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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6012/2021 R.G. avente ad oggetto: “successione ereditaria”, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Napolitano, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla via San Giacomo n. 30
ATTORE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Guerriero, ON _2
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Napoli, alla via Nicolardi n. 145
CONVENUTI
E
“ , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dante _3
Acierno, presso il cui studio elett.mente domicilia in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 132
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, citava in giudizio gli odierni convenuti Parte_1
deducendo: che in data 17.7.2017 decedeva;
che il de cuius, con Persona_1
testamento del 24.2.2006, istituiva i convenuti e e ON Controparte_4 disponeva legati in favore del beneficiario più in particolare, per ciò che Parte_1
interessa il presente giudizio, legava il saldo esistente al momento della sua morte del conto corrente tratto sull'istituto di credito “Banca Generali S.p.A.”, con un saldo pari a 163.386,99 euro;
che la banca corrispondeva tale somma agli eredi e , che tuttavia ON _2
non la restituivano in favore del legatario;
che con il medesimo testamento il de cuius legava in favore del gli immobili siti in Giugliano in Campania alla località Lago Patria via Pt_1
Staffetta appezzamento di terreno e striscia di terreno identificati al foglio 72 part. 2627 e 2629 e alla via Staffetta n. 59 unità abitativa identificata al foglio 72 part. 1214 sub. 1, 2, 3, 4 e 5 meglio identificati in atti;
che per l'acquisto dei predetti immobili il de cuius sottoscriveva contratto di mutuo ipotecario con la banca “ , assistito da polizza assicurativa sulla vita _3
stipulata dal de cuius al fine di garantire, nel caso di sua morte, l'integrale estinzione del mutuo per il tramite della liquidazione di un indennizzo di importo pari al debito residuo;
che la banca invece di impiegare la somma di cui alla polizza assicurativa per estinguere il mutuo, liquidava l'indennizzo in favore degli eredi convenuti e , i quali tuttavia non ON _2
procedevano al pagamento del debito residuo del mutuo.
Per tali ragioni chiedeva: condannare i convenuti e al pagamento in ON _2 favore del dell'importo di cui al saldo del conto corrente accesso presso la “Banca Pt_1
Generali S.p.A.” pari ad euro 163.386,99, oltre interessi;
accertare che i convenuti _2
e sono debitori nei confronti di della somma pari al debito ON _3
residuo relativo al mutuo contratto dal de cuius e coperto da polizza assicurativa;
con vittoria di spese e compensi di lite.
e si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e ON _2
risposta, a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avverso ricorso, e ne chiedevano il rigetto, e spiegavano altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedevano dichiararsi la revoca tacita del legato disposto in favore del avente ad oggetto l'immobile sito in Giugliano in Pt_1
Campania, alla via Staffetta n. 59, meglio identificato in atti, in quanto il de cuius, in data successiva alla redazione del testamento, stipulava contratto preliminare con il quale prometteva di vendere il medesimo bene oggetto di legato a tale;
precisavano, infine, Controparte_5
che in ogni caso, anche in relazione alle somme oggetto del legato per cui è causa, è già stato proposto separato giudizio di impugnazione di testamento, con contestuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, da parte di , padre del de cuius, _2
quale erede pretermesso;
con vittoria di spese e compensi di lite.
La società “ , in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio con comparsa di _3
costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso ricorso, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 23.10.2024 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e pertanto va accolta. Ed invero, la disposizione testamentaria del de cuius in favore del ricorrente Parte_1
deve qualificarsi come legato, come pacifico nelle prospettazioni delle stesse parti e, rilevandosi, comunque che il tenore dell'atto mortis causa non lascia spazio a diversa possibile interpretazione.
Più nel dettaglio, in relazione alle somme di denaro depositate presso l'istituto di credito e gestite in rapporto di conto corrente, non vi è dubbio, inoltre, che il legato in esame debba qualificarsi come legato di specie/legato di credito, avente ad oggetto una cosa determinata in quanto il de cuius ha manifestato la volontà di attribuire non già un ammontare di numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il capitale e i frutti civili del deposito che, all'apertura della successione, fossero presenti sul conto (cfr. Cass. n. 14358/2013 secondo cui la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi;
Cass. n. 15661/2020).
Essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo (l'istituto di credito), debitore nei confronti del de cuius, viene in rilievo il disposto dell'art. 658 c.c. che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell'erede.
Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti (ferma l'acquisizione della titolarità del credito ad opera del legatario fin dalla morte del testatore ed espressione della generale disciplina di cui al primo e al secondo comma dell'art. 649 c.c., secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione e quando ha ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette al legatario dalla morte del testatore) non viene in rilievo il disposto dell'art. 649 3co c.c., secondo cui il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, in quanto ricorrendo l'ipotesi del legato di un credito sorge un diritto al pagamento che entra a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento stesso del decesso del de cuius, secondo la volontà testamentaria del medesimo.
Non si applica, pertanto, l'art. 662 c.c., richiamato da parte convenuta, laddove impone, per l'acquisizione del bene da parte del legatario, la necessaria preventiva prestazione dell'onerato, trattandosi del diverso caso in cui la disposizione particolare si traduce in un facere; nel caso in esame, invece, il trasferimento del diritto nel patrimonio del legatario si verifica immediatamente con la morte del testatore, legittimando il legatario a riscuoterlo direttamente, senza l'intermediazione degli eredi. Appare evidente, pertanto, che la disponibilità delle somme in capo all'istituto bancario va qualificata in termini di detenzione nomine alieno in favore del legatario.
In definitiva trattandosi di legato avente ad oggetto le somme risultanti a credito sul conto corrente indicato dal testatore, deve ritenersi che si sia voluta attribuire la legittimazione in capo al legatario di riscuoterlo direttamente nei confronti della banca, senza l'intermediazione degli eredi.
D'altronde il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata in data 22.12.2020, ha già deciso nei medesimi termini di cui alla presente pronuncia una fattispecie identica a quella per cui è causa, decisione confermata in sede di appello con sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il
24.11.2023.
Così come risulta agli atti che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata il 6.11.2023, ha rigettato la domanda di impugnazione del testamento e di riduzione per lesione di legittima formulata dalla parte (rispetto alla quale, tra l'altro, la Corte di Appello di Napoli _2 ha già statuito che “infine, neppure può sottacersi che la dedotta esigenza di consentire la riscossione del legato solo all'esito della definizione dell'azione di riduzione che si assume pendente non appare spiegare effettiva rilevanza nel caso di specie, non solo perché gli eredi pretendono di riscuotere direttamente le somme, in luogo dell'effettivo titolare del diritto di credito, ma anche perché, come è pacifico, chi ha spiegato azione di riduzione, assumendosi pretermesso, è soggetto diverso dagli appellanti, che alcuna lesione assumono aver risentito”, cfr. sentenza prima richiamata).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentato agli atti che la “Banca Generali” ha in ogni caso già provveduto a corrispondere il saldo di cui al conto corrente per cui è causa, pari al momento della morte del de cuius ad euro 163.386,99, in favore degli eredi e ON
Par
, che pertanto sono obbligati a restituire la predetta somma in favore di _2 Pt_1
in quanto di sua pacifica spettanza in forza del testamento in questione, oltre interessi al
[...]
tasso legale dalla domanda (25.5.2021) e fino al soddisfo.
In merito alla seconda domanda proposta dal va in via preliminare disattesa la domanda Pt_1
riconvenzionale formulata dai convenuti per violazione del ne bis in idem, in quanto risulta che il
Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata in data 12.11.2024, ha già rigettato la domanda di revoca tacita del legato (con la seguente motivazione “per quel che qui rileva, occorre analizzare cosa accade quando il testatore aliena il bene oggetto di legato … sul punto l'art. 686 c.c. prevede la revoca del legato qualora il testatore alieni la cosa legata o parte di essa … lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione … la disposizione, quindi, regola un'ipotesi di revocazione tacita, operante con riguardo alle sole disposizioni a titolo particolare, revocazione riconnessa alla alienazione o trasformazione … il fondamento dell'istituto sembra essere la volontà presunta del testatore in quanto normalmente chi aliena o trasforma la cosa legata intende revocare la disposizione che aveva ad oggetto quella cosa … in ordine all'alienazione il legislatore ha ricompreso tutte le ipotesi in cui venga compiuto dal testatore un qualsiasi negozio giuridico di trasferimento della titolarità della cosa quali vendita, donazione o permuta … tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la presunzione di revoca del legato di cui all'art.
686 in caso di alienazione della cosa legata, riguarda esclusivamente l'ipotesi di trasferimento della proprietà della cosa: pertanto deve escludersi la revoca in caso di preliminare di vendita al quale si riconnettono effetti meramente obbligatori e non traslativi … inoltre, si tende ad escludere che sia sufficiente per aversi revoca la sola proposta di alienazione o un'alienazione sospensivamente condizionata in quanto la norma richiederebbe una vendita che sia efficace … venendo al caso che qui si discute, contrariamente alla tesi attorea, nella specie, non può ritenersi revocato il legato che aveva ad oggetto l'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Staffetta
59 (riportato in catasto al folio 72 p.lla 1214) e che è stato oggetto di preliminare sottoscritto in data 24 maggio 2017 tra il dante causa e il convenuto, giacché per tutto quanto innanzi ampiamente motivato, detto atto non costituisce manifestazione di volontà tacita o espressa, alla stregua del principio del favor testamenti, di revoca della volontà espressa nel testamento olografo agli atti, seppur antecedente al predetto contratto, di destinare detto bene ad altro soggetto”) ed ha altresì dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato dal de cuius (“per tutto quanto precede va, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso tra il defunto e , avente ad oggetto Persona_1 Controparte_5
l'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Staffetta n. 59”).
Ciò posto, risulta documentato agli atti che il mutuo contratto dal de cuius per l'acquisto degli immobili, poi oggetto di legato in favore del è coperto da polizza assicurativa Pt_1 denominata “Proteggimutuo Vita”.
La circostanza che la copertura assicurativa sia associata al mutuo e lo scopo dell'assicurazione che
è quello di rimborso di quanto dovuto alla banca si evincono in maniera assolutamente chiara dal tenore letterale del contratto/modulo di adesione prodotto in atti di assicurazione vita abbinato ai mutui ove si legge, infatti, testualmente che la polizza è “rivolta esclusivamente ai clienti con i quali i clienti del Gruppo Banca Intesa Sanpaolo stipulino o abbiano stipulato contratti di mutuo”
e che “accede al contratto di mutuo stipulato dall'aderente con l'intermediario ed è finalizzata a fornire la seguente copertura assicurativa: decesso”. Il mutuatario ha cioè stipulato e/o aderito alla detta polizza al fine evidente di garantire, in caso di sua morte, l'integrale estinzione del mutuo e cioè il pagamento del debito residuo tramite la liquidazione del relativo indennizzo assicurativo.
Risulta allora evidente che il pagamento del residuo del mutuo, ai fini della sua estinzione, dovrà essere assicurato impiegando esclusivamente la somma dovuta ai sensi della polizza assicurativa.
Nel caso di specie quindi, in ragione dell'oggetto e della finalità del contratto assicurativo, la banca, beneficiaria dell'assicurazione sulla vita del mutuatario, potrà e dovrà rivalersi, ai fini del rimborso del mutuo, unicamente sulle somme dovute ai sensi della polizza assicurativa, e quindi non già nei confronti del ma esclusivamente nei confronti dei debitori e Pt_1 ON _2
, quali soggetti designati dal mutuatario e che hanno acquisito, tra l'altro da parte dello
[...] stesso istituto di credito che l'ha corrisposta, la materiale disponibilità della somma di cui all'indennizzo assicurativo, che va utilizzata per il pagamento del debito residuo del mutuo.
Va in definitiva accertata l'inesistenza del diritto di credito della banca “ ” nei _3 confronti di , che non può restare dunque esposto alla relativa azione esecutiva Parte_1 dell'istituto di credito, in relazione al pagamento delle somme residue del mutuo oggetto di copertura assicurativa, per essere debitori della relativa somma unicamente e ON
nella qualità di soggetti designati dal mutuatario e che hanno incamerato, per stessa _2 disposizione della banca, l'indennizzo assicurativo a garanzia del pagamento del mutuo, con onere poi a carico della banca, previa esatta determinazione della somma dovuta, di attivarsi, in ipotesi anche in via giudiziale, nei confronti dei predetti soggetti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico di ON
e , in solido tra loro;
possono viceversa integralmente compensarsi tra le restanti _2
parti, attesa la mancanza di soccombenza in senso tecnico sulle domande proposte.
Infine va condannato, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata _2
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in quanto non ha partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto: condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di ON _2 Parte_1
della somma pari ad euro 163.386,99, oltre interessi come in parte motiva;
[...] accerta l'inesistenza del diritto di credito della banca “ nei confronti di _3
, nei termini di cui in parte motiva, in relazione al pagamento del residuo del Parte_1
mutuo per cui è causa, per essere unici debitori della predetta somma e ON _2
nell'indicata qualità;
[...]
- condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di ON _2
, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 644,41 per Parte_1
esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Ivan Napolitano, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra le restanti parti;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di _2
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 13.2.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6012/2021 R.G. avente ad oggetto: “successione ereditaria”, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Napolitano, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla via San Giacomo n. 30
ATTORE
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Guerriero, ON _2
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Napoli, alla via Nicolardi n. 145
CONVENUTI
E
“ , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dante _3
Acierno, presso il cui studio elett.mente domicilia in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 132
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, citava in giudizio gli odierni convenuti Parte_1
deducendo: che in data 17.7.2017 decedeva;
che il de cuius, con Persona_1
testamento del 24.2.2006, istituiva i convenuti e e ON Controparte_4 disponeva legati in favore del beneficiario più in particolare, per ciò che Parte_1
interessa il presente giudizio, legava il saldo esistente al momento della sua morte del conto corrente tratto sull'istituto di credito “Banca Generali S.p.A.”, con un saldo pari a 163.386,99 euro;
che la banca corrispondeva tale somma agli eredi e , che tuttavia ON _2
non la restituivano in favore del legatario;
che con il medesimo testamento il de cuius legava in favore del gli immobili siti in Giugliano in Campania alla località Lago Patria via Pt_1
Staffetta appezzamento di terreno e striscia di terreno identificati al foglio 72 part. 2627 e 2629 e alla via Staffetta n. 59 unità abitativa identificata al foglio 72 part. 1214 sub. 1, 2, 3, 4 e 5 meglio identificati in atti;
che per l'acquisto dei predetti immobili il de cuius sottoscriveva contratto di mutuo ipotecario con la banca “ , assistito da polizza assicurativa sulla vita _3
stipulata dal de cuius al fine di garantire, nel caso di sua morte, l'integrale estinzione del mutuo per il tramite della liquidazione di un indennizzo di importo pari al debito residuo;
che la banca invece di impiegare la somma di cui alla polizza assicurativa per estinguere il mutuo, liquidava l'indennizzo in favore degli eredi convenuti e , i quali tuttavia non ON _2
procedevano al pagamento del debito residuo del mutuo.
Per tali ragioni chiedeva: condannare i convenuti e al pagamento in ON _2 favore del dell'importo di cui al saldo del conto corrente accesso presso la “Banca Pt_1
Generali S.p.A.” pari ad euro 163.386,99, oltre interessi;
accertare che i convenuti _2
e sono debitori nei confronti di della somma pari al debito ON _3
residuo relativo al mutuo contratto dal de cuius e coperto da polizza assicurativa;
con vittoria di spese e compensi di lite.
e si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e ON _2
risposta, a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avverso ricorso, e ne chiedevano il rigetto, e spiegavano altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedevano dichiararsi la revoca tacita del legato disposto in favore del avente ad oggetto l'immobile sito in Giugliano in Pt_1
Campania, alla via Staffetta n. 59, meglio identificato in atti, in quanto il de cuius, in data successiva alla redazione del testamento, stipulava contratto preliminare con il quale prometteva di vendere il medesimo bene oggetto di legato a tale;
precisavano, infine, Controparte_5
che in ogni caso, anche in relazione alle somme oggetto del legato per cui è causa, è già stato proposto separato giudizio di impugnazione di testamento, con contestuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, da parte di , padre del de cuius, _2
quale erede pretermesso;
con vittoria di spese e compensi di lite.
La società “ , in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio con comparsa di _3
costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avverso ricorso, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 23.10.2024 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e pertanto va accolta. Ed invero, la disposizione testamentaria del de cuius in favore del ricorrente Parte_1
deve qualificarsi come legato, come pacifico nelle prospettazioni delle stesse parti e, rilevandosi, comunque che il tenore dell'atto mortis causa non lascia spazio a diversa possibile interpretazione.
Più nel dettaglio, in relazione alle somme di denaro depositate presso l'istituto di credito e gestite in rapporto di conto corrente, non vi è dubbio, inoltre, che il legato in esame debba qualificarsi come legato di specie/legato di credito, avente ad oggetto una cosa determinata in quanto il de cuius ha manifestato la volontà di attribuire non già un ammontare di numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il capitale e i frutti civili del deposito che, all'apertura della successione, fossero presenti sul conto (cfr. Cass. n. 14358/2013 secondo cui la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi;
Cass. n. 15661/2020).
Essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo (l'istituto di credito), debitore nei confronti del de cuius, viene in rilievo il disposto dell'art. 658 c.c. che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell'erede.
Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti (ferma l'acquisizione della titolarità del credito ad opera del legatario fin dalla morte del testatore ed espressione della generale disciplina di cui al primo e al secondo comma dell'art. 649 c.c., secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione e quando ha ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette al legatario dalla morte del testatore) non viene in rilievo il disposto dell'art. 649 3co c.c., secondo cui il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, in quanto ricorrendo l'ipotesi del legato di un credito sorge un diritto al pagamento che entra a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento stesso del decesso del de cuius, secondo la volontà testamentaria del medesimo.
Non si applica, pertanto, l'art. 662 c.c., richiamato da parte convenuta, laddove impone, per l'acquisizione del bene da parte del legatario, la necessaria preventiva prestazione dell'onerato, trattandosi del diverso caso in cui la disposizione particolare si traduce in un facere; nel caso in esame, invece, il trasferimento del diritto nel patrimonio del legatario si verifica immediatamente con la morte del testatore, legittimando il legatario a riscuoterlo direttamente, senza l'intermediazione degli eredi. Appare evidente, pertanto, che la disponibilità delle somme in capo all'istituto bancario va qualificata in termini di detenzione nomine alieno in favore del legatario.
In definitiva trattandosi di legato avente ad oggetto le somme risultanti a credito sul conto corrente indicato dal testatore, deve ritenersi che si sia voluta attribuire la legittimazione in capo al legatario di riscuoterlo direttamente nei confronti della banca, senza l'intermediazione degli eredi.
D'altronde il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata in data 22.12.2020, ha già deciso nei medesimi termini di cui alla presente pronuncia una fattispecie identica a quella per cui è causa, decisione confermata in sede di appello con sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il
24.11.2023.
Così come risulta agli atti che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata il 6.11.2023, ha rigettato la domanda di impugnazione del testamento e di riduzione per lesione di legittima formulata dalla parte (rispetto alla quale, tra l'altro, la Corte di Appello di Napoli _2 ha già statuito che “infine, neppure può sottacersi che la dedotta esigenza di consentire la riscossione del legato solo all'esito della definizione dell'azione di riduzione che si assume pendente non appare spiegare effettiva rilevanza nel caso di specie, non solo perché gli eredi pretendono di riscuotere direttamente le somme, in luogo dell'effettivo titolare del diritto di credito, ma anche perché, come è pacifico, chi ha spiegato azione di riduzione, assumendosi pretermesso, è soggetto diverso dagli appellanti, che alcuna lesione assumono aver risentito”, cfr. sentenza prima richiamata).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentato agli atti che la “Banca Generali” ha in ogni caso già provveduto a corrispondere il saldo di cui al conto corrente per cui è causa, pari al momento della morte del de cuius ad euro 163.386,99, in favore degli eredi e ON
Par
, che pertanto sono obbligati a restituire la predetta somma in favore di _2 Pt_1
in quanto di sua pacifica spettanza in forza del testamento in questione, oltre interessi al
[...]
tasso legale dalla domanda (25.5.2021) e fino al soddisfo.
In merito alla seconda domanda proposta dal va in via preliminare disattesa la domanda Pt_1
riconvenzionale formulata dai convenuti per violazione del ne bis in idem, in quanto risulta che il
Tribunale di Napoli Nord, con sentenza depositata in data 12.11.2024, ha già rigettato la domanda di revoca tacita del legato (con la seguente motivazione “per quel che qui rileva, occorre analizzare cosa accade quando il testatore aliena il bene oggetto di legato … sul punto l'art. 686 c.c. prevede la revoca del legato qualora il testatore alieni la cosa legata o parte di essa … lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione … la disposizione, quindi, regola un'ipotesi di revocazione tacita, operante con riguardo alle sole disposizioni a titolo particolare, revocazione riconnessa alla alienazione o trasformazione … il fondamento dell'istituto sembra essere la volontà presunta del testatore in quanto normalmente chi aliena o trasforma la cosa legata intende revocare la disposizione che aveva ad oggetto quella cosa … in ordine all'alienazione il legislatore ha ricompreso tutte le ipotesi in cui venga compiuto dal testatore un qualsiasi negozio giuridico di trasferimento della titolarità della cosa quali vendita, donazione o permuta … tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la presunzione di revoca del legato di cui all'art.
