Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2024 avente ad oggetto: contratto d'opera – eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. – pagamento del corrispettivo – art. 2225 c.c. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROGNONI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. REMUS CP_1 C.F._1
EUGENIO, elettivamente domiciliato in Via Borgomasino, 25 13040 MONCRIVELLO presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 16
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 22.5.2025, conclusioni che si intendono qui richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 245/2024 emesso dal Tribunale di Vercelli in favore di con il CP_1 quale è stato ingiunto il pagamento di € 16.161,07, oltre interessi e spese a titolo di saldo per le prestazioni rese.
Con il ricorso per ingiunzione il sig. ha esposto: CP_1
“- che nel mese di aprile 2022 la ricorrente ditta individuale (doc.01) stipulava verbalmente un contratto di prestazione d'opera con la società EILAND S.r.l. unipersonale, corrente in Schio (VI), via Lago
Trasimeno n° 23, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante sig. ; P.IVA_1 Parte_2
- che la EI S.r.l. Unipersonale ha come attività d'impresa la rivendita di abitazioni prefabbricate (prodotte da terzi), di cui cura l'assemblaggio e l'allestimento sino alla consegna “chiavi in mano” a beneficio degli acquirenti (doc.02);
- che tale contratto chiamava la ricorrente, corrente in Cigliano (VC), a prestare la propria opera durante i giorni della settimana dal lunedì al venerdì presso una serie di cantieri aperti nelle regioni
Lombardia e Veneto, non solo come artigiano carpentiere, ma anche come coordinatore dei lavori della
EI S.r.l. verso la clientela committente, nonché verso le altre ditte artigiane presenti in cantiere;
- che tale contratto lo intitolava ad un corrispettivo giornaliero di euro 300,00, forfettariamente ivi incluse le spese di trasferta in auto dal Piemonte ai vari cantieri lombardi;
- che analoghi livelli di corrispettivo la ricorrente aveva già conseguito per similari attività in occasione di un paio di cantieri EI S.r.l., di cui uno sito in Fosdinovo (MC) e uno in Brendola (VI), la cui rendicontazione è documentata e ben nota a controparte (e comunque si produce sin d'ora sub 03 la fattura emessa dal ricorrente alla ditta debitrice sul cantiere di Brendola NT);
- che dai primi di maggio 2022 il ricorrente prendeva quindi a spostarsi quotidianamente in
Lombardia e/o in Veneto presso una pluralità di cantieri di EI S.r.l., siti in: FI SE (CO);
RO Terme (VI), NO di Isola NT (VI) e Brendola (VI), tenendo un proprio diario delle operazioni (doc.04);
pagina 2 di 16 - che ad inizio agosto, con propria e-mail (doc.05), il ricorrente procedeva a consuntivare l'attività svolta da inizio maggio a fine luglio, per un totale di 45 giorni, assommanti ad € 13.500,00;
- che la fatturazione (di quei lavori e di altro intercorso nel frattempo) seguiva nel mese di ottobre con l'emissione della fattura n° 04/2022 (doc.06), per importo di € 17.000,00;
- che successivamente al ricevimento di tale fattura la controparte ritornava via e-mail (a metà febbraio 2023 – doc.07) una copia della medesima (doc.08) timbrata e sottoscritta “per ricezione e corretta emissione” (ns. sottolineatura e grassetto);
- che il ricorrente proseguiva la prestazione del proprio operato sino all'inizio del 2023 (cfr. le date sul doc. 04), procedendo ad ulteriore fatturazione a saldo sui vari cantieri con l'emissione della fattura n°
01/2023 (doc. 09) per importo di € 16.000,00;
- che a fronte dell'emissione delle ridette due fatture il ricorrente riceveva i seguenti pagamenti: €
3.000,00 in data 27/10/2022 (tutti confluiti ex art. 1193 cpv. c.c. sulla prima fattura); € 2.000,00 in data
27/12/2022 (tutti confluiti ex art. 1193 cpv. c.c. sulla prima fattura); € 2.500,00 in data 13/03/2023 (tutti confluiti ex art. 1193 cpv. c.c. sulla prima fattura); 12.000,00 in data 20/06/2023 (confluiti ex art. 1193 cpv. c.c. per € 9.500,00 a saldo sulla prima fattura ed in conto per € 2.500,00 sulla seconda fattura);
- che successivamente, a decorrere dal mese di luglio 2023, seguiva l'interruzione dei pagamenti;
- che nell'ambito della corrispondenza tenuta (a mezzo canale WhatsApp) col legale rappresentante sig. (doc.10 – doc.11, con riserva sin d'ora di offrire in produzione Parte_2
l'intera chat memorizzata sul telefonino in caso di contestazioni) il ricorrente aveva ottenuto nel precorso mese di aprile 2023 reiterate rassicurazioni e promesse, come appare da questo spezzone:
[27/04/23, 10:15:26] Rossato: “stiamo per incassare tutto, per cui a breve avrai il tuo: se ti servono gli attrezzi fammi sapere che te li porto”
[27/04/23, 10:20:35] : “Ho sentito ieri AL che non mi ha assicurato nulla, neppure CP_1
2000 € che pensava di potermi fare la scorsa settimana. Agli attrezzi ci penso io”
[27/04/23, 10:29:20] : “facciamo fatica a dirti il giorno, ma voglio solo rassicurarti che Pt_2
siamo agli incassi”
- che il successivo sollecito bonario rivolto … alla debitrice via P.E.C. (doc.12, 12-bis, 12-ter, 12- quater) sortiva come unico effetto quello di veder sollevare […] una serie di obiezioni, tese a giustificare il mancato pagamento […];
- che l'impresa ricorrente risulta ancora creditrice per le prestazioni di manodopera: degli interessi di mora al saggio commerciale sulla fattura n° 04/2022, pagata ratealmente e tardivamente come s'è detto in narrativa, interessi che alla domanda ammontano ad € 716,80; di € 13.500,00 a saldo pagina 3 di 16 sorte capitale della fattura n° 01/2023, nonché degli interessi di mora al saggio commerciale sulla fattura medesima, interessi che alla domanda ammontano ad € 1.944,27;
- che alla somma per residua sorte capitale di € 13.500,00 vanno quindi aggiunti gli interessi legali di mora ex D. Lgs. 231/2002 (e ss. mm.), ammontanti al momento della domanda ad € 2.661,07, ferma la debenza degli interessi moratori ulteriori e sino al soddisfo” (così in ricorso per ingiunzione).
La scrivente, già quale giudice del monitorio, emetteva il decreto ingiuntivo qui opposto e lo muniva d'immediata esecutività ex art. 642 c.p.c. così motivando “vista la proposta di fatturazione intercorsa tra le parti (mail, doc. 5 ricorrente); vista la fatturazione successiva (doc. 6) e vista la timbratura e sottoscrizione “per ricezione e corretta emissione” (doc. 7); vista l'ulteriore fatturazione (doc. 9); dato atto che sono intercorsi pagamenti parziali;
viste le promesse di pagamento tramite scambio di comunicazioni su messaggistica telefonica (docc. 10-11); ritenuto che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.” (vedasi decreto ingiuntivo).
Parte opponente evidenziava che:
“EI è una società attiva nel settore edile, specializzata in costruzioni in legno (Doc. 1 – “visura
EI”) e, come spesso accade nell'attività di impresa, entrava in contatto con svariate maestranze, tra cui il Sig. all'epoca carpentiere. CP_1
Il rapporto col Sig. in verità, nasceva in modo un po' più complesso di come esposto dalla CP_1
controparte: originariamente, infatti, il Sig. collaborava con un altro artigiano, partnership poi CP_1
naufragata, circostanza che lo portava ad avvicinarsi ulteriormente ad EI in vista di future nuove collaborazioni sui vari cantieri, anche al fine di stabilizzare la sua situazione finanziaria.
Peraltro, il Sig. più di una volta aveva manifestato al Sig. (il legale rappresentate di CP_1 Pt_2
EI) il suo desiderio di trasferirsi in Veneto/Friuli per avvicinarsi alla propria figlia, da poco divenuta madre. La presa di contatto, quindi, era più dipendente da un'iniziativa del Sig. he di EI. CP_1
Questo rende già più sensato il fatto che un carpentiere piemontese seguisse commesse anche in
Veneto: una volta trasferitosi, infatti, avrebbe evitato le trasferte.
Il Sig. quindi, oltre al suo ruolo di carpentiere, avrebbe anche coordinato le maestranze di CP_1
cantiere, tenendo i rapporti con i fornitori in via collaterale ad EI, fornendo un supporto anche in loco, ad esempio, ad arrivo dei materiali e nell'esecuzione delle opere da parte dei terzisti. Il tutto, ovviamente, con propria organizzazione e in totale autonomia, come per ogni lavoratore autonomo (il che è pure confermato dal suo diario-brogliaccio sub doc. 4 monitorio).
pagina 4 di 16 L'agenda del Sig. infatti, era gestita in autonomia dallo stesso. Da precisarsi che, questo CP_1
ruolo di supervisore vedeva la controparte piuttosto inesperta (ricordiamo, infatti, che il Sig. era CP_1 carpentiere di professione), circostanza che la portava a confrontarsi spesso col personale di EI.
Ciò posto, come affermato da controparte, tra le parti non è mai esistita un'intesa “scritta” sui compensi legati a dette attività: non esistono documenti che comprovino od avallino le pretese economiche della controparte.
Il punto, forse, era proprio questo, dato che le pretese del Sig. si dimostrarono, da subito, CP_1
piuttosto alte, già ad inizio collaborazione, quando ancora bisognava comprendere se la collaborazione si sarebbe rivelata proficua a doppio senso (e non solo per lui).
Le fatture “autorizzate” che controparte interpreta come avallo delle proprie pretese, in realtà necessitano di una più appropriata contestualizzazione, anche perché – e stupisce che il Giudice della fase monitoria non se ne sia accorto – non tutte sono state “approvate”: tra queste, proprio quella attivata con l'ingiunzione che, guarda caso, non reca alcuna timbratura.
Bisogna sapere che, anche al fine di stabilizzare la propria situazione finanziaria, il Sig. CP_1
cominciava a richiedere queste “cortesie” ad EI al fine di accedere al credito bancario: con una fattura accettata dal soggetto che lo avrebbe pagato, infatti, il Sig. avrebbe avuto gli anticipi CP_1 necessari (praticamente come avviene per gli anticipi su fatture). Questo, ad esempio, vale per la fattura n. 4 del 25 ottobre 2022 (cfr doc. 8 monitorio) (Doc. 2 – “fattura 4-2022”).
Parimenti il Sig. faceva con gli assegni, datigli a garanzia dei pagamenti e poi da lui CP_1
incassati, di 6.000 Euro ciascuno nel giugno 2023 (Doc. 3 – “assegni”).
Di fatto, quindi, le fatture vidimate e gli assegni erano un favore alla controparte per aver accesso al credito: questo, quantomeno fino a che gli importi richiesti venivano anche confermati da EI.
Tuttavia, come spesso accade, si verificavano degli incidenti di percorso con la controparte su svariati cantieri: tra questi, anche il cantiere “ ”, una delle voci della fattura n. 1 del 27 febbraio Per_1
2023 (cfr doc. 9 monitorio) (Doc. 4 – “fattura 1-2023”), per cui la committenza esplicitamente richiedeva ad EI di non aver più rapporti con il Sig. e di provvedere direttamente alla sistemazione di CP_1
alcune pareti storte, oltre al ripristino delle travi in legno sporcate durante le operazioni di montaggio (a spese di EI).
Anche su altri cantieri, purtroppo, si verificavano degli inconvenienti: tra questi, possiamo citare quello relativo alla committenza Pure in questo caso si sono verificati problemi relativi ai lavori di Tes_1 carpenteria legati alla controparte, che non contestava le imprecisioni e/o i danni ai terzisti su cui avrebbe dovuto vigilare nell'esecuzione delle opere.
pagina 5 di 16 Tuttavia, i problemi non riguardavano solo la carpenteria, ma anche la contabilità dei lavori: sia sul cantiere che infatti, la committenza non riconosceva le quantificazioni operate dal Sig. Per_1 Tes_1
e ne contestava l'ammontare ad EI che, pertanto, doveva attivarsi per risolvere CP_1
l'inconveniente a sue spese.
Tali questioni, ad oggi, hanno portato ad un deficit economico in capo ad EI pari almeno ad
Euro 7.804,00, importo che ci si riserva di confermare e/o di rivedere in aumento e documentare in sede istruttoria […]. Non è un caso, quindi, che la fattura oggi attivata in via monitoria da controparte non goda del “nullaosta”: semplicemente non era stata accettata da EI. Infatti, la mail del 16 febbraio 2023 citata da controparte (cfr doc. 7 monitorio) (Doc. 5 – “mail EI”), reca tra gli allegati solo la fattura n.
4/2022, non la n. 1/2023.
Peraltro, ma questo è solo uno dei dettagli non colti dal Giudice della fase monitoria, l'e-mail di
EI è antecedente alla fattura 1/2013: la prima, infatti, risale al 16 febbraio, laddove la seconda al 27 febbraio 2023.
Oltretutto, la fattura n. 4/2022 non reca la dicitura “pagamento immediato”, ovvero a 60-90 giorni: rimessa diretta, unica voce in calce, come tutti sappiamo, significa che il pagamento va fatto direttamente a chi spicca la fattura. La fattura n. 1/2023, invece, specifica “a vista”: ergo, tale specificazione, comporta che lo stesso non possa dirsi per la fattura n. 4/2023, per cui non son dovuti interessi di mora.
Tuttavia, pur dando atto che la fattura n. 4/2022 sia stata per intero saldata, controparte ne domanda gli interessi di mora, peraltro pure concessi dal Giudice in fase monitoria.
Quel che si contesta oggi e che si è sempre fatto presente alla controparte è il quantum della pretesa, da sempre ritenuta irragionevole, motivo per cui si è pure proposto a controparte un pagamento in via transattiva, di un importo reputato congruo e non di pura fantasia che, comunque, era pari ad Euro
7.500,00, con spese compensate (anche alla luce del fatto che ulteriori pretese del Sig. n punto di CP_1 percentuali dovutegli come procacciatore, praticamente pari a quelle attivate in via monitoria, erano totalmente infondate).
Questo anche perché il brogliaccio avversario (cfr. doc. 4 monitorio), condiviso con EI, evidenziava due importanti limiti, ossia (i) assenza di un monte orario giornaliero e (ii) attività spesso di rapida evasione che di certo non richiedevano un'intera giornata lavorativa. Peraltro, queste circostanze e i vari emendamenti venivano condivisi con la difesa avversaria, al fine di illustrare e motivare la proposta di EI (Doc. 6 – “emendamenti”), facendo presente che talvolta, forse “per errore” si computavano weekend o mezze giornate.
pagina 6 di 16 Nella proposta sottoposta al Sig. (tramite il suo difensore), emergevano 128 giornate CP_1
lavorative (senza certezza di ore effettive lavorate giorno per giorno). Considerando le fatture 4/2022
(accettata) e 1/2023 (mai accettata), per complessivi Euro 33.000,00 (prezzati direttamente dal Sig.
, di cui già corrisposti Euro 19.500,00 (la controparte, infatti, agisce per Euro 13.500,00), CP_1
considerando un massimo di 8 ore lavorative (oltre sarebbe assolutamente inverosimile per qualunque cantiere al mondo) come media giornaliera, risultavano: secondo le stime del Sig. 33.000/128 X 8 CP_1
= 32,23 Euro orari;
secondo le stime di EI: considerando congrui 26,37 Euro per ora, per 8 ore al giorno, per complessivi 128 giorni, il dovuto sarebbe dovuto calare da 33.000 Euro a 27.000 che, a fronte dei pagamenti già effettuati, avrebbero giustificato l'offerta di Euro 7.500,00, tutt'altro che disprezzabile.
Tuttavia, controparte non accoglieva la proposta, pretendendo oltre l'intero importo della fattura attivata in via monitoria anche spese legali reputate eccessive” (vedasi atto di cit. in opposizione).
Parte opposta si è costituita, nella fase di opposizione, contestando gli assunti avversari e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di udienza per discutere la sospensiva non è stato possibile addivenire ad un accordo e nemmeno successivamente, per rifiuto di parte opposta dell'offerta formulata dall'opponente e reiterata nel corso del giudizio.
Alla luce delle repliche di parte opponente, la scrivente ha accolto l'istanza ex art. 649 c.p.c. sospendendo la provvisoria efficacia del d.i. opposto.
La causa è stata istruita documentalmente, discussa oralmente ed incamerata in decisione nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
L'opposizione è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In sede di discussione orale, la difesa dell'opposto ha citato Cass. civ. n. 3681/2024 nella quale si legge, in motivazione, al punto 2.1., sottolineato da parte opposta, che la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che né oggetto (richiamando anche Cass. civ. n.
35870/2022 e altre).
La questione, nel caso in esame, è diversa perché non è in contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale, ma soltanto l'ammontare del corrispettivo e, in presenza di una fattura contestata, non opera più il meccanismo sopra citato (per cui la fattura non contestata costituisce piena prova nei confronti di controparte).
pagina 7 di 16 Il monte complessivo del compenso è qui contestato e l'opponente ha pure sollevato eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
****
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass., civ., Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ricordato, in termine del tutto generali, che: “In caso di denuncia d'inadempienze reciproche, nei contratti con prestazioni corrispettive è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20614 del
24/09/2009).
Più precisamente: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6564 del 02/04/2004).
pagina 8 di 16 Ciò chiarito, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, per contraltare, ai fini della sospensione della provvisoria esecutività concessa in sede monitoria, occorre l'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato da parte del creditore opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, che tale adeguatezza si ha quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando, pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario, non vi sia stata contestazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa da parte del debitore opponente o quando la prova del credito sia stata integrata in sede di opposizione.
Potendo qualificare il rapporto intercorso tra le parti, in assenza di alcuna indicazione delle medesime, in termini di contratto d'opera nell'ambito di una collaborazione di lavoro autonomo, con conseguente applicazione degli artt. 2222 e ss. c.c., si osserva che il criterio seguito in sede di emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo diviene recessivo alla luce dell'opposizione spiegata in quanto le fatture prodotte, in particolare quella contestata, ossia la n. 1/23, non sono prova idonea a supportare la pretesa creditoria nella successiva fase di merito (instauratasi con l'opposizione).
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Va ricordato che: “In tema di contratto d'opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova”
(Cas. civ., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 18286 del 11/07/2018; conf. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 9503 del 06/05/2005).
Ancora: “In tema di contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2225 cod. civ., ove non sia stato convenuto dalle parti, il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d'opera. Conseguentemente, qualora nel corso del rapporto le prestazioni d'opera assumano una maggiore ampiezza, sia qualitativa che quantitativa, con ulteriore dispendio per quest'ultimo e maggior vantaggio per il primo, è legittima la determinazione giudiziale del compenso per esse spettanti, non potendo essere perseguiti maggiori vantaggi per il committente attraverso un maggior sacrificio economico per il prestatore d'opera, senza che si determini una disarmonia tra le prestazioni in sinallagma” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13440 del 08/06/2007).
Nella fase di opposizione occorre la prova adeguata dell'attività realizzata dal sig. al fine di CP_1 quantificare il compenso dovuto ad opera del giudice ex art. 2225 c.c., ritenendosi la norma applicabile anche al caso di specie.
pagina 9 di 16 Posto, infatti, che vi è stata collaborazione, pacificamente ammessa, su una serie di cantieri, in trasferta, da parte del sig. in favore di EI, in assenza di accordo tra le parti, occorre che la CP_1 quantificazione del compenso spettante al collaboratore sia effettuata ad opera del giudice.
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Sul punto si evidenzia quanto segue.
L'opposto non ha capitolato alcuna prova testimoniale.
Il brogliaccio prodotto sub doc. 4 dall'opposto non è prova delle attività in esso riportate, che potevano essere provate anche con l'ausilio di testi e fotografie dei luoghi o quanto altro utile a corroborare quanto indicato, peraltro succintamente, in brogliaccio.
Lo stesso deve dirsi per i “prospetti contabili” unilateralmente predisposti dal sig. e prodotti CP_1 quali docc. 44 e 45.
Le fatture del telepass, da sole, non sono prova che i passaggi effettuati siano relativi o siano solo relativi ai cantieri di EI e andavano affiancate da capitolazione testimoniale adeguata.
Le mail prodotte, il cui contenuto è comunque limitato a singole e specifiche attività o è relativo ad incontri realizzati, non provano, da sole, che la quantificazione operata dal sig. in punto compenso CP_1 sia corretta.
In modo simile deve ragionarsi per le altre produzioni offerte dall'opposto, di contorno rispetto ad un'attività che certamente è stata svolta, ma andava provata anche nel suo esatto ammontare, visto che è causa di controversia.
Quanto alle conversazioni via chat prodotte per stralcio dall'opposto, comunque non integrate in sede di opposizione, esse non sono prova dell'esatta quantificazione complessiva dell'ammontare dovuto, potendo, come sottolineato dalla difesa opponente, riferirsi a quella porzione di corrispettivo che EI ha riconosciuto di dovere (docc. 10 e 11 dell'opposto).
L'opponente ha contestato sia la qualità delle prestazioni rese da controparte sia la contabilità, di formazione unilaterale, che, proprio perché unilateralmente confezionata e contestata da controparte, assume valore di mera allegazione e non di prova piena.
Ecco spiegata la ragione perché non è stato possibile licenziare una consulenza tecnica d'ufficio sulla “contabilità” prodotta da parte opponente (cfr. il brogliaccio e i prospetti contabili).
La “contabilità” (o, per meglio dire, il brogliaccio e il conteggio ore presentato dal sig. non CP_1 deve semplicemente essere “coerente” con la richiesta fatturata, dato che questa richiesta è ritenuta irragionevole da EI, ma avrebbe dovuto essere supportata dalla prova effettiva delle attività svolte,
pagina 10 di 16 ossia del numero di ore lavorato, della qualità delle attività poste in essere e da ogni altra circostanza utile a determinare giudizialmente il compenso, avendo le parti mancato di concludere per iscritto accordi.
Il rischio di causa grava tutto sull'opposto, che non ha assolto l'onere della prova.
La prova doveva essere fornita attraverso testimonianze o documenti che non fossero meramente ex latere partis o comunque produzioni che potessero confermare, in modo oggettivo, quantità e qualità delle ore esposte con la c.d. “contabilità” di CP_1
Significare, come è stato fatto in udienza di discussione orale, che il brogliaccio e il conteggio delle attività è coerente con quanto fatturato, non è prova che quell'attività sia stata realmente compiuta e che, soprattutto, dovesse essere pagata nell'importo richiesto dall'opposto.
Il brogliaccio nulla dice sulla qualità dell'intervento, l'impegno profuso e il risultato utile per il committente che, infatti, per alcuni cantieri, si è lamentato dell'operato del sig. CP_1
I conteggi versati in giudizio restano conteggi di parte, non condivisi dall'altra parte e non altrimenti supportati da prova oggettiva, pertanto, non sono utilizzabili per la decisione e non costituivano materiale idoneo per una C.T.U.
Vi sono alcune mail relative ai cantieri, vi sono delle fatture del telepass, per cui il sig. poteva CP_1
– si ritiene – indicare anche dei testimoni, ai quali richiedere di confermare le prestazioni rese nei giorni e negli orari indicati con la “contabilità”.
Era indispensabile, a sommesso avviso della scrivente giudice, che il sig. documentasse più CP_1 precisamente il proprio operato e/o chiamasse a testimoniare quei soggetti che, ad esempio, potevano essere informati delle attività riassunte nel brogliaccio prodotto.
La società EI non ha approvato la fatturazione qui in contestazione, motivo per cui vi è opposizione, dunque, non vi è alcun riconoscimento della bontà delle prestazioni rese, al di là del fatto che, in via transattiva, la stessa EI – che mai ha negato il rapporto di collaborazione – abbia proposto di riconoscere un importo minore di quello domandato dall'opposto, in ragione di ritenuti inadempimenti del sig. e in ragione della ritenuta eccessività della pretesa fatturata complessivamente. CP_1
Alla luce di quella che è un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., spettava al sig. CP_1 provare il proprio esatto adempimento e, prima ancora, provare quante ore si era recato in cantiere, in quali cantieri, in quali giornate e per quali attività, tutte circostanze che non devono solo corrispondere astrattamente tra “contabilità” e fatture, ma essere concretamente dimostrate attraverso assunzione di prove testimoniali, non potendo le fatture del telepass e le scarne mail prodotte colmare il divario, notevole, tra allegazioni e prova.
pagina 11 di 16 La difficoltà probatoria, che non si discute, è frutto della scelta, opinabile, di non siglare per iscritto alcun accordo.
La società EI ha già pagato l'importo non contestato e ha offerto un minore importo in relazione a quanto oggetto di contestazione, seppure solo in via transattiva, circostanza che denota, lo si anticipa, l'ammissione che il lavoro svolto dall'opposto è stato (in parte) utile e che quindi andava remunerato.
È pacifico che il sig. abbia lavorato, ma non ha provato che debba ricevere più di quanto CP_1
EI abbia corrisposto spontaneamente e sia pronta a riconoscere transattivamente, sebbene rifiutato dal sig. CP_1
Il sig. non ha articolato alcun capitolo di prova testimoniale e nemmeno ha offerto una CP_1 produzione utile alla prova del lavoro svolto (fotografie dei cantieri, documenti contrattuali etc…), ma ha limitato la propria produzione alla “contabilità” da sé redatta e, pure ammettendo il riferito aiuto di un commercialista, la quantificazione unilaterale delle proprie prestazioni, quando contestata, non prova alcunché, specie perché, in larga parte, si tratta di una “contabilità” poco specifica.
Si porta ad esempio la prima pagina del brogliaccio, evidenziando che le successive sono del tutto analoghe nella forma di redazione (cfr. doc. 4 dell'opposto):
pagina 12 di 16 L'indicazione delle attività è poco precisa e anche poco chiara per un terzo estraneo come è il giudice, che deve (dovrebbe) essere messo in condizione di valutare il lavoro svolto.
I conteggi di cui ai docc. 44 e 45 dell'opposto, sempre di realizzazione unilaterale da parte del sig.
non aggiungono specificità alle attività, ma rappresentano l'attività ex post di quantificazione, CP_1
pagina 13 di 16 unilaterale (lo si ribadisce), delle attività compiute e che va a coincidere con la pretesa economica complessivamente domandata con le fatture.
