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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1860/2023 RGAC vertente tra il dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Arabia Parte_1
e dall'avv. Arcangelo Muzzì.
Attore in riassunzione
e
la in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di Catanzaro,
Convenuta in riassunzione
Conclusioni
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliendo la domanda proposta dal Sig. in applicazione del principio Parte_1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare la Controparte_1
al pagamento della somma complessiva di euro 40.283,64 (pari
[...]
ad euro 6.713,94 per sei anni), con gli interessi di mora dall'8 novembre
2006. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per la parte convenuta: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: 1) rigettare l'avversa domanda, in quanto inammissibile ed infondata. 2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.”
In fatto ed in diritto.
Il dottor con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in Parte_1
cancelleria in data 21.7.2016, convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di
Catanzaro, la e – assumendo di aver Controparte_1
regolarmente frequentato e positivamente concluso, negli anni dal 1983 al
1990, le scuole di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e medicina dello sport, senza aver beneficiato di alcuna borsa di studio né di remunerazione – chiese che la parte convenuta fosse condannata a corrispondergli la somma complessiva di euro 150.000 ovvero, in subordine, la minore di euro 66.622,92, pari al compenso per i sei anni complessivi dei corsi. Si costituirono in giudizio la , il Controparte_1 [...]
, il , il Controparte_3 Controparte_4
proponendo un'eccezione di Controparte_5
difetto di legittimazione passiva, un'eccezione di prescrizione dei diritti azionati, una contestazione della fondatezza della domanda di controparte, con riferimento alla correttezza della previsione legislativa di regimi e trattamenti differenziati per i medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente e successivamente all'anno accademico 1991/1992.
Il Tribunale, con ordinanza n. 1838 del 18.7.2018, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, del , del
[...] Controparte_4 Controparte_5
e condannò la al pagamento
[...] Controparte_1
della somma complessiva di euro 40.283,64 (pari ad euro 6.713,94 per sei anni), con gli interessi di mora dall'8 novembre 2006 e con il carico delle spese di lite.
La pronuncia venne impugnata e la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 420, pubblicata in data 11 maggio 2020, rigettò l'appello confermando la decisione gravata. La Corte territoriale affermò che la questione principale posta con l'appello era costituita dalla verifica della ricomprensione delle specializzazioni conseguite dal dott. negli Pt_1
elenchi di quelle che prevedono il diritto all'equa remunerazione e ritenne che tale questione non fosse stata avanzata dalla difesa erariale nel giudizio di primo grado e che, pertanto, risultasse inammissibile.
Contro la sentenza di secondo grado propose ricorso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22826 del 27.7.2023, cassò la sentenza impugnata e rinviò alla Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Con la predetta ordinanza, il giudice di legittimità rilevò che, nelle ipotesi in cui il medico, che ha agito per l'indennità da mancata percezione di un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, deduca l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, oppure prospetti l'indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due stati membri, detta
“inclusione” o “indicazione” rappresenta un fatto costitutivo della domanda, la cui mancanza può essere oggetto di una mera difesa e può essere rilevata d'ufficio. Provvide, di conseguenza, per una nuova valutazione di merito da parte del giudice del rinvio.
A seguito di tale pronuncia, il processo è stato riassunto dal dott. Pt_1
con atto notificato in data 25.11.2023.
Si è costituita la con comparsa Controparte_1
depositata in data 7.12.2023, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 10.12.2024 il C.I. ha trattenuto la causa in decisione, riferendo al collegio nella camera di consiglio del 28.1.2025.
La decisione adottata dalla Corte di Cassazione impone una riflessione preliminare sull'andamento del processo instaurato con il ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 21.7.2016.
Con tale ricorso, il dott. dedusse di aver frequentato, Parte_1
presso l'Università degli Studi di Napoli, nel periodo 1983/1987, un corso di specializzazione in “malattie dell'apparato cardiovascolare” e, nel periodo 1987/1990, un corso di specializzazione in “medicina dello sport” senza ricevere alcuna remunerazione. Aggiunse di aver maturato il diritto alla remunerazione per il periodo di frequenza delle specializzazioni e chiese il pagamento della stessa senza, tuttavia, precisare se i corsi seguiti fossero inseriti negli elenchi allegati alle direttive europee in materia o se fossero equipollenti ai corsi riconosciti in almeno de stati membri.
Il Tribunale, senza tener conto della incompletezza delle allegazioni proposte e senza procedere ad alcuna attività istruttoria, affermò “le specializzazioni conseguite dal dott. (in malattie Parte_1
dell'Apparato cardiovascolare e in Medicina dello Sport) sono ricomprese negli elenchi allegati alle direttive oggetto di casa e pertanto la domanda deve essere accolta”.
A tale decisione seguirono la sentenza n. 420/2020 della Corte di Appello, di conferma della decisione del Tribunale, e l'ordinanza della Cassazione n.
22826/2023 che dispose il rinvio al giudice di merito.
Ora, occorre osservare che il dott. con l'atto di riassunzione Pt_1
notificato il 25.11.2023, ha sostanzialmente riproposto le deduzioni difensive svolte in precedenza e, con la comparsa depositata il 10.11.2024, ha specificato il contenuto della domanda formulata evidenziando che la stessa non poteva non risultare fondata in quanto “la direttiva 362” includeva “la specializzazione delle malattie dell'apparato cardiovascolare, comunque denominata, nei diversi paesi dell'Unione
Europea e precisamente: Belgio- cardiologie / cardiologie;
Danimarca : cardiologi eller hjerte- ogkredsløbssygdomme ; Francia : cardiologie et médecine des affections vasculaires;
Italia :cardiologia; RE IT : cardio-vascular diseases;
” e che i contenuti delle suddette discipline risultavano, fin dall'inizio, identiche, posto che la cardiologia “è una branca della medicina che si occupa dello studio, della diagnosi e del trattamento delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni. Il nome ufficiale della scuola di specialità in cardiologia è di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.
(fonte: World Health Organization Cardiovascular diseases (CVDs)” e che
“nel caso della specializzazione in malattie dell'apparto cardiovascolare, questa, pur essendo inserita con una denominazione formalmente diversa esisteva ed esiste, in numerosi Paesi dell'Unione Europea, in quelli anglosassoni con la sola corretta denominazione linguistica: in Danimarca: cardiologi eller hjerte- ogkredsløbssygdommerancia; in Francia
“cardiologie et médecine des affections vasculaires” (menzionata dalla direttiva n. 75/363/CEE), nel RE IT corrispondendo, invece, alla specializzazione in “cardio-vascular diseases” (prevista dalla direttiva n.
75/363/CEE)”.
Mentre la difesa della nel costituirsi, Controparte_1
si è riportata, in modo alquanto generico, a “tutto quanto dedotto ed eccepito nella precedente fase del giudizio” e, successivamente, a fronte delle affermazioni contente nella comparsa del 10.11.2024, non ha dedotto alcunché di nuovo.
Ebbene, la mancata contestazione in merito alla “indicazione”, del corso di specializzazione in “malattie dell'apparato cardiovascolare” frequentato dall'attore, come corrispondente ai corsi di specializzazione di almeno due stati membri -Danimarca, Francia e RE IT (all'epoca ancora nella
UE)- conduce a riconoscere il diritto alla indennità da mancata percezione di un'adeguata remunerazione di frequenza, derivante dalla tardiva trasposizione delle direttive europee n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n.
82/76/CEE, in misura pari ad € 6.713,94 annui, determinati sulla base del disposto della legge n. 370/1999 (norma con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un atto di “adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificate le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei danni previsti dalle direttive comunitarie senza però essere ricomprese nel
D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257”), quindi per complessivi € 26.855,76 oltre interessi legali dal giorno di costituzione in mora individuato nel giorno
8.11.2016, data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Ciò non senza considerare che il diritto alle indennità a favore del medico iscritto al corso di specializzazione in “malattie dell'apparato cardiovascolare” ha trovato implicito riscontro nell'ordinanza n. 20186 del 21.7.2018 della Corte di
Cassazione, nella quale si fa riferimento all'allegato C del D. lgs. n. 368 del
17.8.1999 (ove, tra le denominazioni dei corsi di cardiologia, compare anche quello francese di “Patologie cardio-vasculaire).
Per quel che riguarda il corso di specializzazione in medicina dello sport frequentato presso l'Università degli Studi di Napoli occorre, invece, osservare che lo stesso non risulta tra quelli ricompresi negli elenchi allegati alle direttive europee. L'atto di citazione in riassunzione non offre, peraltro, una specifica indicazione in ordine all'eventuale equipollenza di tale corso con quelli indicati nei programmi di studio di (almeno) due stati membri e, per tale ragione, non assume alcuna rilevanza la mancata contestazione, sul punto, da parte della difesa erariale. Di conseguenza, manca, in atti, la prova necessaria per il riconoscimento del diritto alla remunerazione a favore del dott. per il corso di medicina Pt_1
dello sport.
Il parziale accoglimento della domanda proposta dal dott. Parte_1
comporta la condanna della al Controparte_1
pagamento delle spese processali, liquidate in dispositivo, da compensarsi in misura pari ad 1/3.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_2
-in riforma dell'ordinanza n. 1838, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 18.7.2018, condanna la al Controparte_1
pagamento, a favore del dott. , della somma di € 26.855,76 Parte_1
oltre interessi legali dall'8.11.2016, a titolo di indennità per la mancata remunerazione del corso di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare;
-rigetta la domanda relativa al pagamento delle indennità relative al corso di specializzazione in medicina dello sport;
-condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
a favore di , liquidate in € 3.054,00, di cui € 286,00 per Parte_1
esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di primo grado, in
€ 3.308,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di secondo grado, in € 2.757,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di Cassazione, in € 2.444,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di rinvio;
-dispone che le spese processuali, liquidate per i diversi gradi di giudizio, siano oggetto di compensazione in misura pari ad un terzo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Catanzaro 28.1.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1860/2023 RGAC vertente tra il dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Arabia Parte_1
e dall'avv. Arcangelo Muzzì.
Attore in riassunzione
e
la in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato – Distretto di Catanzaro,
Convenuta in riassunzione
Conclusioni
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliendo la domanda proposta dal Sig. in applicazione del principio Parte_1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, condannare la Controparte_1
al pagamento della somma complessiva di euro 40.283,64 (pari
[...]
ad euro 6.713,94 per sei anni), con gli interessi di mora dall'8 novembre
2006. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per la parte convenuta: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: 1) rigettare l'avversa domanda, in quanto inammissibile ed infondata. 2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.”
In fatto ed in diritto.
Il dottor con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in Parte_1
cancelleria in data 21.7.2016, convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di
Catanzaro, la e – assumendo di aver Controparte_1
regolarmente frequentato e positivamente concluso, negli anni dal 1983 al
1990, le scuole di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e medicina dello sport, senza aver beneficiato di alcuna borsa di studio né di remunerazione – chiese che la parte convenuta fosse condannata a corrispondergli la somma complessiva di euro 150.000 ovvero, in subordine, la minore di euro 66.622,92, pari al compenso per i sei anni complessivi dei corsi. Si costituirono in giudizio la , il Controparte_1 [...]
, il , il Controparte_3 Controparte_4
proponendo un'eccezione di Controparte_5
difetto di legittimazione passiva, un'eccezione di prescrizione dei diritti azionati, una contestazione della fondatezza della domanda di controparte, con riferimento alla correttezza della previsione legislativa di regimi e trattamenti differenziati per i medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente e successivamente all'anno accademico 1991/1992.
Il Tribunale, con ordinanza n. 1838 del 18.7.2018, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
, del , del
[...] Controparte_4 Controparte_5
e condannò la al pagamento
[...] Controparte_1
della somma complessiva di euro 40.283,64 (pari ad euro 6.713,94 per sei anni), con gli interessi di mora dall'8 novembre 2006 e con il carico delle spese di lite.
