Ordinanza 1 aprile 2025
Massime • 1
In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8595 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Roma Capitale (C.F.: 02438750586), in persona del sindaco in carica pro tempore Roberto RI, elettivamente domiciliato presso gli uffici VI accertamento Tares/Tari – Dichiarazione Tari Civile Ord. Sez. 5 Num. 8595 Anno 2025 Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 01/04/2025 2 dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa nel corso del presente giudizio dall’Avv. Domenico Rossi (C.F.: [...]; fax: 0667103106; pec: domenico.rossi04@pec.comune.roma.it), in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso;
- controricorrente – - avverso la sentenza 5073/3/2021 emessa dalla CTR Lazio il 11/11/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. FATTI DI CAUSA 1. Roma Capitale proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso (compensando le spese perché la società non aveva presentato la dichiarazione Tari) della MI IC s.r.l. contro un avviso di accertamento Tares/Tari per gli anni 2013-2017 e per il primo semestre 2018, per omessa dichiarazione della superficie imponibile di mq 96 relativa all’occupazione di un locale sito alla Via A. Chinotto n. 1. 2. La CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che, in assenza della dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 6, del Regolamento Tari (di cui alla deliberazione A.C. del 20.3.2015, n. 12), in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell’esenzione dall’imposta e, quanto alle sanzioni, che andava applicato il principio del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la MI IC s.r.l. sulla base di due motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641, 642, 649 e 684, l. n. 147/2013, 62 d.P.R. n. 507/1993 e 8 Regolamento Tari di Roma Capitale (approvato con 3 deliberazione A.C. del 18.7.2014, n. 33, e modificato con deliberazione A.C. del 20.3.2015, n. 12), per aver la CTR ritenuto che la dichiarazione Tari rappresentasse una condicio sine qua non per beneficiare dell’esenzione dall’imposta, laddove si era in presenza di una fattispecie di esclusione ex lege. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR reso una motivazione apparente a manifestamente illogica, ritenendo che la dichiarazione di cui all’art. 8, comma 6, del regolamento comunale costituirebbe la condicio sine qua non per godere del diritto alla non tassazione della superficie accertata, laddove si trattava di un onere meramente formale e non previsto a pena di decadenza. 3. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente ai sensi del secondo comma dell’art. 276 c.p.c., è infondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso 4 obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, nel caso di specie, la CTR, con motivazione congrua sul piano logico-formale e senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, ha affermato che, in assenza della dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 6, del Regolamento Tari (di cui alla deliberazione A.C. del 20.3.2015, n. 12), in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell’esenzione dall’imposta, rappresentando la detta dichiarazione condicio sine qua non per godere del diritto alla non tassazione. 4. Il primo motivo è infondato, sia pure rendendosi necessario correggere la motivazione resa dalla CTR. Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62 (<<non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura il particolare uso cui stabilmente destinati perché risultino in obiettive condizioni di utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria variazione debitamente riscontrate base ad elementi 5 obiettivi direttamente rilevabili idonea documentazione.>>), sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013). Invero, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13086 del 01/06/2006, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17599 del 29/07/2009). In applicazione di questo principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012 ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un locale adibito al ricovero dell'automezzo privato del proprietario, aveva ritenuto applicabile la tassa in assenza della prova dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti e di apposita dichiarazione all'Autorità in ordine a tale circostanza. In particolare, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio 6 comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2623 del 27/01/2023). La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31460 del 03/12/2019). 4.1. Anche a voler dare per non contestato che la odierna contribuente producesse, nell’esercizio di attività sanitaria (cfr., comunque, in tal senso la documentazione anagrafica, la planimetria dell’immobile e l’autorizzazione n. 98 rilasciata dal Comune di Roma in data 23.9.2002 7 appunto per l’esercizio dell’attività medica), prevalentemente (producendo solo in misura trascurabile rifiuti urbani), negli anni oggetto di imposizione, rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, non incide sulla conclusione cui si è pervenuti la circostanza che solo a partire dal periodo di imposta 2015 (e, quindi, senza portata retroattiva), a seguito delle modifiche introdotte con la deliberazione A.C. n. 33 del 2015, il Regolamento Tari di Roma Capitale, con il comma 6 dell’art. 8, <<ai fini del riconoscimento della non tassazione superficie di cui ai commi 3 (produzione rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, ma che il comune abbia provveduto ad assimilare) e 4 promiscua su una stessa assimilati ordinari)>>, pone a carico del contribuente l’onere di <<produrre al soggetto gestore, entro il 30 giugno per solo anno 2015 e a regime 31 gennaio di ciascun una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 2000 successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti proprie spese nell’anno precedente, nonché l’attestazione rilasciata dal autorizzato quale tali sono stati conferiti copia registro carico scarico>>. Invero, a voler prestare adesione alla tesi della contribuente, secondo cui i rifiuti da essa prodotti non rientrano nei menzionati commi 3 e 4, bensì nel secondo comma dell’art. 8 [a mente del quale <<non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura il particolare uso cui stabilmente destinati perché risultino in obiettive condizioni di utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria variazione debitamente riscontrate base ad elementi 5 obiettivi direttamente rilevabili idonea documentazione.>>], una volta che, con la deliberazione A.C. n. 33 del 2015 (che ha introdotto il riportato comma 6), è stata altresì eliminata, con decorrenza dall’anno d’imposta 2015, la fattispecie in precedenza contemplata dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 8, rappresentando le ipotesi di esclusione ex lege della tassa fattispecie tassative, non vi sarebbe una disciplina regolamentare di quella in esame. 8 Del resto, il comma 6 in precedenza riprodotto è stato introdotto, con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, contestualmente all’abolizione della fattispecie sub g) dell’art. 8, laddove nella versione introdotta con la deliberazione n. 33 del 2014 non era regolamentato l’onere di denuncia per il quale, per l’effetto, occorreva guardare alla disciplina statuale. Deve, quindi, ritenersi che, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, trovi applicazione la disciplina normativa generale, in precedenza riportata. Permane, pertanto, in quest’ultima evenienza, ex ante un ‘obbligo dichiarativo’, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l’avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del d.P.R. n. 254/2003. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.410,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.3.2025.