Non solo il monte delle attività e la successiva quantificazione operata da è stata contestata CP_1 dall'opponente, ma anche l'esatto adempimento, ragione per la quale si rendeva necessario che l'opposto offrisse prova del proprio esatto adempimento.
Manca la prova dell'adempimento esatto e mancano pure i parametri oggettivi per quantificare giudizialmente il compenso, fatta eccezione per quello che si dirà appresso.
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Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va accolta l'opposizione svolta da EI, seppure nella sua domanda subordinata, operando una quantificazione “di risulta” del compenso liquidabile.
Va, infatti, tenuto in considerazione che: “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e
2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 27042 del
18/10/2024).
Qui manca la prova della quantità e della qualità delle prestazioni, per quanto si è finora detto, ma vi è un riconoscimento di un utile conseguito da parte del committente.
Si legge in motivazione alla pronuncia richiamata sopra: “L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi, se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista. […] Sono altresì fondate le deduzioni del ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 2225 cod. civ. commessa dalla sentenza impugnata laddove non ha provveduto alla determinazione del compenso spettante al professionista per l'opera prestata. I rilievi svolti nella sentenza in ordine alle modalità di quantificazione dell'importo richiesto, in ordine al fatto che era stato richiesto il compenso anche per attività non eseguite, in ordine al fatto che il compenso richiesto risultava eccessivo in relazione alle attività effettivamente eseguite …non consentivano il rigetto della domanda, ma imponevano di determinare il compenso sulla base di tutti gli elementi emersi in causa, sulla base della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e considerando il risultato utile conseguito dal committente” (così in motivazione Cass. civ., Sez. 2,
Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024).
pagina 14 di 16 La scrivente ritiene che il solo metro di valutazione possibile, in assenza di valida prova offerta dall'opposto, sia l'apertura transattiva mostrata dall'opponente, ribadita ancora in udienza di discussione, pertanto, l'importo da corrispondere al sig. va liquidato nella minor somma di 7.500,00 euro, senza CP_1 riconoscimento degli interessi maturati prima della pronuncia giudiziale in quanto il sig. si è CP_1 ripetutamente opposto alla transazione, motivo per cui, a livello equitativo, appare congruo che sulla somma offerta da EI maturino interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. esclusivamente dalla pronuncia giudiziale al saldo.
III
Le spese di lite vanno liquidate, a maggior ragione perché non si è potuto trovare una definizione prima della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta, che ha più volte rifiutato una proposta transattiva da ritenere conveniente in ragione dell'esiguità delle prove offerte (pur dando atto dell'impegno profuso dalla difesa dell'opposto nel sostenere la validità della “contabilità” predisposta unilateralmente).
Le spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, per le cause ricomprese nello scaglione di valore entro 26.000,00 euro;
si applica una maggiorazione dei compensi prevista ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014; si riconosce un compenso per la sospensiva, anticipata rispetto al merito, avendo determinato attività difensiva ulteriore, solo in parte assorbita dalle restanti fasi di merito, come appresso:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio: concretamente assorbita dalla fase di merito;
fase introduttiva: concretamente assorbita dalla fase di merito;
Fase Compenso
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore medio: € 635,00
Compenso tabellare € 1.237,00
Aumento ex art. 4, comma 1-bis € 371,10
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti €1.608,10
pagina 15 di 16 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Compen Fase so
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
€ Compenso tabellare 3.387,00
Aumento ex art. 4, comma 1-bis €1.016,10
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti €4.403,10
Per un complessivo di 6.011,20 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 245/2024 di questo Tribunale emesso in data 31.5.2024, che dichiara privo di effetti;
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di 7.500,00 euro, somma sulla quale decorrono interessi che, in via equitativa, per le ragioni di cui in motivazione, decorrono in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c. e soltanto dalla data della presente pronuncia e sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna l'opposto al rimborso in favore dell'opponente delle spese di lite, complessivamente liquidate, anche per la fase sospensiva, in complessivi 6.011,20 euro, oltre rimborso contributo unificato e marca, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 5.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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