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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1739/2020 RG in materia di usucapione (appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 15.05.2020 n. 719), vertente tra
, c.f. nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , nata il [...] a [...], rap- Parte_2 C.F._2
presentati e difesi dagli avv.ti Luca Della Peruta, c.f. , e Roberto Rosa, c.f. C.F._3
appellanti C.F._4
e
, c.f. , nato a Sant'Angelo a [...] il [...], rap- CP_1 C.F._5
presentato e difeso dagli avv.ti Camillo Cancellaro, c.f. e Angelo Maz- C.F._6
zone, c.f. , appellato C.F._7
Conclusioni
Per e : Pt_1 Parte_2
-- riformare e/o annullare la sentenza n. 719/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, e per l'effetto, accertare e dichiarare che i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato per usucapione la proprietà del fondo sito in Sant'Angelo a Cupolo (Bn), al- la Via Giacomo Leopardi, identificato al catasto al foglio 4, particella 1947, ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
1 -- conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto per usucapione a favore degli appellanti della proprietà del fondo sopradescritto, nonché autorizzare la stessa Conservato- ria dei Registri Immobiliari di Benevento ad effettuare le variazioni catastali a favore degli appellanti;
-- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favo- re dei costituiti procuratori antistatari.
Per CP_1
1)- in via preliminare, dichiarare l'espunzione della produzione del primo grado di giudizio e/o l'inammissibilità della stessa;
2)- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)- condannare gli attori alla rifusione delle spese di giustizia e di ogni competenza di en- trambi i gradi di giudizio e della separata procedura di sospensione azionata avverso la sen- tenza.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- L'azione. Con atto di citazione notificato il 1.04.2016 e Parte_1 Parte_2
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirsi
[...] CP_1
dichiarare proprietari per usucapione in virtù del possesso pacifico, continuo, ininterrotto, esclusivo, ultraventennale, esercitato dal 1987 sulla striscia di terreno sita in Sant'Angelo a
Cupolo, Via Giacomo Leopardi, individuata in catasto al foglio 4, particella 1947, con conse- guente ordine al Conservatore dei RRII di Benevento di procedere alle trascrizioni e annota- zioni di legge.
Gli attori sostennero in particolare che, nonostante il possesso da loro esercitato fin dal
1987, in data 11.09.2014, (con l'ausilio di , , CP_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
e ) si sarebbe impossessato in maniera violenta e arbitraria del fon-
[...] CP_3
do, eliminando la rete metallica e i paletti di legno delimitanti il perimetro.
2- Il convenuto. Si costituì in giudizio . Eccepì l'improcedibilità della domanda CP_1
e comunque la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Si dichiarò proprietario del suolo sin dal 1978 in quanto donatogli dalla madre con atto per notar Controparte_4 Pt_1
2 di Benevento del 15.02.1978. Egli avrebbe sempre esercitato il possesso, provveden- Per_3
do alla cura del fondo e al pagamento dell'imposta comunale sui terreni edificabili, nonché realizzando una strada che attraversa il fondo e che, tuttora, consente l'accesso alla propria abitazione principale. Secondo il 21.08.2014, gli attori – pretendendo di esercitare il CP_1
possesso su una parte dell'area di terreno di proprietà di esso convenuto – avrebbero opera- to arbitrariamente il frazionamento della particella 880 del foglio 4 del Catasto Fabbricati, generando due distinte particelle: 1946 e 1947 di are 01 ca 06. Nonostante le diffide, gli at- tori non avrebbero provveduto alla rettificazione catastale, ostacolando, oltretutto, l'eserci- zio del possesso di parte convenuta.
3- La sentenza. Con sentenza del 15.05.2020 n. 719, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato gli attori alle spese di lite.
In motivazione, il Tribunale osserva che l'assunto degli attori – avere esercitato un pieno potere sul fondo dal 1987, tanto da recintarlo per evitare l'intrusione di terzi e tanto da uti- lizzarlo come campo di coltivazione e di allevamento del bestiame – non è stato provato.
Secondo il Tribunale, le deposizioni rese dai testi appaiono contraddittorie. A fronte dei te- stimoni addotti da parte attrice, che hanno riferito del possesso esercitato dai coniugi attori, quelli escussi su istanza del convenuto hanno riferito invece circa l'attività svolta da CP_1
nell'esercizio del suo diritto di proprietà, come i lavori eseguiti sia nel 1987\88 sia nel 1998
[... (testi e ). Il teste , in particolare, ha confermato di aver visto Per_1 Tes_1 Per_1
più volte sul fondo oggetto di causa, dedito alla sua manutenzione. Anche Pt_3 Tes_2
ha confermato che non ha mai smesso di occuparsi del fondo.
