Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3326/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3326/2022 avente ad oggetto: Altri contratti atipici
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dall'Avv. TANTERI CRISTIANO (c.f. ); C.F._1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. ACCARDI ANTONINA (c.f. C.F._2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito, rigettata ogni contraria istanza, previa l'istruttoria del caso, per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, voglia:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'esatto importo che risulterà dall'espletanda istruttoria, dovuto da ad a titolo di riduzione dei pedaggi Controparte_1 Parte_1 autostradali per gli anni 2021 e 2022, da porre in compensazione con la somma richiesta dalla stessa società convenuta opposta;
- accertare e dichiarare l'errato addebito ad da parte di Parte_1 [...]
dei pedaggi autostradali indicati nella parte motiva del presente atto Controparte_1 per complessivi € 126,50 o per quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà dall'espletanda istruttoria;
conseguentemente
1
Cuneo in data 23.09.2022, in quanto infondato ed illegittimo, condannando
[...] al pagamento della minor somma che risulterà di giustizia. Parte_1
Con compensazione di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In via istruttoria, insiste e chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttoria voglia:
- ordinare a l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della Controparte_1 documentazione attestante il proprio fatturato globale annuo per il 2021 ed il 2022, nonché della documentazione inerente il dettaglio dei pedaggi autostradali negli anni 2021
e 2022 di (documentazione necessaria all'espletamento della Parte_1 richiesta c.t.u. contabile che segue);
- disporre c.t.u. contabile finalizzata a stabilire l'esatto importo da applicarsi in favore di
[...]
a titolo di riduzioni compensate dei pedaggi per le annualità 2021 e Parte_1
2022.
Parte_2
Si riporta e richiama le conclusioni già formulate negli scritti difensivi e nei verbali di causa, tutte qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia rigettare l'opposizione per cui si procede, e, in parziale riforma del Decreto ingiuntivo 989/2022, RG n. 2370/2022, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale in data 23.09.2022, accertare e dichiarare il diritto di credito di e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento della minor Parte_3 somma pari ad euro 21.020,25, in luogo di euro 28.376,39, tenuto conto delle scontistiche intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della scadenza delle singole fatture al saldo, per tutte le ragioni indicate nei propri scritti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 15.12.2022, la società con sede Parte_1 legale in Vecchiano (PI) proponeva opposizione avverso il decreto n. 989/2022 emesso in data 23.09.2022 con il quale il Tribunale di Cuneo le ingiungeva il pagamento della somma di euro 28.376,39 oltre interessi e spese su ricorso di Parte_2 con sede legale in Milano e sede amministrativa a ON L'OL (CN) che aveva lamentato il mancato pagamento di fatture emesse per costi di pedaggi autostradali e servizi resi dalla Cooperativa per la socia.
2. L'opponente deduceva (i) di avere diritto allo sconto compensato introdotto dalla legge n. 40/1999 e poi dalla legge n. 190/2014 con conseguente riduzione degli importi dei pedaggi fatturati (come da nota di debito del 24.10.2022 di euro 7.209,92 emessa dalla creditrice che tuttavia non era corretta quanto al calcolo delle relative percentuali in relazione ai veicoli della opponente); (ii) l'errato addebito di pedaggi di cui all'elenco a pag.
5 della citazione in quanto riferiti a passaggi mai effettuati per l'importo di euro 126,50.
2 3. Si costituiva la chiedendo il rigetto L'opposizione e la concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
precisava che alle fatture erano allegati i singoli passaggi autostradali come registrati dal sistema di Autostrade per L'Italia spa, con indicazione del numero di telepass, ora e data del transito;
rilevava che la nota di credito per lo sconto compensato (quantificato in relazione al tipo di veicoli cui erano abbinati i telepass) era stata emessa dopo il deposito del ricorso monitorio perché lo sconto era conteggiato a fine anno per il periodo precedente.
4. In esito alla prima udienza di comparizione del 17.05.2023 il Giudice respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. fissando udienza del 24.10.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza 20.11.2023 il Giudice formulava alle parti la seguente, sintetica, proposta di conciliazione: “Abbandono della controversia con rinuncia alle reciproche pretese a fronte del pagamento da parte L'attrice in opposizione in favore della convenuta opposta della somma omnicomprensiva di € 16.500,00 oltre contributo spese di lite per € 1.500,00; spese di lite nel resto compensate.”
Alla successiva udienza del 17.01.2024, parte opponente non aderiva alla proposta conciliativa e chiedeva ammettersi le prove e in particolare la CTU contabile.
Con ordinanza 29.01.2024 il Giudice respingeva le prove e fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione l'udienza del 18.09.2024 che, a seguito di sostituzione del giudice istruttore, si svolgeva con trattazione scritta e con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con ordinanza 19.09.2024 il giudice istruttore assumeva la causa in decisione concedendo termine sino al 20.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Solo parte opposta depositava la comparsa conclusionale.
IN DIRITTO
Va premesso che, come concordano le parti e risulta dai documenti allegati, è CP_1 una società cooperativa con migliaia di soci in Italia e all'estero, iscritti all'Albo degli
Autotrasportatori di cose per conto di terzi, che si propone lo scopo di favorire la gestione delle imprese di autotrasporto aderenti, fornendo alle stesse beni e servizi – direttamente o per il tramite di fornitori, principalmente leader nel settore L'autotrasporto - alle migliori condizioni. In particolare, eroga servizi a favore dei propri soci, consistenti in particolare per quanto qui interessa in prestazioni relative al pagamento differito dei pedaggi autostradali e dei trafori, nonché il rilascio di tessere carburante e parcheggi per rifornimenti a prezzi vantaggiosi.
