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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11175 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21264/2018 del R.G., avente ad oggetto: divisione di beni in comproprietà nell'ambito delle procedure esecutive riunite iscritte ai nn. 327/16 e
414/2021, in attuazione dell'ordinanza del 21.6.2018;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
LI NZ, presso il cui studio in Napoli al viale Gramsci n. 10 elettivamente domiciliano;
Attrici
E
( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) e C.F._4 Controparte_3
( ), in qualità di eredi di C.F._5 Persona_1
( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._6 dall'avv. Luca Massari, presso il cui studio in Ferrara, alla via degli Armari n. 18 elettivamente domiciliano;
Debitori convenuti
E
; CP_4
Comproprietaria contumace
NONCHÉ
( , rappresentato Controparte_5 C.F._7
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Andrea Colonna, presso il cui studio in
Alessandria al corso Crimea n. 53 elettivamente domicilia;
Convenuto (intervenuto nella procedura esecutiva)
DECISIONE
Con ordinanza del 21.6.2018 il giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 327/2016 ha sospeso il processo e disposto la divisione dell'immobile pignorato fra l'esecutata, e la comproprietaria non Persona_1 esecutata, . CP_4
1 e hanno provveduto ritualmente alla notifica Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza di divisione, alla trascrizione della domanda, alla iscrizione della causa a ruolo e a depositare la documentazione ipocatastale integrativa.
Nel giudizio di divisione si è costituita . Persona_1
In data 25.2.2021, la comproprietaria è deceduta e la sua quota in CP_4 comproprietà è divenuta oggetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della debitrice esecutata, , e per la quota di 1/12 Persona_1 ciascuno, di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
In seguito al decesso della debitrice esecutata , occorso in Persona_1 data 9.11.2023, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 si sono costituiti nel presente procedimento, in qualità di eredi della stessa e, dunque, quali unici proprietari del bene oggetto di divisione.
Si è, quindi, costituito il creditore intervenuto Controparte_5
Le medesime e si sono, invero, costituite nel Parte_1 Parte_2 giudizio di divisione anche quali creditori intervenuti, attesa l'iscrizione ipotecaria della quale godevano sulla quota di proprietà della comproprietaria , poi Controparte_7 divenuta di proprietà delle germane e , per Persona_1 CP_4 accrescimento, a seguito della rinuncia all'eredità da parte dei legittimari, per l'attribuzione dell'eventuale ulteriore somma loro spettante quali creditrici, nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita della quota di non Persona_1 fosse sufficiente a soddisfare e coprire l'intero debito.
Il compendio immobiliare espropriato, oggetto di divisione, sito in Napoli ed identificato nel relativo NCEU alla Sez. Urb. AVV Foglio. 16, p.lla 178, sub. 14, Zc. 6, Categoria
A/2, Classe 6, Consistenza vani 9, Rendita € 1440,91, è stato venduto a norma degli artt.
788 e 569 c.p.c. al prezzo di euro 384.000,00, con delega delle relative operazioni al professionista, avv. Alberto Cinquegrana.
Il progetto di distribuzione del ricavato è stato approvato all'esito dell'udienza del
1.4.2025 con rinvio all'udienza del 28.5.2025 per la precisazione delle conclusioni sul regime delle spese di lite.
La comunione si è sciolta per effetto della vendita dei beni e del trasferimento degli stessi all'aggiudicataria, , con decreto di trasferimento del 3.11.2023. Controparte_8
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cass. 12949/99; Cass. 4080/86), nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
Gravare sulla massa non significa altro che ciascun condividente debba rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese pari alla propria quota nella comunione,
2 vedendosi analogamente rimborsare dagli altri comproprietari le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
La regola del “gravare sulla massa” delle spese del giudizio di divisione subisce una deroga quando si tratta di un giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dalla circostanza che la procedura esecutiva immobiliare sia stata promossa su una quota di proprietà dell'esecutato, nel qual caso si ha un parziale ritorno alla regola della soccombenza. È evidente, infatti, che il creditore procedente non deve essere gravato di alcuna spesa del giudizio di divisione, avendo egli il solo interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e non un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari. Da tanto deriva che il condividente debitore esecutato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal creditore per procedere alla divisione del bene.
Per il condividente non esecutato, invece, non vi è ragione per discostarsi dalla regola generale secondo cui egli è tenuto a rimborsare a chi si è attivato per ottenere la divisione una parte delle spese dallo stesso sostenute, che sia proporzionale alla propria quota e solo per questa parte il comproprietario non debitore risponde delle spese in solido con il debitore esecutato.
Nella fattispecie in esame le attrici, e creditori Parte_1 Parte_2 procedenti nella procedura esecutiva, hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute.
Al pagamento per l'intero dovrebbe essere condannato il debitore esecutato,
[...]
e per essa i suoi eredi, Persona_1 Controparte_1 CP_2
e e per la quota di un mezzo, in solido, la
[...] CP_1 CP_3 comproprietaria non esecutata, . CP_4
Nel caso di specie, atteso il decesso quest'ultima e della debitrice esecutata stessa e tenuto conto della successione che ha avuto ad oggetto, prima, la quota di CP_4
e, poi, quella di , con l'effetto di determinare l'assunzione Persona_1 della proprietà dell'intero al patrimonio degli eredi di entrambe, , Controparte_1
e , la condanna in solido del Controparte_2 Controparte_3 comproprietario non ha ragione d'essere e, pertanto, le spese sostenute dalle attrici,
e creditori procedenti nella procedura esecutiva, Parte_1 Parte_2 devono essere poste unicamente a carico di , e Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di . Controparte_3 Persona_2
Circa la posizione dei creditori intervenuti, gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a carico del solo esecutato e non della comproprietaria, neanche pro quota, perché questa non è portatore di alcun interesse contrastante con quello dei creditori intervenuti, che sono solo chiamati a partecipare al giudizio di divisione per controllarne le operazioni e assicurarsi l'eventualità della soddisfazione del proprio credito.
Per quanto concerne i tributi della divisione anche tali spese, in quanto costi fiscalmente necessari della divisione, devono seguire il criterio di incombere sulla massa, nel senso
3 che il condividente che non ha sostenuto le spese in questione deve rifondere all'altro, che le ha sostenute o che le sostenga, il 50 % delle spese relative alle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e quanto altro necessario per dare esecuzione alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda di condanna alle spese relative al giudizio di divisione endoesecutivo promosso nell'ambito della procedura esecutiva n. 327/16 da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Persona_1
, così provvede: CP_4
a) condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , al pagamento,
[...] Persona_1 in solido, delle spese di lite in favore di e Parte_1 Parte_2 quali creditori procedenti e creditori intervenuti, liquidandole in euro 8.433,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to LI NZ dichiaratosi anticipatario;
b) condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , al pagamento,
[...] Persona_1 in solido, delle spese di lite in favore di Controparte_5 liquidandole in euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
c) dispone che ciascuno dei condividenti sopporti pro quota (1/3 ciascuno) le spese necessarie per le imposte catastale, ipotecaria, di bollo, di registro e quanto altro necessario a dare esecuzione al progetto di divisione.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Granata
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21264/2018 del R.G., avente ad oggetto: divisione di beni in comproprietà nell'ambito delle procedure esecutive riunite iscritte ai nn. 327/16 e
414/2021, in attuazione dell'ordinanza del 21.6.2018;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
LI NZ, presso il cui studio in Napoli al viale Gramsci n. 10 elettivamente domiciliano;
Attrici
E
( , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ) e C.F._4 Controparte_3
( ), in qualità di eredi di C.F._5 Persona_1
( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._6 dall'avv. Luca Massari, presso il cui studio in Ferrara, alla via degli Armari n. 18 elettivamente domiciliano;
Debitori convenuti
E
; CP_4
Comproprietaria contumace
NONCHÉ
( , rappresentato Controparte_5 C.F._7
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Andrea Colonna, presso il cui studio in
Alessandria al corso Crimea n. 53 elettivamente domicilia;
Convenuto (intervenuto nella procedura esecutiva)
DECISIONE
Con ordinanza del 21.6.2018 il giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 327/2016 ha sospeso il processo e disposto la divisione dell'immobile pignorato fra l'esecutata, e la comproprietaria non Persona_1 esecutata, . CP_4
1 e hanno provveduto ritualmente alla notifica Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza di divisione, alla trascrizione della domanda, alla iscrizione della causa a ruolo e a depositare la documentazione ipocatastale integrativa.
Nel giudizio di divisione si è costituita . Persona_1
In data 25.2.2021, la comproprietaria è deceduta e la sua quota in CP_4 comproprietà è divenuta oggetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte della debitrice esecutata, , e per la quota di 1/12 Persona_1 ciascuno, di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
In seguito al decesso della debitrice esecutata , occorso in Persona_1 data 9.11.2023, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 si sono costituiti nel presente procedimento, in qualità di eredi della stessa e, dunque, quali unici proprietari del bene oggetto di divisione.
Si è, quindi, costituito il creditore intervenuto Controparte_5
Le medesime e si sono, invero, costituite nel Parte_1 Parte_2 giudizio di divisione anche quali creditori intervenuti, attesa l'iscrizione ipotecaria della quale godevano sulla quota di proprietà della comproprietaria , poi Controparte_7 divenuta di proprietà delle germane e , per Persona_1 CP_4 accrescimento, a seguito della rinuncia all'eredità da parte dei legittimari, per l'attribuzione dell'eventuale ulteriore somma loro spettante quali creditrici, nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita della quota di non Persona_1 fosse sufficiente a soddisfare e coprire l'intero debito.