[...] CP_1
I testi addotti da hanno, in particolare, confermato che l'attuale stato altimetrico CP_1
dei fondi interessati dalla vicenda si è venuto a creare solo tra il 1998 e il 1999 a seguito di lavori di costruzione stradale eseguiti da e che lo stato precedente ai lavori CP_1
suddetti era costituito da un livello unico di piano di campagna con declivio costante. Hanno precisato che accedeva normalmente e frequentemente al proprio fondo (unica par- CP_1
ticella 880), in continuità e senza delimitazione alcuna e che anche dopo la creazione della strada, con la realizzazione della scarpata, ha conservato l'accesso all'area residua – CP_1
appartenente alla particella 880 e oggi frazionata dalle controparti in 1947 – posta in alto ri- spetto alla restante proprietà con accesso diretto dai propri (altri) immobili;
in sostanza, se- condo i testi addotti da questi ha sempre posseduto l'intera sua proprietà (ivi com- CP_1
presa l'area a confine con parte attrice, cioè l'attuale p.lla 1947 ricavata dalla ex p.lla 880),
3 provvedendo anche al pagamento degli oneri fiscali, oltre che alla manutenzione, alla pulizia e alla coltivazione.
Di contro, non v'è dubbio – dice il Tribunale – che i coniugi attori hanno acquistato il terre- no de quo in data 21.12.1994, successivamente all'acquisto dell'abitazione (particella 849); vi sono indizi per ritenere che la rete metallica al margine alto della scarpata artificiale fu ap- posta nell'anno 1999 e che la particella 848, tra la proprietà e l'abitazione di CP_1 Pt_1
e venne gestita e coltivata da fino al dicembre 1994. Parte_2 Persona_4
Dalle risultanze istruttorie è emerso altresì che incaricò il suo geometra Parte_1
per la misurazione del confine tra la particella di sua proprietà 848, comprata a misura, e la
880 di proprietà CP_1
Il Tribunale rileva inoltre che l'attendibilità delle prove testimoniali di parte attrice è smi- nuita dalla documentazione allegata, come le foto aeree dei luoghi negli anni addietro e at- testazioni del servizio ispettivo ASL BN1 che, operando un sopralluogo, non ha riscontrato la presenza di animali da cortile/allevamento, né l'iscrizione del fondo quale allevamento nella banca dati nazionale;
detta circostanza sarebbe, oltretutto, confermata dal rapporto dei Ca- rabinieri in occasione del loro intervento in data 11.09.2014.
Il complesso degli elementi istruttori raccolti è tutt'altro che univoco e non consente – se- condo il Tribunale – l'affermazione dell'acquisto della proprietà per usucapione.
4- L'appello. I coniugi hanno proposto appello, rassegnando le Parte_4
conclusioni trascritte in epigrafe. Riferiscono tra l'altro: che dal 7.12.1987 trasferirono la propria residenza nell'appartamento della madre di lei, , sito in Sant'Angelo a Parte_5
Cupolo, Via Leopardi 63, in catasto al foglio 4, p.lla 849; che tale abitazione ha un terreno pertinenziale dal quale si accede, tramite un cancello di ferro, al confinante terreno in conte- sa, p.lla 1947 (ex 880); che dalla fine del 1987, i coniugi avrebbero Parte_4
provveduto alla cura, manutenzione, coltivazione e recinzione del fondo oggetto di causa;
che tali circostanze risulterebbero confermate dai testi addotti ed escussi, le cui dichiarazioni non sarebbero state correttamente valutate dal primo giudice;
che fino all'aprile del 2014, i coniugi e avrebbero goduto e disposto del suddetto terreno in modo Pt_1 Parte_2
pacifico e incontestato;
che frattanto aveva incaricato suoi tecnici per far eseguire CP_1
delle misurazioni in merito alla sua proprietà e soltanto in quella sede si sarebbe reso conto che il terreno era suo in base ai titoli;
che all'esito della verifica del confine, in data
11.09.2014, si appropriò in modo violento del fondo: con gli operai , CP_1 Persona_1
4 , e , entrò illegittimamente nel fondo e prov- Persona_2 Controparte_2 CP_3
vide a eliminare la recinzione e i paletti di legno posizionati dagli appellanti e installò una nuova rete metallica e nuovi pali;
che sul posto intervennero i Carabinieri di Benevento (rap- porto in atti), che identificarono gli autori dello spoglio e accertarono l'estirpazione di alcune piante;
che gli appellanti esperirono con successo l'azione di reintegrazione nel possesso, in pendenza della quale si vide dichiarare improcedibile la sua azione ex art. 949 c.c.. CP_1
5- La decisione. Va premesso che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilancia- mento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, co- me interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzare, anche sul piano probatorio, la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale [Cass. 30.08.2017 n. 20539]. La prova, il cui onere grava su chi invoca la fat- tispecie acquisitiva, è complessa e deve essere ampiamente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla effi- cacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'eser- cizio del diritto vantato, e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, ido- nei a rivelare inequivocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrotta- mente sul bene.