In data 25.03.2021 (doc. 1 opposta) chiedeva di essere ammessa Parte_1 alla Cooperativa, sottoscrivendo la relativa quota di adesione una tantum, dichiarando
3 espressamente di conoscere, accettare e aderire sia allo Statuto della Cooperativa (doc. n.
2), che al Regolamento di funzionamento della medesima, adottato in conformità dello
Statuto (doc. n. 3); con tale domanda di adesione richiedeva espressamente di poter usufruire di alcuni servizi offerti dalla Cooperativa, in particolare del “pagamento differito pedaggi autostradali mediante Telepass/Viacard nazionale ed estero” e “pagamento differito tunnel e trafori, traghetti e treni”, nonché “tessera Lumesia card per carburanti, parcheggi, officine ecc. (doc. n. 1 p. 4). Accolta la domanda di adesione, CP_1 provvedeva ad erogare regolarmente tutti i servizi ivi elencati in favore della
[...]
, con addebito dei medesimi mediante sistema “SEPA”. Parte_1
La natura dei servizi prestati dalla Cooperativa risulta specificamente indicata nelle fatture prodotte (inviate attraverso il sistema telematico e regolarmente inserite nel cassetto fiscale della opponente): ogni fattura reca il dettaglio del numero seriale di telepass italiano registrato nei passaggi, della targa del veicolo e della classificazione Euro;
specifica poi data e ora della registrazione del passaggio, casello di ingresso e casello di uscita, con indicazione L'importo. In chiusura del documento fiscale vi è il riassunto L'importo dovuto ripartito per classe tariffaria del veicolo utilizzato e la legenda delle abbreviazioni per un migliore comprensione.
I passaggi indicati nelle singole fatture sono registrati dal sistema automatico gestito da
Autostrade per l'Italia spa con abbinamento al telepass e quindi alla targa del veicolo associato.
A fronte di tale specifica indicazione, la contestazione dei passaggi di cui alla pag. 5 della citazione (tutti riferiti al veicolo targato GC929BY) risulta generica una volta che non viene negata la disponibilità del veicolo e l'abbinamento dello stesso all'identificativo del telepass associato. E tali circostanze non sono affatto contestate in sede di opposizione, laddove soltanto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opponente assume che è onere di controparte dimostrare che i passaggi contestati si riferiscono a mezzo in uso a
[...]
tuttavia, non vi è dubbio che detto mezzo fosse in uso alla visto che Pt_1 Parte_1 non sono contestati tutti gli altri passaggi riferiti a esso ed elencati nelle fatture (vedi pag. 4
e 5 fattura n. 22032068 del 30.04.2022).
Quanto alle riduzioni compensate, la non ha affatto negato che competa alla CP_1 opponente lo sconto di cui alla legge n. 40/1999, spiegando che lo stesso viene calcolato a fine anno sui pedaggi L'anno precedente con percentuali diverse a seconda della classificazione Euro dei veicoli;
nel caso di specie, a ottobre 2022 ha emesso CP_1 due note di credito per le riduzioni maturate per l'anno 2021 indicando una percentuale di riduzione del 4,5723% per i veicoli Euro IV e del 9,9066% per i veicoli euro V o superiore.
Assume l'opponente che in realtà tutti i suoi mezzi erano Euro V o superiori;
tuttavia, a riprova di ciò si limita a produrre n. 3 carte di circolazione relative a trattori con rimorchio che risultano a lei intestati ma che non è dato sapere se fossero tra quelli dotati di telepass
4 e che hanno registrato i passaggi autostradali nel 2021; né la può lamentare di Parte_1 non avere accesso ai documenti di controparte per verificare la correttezza dei calcoli, atteso che le riduzioni si computano sui transiti L'anno 2021 per i quali sono state regolarmente emesse fatture ricevute dalla con indicazione della targa dei Parte_1 mezzi e della relativa qualificazione di classe euro.
Conclusivamente, dunque, la opposizione è infondata.
Tuttavia, avendo riconosciuto (mediante emissione di due note di credito CP_1 dopo il deposito del ricorso monitorio) il controcredito per gli sconti compensati, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la condannata al pagamento della minore Parte_1 somma di euro 21.020,25 oltre interessi di mora sugli importi di cui alle singole fatture dalla scadenza delle stesse al pagamento effettivo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi comprese quelle del monitorio (vedi Cass. n.
24482/2022: In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese)
Tenuto conto del valore della controversia (euro 21.020,25), della complessità della causa, L'attività difensiva svolta, le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro 3.700 di cui euro 900 per la fase di studio, euro 800 per la fase introduttiva, euro 1000 per la fase istruttoria (limitata al deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) ed euro 1000 per la fase decisoria (deposito di comparsa conclusionale), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3326/22 R.G.T. promossa da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 989/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data
23.09.2022;
2) dichiara tenuta e condanna la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di controparte, della somma di euro 21.020,25 oltre agli interessi di mora ex legge n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture azionate monitoriamente sino al saldo;
3) condanna al rimborso, in favore di controparte, delle spese Parte_1 di lite del giudizio monitorio liquidate in euro 1.000,00 per compenso ed euro
286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
5 4) condanna al rimborso, in favore di controparte, delle spese Parte_1 di lite del giudizio di merito liquidate in euro 3.700,00 per compenso oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Così deciso in Cuneo il 18/01/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
6