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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1749/20 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Marco Lamberti del Foro di Pistoia, giusta procura in atti
Appellante
(C.F. ), con sede in RO P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parente del Foro di Verona, giusta CP_2 procura in atti
Appellato
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 nella sua sede di 56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 37
Appellato Contumace
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, nella sua Controparte_4 P.IVA_3 sede in 51017 Pescia (PT), Piazza Mazzini, 1
Appellato Contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
1 Ha agito in giudizio il sig. chiedendo la riforma della sentenza n. Parte_1
828/19 del 19.11.2019 del Giudice di Pace di Pisa, deducendo che:
1. in data 20.07.2018, veniva notificato nei confronti dell' RO
, nonché dei Comuni di e , atto di citazione ex artt. 615 e
[...] CP_3 CP_4
617 I c. c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 087 2018 9000063053000, emessa dall' concessionario del servizio nazionale di RO riscossione, con cui si chiedeva alla parte istante di pagare la somma di euro 2.166,27,
2. nel giudizio di primo grado produceva copia RO
fotostatica delle presunte cartoline di ritorno attestanti la notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento oggetto dell'odierna opposizione,
3. parte ricorrente in prima udienza disconosceva la fotocopia delle cartoline di ritorno attestanti la presunta notifica del verbale impugnato, ex art. 2719 c.c., chiedendo la produzione degli originali da parte dell' RO
4. parte resistente non produceva gli originali e parte resistente insisteva chiedendo di dichiarare la nullità della cartella di pagamento,
5. con sentenza n. 828/2019 pubblicata in data 19 novembre 2019, il Giudice di Pace di
Pisa riteneva legittima l'intimazione di pagamento emessa da RO
, nonché valida la prova presentata dalla stessa mediante produzione di
[...] copia fotostatica delle cartoline di ritorno,
6. contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha affermato la legittimità delle produzioni delle cartoline in copia, sulla considerazione per cui con il venir meno degli originali cartacei sarebbe ingiustificato un orientamento permissivo tale da aprire il varco a disconoscimenti seriali delle fotocopie sia in quanto il riconoscimento è generico sia in quanto parte ricorrente ha presentato una duplice istanza di rateizzazione, accolta, comprensiva delle due cartelle,
7. a seguito dell'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche - cui vanno assimilate quelle fotostatiche – si applica l'art. 2719 c.c. sia per le ipotesi di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione sia in quelle di disconoscimento della conformità della copia all'originale
2 8. si deve ritenere applicabile la disciplina dettata dagli art. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata, se disconosciuta, onera controparte ad esibire l'originale
9. si rileva come alcuna prova sia stata fornita in ordine alla effettiva esistenza degli atti sottesi alla cartella di pagamento impugnata nonché in ordine alla loro notifica
10. le notifiche effettuate da oggi Controparte_5 Controparte_6
sono da ritenersi nulle ed inesistenti in quanto
[...] RO avrebbe dovuto procedere a notificare tramite il servizio postale.
Concludeva pertanto chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello di dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 087
2018 9000063053000, emessa dall' poiché infondata, inammissibile RO ed improcedibile oltreché illegittima
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, RO deducendo che:
11. nel giudizio di primo grado ha prodotto i referti di notifica delle RO
cartelle dalle quali si evinceva la regolare notifica a mezzo Ufficiale della Riscossione.
12. le dichiarazioni dell'Ufficiale di Riscossione contenute nella relata di notifica sono assistite dalla fede privilegiata attribuita alle stesse dalla legge e, conseguentemente, fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
13. il disconoscimento di parte appellante è del tutto e privo di efficacia, in quanto è stato effettuato in maniera generica e incompleta
14. il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale
15. parte appellante, inoltre, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento, avendo, a riprova, provveduto a depositare, in data 3 agosto 2015, istanza di rateizzazione del debito, seguita, in data 5 agosto 2015, da una richiesta di ripristino della rateizzazione sottoscritta dal signor n persona Pt_1
3 16. la doglianza in ordine alle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali è inammissibile in quanto proposta per la prima volta solo in appello
17. tale doglianza è anche infondata in quanto l'intervento dell'operatore di posta privata non riguarda l'intero procedimento di notificazione delle cartelle ma solo il mero invio raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
18. in ogni caso, a seguito dell'intervento novellatore del d.lgs. 58/2011, vi è una riserva esclusiva in favore di solo per la notifica di atti giudiziari e di verbali di CP_7 contestazione del codice della strada
Chiede pertanto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità ex 345 c.p.c. della censura relativa all'inesistenza o nullità delle notificazioni ex 140 c.p.c. e, in ogni caso, di respingere l'appello per gli altri motivi.