In merito alla prova testimoniale, è opportuno richiamare anche il consolidato orientamen- to giudiziale secondo cui, qualora il giudice ritenga sussistere – come nel caso in esame – un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei te- sti, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della cer- tezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza del- la prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere probatorio, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda [Cass. 10.03.2015 n. 4773; Cass. 15.02.2010 n.
3468; Cass.
5.05.2003 n. 6760].
Rileva inoltre la circostanza – confermata da una proposta di acquisto del fondo al prezzo di 3/4mila euro (cfr. teste ) pur non ostativa all'usucapione [Cass.
6.05.2014 Testimone_3
n. 9671] – che gli attori appellanti non hanno mai contestato che sia munito di valido CP_1
titolo negoziale di acquisto del terreno, per averlo ricevuto in donazione dalla madre Pt_6
5
[...] con atto per notar di Benevento del 15.02.1978. Nella pro- Parte_7 Persona_5
spettazione degli attori appellanti, il possesso ventennale utile ad usucapionem sarebbe ini- ziato in epoca successiva (1987), sicché null'altro deve dimostrare per legittimare il CP_1
proprio diritto. Non ha bisogno nemmeno di provare di aver pagato le imposte gravanti sul fondo, come erroneamente sostengono gli appellanti. Il pagamento degli oneri fiscali è nor- malmente considerato un indice significativo dell'animus rem sibi habendi e dunque del pos- sesso utile ad usucapionem. Pertanto era interesse e onere degli appellanti fornire la prova di aver essi pagato le imposte. Tale prova, però, non è stata data e ne deriva, nella valutazio- ne della Corte, un importante elemento a sfavore della tesi degli appellanti.
Sostengono gli appellanti che dal 7.12.1987 trasferirono la propria residenza nell'apparta- mento della madre di lei, , sito in Sant'Angelo a Cupolo, Via Leopardi 63, in ca- Parte_5
tasto al foglio 4, p.lla 849. Tale abitazione – dicono gli appellanti – ha un terreno pertinenzia- le dal quale si accede, tramite un cancello di ferro, al confinante terreno oggetto di causa,
p.lla 1947 (ex 880). Dalla fine del 1987, i coniugi avrebbero provve- Parte_4
duto alla cura, manutenzione, coltivazione e recinzione del fondo oggi in contestazione. A prova di ciò, adducono la testimonianza di , , Controparte_5 Testimone_4 [...]
, e , i quali hanno confermato che: “dall'anno CP_6 Testimone_5 Testimone_6
1987 ad oggi, i coniugi e convivono con la Sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
, in un fabbricato, sito in Sant‟Angelo a Cupolo (…), confinante con il fondo per cui Parte_5
è causa, posseduto dagli stessi coniugi, identificato al foglio 4, particella 1947. Insieme alla
al fondo accedevano anche i coniugi dal cancelletto esistente”. Pt_5 Pt_1
Va innanzitutto considerato che il “possesso” non è una circostanza di fatto sulla quale i te- sti possano deporre, ma una qualificazione giuridica (tra altre possibili) della relazione mate- riale tra un soggetto e un immobile e dell'attività di cura, manutenzione ed eventuale colti- vazione che il primo dedichi al secondo.
Ma soprattutto l'assunto degli appellanti contiene un palese salto logico, là dove pretende che l'ospitalità ricevuta a casa di (soggetto terzo, tanto da essere indicata e Parte_5
assunta come testimone) li qualifichi “possessori” di un'area in ipotesi pertinenziale dell'abi- tazione della menzionata . Se davvero quell'area fosse stata frequentata in quanto Pt_5
pertinenza della proprietà di , sarebbe stata costei (semmai), e non gli appel- Parte_5
lanti, la posseditrice dell'area medesima e gli appellanti invece meri ospiti (della casa e delle sue pertinenze). E in quest'ottica devono essere valutate – o meglio, svalutate – le dichiara-
6 zioni dei testi addotti dagli appellanti a proposito della frequentazione del terreno (un fazzo- letto di 106 metri quadri), “fin dal 1987” o “fin dagli anni Ottanta”, con attività di coltivazio- ne e di allevamento di animali (forse un maiale e qualche pollastro, la presenza dei quali è tuttavia negata dalla teste di parte attrice ). Testimone_4
Ne consegue che non è affatto peregrina l'obiezione di fatta propria dal Tribunale, CP_1
che, a tutto concedere, si possa discutere di un eventuale possesso degli appellanti (peraltro negato da soltanto dal 21.12.1994, quando gli appellanti realizzarono il primo inse- CP_1
diamento dominicale in loco acquistando con atto pubblico la p.lla 848 a confine con l'area in contestazione. Fino ad allora gli appellanti avevano frequentato l'area quale pertinenza della casa di – rispettivamente madre e suocera – che li ospitava. Ciò, inoltre, non Parte_5
risolve – semmai complica – la questione del dies a quo del possesso in ipotesi ventennale, ossia dell'individuazione del momento in cui gli appellanti decisero di non voler più conside- rare quel pezzetto di terra come pertinenza della casa della congiunta che li ospita- Pt_5
va, bensì di volerlo occupare uti dominus. Ma nessun elemento probatorio gli appellanti hanno fornito per datare questa interversione (comunque non anteriore al 21.12.1994).
Va rimarcato che il teste – né parente né amico di alcuna delle parti, né Testimone_7
residente in zona e dunque davvero indifferente e perciò non sospettabile di falsità o com- piacenza – riferisce (all'udienza del 3.04.2019) di avere eseguito nel 1998 lavori nella pro- prietà di per la realizzazione di una strada che comportò alterazioni del terreno CP_1
oggetto di causa e in particolare la formazione di una linea di dislivello e di una scarpata. I la- vori furono eseguiti su incarico, in costante presenza e sotto le direttive di : tut- CP_1
to ciò configura l'esercizio del potere dominicale, idoneo a interrompere l'ipotetico altrui possesso esclusivo. E se questo sia (ancora in mera ipotesi) poi ripreso, non si è protratto per un ventennio, posto che il presente giudizio è stato instaurato nel 2016.
L'appello va perciò respinto, senza bisogno di scrutinare altre questioni pur agitate dalle parti:
-- che la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva dell'usucapione in quanto in essa é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione [Cass. ord. 14.02.2024 n. 4084]; non così la regolamentazione stragiu- diziale, come fu tentata dalle parti;
-- che il possesso ad usucapionen è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta a ottenere ope judicis il recupero del possesso in danno del possessore usucapiente [Cass.
7 14.05.2001 n. 6647]; non così la mera azione negatoria esperita ex art. 949 c.c. come quella che fu intrapresa da con citazione del 10.11.2014. CP_1
6- Le spese di primo grado. È infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale i coniugi lamentano l'omessa motivazione del Tribunale sulla liquida- Parte_4
zione di compensi eccedenti i limiti dello scaglione di valore indicato fino a € 5.200,00.
La censura è infondata. il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'enti- tà della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo e il massimo di tariffa [Cass.
9.10.2015 n. 20289; Cass. ord. 20.12.2024 n. 33642].
Il Tribunale ha liquidato compensi per complessivi € 3.900,00 mentre il limite massimo ex
DM 55\2014 per lo scaglione fino a € 5.200,00, aggiornato alla data di pubblicazione della sentenza, era di € 4.536,00.
7- Le spese d'appello. Vanno poste a carico degli appellanti secondo soccombenza e liqui- date in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a € 5.200,00 importi medi.
8- Il doppio contributo. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte e Parte_1 Parte_8
, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
[...]
