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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 823/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 525/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 2
e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SN00342-2022 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SN00342-2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SN00342-2022 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Modena per la riforma della sentenza n.525/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, Sezione II, depositata il giorno 15/12/2022 resa su Avviso di Accertamento per IRES, IVA ed IRAP ed altro per l'anno di imposta 2018 nei confronti della
Resistente_1 Srl, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello.
L'appello pare infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi accertatoria dell'Ufficio, fondata su una supposta sovrafatturazione da parte di un fornitore della società ricorrente (ditta Società_1), come non ha persuaso il primo Collegio, non convince questo.
L'assunto dell'Ufficio si fonda su anomalie (crediti non riscossi né azionati), ed incroci gestionali tra le due compagini, mancanza di forma scritta e di registrazione degli accordi (noleggio di macchinari della Società_1 alla Resistente_1 Srl), non effettuazione per gli stessi di alcun deposito cauzionale, residenza nella Repubblica Popolare Cinese della Società_1, basso monte stipendi del fornitore Società_1 rispetto al fatturato.
Le suddette ricostruzioni, se pur logiche, mancano di reale sostegno probatorio;
risulta inoltre vero che la Società_1 ha dovuto acquistare dalla Resistente_1 materiali di consumo, sostenendo l'onere di canoni di noleggio di macchinari e che numerose contestazioni proposte da clienti della Resistente_1 Srl hanno visto la definizione con un accordo transattivo in cui i lamentati danni richiesti alla Resistente_1 sono stati compensati con i residui crediti della stessa.
La dibattibilità della materia del contendere e le argomentate seppur non provate regioni dell'Ufficio giustificano la compensazione delle spese di lite per i due gradi.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dall'Ufficio; compensate le spese.
Bologna, li 20/11/2025 Il Presidente estensore
ED CC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente e Relatore
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 823/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 525/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 2
e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SN00342-2022 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SN00342-2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SN00342-2022 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Modena per la riforma della sentenza n.525/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, Sezione II, depositata il giorno 15/12/2022 resa su Avviso di Accertamento per IRES, IVA ed IRAP ed altro per l'anno di imposta 2018 nei confronti della
Resistente_1 Srl, si richiede la riforma della sentenza gravata per i motivi tutti rappresentati nel corpo del ricorso in appello.
L'appello pare infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi accertatoria dell'Ufficio, fondata su una supposta sovrafatturazione da parte di un fornitore della società ricorrente (ditta Società_1), come non ha persuaso il primo Collegio, non convince questo.
L'assunto dell'Ufficio si fonda su anomalie (crediti non riscossi né azionati), ed incroci gestionali tra le due compagini, mancanza di forma scritta e di registrazione degli accordi (noleggio di macchinari della Società_1 alla Resistente_1 Srl), non effettuazione per gli stessi di alcun deposito cauzionale, residenza nella Repubblica Popolare Cinese della Società_1, basso monte stipendi del fornitore Società_1 rispetto al fatturato.
Le suddette ricostruzioni, se pur logiche, mancano di reale sostegno probatorio;
risulta inoltre vero che la Società_1 ha dovuto acquistare dalla Resistente_1 materiali di consumo, sostenendo l'onere di canoni di noleggio di macchinari e che numerose contestazioni proposte da clienti della Resistente_1 Srl hanno visto la definizione con un accordo transattivo in cui i lamentati danni richiesti alla Resistente_1 sono stati compensati con i residui crediti della stessa.
La dibattibilità della materia del contendere e le argomentate seppur non provate regioni dell'Ufficio giustificano la compensazione delle spese di lite per i due gradi.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello proposto dall'Ufficio; compensate le spese.
Bologna, li 20/11/2025 Il Presidente estensore
ED CC