Il compendio immobiliare espropriato, oggetto di divisione, sito in Napoli ed identificato nel relativo NCEU alla Sez. Urb. AVV Foglio. 16, p.lla 178, sub. 14, Zc. 6, Categoria
A/2, Classe 6, Consistenza vani 9, Rendita € 1440,91, è stato venduto a norma degli artt.
788 e 569 c.p.c. al prezzo di euro 384.000,00, con delega delle relative operazioni al professionista, avv. Alberto Cinquegrana.
Il progetto di distribuzione del ricavato è stato approvato all'esito dell'udienza del
1.4.2025 con rinvio all'udienza del 28.5.2025 per la precisazione delle conclusioni sul regime delle spese di lite.
La comunione si è sciolta per effetto della vendita dei beni e del trasferimento degli stessi all'aggiudicataria, , con decreto di trasferimento del 3.11.2023. Controparte_8
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Cass. 12949/99; Cass. 4080/86), nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
Gravare sulla massa non significa altro che ciascun condividente debba rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese pari alla propria quota nella comunione,
2 vedendosi analogamente rimborsare dagli altri comproprietari le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
La regola del “gravare sulla massa” delle spese del giudizio di divisione subisce una deroga quando si tratta di un giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dalla circostanza che la procedura esecutiva immobiliare sia stata promossa su una quota di proprietà dell'esecutato, nel qual caso si ha un parziale ritorno alla regola della soccombenza. È evidente, infatti, che il creditore procedente non deve essere gravato di alcuna spesa del giudizio di divisione, avendo egli il solo interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e non un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari. Da tanto deriva che il condividente debitore esecutato deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dal creditore per procedere alla divisione del bene.
Per il condividente non esecutato, invece, non vi è ragione per discostarsi dalla regola generale secondo cui egli è tenuto a rimborsare a chi si è attivato per ottenere la divisione una parte delle spese dallo stesso sostenute, che sia proporzionale alla propria quota e solo per questa parte il comproprietario non debitore risponde delle spese in solido con il debitore esecutato.
Nella fattispecie in esame le attrici, e creditori Parte_1 Parte_2 procedenti nella procedura esecutiva, hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute.
Al pagamento per l'intero dovrebbe essere condannato il debitore esecutato,
[...]
e per essa i suoi eredi, Persona_1 Controparte_1 CP_2
e e per la quota di un mezzo, in solido, la
[...] CP_1 CP_3 comproprietaria non esecutata, . CP_4
Nel caso di specie, atteso il decesso quest'ultima e della debitrice esecutata stessa e tenuto conto della successione che ha avuto ad oggetto, prima, la quota di CP_4
e, poi, quella di , con l'effetto di determinare l'assunzione Persona_1 della proprietà dell'intero al patrimonio degli eredi di entrambe, , Controparte_1
e , la condanna in solido del Controparte_2 Controparte_3 comproprietario non ha ragione d'essere e, pertanto, le spese sostenute dalle attrici,
e creditori procedenti nella procedura esecutiva, Parte_1 Parte_2 devono essere poste unicamente a carico di , e Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di . Controparte_3 Persona_2
Circa la posizione dei creditori intervenuti, gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a carico del solo esecutato e non della comproprietaria, neanche pro quota, perché questa non è portatore di alcun interesse contrastante con quello dei creditori intervenuti, che sono solo chiamati a partecipare al giudizio di divisione per controllarne le operazioni e assicurarsi l'eventualità della soddisfazione del proprio credito.
Per quanto concerne i tributi della divisione anche tali spese, in quanto costi fiscalmente necessari della divisione, devono seguire il criterio di incombere sulla massa, nel senso
3 che il condividente che non ha sostenuto le spese in questione deve rifondere all'altro, che le ha sostenute o che le sostenga, il 50 % delle spese relative alle imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e quanto altro necessario per dare esecuzione alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda di condanna alle spese relative al giudizio di divisione endoesecutivo promosso nell'ambito della procedura esecutiva n. 327/16 da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Persona_1
, così provvede: CP_4
a) condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , al pagamento,
[...] Persona_1 in solido, delle spese di lite in favore di e Parte_1 Parte_2 quali creditori procedenti e creditori intervenuti, liquidandole in euro 8.433,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv.to LI NZ dichiaratosi anticipatario;
b) condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , al pagamento,
[...] Persona_1 in solido, delle spese di lite in favore di Controparte_5 liquidandole in euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
c) dispone che ciascuno dei condividenti sopporti pro quota (1/3 ciascuno) le spese necessarie per le imposte catastale, ipotecaria, di bollo, di registro e quanto altro necessario a dare esecuzione al progetto di divisione.
Così deciso in Napoli, lì 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Granata
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