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , av- Parte_1 Parte_2 CP_1
verso la sentenza del Tribunale di Benevento 15.05.2020 n. 719, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.915,00 per com- CP_1
pensi ed € 437,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e , Parte_1 Parte_2
di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1739/2020 RG in materia di usucapione (appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 15.05.2020 n. 719), vertente tra
, c.f. nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , nata il [...] a [...], rap- Parte_2 C.F._2
presentati e difesi dagli avv.ti Luca Della Peruta, c.f. , e Roberto Rosa, c.f. C.F._3
appellanti C.F._4
e
, c.f. , nato a Sant'Angelo a [...] il [...], rap- CP_1 C.F._5
presentato e difeso dagli avv.ti Camillo Cancellaro, c.f. e Angelo Maz- C.F._6
zone, c.f. , appellato C.F._7
Conclusioni
Per e : Pt_1 Parte_2
-- riformare e/o annullare la sentenza n. 719/2020 emessa dal Tribunale di Benevento, e per l'effetto, accertare e dichiarare che i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno acquistato per usucapione la proprietà del fondo sito in Sant'Angelo a Cupolo (Bn), al- la Via Giacomo Leopardi, identificato al catasto al foglio 4, particella 1947, ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
1 -- conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto per usucapione a favore degli appellanti della proprietà del fondo sopradescritto, nonché autorizzare la stessa Conservato- ria dei Registri Immobiliari di Benevento ad effettuare le variazioni catastali a favore degli appellanti;
-- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favo- re dei costituiti procuratori antistatari.
Per CP_1
1)- in via preliminare, dichiarare l'espunzione della produzione del primo grado di giudizio e/o l'inammissibilità della stessa;
2)- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)- condannare gli attori alla rifusione delle spese di giustizia e di ogni competenza di en- trambi i gradi di giudizio e della separata procedura di sospensione azionata avverso la sen- tenza.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- L'azione. Con atto di citazione notificato il 1.04.2016 e Parte_1 Parte_2
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirsi
[...] CP_1
dichiarare proprietari per usucapione in virtù del possesso pacifico, continuo, ininterrotto, esclusivo, ultraventennale, esercitato dal 1987 sulla striscia di terreno sita in Sant'Angelo a
Cupolo, Via Giacomo Leopardi, individuata in catasto al foglio 4, particella 1947, con conse- guente ordine al Conservatore dei RRII di Benevento di procedere alle trascrizioni e annota- zioni di legge.
Gli attori sostennero in particolare che, nonostante il possesso da loro esercitato fin dal
1987, in data 11.09.2014, (con l'ausilio di , , CP_1 Persona_1 Persona_2 CP_2
e ) si sarebbe impossessato in maniera violenta e arbitraria del fon-
[...] CP_3
do, eliminando la rete metallica e i paletti di legno delimitanti il perimetro.
2- Il convenuto. Si costituì in giudizio . Eccepì l'improcedibilità della domanda CP_1
e comunque la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. Si dichiarò proprietario del suolo sin dal 1978 in quanto donatogli dalla madre con atto per notar Controparte_4 Pt_1
2 di Benevento del 15.02.1978. Egli avrebbe sempre esercitato il possesso, provveden- Per_3
do alla cura del fondo e al pagamento dell'imposta comunale sui terreni edificabili, nonché realizzando una strada che attraversa il fondo e che, tuttora, consente l'accesso alla propria abitazione principale. Secondo il 21.08.2014, gli attori – pretendendo di esercitare il CP_1
possesso su una parte dell'area di terreno di proprietà di esso convenuto – avrebbero opera- to arbitrariamente il frazionamento della particella 880 del foglio 4 del Catasto Fabbricati, generando due distinte particelle: 1946 e 1947 di are 01 ca 06. Nonostante le diffide, gli at- tori non avrebbero provveduto alla rettificazione catastale, ostacolando, oltretutto, l'eserci- zio del possesso di parte convenuta.
3- La sentenza. Con sentenza del 15.05.2020 n. 719, il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato gli attori alle spese di lite.
In motivazione, il Tribunale osserva che l'assunto degli attori – avere esercitato un pieno potere sul fondo dal 1987, tanto da recintarlo per evitare l'intrusione di terzi e tanto da uti- lizzarlo come campo di coltivazione e di allevamento del bestiame – non è stato provato.
Secondo il Tribunale, le deposizioni rese dai testi appaiono contraddittorie. A fronte dei te- stimoni addotti da parte attrice, che hanno riferito del possesso esercitato dai coniugi attori, quelli escussi su istanza del convenuto hanno riferito invece circa l'attività svolta da CP_1
nell'esercizio del suo diritto di proprietà, come i lavori eseguiti sia nel 1987\88 sia nel 1998
[... (testi e ). Il teste , in particolare, ha confermato di aver visto Per_1 Tes_1 Per_1
più volte sul fondo oggetto di causa, dedito alla sua manutenzione. Anche Pt_3 Tes_2
ha confermato che non ha mai smesso di occuparsi del fondo.
[...] CP_1
I testi addotti da hanno, in particolare, confermato che l'attuale stato altimetrico CP_1
dei fondi interessati dalla vicenda si è venuto a creare solo tra il 1998 e il 1999 a seguito di lavori di costruzione stradale eseguiti da e che lo stato precedente ai lavori CP_1
suddetti era costituito da un livello unico di piano di campagna con declivio costante. Hanno precisato che accedeva normalmente e frequentemente al proprio fondo (unica par- CP_1
ticella 880), in continuità e senza delimitazione alcuna e che anche dopo la creazione della strada, con la realizzazione della scarpata, ha conservato l'accesso all'area residua – CP_1
appartenente alla particella 880 e oggi frazionata dalle controparti in 1947 – posta in alto ri- spetto alla restante proprietà con accesso diretto dai propri (altri) immobili;
in sostanza, se- condo i testi addotti da questi ha sempre posseduto l'intera sua proprietà (ivi com- CP_1
presa l'area a confine con parte attrice, cioè l'attuale p.lla 1947 ricavata dalla ex p.lla 880),
3 provvedendo anche al pagamento degli oneri fiscali, oltre che alla manutenzione, alla pulizia e alla coltivazione.
Di contro, non v'è dubbio – dice il Tribunale – che i coniugi attori hanno acquistato il terre- no de quo in data 21.12.1994, successivamente all'acquisto dell'abitazione (particella 849); vi sono indizi per ritenere che la rete metallica al margine alto della scarpata artificiale fu ap- posta nell'anno 1999 e che la particella 848, tra la proprietà e l'abitazione di CP_1 Pt_1
e venne gestita e coltivata da fino al dicembre 1994. Parte_2 Persona_4
Dalle risultanze istruttorie è emerso altresì che incaricò il suo geometra Parte_1
per la misurazione del confine tra la particella di sua proprietà 848, comprata a misura, e la
880 di proprietà CP_1
Il Tribunale rileva inoltre che l'attendibilità delle prove testimoniali di parte attrice è smi- nuita dalla documentazione allegata, come le foto aeree dei luoghi negli anni addietro e at- testazioni del servizio ispettivo ASL BN1 che, operando un sopralluogo, non ha riscontrato la presenza di animali da cortile/allevamento, né l'iscrizione del fondo quale allevamento nella banca dati nazionale;
detta circostanza sarebbe, oltretutto, confermata dal rapporto dei Ca- rabinieri in occasione del loro intervento in data 11.09.2014.
Il complesso degli elementi istruttori raccolti è tutt'altro che univoco e non consente – se- condo il Tribunale – l'affermazione dell'acquisto della proprietà per usucapione.
4- L'appello. I coniugi hanno proposto appello, rassegnando le Parte_4
conclusioni trascritte in epigrafe. Riferiscono tra l'altro: che dal 7.12.1987 trasferirono la propria residenza nell'appartamento della madre di lei, , sito in Sant'Angelo a Parte_5
Cupolo, Via Leopardi 63, in catasto al foglio 4, p.lla 849; che tale abitazione ha un terreno pertinenziale dal quale si accede, tramite un cancello di ferro, al confinante terreno in conte- sa, p.lla 1947 (ex 880); che dalla fine del 1987, i coniugi avrebbero Parte_4
provveduto alla cura, manutenzione, coltivazione e recinzione del fondo oggetto di causa;
che tali circostanze risulterebbero confermate dai testi addotti ed escussi, le cui dichiarazioni non sarebbero state correttamente valutate dal primo giudice;
che fino all'aprile del 2014, i coniugi e avrebbero goduto e disposto del suddetto terreno in modo Pt_1 Parte_2
pacifico e incontestato;
che frattanto aveva incaricato suoi tecnici per far eseguire CP_1
delle misurazioni in merito alla sua proprietà e soltanto in quella sede si sarebbe reso conto che il terreno era suo in base ai titoli;
che all'esito della verifica del confine, in data
11.09.2014, si appropriò in modo violento del fondo: con gli operai , CP_1 Persona_1
4 , e , entrò illegittimamente nel fondo e prov- Persona_2 Controparte_2 CP_3
vide a eliminare la recinzione e i paletti di legno posizionati dagli appellanti e installò una nuova rete metallica e nuovi pali;
che sul posto intervennero i Carabinieri di Benevento (rap- porto in atti), che identificarono gli autori dello spoglio e accertarono l'estirpazione di alcune piante;
che gli appellanti esperirono con successo l'azione di reintegrazione nel possesso, in pendenza della quale si vide dichiarare improcedibile la sua azione ex art. 949 c.c.. CP_1
5- La decisione. Va premesso che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilancia- mento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, co- me interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzare, anche sul piano probatorio, la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale [Cass. 30.08.2017 n. 20539]. La prova, il cui onere grava su chi invoca la fat- tispecie acquisitiva, è complessa e deve essere ampiamente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla effi- cacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'eser- cizio del diritto vantato, e, in particolare, a fornire la prova degli specifici atti compiuti, ido- nei a rivelare inequivocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrotta- mente sul bene.
