TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ND TI Presidente
DI GH GI
ND RC GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 635/2025, avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LORINI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FERRARI CLEMENTINA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da istanza del 27/9/2025 e da note di trattazione scritta del 15/9/2025: “ riconoscimento a favore della sig. di assegno divorzile di € 400,00 mensili oltre Istat da versarsi Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese;
rinunzia della sig. agli arretrati dell'assegno di Parte_1 mantenimento di separazione non pagati dal coniuge dall'ottobre 2022 a tutt'oggi; spese processuali compensate;
null'altro essendovi da regolamentare”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castelcovati (BS) in data 6/8/1983, trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 1983, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nato il figlio , che oggi è autonomo ed economicamente indipendente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 22815/2011 emesso dal Tribunale di Brescia in data 12/12/2011, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 6/12/2011.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Con istanza depositata il 29/7/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite e con note di trattazione scritta del 15/9/2025 hanno precisato le conclusioni in conformità all'intervenuto accordo e hanno chiesto l'emissione del provvedimento.
Il GI, dato atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi, che si intendono rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente dal
6/12/2011, data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale. Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il GI estensore
ND TI ND RC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ND TI Presidente
DI GH GI
ND RC GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 635/2025, avente ad oggetto “divorzio – cessazione effetti civili”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LORINI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FERRARI CLEMENTINA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da istanza del 27/9/2025 e da note di trattazione scritta del 15/9/2025: “ riconoscimento a favore della sig. di assegno divorzile di € 400,00 mensili oltre Istat da versarsi Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese;
rinunzia della sig. agli arretrati dell'assegno di Parte_1 mantenimento di separazione non pagati dal coniuge dall'ottobre 2022 a tutt'oggi; spese processuali compensate;
null'altro essendovi da regolamentare”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castelcovati (BS) in data 6/8/1983, trascritto al n. 10, parte II, serie A, anno 1983, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nato il figlio , che oggi è autonomo ed economicamente indipendente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 22815/2011 emesso dal Tribunale di Brescia in data 12/12/2011, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 6/12/2011.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Con istanza depositata il 29/7/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite e con note di trattazione scritta del 15/9/2025 hanno precisato le conclusioni in conformità all'intervenuto accordo e hanno chiesto l'emissione del provvedimento.
Il GI, dato atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi, che si intendono rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente dal
6/12/2011, data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale. Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
2 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il GI estensore
ND TI ND RC
3