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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 183 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRANDO CHIARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRANDO CHIARA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Controparte_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 11.01.2009 in Stella (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Stella al numero 1, parte I, anno 2009, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) i figli minori e verranno affidati in via condivisa ed entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione paritaria, a settimane alternate, una settimana presso l'abitazione materna e una settimana presso l'abitazione paterna.
3) nelle le vacanze Natalizie i figli trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro con alternanza annuale;
per Pasqua i minori trascorreranno metà periodo di vacanza con ciascun genitore (i giorni di Pasqua e Pasquetta insieme verranno trascorsi ad anni alterni con un genitore); nelle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive comunicarsi rispettivamente i periodi entro metà giugno.
4) si dà atto che i coniugi, vista la crisi coniugale, hanno già stabilito la residenza in luoghi separati;
5) il sig. a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2
corrisponderà alla sig.ra la somma di € 400,00 (€ duecento//00 per ciascun figlio) CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6) i coniugi contribuiranno a sostenere le spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie ci si richiama al verbale della riunione della
Sezione Civile del Tribunale di Savona del 15 gennaio 2024 e vengo-no di seguito riportate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria.
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici in-differibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come con-senso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 7) l'assegno unico, o altra eventuale erogazione da parte dell'INPS, verrà interamente percepito direttamente dalla sig.ra ; Controparte_1
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste economiche l'uno verso l'altro.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo