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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 172/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
già legale rappresentante della ditta individuale , P. Iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Nardo del Foro di Reggio Calabria, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Reggio C.F._2
Calabria, via Giudecca n. 52, fax 0965891109, pec
Email_1
Appellante
CONTRO
, corrente in Roma, via Venti Settembre 1, /A, C.F. e P.I. CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 dall'Avv. Dante Matera, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo Studio Matera, in Reggio Calabria, via De Nava n.4, telefax 0965-894298, pec:
, Email_2
Appellata
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA CP_2 P.IVA_3
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1818/2018 del
19.12.2018, notificata il 21.1.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo il 12.04.2013, presso il
Tribunale di Palmi, la società conveniva in giudizio , Controparte_1 Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, e la società CP_2
Parte attrice deduceva di essere creditrice, nei confronti della ditta , della Parte_1 somma complessiva di € 137.564,79 in forza del decreto ingiuntivo n. 23421/2009 emesso dal Tribunale di Roma il 23.11.2009 e notificato al debitore ingiunto il
12.01.2010 e di essere venuta a conoscenza che l'impresa debitrice, con atto notarile di compravendita del 2 febbraio 2012, aveva trasferito tutti i beni immobili di sua proprietà alla itenendo tale atto stipulato con intento fraudolento e pregiudizievole CP_2
delle proprie ragioni, agiva in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la simulazione del predetto contratto o, in via subordinata, ottenere la revoca del medesimo contratto, in quanto stipulato in frode ai creditori, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss.
c.c., oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta dal
Giudice secondo equità.
, in proprio e n.q., si costituiva impugnando e contestando il dedotto Parte_1
avversario, chiedendo il rigetto della domanda proposta, non sussistendo i presupposti per ritenere l'intervenuta simulazione del negozio giuridico né quelli per la revocazione dell'atto di cessione dei beni e conseguentemente ritenendo infondata la correlata domanda di risarcimento del danno.
La imaneva contumace. CP_2
All'esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza oggetto di gravame, rigettava la domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita e, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dichiarava l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto di compravendita, ordinava al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 704,00 per spese vive, € 7.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. pag. 2/12 Con atto di citazione notificato in data 18.02.2019 e iscritto a ruolo il 25/02/2019,
, ha proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza Parte_1
appellata e l'adozione delle conseguenti statuizioni;
in via subordinata, ha chiesto la compensazione parziale delle spese del primo grado, in ragione del rigetto di due delle domande avanzate da parte attrice;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ha chiesto disporsi CTU- tecnico-estimativa al fine di valutare la reale consistenza degli immobili oggetto del contratto di compravendita e la congruità del loro valore rispetto al prezzo pattuito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2019 l'appellata CP_1
si è costituita in appello contestando integralmente l'impugnazione avversaria e
[...] chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado;
in via istruttoria, si è opposta alla richiesta di CTU, ritenuta superflua e sovrabbondante rispetto alle prove assunte;
ha chiesto vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nonché
l'ulteriore condanna dell'appellante per lite temeraria.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, con ordinanza depositata il 13 gennaio
2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante ha lamentato “Carenza di motivazione circa l'asserita prova delle condizioni legittimanti la revocazione dell'atto di compravendita –
Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2901
c.c.”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza impugnata avrebbe raggiunto la prova degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria (eventus damni e scientia fraudis) sulla scorta di elementi presuntivi, la cui sussistenza sarebbe stata immotivatamente estesa anche alla posizione del terzo acquirente, rimasto contumace. In particolare, non vi sarebbe prova della scientia fraudis in capo al terzo acquirente, non essendo stata accertata la consapevolezza, da parte della del pregiudizio arrecato dal CP_2
contratto stipulato alle ragioni dei creditori della propria controparte. Ad avviso dell'appellante, inoltre, le pronunce di legittimità richiamate dalla sentenza appellata non sarebbero pertinenti, facendo esse riferimento a casi in cui sarebbe stata riscontrata la pag. 3/12 consapevolezza, in capo agli acquirenti, di recare pregiudizio ai creditori di controparte, mentre tale condizione non sarebbe ravvisabile nel caso di specie.
L'appellante ha controdedotto di aver dimostrato l'intento fraudolento del di Pt_1
spogliarsi dei beni in danno dei creditori e che, al fine di resistere alla domanda di revocatoria, sarebbe stato onere del debitore dimostrare l'esistenza di eventuali altri beni idonei a garantire i debiti esistenti.
§
Col secondo motivo, l'appellante ha dedotto “Carenza di motivazione in relazione alla determinazione del prezzo degli immobili oggetto del contratto soggetto a revocazione –
Omessa valutazione di circostanze decisive ai fini del giudizio – Erronea e falsa applicazione di legge relativa agli artt. 113, 115, 116 c.p.c. 2729 e 2901 c.c.”.
In particolare, ha lamentato che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 c.p.c., avrebbe ravvisato un indice presuntivo della scientia damni in un elemento del tutto neutro quale il prezzo degli immobili compravenduti, ritenuto notevolmente inferiore al valore di mercato riscontrabile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, con ciò limitandosi ad aderire alle allegazioni di parte attrice e facendo riferimento a valori immobiliari generici, in assenza di elementi estimativo idoneo a verificare in concreto il reale valore di tali beni al momento della stipula del contratto, che avrebbero dovuto essere forniti da parte attrice.
Ha poi evidenziato la contraddittorietà logico-argomentativa della sentenza di primo grado, la quale, nel rigettare la domanda di accertamento della simulazione, avrebbe escluso collegamenti tra le parti della compravendita, per poi affermare, invece, la
“vicinanza degli amministratori” in relazione alla richiesta di revocazione.
L'appellato ha replicato che la valutazione delle prove proposte dalle parti, svolta dal giudice attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, è attività consentita dall'art. 116 c.p.c. e non costituisce violazione dell'art. 115 c.p.c., integrata, invece, dall'esercizio di poteri istruttori officiosi non consentiti.
Per contro, ha sostenuto come sia stato piuttosto il a surrogarsi alla convenuta Pt_1 contumace svolgendo difese proprie di quest'ultima, così dimostrando CP_2
l'evidente commistione di interessi delle parti convenute.
Con riferimento alla valutazione dell'immobile oggetto di compravendita, parte appellante ha rilevato come il giudice di prime cure si sia correttamente basato sulle pag. 4/12 quotazioni O.M.I. fornite dalla stessa , la quale, fin dall'atto introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado, aveva sostenuto che il prezzo indicato nel contratto di cui si controverte fosse palesemente fittizio, mentre controparte non ha fornito alcuna prova atta a confutare tali allegazioni, peraltro suffragate dall'enorme sproporzione tra il corrispettivo dell'apparente compravendita, pari a soli € 109.000, e il valore immobiliare potenziale prudenziale O.M.I. pari a € 600.000,00, peraltro riferito al solo terreno. Ha poi evidenziato come il non abbia mai dimostrato l'effettivo pagamento del prezzo Pt_1
della compravendita e come, in virtù della successiva transazione stipulata tra e Pt_1
la detto importo, già poco realistico, sia stato oggetto di ulteriore CP_2
decurtazione e dilazione rateale in 20 mesi, in pendenza della quale la ditta Pt_1
veniva cancellata dal Registro esercenti il commercio (REC) senza avere ricevuto
[...]
alcun pagamento.
§
Col terzo motivo di appello l'appellante ha lamentato “L'erronea regolamentazione delle spese di lite – Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, rilevando che la sentenza di primo ha posto le spese di lite integralmente a carico dei convenuti, ignorando il rigetto delle domande di cui ai numeri 3) e 4) dell'atto di citazione di parte attrice
(simulazione del contratto di compravendita e condanna al risarcimento del danno) e osservando che, stante la parziale reciproca soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere compensate nella misura di metà.
L'appellata, per converso, ha controdedotto sostenendo che la valutato la piena soccombenza di e della contumace sarebbe conseguenza del Parte_1 CP_2
pieno accoglimento della domanda subordinata di , tesa a dichiarare inefficacia CP_1 dell'atto nei confronti della società attrice.
§
I primi due motivi, non meritevoli di accoglimento, possono essere trattati congiuntamente.
Giova premettere che l'azione revocatoria si inquadra nell'ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e, come tale, assolve a una funzione squisitamente cautelare. Per il positivo esperimento della stessa, è necessario che il creditore alleghi e dimostri, sia pure secondo lo schema delle presunzioni, tre elementi: l'esistenza del diritto di credito che intende tutelare;
il c.d.
pag. 5/12 eventus damni, cioè il pregiudizio che l'atto impugnato arreca alle proprie ragioni, che ben può declinarsi anche in termini di un incerto o più difficile soddisfacimento, in futuro, del credito, e non quindi nella necessaria totale compromissione del patrimonio;
infine, qualora si tratti, come nel caso di specie, di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la c.d. scientia fraudis, intesa come la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto compiuto arreca alle ragioni creditorie.
La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27546 del
30/12/2014, Rv. 633992 - 01).
Ove l'attore assolva al proprio onere probatorio, anche mediante idonei elementi presuntivi, il debitore convenuto non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve allegare e offrire specifici elementi che valgano a dimostrare l'effettiva inesistenza dei richiamati requisiti.
Orbene, nel caso di specie, l'oggetto dell'azione revocatoria è il contratto compravendita immobiliare stipulato tra la ditta individuale e la in data 2 Parte_1 CP_2
febbraio 2012, in epoca quindi ben successiva al sorgere dei crediti vantati dalla CP_1
nei confronti della , risalenti all'anno 2007 e oggetto del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 23421/2009 emesso dal Tribunale di Roma il 23.11.2009, depositato in pari data e notificato al debitore ingiunto il 12.01.2010.
Al riguardo, l'appellante non ha contestato il credito vantato da Parte_1 CP_1 né ha fornito elementi idonei a smentire il pregiudizio cagionato dall'atto revocando alle ragioni dei creditori. Il convenuto e odierno appellante, piuttosto, si è concentrato nel contestare la sussistenza del requisito della scientia damni in capo al terzo CP_2
I profili di censura avanzati dall'appellante, tuttavia, sono infondati e devono essere respinti.
pag. 6/12 La sentenza appellata ha statuito che “è possibile affermare la piena sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, in considerazione del fatto che con l'atto di disposizione contestato – con cui i beni immobili di considerevole valore (peraltro funzionali alla propria attività imprenditoriale) sono stati trasferiti ad altra società
(svolgente la medesima attività – e si è chiaramente determinata una significativa riduzione della situazione patrimoniale del debitore;
tale da rendere effettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito da parte ei creditori (come si desume anche dai vani tentativi di esecuzione forzata di cui alle allegazioni dell'attrice). Ha aggiunto che
“Nel caso che ci occupa, assumono particolare rilievo le stesse deduzioni difensive del
, il quale riferisce in numerose occasioni di una esposizione debitoria “di tale Pt_1 entità da rendere impossibile a definizione di tutte le partite debitorie contratte”.
Tale punto di motivazione, peraltro, non è stato attinto da censure da parte appellante.
Riscontrata giudizialmente la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito, l'elemento psicologico in capo alle parti del contratto di compravendita oggetto di revocatoria va apprezzato in termini di scientia damni, cioè di conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, anche a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela è stata esperita l'azione revocatoria.
La scientia damni, infatti, è integrata dalla mera consapevolezza del pregiudizio, senza che necessiti l'intenzionalità di ledere la garanzia patrimoniale del creditore e la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Essa si sostanzia nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori. Inoltre, è assunto consolidato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
(Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221; Cass. 17327 del 2011).
Nella fattispecie in esame, la conoscenza in capo al terzo della natura pregiudizievole dell'atto è evincibile da molteplici, pregnanti e univoci elementi, tra i quali si segnalano:
pag. 7/12 - la circostanza che oggetto della compravendita fossero la principale unità immobiliare ed il terreno circostante adibiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale della Pt_1
[...]
- la dichiarazione, contenuta nel medesimo atto di compravendita stipulato il 2.2.2012, relativa alla corresponsione anticipata del corrispettivo, pattuito in € 109.000,00, asseritamente avvenuto a mezzo assegno bancario, del quale il venditore rilasciava quietanza salvo buon fine;
- la mancata riscossione dell'assegno e quindi del corrispettivo da parte della Pt_1
[...]
