Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8595
CASS
Ordinanza 1 aprile 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 01/04/2025, n. 8595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8595
    Data del deposito : 1 aprile 2025

    Testo completo