In merito alla prova testimoniale, è opportuno richiamare anche il consolidato orientamen- to giudiziale secondo cui, qualora il giudice ritenga sussistere – come nel caso in esame – un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei te- sti, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della cer- tezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza del- la prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere probatorio, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda [Cass. 10.03.2015 n. 4773; Cass. 15.02.2010 n.
3468; Cass.
5.05.2003 n. 6760].
Rileva inoltre la circostanza – confermata da una proposta di acquisto del fondo al prezzo di 3/4mila euro (cfr. teste ) pur non ostativa all'usucapione [Cass.
6.05.2014 Testimone_3
n. 9671] – che gli attori appellanti non hanno mai contestato che sia munito di valido CP_1
titolo negoziale di acquisto del terreno, per averlo ricevuto in donazione dalla madre Pt_6
5
[...] con atto per notar di Benevento del 15.02.1978. Nella pro- Parte_7 Persona_5
spettazione degli attori appellanti, il possesso ventennale utile ad usucapionem sarebbe ini- ziato in epoca successiva (1987), sicché null'altro deve dimostrare per legittimare il CP_1
proprio diritto. Non ha bisogno nemmeno di provare di aver pagato le imposte gravanti sul fondo, come erroneamente sostengono gli appellanti. Il pagamento degli oneri fiscali è nor- malmente considerato un indice significativo dell'animus rem sibi habendi e dunque del pos- sesso utile ad usucapionem. Pertanto era interesse e onere degli appellanti fornire la prova di aver essi pagato le imposte. Tale prova, però, non è stata data e ne deriva, nella valutazio- ne della Corte, un importante elemento a sfavore della tesi degli appellanti.
Sostengono gli appellanti che dal 7.12.1987 trasferirono la propria residenza nell'apparta- mento della madre di lei, , sito in Sant'Angelo a Cupolo, Via Leopardi 63, in ca- Parte_5
tasto al foglio 4, p.lla 849. Tale abitazione – dicono gli appellanti – ha un terreno pertinenzia- le dal quale si accede, tramite un cancello di ferro, al confinante terreno oggetto di causa,
p.lla 1947 (ex 880). Dalla fine del 1987, i coniugi avrebbero provve- Parte_4
duto alla cura, manutenzione, coltivazione e recinzione del fondo oggi in contestazione. A prova di ciò, adducono la testimonianza di , , Controparte_5 Testimone_4 [...]
, e , i quali hanno confermato che: “dall'anno CP_6 Testimone_5 Testimone_6
1987 ad oggi, i coniugi e convivono con la Sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
, in un fabbricato, sito in Sant‟Angelo a Cupolo (…), confinante con il fondo per cui Parte_5
è causa, posseduto dagli stessi coniugi, identificato al foglio 4, particella 1947. Insieme alla
al fondo accedevano anche i coniugi dal cancelletto esistente”. Pt_5 Pt_1
Va innanzitutto considerato che il “possesso” non è una circostanza di fatto sulla quale i te- sti possano deporre, ma una qualificazione giuridica (tra altre possibili) della relazione mate- riale tra un soggetto e un immobile e dell'attività di cura, manutenzione ed eventuale colti- vazione che il primo dedichi al secondo.