686 in caso di alienazione della cosa legata, riguarda esclusivamente l'ipotesi di trasferimento della proprietà della cosa: pertanto deve escludersi la revoca in caso di preliminare di vendita al quale si riconnettono effetti meramente obbligatori e non traslativi … inoltre, si tende ad escludere che sia sufficiente per aversi revoca la sola proposta di alienazione o un'alienazione sospensivamente condizionata in quanto la norma richiederebbe una vendita che sia efficace … venendo al caso che qui si discute, contrariamente alla tesi attorea, nella specie, non può ritenersi revocato il legato che aveva ad oggetto l'immobile sito in Giugliano in Campania alla via Staffetta
59 (riportato in catasto al folio 72 p.lla 1214) e che è stato oggetto di preliminare sottoscritto in data 24 maggio 2017 tra il dante causa e il convenuto, giacché per tutto quanto innanzi ampiamente motivato, detto atto non costituisce manifestazione di volontà tacita o espressa, alla stregua del principio del favor testamenti, di revoca della volontà espressa nel testamento olografo agli atti, seppur antecedente al predetto contratto, di destinare detto bene ad altro soggetto”) ed ha altresì dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato dal de cuius (“per tutto quanto precede va, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso tra il defunto e , avente ad oggetto Persona_1 Controparte_5
l'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Staffetta n. 59”).
Ciò posto, risulta documentato agli atti che il mutuo contratto dal de cuius per l'acquisto degli immobili, poi oggetto di legato in favore del è coperto da polizza assicurativa Pt_1 denominata “Proteggimutuo Vita”.
La circostanza che la copertura assicurativa sia associata al mutuo e lo scopo dell'assicurazione che
è quello di rimborso di quanto dovuto alla banca si evincono in maniera assolutamente chiara dal tenore letterale del contratto/modulo di adesione prodotto in atti di assicurazione vita abbinato ai mutui ove si legge, infatti, testualmente che la polizza è “rivolta esclusivamente ai clienti con i quali i clienti del Gruppo Banca Intesa Sanpaolo stipulino o abbiano stipulato contratti di mutuo”
e che “accede al contratto di mutuo stipulato dall'aderente con l'intermediario ed è finalizzata a fornire la seguente copertura assicurativa: decesso”. Il mutuatario ha cioè stipulato e/o aderito alla detta polizza al fine evidente di garantire, in caso di sua morte, l'integrale estinzione del mutuo e cioè il pagamento del debito residuo tramite la liquidazione del relativo indennizzo assicurativo.
Risulta allora evidente che il pagamento del residuo del mutuo, ai fini della sua estinzione, dovrà essere assicurato impiegando esclusivamente la somma dovuta ai sensi della polizza assicurativa.
Nel caso di specie quindi, in ragione dell'oggetto e della finalità del contratto assicurativo, la banca, beneficiaria dell'assicurazione sulla vita del mutuatario, potrà e dovrà rivalersi, ai fini del rimborso del mutuo, unicamente sulle somme dovute ai sensi della polizza assicurativa, e quindi non già nei confronti del ma esclusivamente nei confronti dei debitori e Pt_1 ON _2
, quali soggetti designati dal mutuatario e che hanno acquisito, tra l'altro da parte dello
[...] stesso istituto di credito che l'ha corrisposta, la materiale disponibilità della somma di cui all'indennizzo assicurativo, che va utilizzata per il pagamento del debito residuo del mutuo.
Va in definitiva accertata l'inesistenza del diritto di credito della banca “ ” nei _3 confronti di , che non può restare dunque esposto alla relativa azione esecutiva Parte_1 dell'istituto di credito, in relazione al pagamento delle somme residue del mutuo oggetto di copertura assicurativa, per essere debitori della relativa somma unicamente e ON
nella qualità di soggetti designati dal mutuatario e che hanno incamerato, per stessa _2 disposizione della banca, l'indennizzo assicurativo a garanzia del pagamento del mutuo, con onere poi a carico della banca, previa esatta determinazione della somma dovuta, di attivarsi, in ipotesi anche in via giudiziale, nei confronti dei predetti soggetti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico di ON
e , in solido tra loro;
possono viceversa integralmente compensarsi tra le restanti _2
parti, attesa la mancanza di soccombenza in senso tecnico sulle domande proposte.
Infine va condannato, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata _2
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in quanto non ha partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto: condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di ON _2 Parte_1
della somma pari ad euro 163.386,99, oltre interessi come in parte motiva;
[...] accerta l'inesistenza del diritto di credito della banca “ nei confronti di _3
, nei termini di cui in parte motiva, in relazione al pagamento del residuo del Parte_1
mutuo per cui è causa, per essere unici debitori della predetta somma e ON _2
nell'indicata qualità;
[...]
- condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di ON _2
, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 644,41 per Parte_1
esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Ivan Napolitano, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra le restanti parti;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di _2
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 13.2.2025.
Il giudice
Fulvio Mastro