Articolo 1249 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1242Articolo 1250
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9 ottobre 2010
Art. 1249. Cause di sospensione della valutazione o della promozione 1. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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