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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 3676 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2022, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa DAAvvocato Enrico La Via del foro di
Bergamo in forza di mandato in atti, attrice opponente, contro
(codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanna Garrone e
Gaetano Barbato del foro di Milano e Ismaela Offredi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto DAattrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, in data 29 gennaio 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che l'opposta ha ottenuto da questo Tribunale decreto di ingiunzione all'attrice della somma di 22.748,30 euro.
Con gli accessori del credito e con vittoria delle spese relative alla fase monitoria.
Ha ottenuto la tutela ingiuntiva affermando l'avvenuta stipulazione, inter partes, di un contratto di compravendita,
a controparte e verso corrispettivo, di un macchinario (un elettromandrino).
Ha aggiunto che controparte giammai pagò il corrispettivo.
1 Si oppone l'attrice opponente al decreto de quo chiedendo la revoca del medesimo.
Afferma che quanto ottenuto in decreto in realtà non è dovuto, giacché il mandrino de quo era stato fornito in sostituzione di altro precedente mandrino, oggetto di antecedente compravendita perfezionata inter partes.
In forza di tale compravendita la sostituzione de qua sarebbe, secondo la prospettazione attorea, avvenuta in garanzia, a seguito della rottura del primo mandrino causata da vizi e difetti dei quali era affetto.
Agisce dunque altresì l'attrice in via riconvenzionale nei confronti dell'opposta, chiedendo la risoluzione del primigenio contratto di compravendita, per la presenza di vizi e difetti riguardanti il bene compravenduto (il primo mandrino) e perché quest'ultimo bene era privo delle qualità cui era destinato.
Chiede per l'effetto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di 22.803,20 euro, maggiorata degli accessori del credito.
In subordine, nel caso in cui all'esito del giudizio venisse accertato un credito di titolarità dell'opposta nei suoi confronti, assume la sussistenza del sunnominato controcredito pari a 22.803,20 euro (o pari alla diversa somma eventualmente accertata, comunque ritenuta superiore alla posta creditoria dell'opposta) e chiede, per l'effetto, la compensazione tra tali crediti.
Con condanna dell'opposta al pagamento in suo favore di quanto residui una volta applicata la compensazione.
Insiste per la vittoria in punto spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Il suo procuratore chiede il beneficio della distrazione, dichiarandosi antistatario.
2 La convenuta opposta conclude per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande attoree, anche proposte in via riconvenzionale.
Insta, per l'effetto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Conclude altresì per la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma indicata in decreto (o della diversa somma ritenuta di giustizia), maggiorata degli accessori del credito.
Chiede di riuscire vittoriosa in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non potrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Devesi evidenziare che il sostanziale motivo di doglianza di parte attrice opponente è legato alla sussistenza di vizi e difetti riferibili al primo macchinario venduto DAopposta, vizi e difetti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 1490 del codice civile.
Trattasi di motivo di doglianza avanzato in via di eccezione onde paralizzare l'aliena pretesa monitoria e fondante le domande riconvenzionali.
Ora, come insegna la Suprema Corte (si esamini, per caso assimilabile, la recente pronuncia numero 14895 del 2023),
l'onere della prova della sussistenza dei vizi e difetti del bene compravenduto incombe sul compratore (l'attrice opponente, nel caso di specie), anche per il principio di vicinanza della prova.
Trattasi di insegnamento consolidato sin dalla ben nota pronuncia numero 11748 del 2019.
Trattasi dunque di verificare se l'opponente ha assolto l'onere su di lei gravante.
3 In punto, l'opponente valorizza il fatto, pacifico, che, nel mese di novembre del 2019, il macchinario compravenduto smise di funzionare dopo poco tempo dal perfezionamento della vendita: è proprio tale circostanza che dimostrerebbe, secondo la prospettazione attorea, che il mandrino de quo risultò del tutto inidoneo all'uso a cui era destinato, non essendo in grado di svolgere alcun tipo di lavorazione.
Ora, però, dal fatto accampato da parte attrice non può di certo dedursi necessariamente che il macchinario era viziato: la cessazione del funzionamento potrebbe ben essere ricollegata ad aspetti completamente diversi ed estranei rispetto alla presenza di vizi e difetti riferibili al macchinario medesimo.
Parte convenuta assume che l'inconveniente oggetto della doglianza attorea, che provocò la sostituzione del mandrino con altro manufatto similare, deve ricollegarsi a un difetto di manutenzione imputabile all'attrice.
Emblematico è il contenuto del documento 12 di produzione attorea, contenente una mail inviata da un addetto dell'opposta a parte opponente.
In tale documento l'opposta evidenzia che, a fronte dei problemi del mandrino, legati a perdite del circuito di raffreddamento, vennero chiesti lumi, DAopposta, a Step-
Tec, terza estranea al presente procedimento.
Nella missiva l'opposta evidenzia che il macchinario presentava segni di corrosione, a suo avviso legati sicuramente alla qualità del liquido di raffreddamento.
Aggiunge che allo stato si poteva procedere alla sostituzione del mandrino in garanzia, ma che se, dopo l'analisi tecnica, la garanzia fosse stata negata, il mandrino nuovo sarebbe stato da lei addebitato all'opponente.
Nella stessa missiva viene chiesto DAopposta all'opponente di controfirmare l'offerta del nuovo mandrino, onde provvedere alla spedizione del medesimo.
4 Dal documento 19 di produzione attorea emerge poi che CP_2 inviò all'opposta il rapporto relativo all'analisi del mandrino, che confermò quanto sopra già prospettato DAopposta.
Onde verificare cosa effettivamente accadde (ossia se il mandrino non funzionò più per difetto di manutenzione imputabile a parte opponente o perché affetto da vizi e difetti allorché fu venduto) venne ordinata in corso di causa l'esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio da parte del
Giudice Istruttore: il consulente, peraltro, dopo vari tentativi, non riuscì a far luce su quanto sopra indicato, per mancato reperimento del mandrino, ormai smaltito.
Parte attrice adombra che la “sparizione” del manufatto avvenne per fatto colpevole della convenuta, interessata a evitare che si verificasse l'effettivo motivo di cessazione del funzionamento del mandrino.
Trattasi di affermazione non supportata, peraltro, da adeguato sostegno probatorio: il mancato reperimento del mandrino, infatti, potrebbe ben essere ricollegato a causa diverse
(l'opposta evidenzia che il mandrino, dopo l'invio a CP_2 non rientrò più nella sua disponibilità, il che potrebbe anche essersi verificato, tenuto conto del fatto che trattavasi di macchinario non più funzionante e corroso).
Ciò che conta, peraltro, è che non sussistono certezze in merito alle cause della cessazione del funzionamento del mandrino e che non vi sono motivi per ritenere che lo stesso fosse affetto dai vizi e difetti, accampati tra l'altro assai genericamente DAattrice opponente.
Si noti che la stessa non esplicita nei particolari il motivo del malfunzionamento, limitandosi ad affermare di aver rigorosamente eseguito la manutenzione del mandrino a regola d'arte, diligentemente lubrificandolo.
5 Dunque la stessa prospettazione attorea non consente di far luce sull'identità dell'asserito difetto che avrebbe provocato il malfunzionamento del macchinario.
La richiesta avanzata DAattrice di espletamento di prove orali, già in parte assunte senza ottenimento di risultati concreti, atti a far luce sulla vicenda, non potrebbe comunque aggiungere alcunché, tenuto conto del fatto che solo accertamenti peritali seri potrebbero svelare quanto effettivamente accaduto, per la sussistenza di risvolti di natura tecnica ontologicamente non accertabili da testimoni, chiamati a rispondere su fatti (e non a esprimere giudizi di valore).
Ne discende il mancato assolvimento, in capo all'attrice opponente, dell'onus probandi su di lei incombente ai sensi del dettato normativo dell'articolo 2697 del codice civile.
L'opposizione e le domande tutte attoree, anche riconvenzionali, non potranno dunque essere accolte.
Dovrà per l'effetto essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Dovrà poi dichiararsi l'inammissibilità della domanda, formulata da parte convenuta nei confronti dell'attrice, di condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte (si esamini, ex multis, la pronuncia numero 19595 dell'anno 2013) la sentenza di rigetto dell'opposizione non può sostanziarsi in una sentenza di condanna dell'ingiunto, atta a sostituirsi all'originario titolo fatto oggetto di impugnazione, visto che il rigetto dell'opposizione comporta, di per sé stesso, che la statuizione sulla fondatezza delle ragioni del creditore fatta in decreto, da provvisoria, divenga definitiva.
La sentenza che rigetta l'opposizione, in quanto statuisce sull'insussistenza dei fatti modificativi o impeditivi o estintivi del diritto, ovvero sulla sussistenza di quelli costitutivi, assiste con il suo giudicato o con la sua
6 efficacia provvisoria la condanna insita nel decreto: in tal modo si spiega come il titolo, relativamente alla somma portata nel monitorio e ai suoi accessori (nonché alle spese del monitorio), possa rimanere appunto quest'ultimo, senza necessità di una fusione o di una sorta di riversamento del titolo precedente in quello definitivo.
In sostanza, per la condanna recata dal decreto (sorte capitale, accessori e spese), l'unico titolo è quest'ultimo, potendosi soltanto aggiungere, quale titolo esecutivo, ma per altre ragioni di credito, diverse o ulteriori rispetto a quelle del decreto, anche la sentenza di rigetto dell'opposizione.
Esaurita così anche tale ultima questione, non resta che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative agli accertamenti peritali d'ufficio espletati DAGN , che, come liquidate in Per_1 dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e le domande tutte attoree, comprese quelle formulate in via riconvenzionale.
Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, a favore della convenuta opposta, delle spese del presente procedimento, che liquida in 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo della convenuta le spese relative agli accertamenti peritali d'ufficio espletati DAGN
, come già liquidate. Persona_2
Così deciso a Bergamo il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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