La pronuncia venne impugnata e la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 420, pubblicata in data 11 maggio 2020, rigettò l'appello confermando la decisione gravata. La Corte territoriale affermò che la questione principale posta con l'appello era costituita dalla verifica della ricomprensione delle specializzazioni conseguite dal dott. negli Pt_1
elenchi di quelle che prevedono il diritto all'equa remunerazione e ritenne che tale questione non fosse stata avanzata dalla difesa erariale nel giudizio di primo grado e che, pertanto, risultasse inammissibile.
Contro la sentenza di secondo grado propose ricorso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22826 del 27.7.2023, cassò la sentenza impugnata e rinviò alla Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Con la predetta ordinanza, il giudice di legittimità rilevò che, nelle ipotesi in cui il medico, che ha agito per l'indennità da mancata percezione di un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, deduca l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, oppure prospetti l'indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due stati membri, detta
“inclusione” o “indicazione” rappresenta un fatto costitutivo della domanda, la cui mancanza può essere oggetto di una mera difesa e può essere rilevata d'ufficio. Provvide, di conseguenza, per una nuova valutazione di merito da parte del giudice del rinvio.
A seguito di tale pronuncia, il processo è stato riassunto dal dott. Pt_1
con atto notificato in data 25.11.2023.
Si è costituita la con comparsa Controparte_1
depositata in data 7.12.2023, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
All'udienza del 10.12.2024 il C.I. ha trattenuto la causa in decisione, riferendo al collegio nella camera di consiglio del 28.1.2025.
La decisione adottata dalla Corte di Cassazione impone una riflessione preliminare sull'andamento del processo instaurato con il ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 21.7.2016.
Con tale ricorso, il dott. dedusse di aver frequentato, Parte_1
presso l'Università degli Studi di Napoli, nel periodo 1983/1987, un corso di specializzazione in “malattie dell'apparato cardiovascolare” e, nel periodo 1987/1990, un corso di specializzazione in “medicina dello sport” senza ricevere alcuna remunerazione. Aggiunse di aver maturato il diritto alla remunerazione per il periodo di frequenza delle specializzazioni e chiese il pagamento della stessa senza, tuttavia, precisare se i corsi seguiti fossero inseriti negli elenchi allegati alle direttive europee in materia o se fossero equipollenti ai corsi riconosciti in almeno de stati membri.
Il Tribunale, senza tener conto della incompletezza delle allegazioni proposte e senza procedere ad alcuna attività istruttoria, affermò “le specializzazioni conseguite dal dott. (in malattie Parte_1
dell'Apparato cardiovascolare e in Medicina dello Sport) sono ricomprese negli elenchi allegati alle direttive oggetto di casa e pertanto la domanda deve essere accolta”.
A tale decisione seguirono la sentenza n. 420/2020 della Corte di Appello, di conferma della decisione del Tribunale, e l'ordinanza della Cassazione n.
22826/2023 che dispose il rinvio al giudice di merito.
Ora, occorre osservare che il dott. con l'atto di riassunzione Pt_1
notificato il 25.11.2023, ha sostanzialmente riproposto le deduzioni difensive svolte in precedenza e, con la comparsa depositata il 10.11.2024, ha specificato il contenuto della domanda formulata evidenziando che la stessa non poteva non risultare fondata in quanto “la direttiva 362” includeva “la specializzazione delle malattie dell'apparato cardiovascolare, comunque denominata, nei diversi paesi dell'Unione
Europea e precisamente: Belgio- cardiologie / cardiologie;
Danimarca : cardiologi eller hjerte- ogkredsløbssygdomme ; Francia : cardiologie et médecine des affections vasculaires;
Italia :cardiologia; RE IT : cardio-vascular diseases;
” e che i contenuti delle suddette discipline risultavano, fin dall'inizio, identiche, posto che la cardiologia “è una branca della medicina che si occupa dello studio, della diagnosi e del trattamento delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni. Il nome ufficiale della scuola di specialità in cardiologia è di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.
(fonte: World Health Organization Cardiovascular diseases (CVDs)” e che
“nel caso della specializzazione in malattie dell'apparto cardiovascolare, questa, pur essendo inserita con una denominazione formalmente diversa esisteva ed esiste, in numerosi Paesi dell'Unione Europea, in quelli anglosassoni con la sola corretta denominazione linguistica: in Danimarca: cardiologi eller hjerte- ogkredsløbssygdommerancia; in Francia
“cardiologie et médecine des affections vasculaires” (menzionata dalla direttiva n. 75/363/CEE), nel RE IT corrispondendo, invece, alla specializzazione in “cardio-vascular diseases” (prevista dalla direttiva n.
75/363/CEE)”.
Mentre la difesa della nel costituirsi, Controparte_1
si è riportata, in modo alquanto generico, a “tutto quanto dedotto ed eccepito nella precedente fase del giudizio” e, successivamente, a fronte delle affermazioni contente nella comparsa del 10.11.2024, non ha dedotto alcunché di nuovo.
Ebbene, la mancata contestazione in merito alla “indicazione”, del corso di specializzazione in “malattie dell'apparato cardiovascolare” frequentato dall'attore, come corrispondente ai corsi di specializzazione di almeno due stati membri -Danimarca, Francia e RE IT (all'epoca ancora nella
UE)- conduce a riconoscere il diritto alla indennità da mancata percezione di un'adeguata remunerazione di frequenza, derivante dalla tardiva trasposizione delle direttive europee n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n.
82/76/CEE, in misura pari ad € 6.713,94 annui, determinati sulla base del disposto della legge n. 370/1999 (norma con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un atto di “adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificate le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei danni previsti dalle direttive comunitarie senza però essere ricomprese nel
D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257”), quindi per complessivi € 26.855,76 oltre interessi legali dal giorno di costituzione in mora individuato nel giorno
8.11.2016, data di notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Ciò non senza considerare che il diritto alle indennità a favore del medico iscritto al corso di specializzazione in “malattie dell'apparato cardiovascolare” ha trovato implicito riscontro nell'ordinanza n. 20186 del 21.7.2018 della Corte di
Cassazione, nella quale si fa riferimento all'allegato C del D. lgs. n. 368 del
17.8.1999 (ove, tra le denominazioni dei corsi di cardiologia, compare anche quello francese di “Patologie cardio-vasculaire).
Per quel che riguarda il corso di specializzazione in medicina dello sport frequentato presso l'Università degli Studi di Napoli occorre, invece, osservare che lo stesso non risulta tra quelli ricompresi negli elenchi allegati alle direttive europee. L'atto di citazione in riassunzione non offre, peraltro, una specifica indicazione in ordine all'eventuale equipollenza di tale corso con quelli indicati nei programmi di studio di (almeno) due stati membri e, per tale ragione, non assume alcuna rilevanza la mancata contestazione, sul punto, da parte della difesa erariale. Di conseguenza, manca, in atti, la prova necessaria per il riconoscimento del diritto alla remunerazione a favore del dott. per il corso di medicina Pt_1
dello sport.
Il parziale accoglimento della domanda proposta dal dott. Parte_1
comporta la condanna della al Controparte_1
pagamento delle spese processali, liquidate in dispositivo, da compensarsi in misura pari ad 1/3.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_2
-in riforma dell'ordinanza n. 1838, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 18.7.2018, condanna la al Controparte_1
pagamento, a favore del dott. , della somma di € 26.855,76 Parte_1
oltre interessi legali dall'8.11.2016, a titolo di indennità per la mancata remunerazione del corso di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare;
-rigetta la domanda relativa al pagamento delle indennità relative al corso di specializzazione in medicina dello sport;
-condanna la al pagamento delle spese Controparte_1
a favore di , liquidate in € 3.054,00, di cui € 286,00 per Parte_1
esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di primo grado, in
€ 3.308,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di secondo grado, in € 2.757,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di Cassazione, in € 2.444,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di rinvio;
-dispone che le spese processuali, liquidate per i diversi gradi di giudizio, siano oggetto di compensazione in misura pari ad un terzo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Catanzaro 28.1.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo