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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1443/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 19/07/2024 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROTOTARO ELISABETTA, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Bisceglie alla piazza S. Giovanni Bosco 3, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIROLAMO GIUSEPPE, giusta procura Controparte_1 in atti presso il cui studio, sito in Bisceglie alla Piazza Vittorio Emanuele 83, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Bisceglie il 12.9.1985 con rito concordatario (atto n. 237 parte
II serie A anno 1985) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 18.10.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 12.9.1985, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 19/07/2024 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROTOTARO ELISABETTA, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Bisceglie alla piazza S. Giovanni Bosco 3, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIROLAMO GIUSEPPE, giusta procura Controparte_1 in atti presso il cui studio, sito in Bisceglie alla Piazza Vittorio Emanuele 83, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Bisceglie il 12.9.1985 con rito concordatario (atto n. 237 parte
II serie A anno 1985) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 18.10.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 12.9.1985, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana