Sentenza 29 novembre 1983
Massime • 2
La disciplina legislativa del contratto di lavoro a tempo determinato, che limita l'ammissibilità di tale contratto ad ipotesi tassativamente previste, si impone con il suo contenuto precettivo inderogabile, anche alle parti collettive, determinando conseguentemente, l'illegittimità della disposizione di un contratto collettivo che preveda assunzioni a termine fuori dei casi ammessi dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, restando, peraltro, irrilevante che tale illegittima previsione attenga ad un evento futuro di data incerta ma di sicura verificazione, posto che detto evento, come non vale a determinare la durata dell'instaurato rapporto di lavoro, così non può neppure operare validamente con effetto estintivo su quello stesso rapporto (da reputarsi a tempo indeterminato) sotto il profilo di un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (principio affermato in relazione all'art. 17 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, del quale la sentenza impugnata aveva ritenuto l'illegittimità siccome contenente la previsione di assunzioni a termine fuori delle ipotesi considerate dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). ( V 301/75, mass n 373525; ( Conf 1321/83, mass n 426121).*
Il termine apposto al contratto di lavoro, sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma della legge n. 230 del 1962, può essere determinato anche indirettamente, con riferimenti, cioè, ad un evento futuro di cui sia certa solo la verificazione e non anche il momento preciso di questa. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto come assunzioni a termine indirettamente determinato quelle operate, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, per far fronte a carenze di personale nel periodo di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, ed avevano inoltre affermato che le stesse assunzioni erano da reputare a tempo indeterminato, in quanto invalidamente sottoposte a termine, non essendo le Disposizioni della suddetta norma collettiva riconducibili ad alcuna delle ipotesi consentite dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). ( V 301/75, mass n 373525; ( Conf 1321/83, mass n 426120; ( Conf 3653/83, mass n 428554).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/11/1983, n. 7173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7173 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1983 |
Testo completo
Il termine apposto al contratto di lavoro, sempreché sussistano le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma della legge n. 230 del 1962, può essere determinato anche indirettamente, con riferimenti, cioè, ad un evento futuro di cui sia certa solo la verificazione e non anche il momento preciso di questa. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto come assunzioni a termine indirettamente determinato quelle operate, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 del C.C.n.L. 22 luglio 1976 per i dipendenti delle casse di risparmio, per far fronte a carenze di personale nel periodo di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti, ed avevano inoltre affermato che le stesse assunzioni erano da reputare a tempo indeterminato, in quanto invalidamente sottoposte a termine, non essendo le Disposizioni della suddetta norma collettiva riconducibili ad alcuna delle ipotesi consentite dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962). ( V 301/75, mass n 373525; ( Conf 1321/83, mass n 426120; ( Conf 3653/83, mass n 428554).*