Pur regolarmente citati il e il sono rimasti Controparte_3 Controparte_4 contumaci.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
*** Motivi di appello
1. sul disconoscimento della fotocopia della cartolina attestante la corretta notifica del verbale di contestazione.
Parte appellata contesta la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica del verbale di contestazione, in assenza della produzione degli originali alla luce dell'avvenuto disconoscimento.
Sul punto si conferma la decisione e le argomentazioni spese dal Giudice di primo grado in merito alla genericità del disconoscimento effettuato dall'appellante, la quale si è limitata a riportare mere formule di stile, senza indicare in quali elementi la copia sarebbe stata difforme dall'originale.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso
4 differisca dall'originale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Cassazione sentenza civile n. 16557 del 2019 confermata da 40750 del 2021)
Si osserva inoltre che il giudice di Pace, nella sentenza di primo grado, afferma con riferimento alle istanze di rateizzazione presentate dal ricorrente che “Tale prova documentale sconfessa in radice ogni potenziale eccezione di nullità, invalidità, irregolarità, nonché l'immotivato disconoscimento della conformità delle fotocopie all'originale. Infatti, la circostanza che il ben Pt_1 conoscesse le cartelle per averne chiesto la rateizzazione è elemento dirimente sia ai fini della conoscenza degli atti, sia ai fini della conformità a originale”.
La motivazione della sentenza qui appellata si fonda sulla considerazione per la quale la presentazione di istanze di rateizzazione da parte del sig. è elemento dirimente ai Pt_1 fini della conoscenza degli atti e della loro conformità all'originale. Tale circostanza è, secondo il giudice di prime cure, assorbente rispetto, quantomeno, a ogni censura relativa alla prova dell'avvenuta notifica.
L'appello proposto nulla contesta su tale argomento, assorbente rispetto ad ogni altra valutazione. Inoltre, a tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo
5 qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ. 21366/2017)”.
2. Sulla nullità ed inesistenza delle notifiche ex art. 140 c.p.c. effettuare da poste private.
In via preliminare si ritiene l'eccezione di cui al 345 c.p.c. infondata in quanto nel punto 7 del ricorso parte ricorrente esplicitamente – seppur in modo meno circostanziato e alquanto generico – lamenta vizi relativi alla difformità delle modalità con le quali la notifica è avvenuta rispetto a quelle previste dalla legge;
il motivo deve pertanto essere analizzato nel merito.
Sul punto, accertato che le notifiche oggetto di causa sono avvenute in data 18.09.2013 e
06.12.2013, si osserva che la riserva di notifica a mezzo era limitata, nel CP_7 periodo in oggetto, in forza della novella di cui all'art. 4 d.lgs. 58/2011, ai soli atti giudiziari o alle violazioni del codice ella strada. La Suprema Corte, in proposito, ha rilevato come “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente (poi società , pur CP_7 Controparte_8 se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” (SS.UU. 8416/19; Cass. Civ.
3740/22; Cass. Civ. 18541/24).
Nel caso di specie si tratta pacificamente di cartelle di pagamento, non riconducibili alle categorie indicate.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 secondo i valori medi, con esclusione della fase di trattazione e istruzione, e dei minimi della fase conclusiva stante in mancato deposito di scritti ex art. 190 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i requisiti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato ex art. 13 d.p.r. 115/2002.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1749/20, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'appello
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2
liquidate in € 1.276,00 per compensi , iva e cpa di legge RO oltre 15% di spese generali;
Condanna al pagamento dell'ulteriore somma pari al valore del Parte_3 contributo unificato ex art. 13 d.p.r. 115/2002.
Pisa, 19.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1749/20 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Marco Lamberti del Foro di Pistoia, giusta procura in atti
Appellante
(C.F. ), con sede in RO P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale Dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parente del Foro di Verona, giusta CP_2 procura in atti
Appellato
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 nella sua sede di 56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 37
Appellato Contumace
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, nella sua Controparte_4 P.IVA_3 sede in 51017 Pescia (PT), Piazza Mazzini, 1
Appellato Contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
1 Ha agito in giudizio il sig. chiedendo la riforma della sentenza n. Parte_1
828/19 del 19.11.2019 del Giudice di Pace di Pisa, deducendo che:
1. in data 20.07.2018, veniva notificato nei confronti dell' RO
, nonché dei Comuni di e , atto di citazione ex artt. 615 e
[...] CP_3 CP_4
617 I c. c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 087 2018 9000063053000, emessa dall' concessionario del servizio nazionale di RO riscossione, con cui si chiedeva alla parte istante di pagare la somma di euro 2.166,27,
2. nel giudizio di primo grado produceva copia RO
fotostatica delle presunte cartoline di ritorno attestanti la notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento oggetto dell'odierna opposizione,
3. parte ricorrente in prima udienza disconosceva la fotocopia delle cartoline di ritorno attestanti la presunta notifica del verbale impugnato, ex art. 2719 c.c., chiedendo la produzione degli originali da parte dell' RO
4. parte resistente non produceva gli originali e parte resistente insisteva chiedendo di dichiarare la nullità della cartella di pagamento,
5. con sentenza n. 828/2019 pubblicata in data 19 novembre 2019, il Giudice di Pace di
Pisa riteneva legittima l'intimazione di pagamento emessa da RO
, nonché valida la prova presentata dalla stessa mediante produzione di
[...] copia fotostatica delle cartoline di ritorno,
6. contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha affermato la legittimità delle produzioni delle cartoline in copia, sulla considerazione per cui con il venir meno degli originali cartacei sarebbe ingiustificato un orientamento permissivo tale da aprire il varco a disconoscimenti seriali delle fotocopie sia in quanto il riconoscimento è generico sia in quanto parte ricorrente ha presentato una duplice istanza di rateizzazione, accolta, comprensiva delle due cartelle,
7. a seguito dell'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche - cui vanno assimilate quelle fotostatiche – si applica l'art. 2719 c.c. sia per le ipotesi di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione sia in quelle di disconoscimento della conformità della copia all'originale
2 8. si deve ritenere applicabile la disciplina dettata dagli art. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata, se disconosciuta, onera controparte ad esibire l'originale
9. si rileva come alcuna prova sia stata fornita in ordine alla effettiva esistenza degli atti sottesi alla cartella di pagamento impugnata nonché in ordine alla loro notifica
10. le notifiche effettuate da oggi Controparte_5 Controparte_6
sono da ritenersi nulle ed inesistenti in quanto
[...] RO avrebbe dovuto procedere a notificare tramite il servizio postale.
Concludeva pertanto chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello di dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 087
2018 9000063053000, emessa dall' poiché infondata, inammissibile RO ed improcedibile oltreché illegittima
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, RO deducendo che:
11. nel giudizio di primo grado ha prodotto i referti di notifica delle RO
cartelle dalle quali si evinceva la regolare notifica a mezzo Ufficiale della Riscossione.
12. le dichiarazioni dell'Ufficiale di Riscossione contenute nella relata di notifica sono assistite dalla fede privilegiata attribuita alle stesse dalla legge e, conseguentemente, fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
13. il disconoscimento di parte appellante è del tutto e privo di efficacia, in quanto è stato effettuato in maniera generica e incompleta
14. il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale
15. parte appellante, inoltre, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento, avendo, a riprova, provveduto a depositare, in data 3 agosto 2015, istanza di rateizzazione del debito, seguita, in data 5 agosto 2015, da una richiesta di ripristino della rateizzazione sottoscritta dal signor n persona Pt_1
3 16. la doglianza in ordine alle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali è inammissibile in quanto proposta per la prima volta solo in appello
17. tale doglianza è anche infondata in quanto l'intervento dell'operatore di posta privata non riguarda l'intero procedimento di notificazione delle cartelle ma solo il mero invio raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.