Ma soprattutto l'assunto degli appellanti contiene un palese salto logico, là dove pretende che l'ospitalità ricevuta a casa di (soggetto terzo, tanto da essere indicata e Parte_5
assunta come testimone) li qualifichi “possessori” di un'area in ipotesi pertinenziale dell'abi- tazione della menzionata . Se davvero quell'area fosse stata frequentata in quanto Pt_5
pertinenza della proprietà di , sarebbe stata costei (semmai), e non gli appel- Parte_5
lanti, la posseditrice dell'area medesima e gli appellanti invece meri ospiti (della casa e delle sue pertinenze). E in quest'ottica devono essere valutate – o meglio, svalutate – le dichiara-
6 zioni dei testi addotti dagli appellanti a proposito della frequentazione del terreno (un fazzo- letto di 106 metri quadri), “fin dal 1987” o “fin dagli anni Ottanta”, con attività di coltivazio- ne e di allevamento di animali (forse un maiale e qualche pollastro, la presenza dei quali è tuttavia negata dalla teste di parte attrice ). Testimone_4
Ne consegue che non è affatto peregrina l'obiezione di fatta propria dal Tribunale, CP_1
che, a tutto concedere, si possa discutere di un eventuale possesso degli appellanti (peraltro negato da soltanto dal 21.12.1994, quando gli appellanti realizzarono il primo inse- CP_1
diamento dominicale in loco acquistando con atto pubblico la p.lla 848 a confine con l'area in contestazione. Fino ad allora gli appellanti avevano frequentato l'area quale pertinenza della casa di – rispettivamente madre e suocera – che li ospitava. Ciò, inoltre, non Parte_5
risolve – semmai complica – la questione del dies a quo del possesso in ipotesi ventennale, ossia dell'individuazione del momento in cui gli appellanti decisero di non voler più conside- rare quel pezzetto di terra come pertinenza della casa della congiunta che li ospita- Pt_5
va, bensì di volerlo occupare uti dominus. Ma nessun elemento probatorio gli appellanti hanno fornito per datare questa interversione (comunque non anteriore al 21.12.1994).
Va rimarcato che il teste – né parente né amico di alcuna delle parti, né Testimone_7
residente in zona e dunque davvero indifferente e perciò non sospettabile di falsità o com- piacenza – riferisce (all'udienza del 3.04.2019) di avere eseguito nel 1998 lavori nella pro- prietà di per la realizzazione di una strada che comportò alterazioni del terreno CP_1
oggetto di causa e in particolare la formazione di una linea di dislivello e di una scarpata. I la- vori furono eseguiti su incarico, in costante presenza e sotto le direttive di : tut- CP_1
to ciò configura l'esercizio del potere dominicale, idoneo a interrompere l'ipotetico altrui possesso esclusivo. E se questo sia (ancora in mera ipotesi) poi ripreso, non si è protratto per un ventennio, posto che il presente giudizio è stato instaurato nel 2016.
L'appello va perciò respinto, senza bisogno di scrutinare altre questioni pur agitate dalle parti:
-- che la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva dell'usucapione in quanto in essa é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione [Cass. ord. 14.02.2024 n. 4084]; non così la regolamentazione stragiu- diziale, come fu tentata dalle parti;
-- che il possesso ad usucapionen è interrotto dall'attività giudiziale del proprietario diretta a ottenere ope judicis il recupero del possesso in danno del possessore usucapiente [Cass.
7 14.05.2001 n. 6647]; non così la mera azione negatoria esperita ex art. 949 c.c. come quella che fu intrapresa da con citazione del 10.11.2014. CP_1
6- Le spese di primo grado. È infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale i coniugi lamentano l'omessa motivazione del Tribunale sulla liquida- Parte_4
zione di compensi eccedenti i limiti dello scaglione di valore indicato fino a € 5.200,00.
La censura è infondata. il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'enti- tà della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo e il massimo di tariffa [Cass.
9.10.2015 n. 20289; Cass. ord. 20.12.2024 n. 33642].
Il Tribunale ha liquidato compensi per complessivi € 3.900,00 mentre il limite massimo ex
DM 55\2014 per lo scaglione fino a € 5.200,00, aggiornato alla data di pubblicazione della sentenza, era di € 4.536,00.
7- Le spese d'appello. Vanno poste a carico degli appellanti secondo soccombenza e liqui- date in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a € 5.200,00 importi medi.
8- Il doppio contributo. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte e Parte_1 Parte_8
, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
[...]
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , av- Parte_1 Parte_2 CP_1
verso la sentenza del Tribunale di Benevento 15.05.2020 n. 719, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.915,00 per com- CP_1
pensi ed € 437,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e , Parte_1 Parte_2
di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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