente accordo sugli orari;
- durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, previo precedente accordo sugli orari;
Per_ 5) il Sig. per il mantenimento dei figli minori ed corrisponderà Parte_1 Per_1
a favore della Sig.ra un contributo ordinario di Euro 500,00 (cinquecento/00) CP_1 mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, e farà inoltre fronte al 50% delle spese mediche (ivi comprese le odontoiatriche), scolastiche, sportive, di vacanza e ricreative in genere e, comunque, da intendersi sempre come tali quelle di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014. Il contributo al mantenimento, come previsto dall'art. 155 c.c., sarà soggetto automaticamente a rivalutazione annuale ISTAT, secondo la variazione registrata dall'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati;
6) il Sig. , inoltre, per il mantenimento della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 corrisponderà a favore della medesima un contributo ordinario di Euro 50,00
(cinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese. Il contributo al mantenimento, come previsto dall'art. 155 c.c., sarà soggetto automaticamente a rivalutazione annuale ISTAT, secondo la variazione registrata dall'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati;
7) i ricorrenti concordano, altresì, che, dal corrente mese di maggio 2024, l'Assegno unico per i figli verrà richiesto esclusivamente dalla Sig.ra che ne percepirà CP_1 l'intero importo;
8) i coniugi dichiarano di aver risolto e concordato ogni altra questione economica e patrimoniale in separata sede”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: - dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 10/05/1964) e (ROMA (RM), 25/04/1971), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Roma in data 06/09/2008 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2009, numero 00007, parte 2, serie A00), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi