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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 991/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata a [...], il [...] e residente in [...] alla Parte_1
via Dante, 72, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella D'Andrea e Giuseppe Paolella
e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
16.02.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 09.10.2020, alla sede di competenza domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di CP_1
invalidità ai fini della concessione dell'assegno mensile. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia da parte del CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito, la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 31.05.2024, sulla scorta di nuova documentazione clinica e a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in “CARDIOPATIA ISCHEMICO- Persona_1
IPERTENSIVA (trattata con PTCA + stent). POLIARTROSI A LIEVE IMPEGNO
FUNZIONALE. DISTURBO ANSIOSO-DEPRESSIVO. IPOACUSIA BILATERALE.
VASCULOPATIA CON INSUFFICIENZA MENTALE INIZIALE” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti (cfr. pagina
5).
Come rilevato dal CTU, la ricorrente “ha subito un peggioramento delle condizioni vascolari cerebrali, con deterioramento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica, dovuto ad ipossiemia e ipoperfusione, con perdita delle abilità prassico costruttive e deficit della memoria di concentrazione
e di fissazione e deficit dell'orientamento (cfr. consulenza geriatrica effettuata in data 15.02.23, presso
ASL CE). Da quanto descritto, avendo già risposto nel precedente elaborato alle osservazioni della parte ricorrente al precedente giudizio, in seguito alla valutazione della nuova documentazione medica presentata ed autorizzata, si evince: 1) un peggioramento della patologia ansioso depressiva, con involuzione e perdita delle abilità empatiche ed emotive, con compromissione delle normali attività e funzioni della vita quotidiana;
2) una correlata valutazione del deficit acustico, avallato dagli esami effettuati (audiometrico ed impedenzometrico, in corso di consulenza specialistica;
3) un deterioramento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica con perdita delle abilità prassico costruttive, deficit della memoria di concentrazione e di fissazione e deficit dell'orientamento, assimilabile ad una insufficienza mentale in stato iniziale”.
Sul punto, in particolare, il CTU osserva: “Da quanto descritto, si evince che la perizianda, presenta patologie il cui calcolo tabellare permette di modificare il precedente giudizio espresso nel precedente elaborato peritale e di ritenere la periziata “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) – percentuale 86%”, con decorrenza dal mese di febbraio 2023 (retrodatazione in seguito all'involuzione e peggioramento delle patologie ansioso-depressiva, acustica e cognitiva, avvalorate dalla consulenza ORL e geriatrica effettuate nel mese di febbraio 2023)”(cfr. perizia).
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di invalidità pari al 86% (OTTANTASEI PER CENTO) della ricorrente con decorrenza dal 01.02.2023;
2) compensa integralmente le spese.
Così deciso in S. M. C.V., 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico