TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
17898 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.17898/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5556/19 ordine n.15501/19 ruolo del
6.11.2019 con cui veniva ingiunto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia di pagare alla società la somma di euro 2.509,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese;
rilevato che l'Agenzia delle Entrate a ministero dell'Avvocatura dello Stato proponeva opposizione e, instaurato il contraddittorio, le parti chiedevano concordemente che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni e quindi, all'esito della discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione;
rilevato che dalla documentazione prodotta da parte opposta, il cui contenuto non è oggetto di contestazione, risulta che in data 10.11.2015 in esito ad un controllo automatizzato sul modello
1 Unico 2014/Redditi 2013, l'Agenzia delle Entrate – Settore Gestione Tributi – Ufficio Gestione
Dichiarazioni comunicò alla società ingiungente/opposta che la dichiarazione risultava regolare e che emergevano crediti superiori a quelli dichiarati il cui importo era evidenziato nella pagina successiva e che per “verificare l'effettiva spettanza del credito e, di conseguenza, poterlo utilizzare nelle successive dichiarazioni è necessario preventivamente chiedere conferma all'Agenzia delle Entrate utilizzando il canale di assistenza CIVIS, la posta elettronica certificata o contattando i Centri di assistenza multicanale”(cfr. doc. 1 di parte opposta);
rilevato che, seguendo dette indicazioni, la società opposta provvide ad inviare una richiesta di assistenza utilizzando il canale online CIVIS in data 27.11.2015 chiedendo il rimborso del maggior credito IVA 2013 risultante di euro 2.509,00 (cfr. doc. 2 di parte opposta);
rilevato che in data 9.12.2015, in evasione alla richiesta inoltrata tramite il canale CIVIS,
l'Agenzia delle Entrate inviò all'intermediario la comunicazione di “dichiarazione regolare” allegando il prospetto dei rimborsi e dei crediti confermati in cui si indicava espressamente un rimborso spettante alla società ingiungente/opposta di euro 2.509,00 (cfr. doc. 8 di parte opposta);
rilevato che nonostante la formale richiesta di rimborso (cfr. doc. 9 di parte opposta), l'Agenzia delle Entrate non procedeva però al relativo pagamento;
rilevato che a seguito del procedimento monitorio, in sede di opposizione l'Agenzia delle Entrate eccepiva il difetto dei presupposti per l'adozione del decreto ingiuntivo e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass.ss.uu.n.10725/2002;
Cass.ss.uu.n.18120/2005,);
2 ritenuto perciò che nel caso di specie alla luce delle considerazioni di cui sopra si deve ritenere che sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nonché la giurisdizione del giudice ordinario, per cui, in assenza di contestazioni sul quantum, l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5556/19 ordine n.15501/19 ruolo del 6.11.2019 con cui veniva ingiunto all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia di pagare alla società la somma di euro 2.509,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla società Parte_1 le spese legali che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi
[...] professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 12 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.17898/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5556/19 ordine n.15501/19 ruolo del
6.11.2019 con cui veniva ingiunto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia di pagare alla società la somma di euro 2.509,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese;
rilevato che l'Agenzia delle Entrate a ministero dell'Avvocatura dello Stato proponeva opposizione e, instaurato il contraddittorio, le parti chiedevano concordemente che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni e quindi, all'esito della discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione;
rilevato che dalla documentazione prodotta da parte opposta, il cui contenuto non è oggetto di contestazione, risulta che in data 10.11.2015 in esito ad un controllo automatizzato sul modello
1 Unico 2014/Redditi 2013, l'Agenzia delle Entrate – Settore Gestione Tributi – Ufficio Gestione
Dichiarazioni comunicò alla società ingiungente/opposta che la dichiarazione risultava regolare e che emergevano crediti superiori a quelli dichiarati il cui importo era evidenziato nella pagina successiva e che per “verificare l'effettiva spettanza del credito e, di conseguenza, poterlo utilizzare nelle successive dichiarazioni è necessario preventivamente chiedere conferma all'Agenzia delle Entrate utilizzando il canale di assistenza CIVIS, la posta elettronica certificata o contattando i Centri di assistenza multicanale”(cfr. doc. 1 di parte opposta);
rilevato che, seguendo dette indicazioni, la società opposta provvide ad inviare una richiesta di assistenza utilizzando il canale online CIVIS in data 27.11.2015 chiedendo il rimborso del maggior credito IVA 2013 risultante di euro 2.509,00 (cfr. doc. 2 di parte opposta);
rilevato che in data 9.12.2015, in evasione alla richiesta inoltrata tramite il canale CIVIS,
l'Agenzia delle Entrate inviò all'intermediario la comunicazione di “dichiarazione regolare” allegando il prospetto dei rimborsi e dei crediti confermati in cui si indicava espressamente un rimborso spettante alla società ingiungente/opposta di euro 2.509,00 (cfr. doc. 8 di parte opposta);
rilevato che nonostante la formale richiesta di rimborso (cfr. doc. 9 di parte opposta), l'Agenzia delle Entrate non procedeva però al relativo pagamento;
rilevato che a seguito del procedimento monitorio, in sede di opposizione l'Agenzia delle Entrate eccepiva il difetto dei presupposti per l'adozione del decreto ingiuntivo e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass.ss.uu.n.10725/2002;
Cass.ss.uu.n.18120/2005,);
2 ritenuto perciò che nel caso di specie alla luce delle considerazioni di cui sopra si deve ritenere che sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo nonché la giurisdizione del giudice ordinario, per cui, in assenza di contestazioni sul quantum, l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.5556/19 ordine n.15501/19 ruolo del 6.11.2019 con cui veniva ingiunto all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia di pagare alla società la somma di euro 2.509,00 oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla società Parte_1 le spese legali che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi
[...] professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 12 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
3