18. in ogni caso, a seguito dell'intervento novellatore del d.lgs. 58/2011, vi è una riserva esclusiva in favore di solo per la notifica di atti giudiziari e di verbali di CP_7 contestazione del codice della strada
Chiede pertanto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità ex 345 c.p.c. della censura relativa all'inesistenza o nullità delle notificazioni ex 140 c.p.c. e, in ogni caso, di respingere l'appello per gli altri motivi.
Pur regolarmente citati il e il sono rimasti Controparte_3 Controparte_4 contumaci.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi la causa è stata trattenuta in decisione.
*** Motivi di appello
1. sul disconoscimento della fotocopia della cartolina attestante la corretta notifica del verbale di contestazione.
Parte appellata contesta la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica del verbale di contestazione, in assenza della produzione degli originali alla luce dell'avvenuto disconoscimento.
Sul punto si conferma la decisione e le argomentazioni spese dal Giudice di primo grado in merito alla genericità del disconoscimento effettuato dall'appellante, la quale si è limitata a riportare mere formule di stile, senza indicare in quali elementi la copia sarebbe stata difforme dall'originale.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso
4 differisca dall'originale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Cassazione sentenza civile n. 16557 del 2019 confermata da 40750 del 2021)
Si osserva inoltre che il giudice di Pace, nella sentenza di primo grado, afferma con riferimento alle istanze di rateizzazione presentate dal ricorrente che “Tale prova documentale sconfessa in radice ogni potenziale eccezione di nullità, invalidità, irregolarità, nonché l'immotivato disconoscimento della conformità delle fotocopie all'originale. Infatti, la circostanza che il ben Pt_1 conoscesse le cartelle per averne chiesto la rateizzazione è elemento dirimente sia ai fini della conoscenza degli atti, sia ai fini della conformità a originale”.
La motivazione della sentenza qui appellata si fonda sulla considerazione per la quale la presentazione di istanze di rateizzazione da parte del sig. è elemento dirimente ai Pt_1 fini della conoscenza degli atti e della loro conformità all'originale. Tale circostanza è, secondo il giudice di prime cure, assorbente rispetto, quantomeno, a ogni censura relativa alla prova dell'avvenuta notifica.
L'appello proposto nulla contesta su tale argomento, assorbente rispetto ad ogni altra valutazione. Inoltre, a tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo
5 qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ. 21366/2017)”.
2. Sulla nullità ed inesistenza delle notifiche ex art. 140 c.p.c. effettuare da poste private.
In via preliminare si ritiene l'eccezione di cui al 345 c.p.c. infondata in quanto nel punto 7 del ricorso parte ricorrente esplicitamente – seppur in modo meno circostanziato e alquanto generico – lamenta vizi relativi alla difformità delle modalità con le quali la notifica è avvenuta rispetto a quelle previste dalla legge;
il motivo deve pertanto essere analizzato nel merito.
Sul punto, accertato che le notifiche oggetto di causa sono avvenute in data 18.09.2013 e
06.12.2013, si osserva che la riserva di notifica a mezzo era limitata, nel CP_7 periodo in oggetto, in forza della novella di cui all'art. 4 d.lgs. 58/2011, ai soli atti giudiziari o alle violazioni del codice ella strada. La Suprema Corte, in proposito, ha rilevato come “A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente (poi società , pur CP_7 Controparte_8 se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi” (SS.UU. 8416/19; Cass. Civ.
3740/22; Cass. Civ. 18541/24).
Nel caso di specie si tratta pacificamente di cartelle di pagamento, non riconducibili alle categorie indicate.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/2014 secondo i valori medi, con esclusione della fase di trattazione e istruzione, e dei minimi della fase conclusiva stante in mancato deposito di scritti ex art. 190 c.p.c.
Si dà atto che sussistono i requisiti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato ex art. 13 d.p.r. 115/2002.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1749/20, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'appello
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2
liquidate in € 1.276,00 per compensi , iva e cpa di legge RO oltre 15% di spese generali;
Condanna al pagamento dell'ulteriore somma pari al valore del Parte_3 contributo unificato ex art. 13 d.p.r. 115/2002.
Pisa, 19.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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