- la successiva transazione, intercorsa tra la e la in data Parte_1 CP_2
2.4.2012, a soli due mesi di distanza dalla stipula del contratto per cui è causa, con la quale si dava atto del mancato pagamento sia del prezzo pattuito per la citata compravendita immobiliare, pari ad € 109.000,00, sia del corrispettivo della cessione di ramo di azienda, stipulata con separato al prezzo di € 17.500,00; si riduceva l'importo dei suddetti debiti, rideterminandolo in complessivi € 115.000,00, di cui si prevedeva anche la dilazione di pagamento quattro rate trimestrali, peraltro senza la previsione di interessi;
- la cancellazione dell'impresa individuale dal REC in data 4.7.2012, Parte_1
quindi solo qualche mese dopo rispetto alla stipula dell'atto di compravendita e della successiva transazione.
Merita, inoltre, di essere sottolineato che tali elementi di prova, peraltro documentali, non stati oggetto di specifiche e precise contestazioni, ma solo di generiche deduzioni prive di qualsiasi supporto probatorio e assolutamente inidonee, a fronte di tali oggettivi ed univoci elementi, a far dubitare della scientia damni in capo al terzo.
Ad ogni buon fine, si osserva che, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, come avvenuto nel caso di specie, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore (Cass. Sez. III
Sent. n. 18034/2013), a meno che non venga fornita prova - da parte di chi ne abbia l'interesse e nella specie neppure prospettata - che il patrimonio residuo del debitore fosse sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (Cass. civ. n. 7507 del 2007). Per contro, nel caso che occupa, dalle difese svolte dallo stesso si evince l'impossibilità di Pt_1
definire le partite debitorie contratte.
pag. 8/12 Nel medesimo senso depone altresì quanto dichiarato delle parti nel contratto revocando, ove si dava atto che il prezzo pattuito era stato integralmente versato, prima della stipula,
a mezzo assegno non trasferibile, del quale il venditore rilasciava “ampia e liberatoria” quietanza, salvo buon fine dell'assegno rinunciando altresì all'ipoteca legale. Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto essere assistita da gravità indiziaria, con riferimento alla consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, la circostanza “del versamento del prezzo prima del rogito e di cui nell'atto pubblico si dà quietanza liberatoria, senza che ne sia stata provata l'effettiva corresponsione” (Corte
d'Appello Napoli, Sez. III, Sent., 17/06/2015, n. 2778, confermata da Cass. civ., Sez. II,
Sent. 30/01/2020, n. 2204).
Nel caso che occupa, peraltro, non risulta che il corrispettivo della vendita sia mai stato pagato, neppure dopo la successiva transazione, mediante la quale, come si è detto, il prezzo era stato ulteriormente ridotto e rateizzato in quattro rate trimestrali e senza interessi. Al riguardo, si rileva che “In tema di domanda revocatoria ordinaria, la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali, costituiscono elementi da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore” (Cass. Sentenza n. 21503 del 18/10/2011; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13404 del 23/05/2008).
A ciò si aggiunga che poco dopo la stipula di detta transazione la veniva Pt_1
cancellata dal registro delle imprese e non risulta che la stessa si sia mai attivata per il recupero del credito.
Tutti i suddetti elementi, oggettivi e documentali, consentono di ritenere ampiamente dimostrato il requisito della scientia fraudis in capo ad entrambe le parti del revocando contratto di compravendita, risultando con certezza che la stipulò il contratto CP_2
di compravendita per cui è causa senza alcuna seria intenzione di pagarne il prezzo.
In tale contesto si aggiunge un ulteriore elemento di significativa valenza indiziaria, correttamente individuato dal Tribunale nella previsione di un corrispettivo irrisorio, pari ad € 109.000,00 a fronte di “un fabbricato adibito ad attività industriale con corte annessa di 2000 mq e suolo contiguo di 3120 mq ad un prezzo di 109.000,00 euro e quindi di molto inferiore al valore di mercato riscontrabile sulla banca dati del sito web dell'Agenzia delle Entrate (prezzo non immediatamente ed integralmente versato, ma pag. 9/12 esso stesso oggetto di accordo transattivo), unitamente al fatto che si trattava dell'unico bene immobile produttivo di proprietà della ditta Calarco”.
Anche sotto questo profilo la decisione di primo grado è condivisibile e immune dalle censure svolte dall'appellante, essendosi il giudice di prime cure basato su dati di pubblico dominio allegati da parte attrice, senza esercitare poteri officiosi in violazione dell'art. 115 c.p.c. A ciò si aggiunga che parte convenuta, pur a fronte delle allegazioni avversarie, non ha fornito elementi idonei a smentirle o comunque a comprovare che il prezzo della compravendita rispecchiasse il reale valore dei beni compravenduti. Ne discende che anche la richiesta istruttoria di espletamento di CTU estimativa del patrimonio immobiliare, avanzata da parte appellante poiché si tratterebbe di una consulenza tecnica meramente esplorativa (e come tale non ammissibile) tesa a supplire alle carenze probatorie del , che non ha depositato in atti alcuna prova atta a Pt_1
confutare quanto dedotto da parte attrice anche mediante il riferimento ai valori O.M.I.
Detti parametri, come è noto, sono elaborati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento quotazioni immobiliari di tutto il territorio nazionale ed esprimono valori di stima degli immobili in considerazione del Comune di ubicazione, della tipologia, della destinazione d'uso. Nel caso di specie sono stati presi in considerazione i valori medi per unità immobiliare adibite ad attività industriale, a destinazione produttiva per il Comune di
Fiumara. Pur trattandosi di parametri generali e orientativi, da essi può fondatamente desumersi un attendibile principio di prova del valore dell'immobile considerato, che, nel caso di specie, risulta di gran lunga superiore (di circa sei volte) al prezzo convenuto dalle parti del contratto revocando. A ciò si aggiunga che il convenuto appellante si è limitato a sostenere la congruità del prezzo pattuito, senza tuttavia fornire alcun elemento di riscontro come sarebbe stato, invece, suo onere.
A definitiva ed inequivocabile riprova delle finalità elusive dell'atto revocando e della sussistenza in capo all'acquirente – quantomeno – della scientia damni, si segnala che, con una nota datata 17.07.2023, la proponeva alla un accordo Parte_1 CP_1
transattivo offrendole, tra l'altro, la cessione di un'unità immobiliare classificata come attico-mansarda, sita in Villa San Giovanni, di superficie pari a 100 mq e del valore stimato di € 142.800,00. Si noti che, nella citata transazione del 2.4.2012, la si CP_2
era anche impegnata a cedere detto immobile in comodato gratuito per dieci anni a
, il quale, tuttavia, dimostrava di poterne pienamente disporre. Parte_1
pag. 10/12 Per i motivi esposti, ricorrono pienamente le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria proposta dall'attore e giustamente accolta dalla sentenza di primo grado, che pertanto deve essere conferma in parte qua.
§
Il terzo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, merita, invece, accoglimento per quanto di ragione. La sentenza di primo grado, oltre a rigettare la domanda principale di simulazione, invero speculare a quella alternativa di revocatoria, non si è pronunciata sulla ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla . CP_1
Della parziale reciproca soccombenza avrebbe dovuto tenersi conto nella liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, compensandole, ad avviso di questa Corte, nella misura di un terzo. Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alle statuizioni sulle spese, nei termini che saranno precisati nel seguente paragrafo.
Il parziale accoglimento dell'appello, sia pure limitatamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, esclude i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte appellata.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n.
26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Si precisa che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), quindi pari a € 109.000,00 e compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. Tenuto conto della media complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori medi previsti dai relativi parametri, non sussistendo ragioni per discostarsene, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, ad eccezione della fase salvo che per la fase pag. 11/12 istruttoria e/o di trattazione di questo grado, liquidata nella misura minima non essendosi proceduto ad istruzione in appello.
Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati in complessivi euro € 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi € € 12.154,00 per il giudizio di appello, per un totale di € 17.231,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Visti gli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato il complessivo esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, vi è motivo di procedere alla compensazione delle spese, come sopra liquidate, nella misura di un terzo, ponendo i rimanenti due terzi – definitivamente liquidati in complessivi € 11.487,33 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute e come per legge - a carico dell'appellante , con condanna dello stesso al Parte_1
pagamento in favore di . CP_1
Nulla, invece, va disposto rispetto alla rimasta contumace anche nel CP_2
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni sulle spese, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore della , delle spese di entrambi i Pt_1 CP_1
gradi di giudizio, definitivamente liquidate, previa parziale compensazione nella misura di un terzo, in complessivi € 11.487,33 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge,
- conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.5.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 172/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
già legale rappresentante della ditta individuale , P. Iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Nardo del Foro di Reggio Calabria, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Reggio C.F._2
Calabria, via Giudecca n. 52, fax 0965891109, pec
Email_1
Appellante
CONTRO
, corrente in Roma, via Venti Settembre 1, /A, C.F. e P.I. CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 dall'Avv. Dante Matera, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo Studio Matera, in Reggio Calabria, via De Nava n.4, telefax 0965-894298, pec:
, Email_2
Appellata
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA CP_2 P.IVA_3
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1818/2018 del
19.12.2018, notificata il 21.1.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo il 12.04.2013, presso il
Tribunale di Palmi, la società conveniva in giudizio , Controparte_1 Parte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, e la società CP_2
Parte attrice deduceva di essere creditrice, nei confronti della ditta , della Parte_1 somma complessiva di € 137.564,79 in forza del decreto ingiuntivo n. 23421/2009 emesso dal Tribunale di Roma il 23.11.2009 e notificato al debitore ingiunto il
12.01.2010 e di essere venuta a conoscenza che l'impresa debitrice, con atto notarile di compravendita del 2 febbraio 2012, aveva trasferito tutti i beni immobili di sua proprietà alla itenendo tale atto stipulato con intento fraudolento e pregiudizievole CP_2
delle proprie ragioni, agiva in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la simulazione del predetto contratto o, in via subordinata, ottenere la revoca del medesimo contratto, in quanto stipulato in frode ai creditori, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss.
c.c., oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta dal
Giudice secondo equità.
, in proprio e n.q., si costituiva impugnando e contestando il dedotto Parte_1
avversario, chiedendo il rigetto della domanda proposta, non sussistendo i presupposti per ritenere l'intervenuta simulazione del negozio giuridico né quelli per la revocazione dell'atto di cessione dei beni e conseguentemente ritenendo infondata la correlata domanda di risarcimento del danno.
La imaneva contumace. CP_2
All'esito del giudizio, il Tribunale, con la sentenza oggetto di gravame, rigettava la domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto di compravendita e, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dichiarava l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto di compravendita, ordinava al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 704,00 per spese vive, € 7.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. pag. 2/12 Con atto di citazione notificato in data 18.02.2019 e iscritto a ruolo il 25/02/2019,
, ha proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza Parte_1
appellata e l'adozione delle conseguenti statuizioni;
in via subordinata, ha chiesto la compensazione parziale delle spese del primo grado, in ragione del rigetto di due delle domande avanzate da parte attrice;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ha chiesto disporsi CTU- tecnico-estimativa al fine di valutare la reale consistenza degli immobili oggetto del contratto di compravendita e la congruità del loro valore rispetto al prezzo pattuito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2019 l'appellata CP_1
si è costituita in appello contestando integralmente l'impugnazione avversaria e
[...] chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado;
in via istruttoria, si è opposta alla richiesta di CTU, ritenuta superflua e sovrabbondante rispetto alle prove assunte;
ha chiesto vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nonché
l'ulteriore condanna dell'appellante per lite temeraria.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, con ordinanza depositata il 13 gennaio
2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante ha lamentato “Carenza di motivazione circa l'asserita prova delle condizioni legittimanti la revocazione dell'atto di compravendita –
Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2901
c.c.”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza impugnata avrebbe raggiunto la prova degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria (eventus damni e scientia fraudis) sulla scorta di elementi presuntivi, la cui sussistenza sarebbe stata immotivatamente estesa anche alla posizione del terzo acquirente, rimasto contumace. In particolare, non vi sarebbe prova della scientia fraudis in capo al terzo acquirente, non essendo stata accertata la consapevolezza, da parte della del pregiudizio arrecato dal CP_2
contratto stipulato alle ragioni dei creditori della propria controparte. Ad avviso dell'appellante, inoltre, le pronunce di legittimità richiamate dalla sentenza appellata non sarebbero pertinenti, facendo esse riferimento a casi in cui sarebbe stata riscontrata la pag. 3/12 consapevolezza, in capo agli acquirenti, di recare pregiudizio ai creditori di controparte, mentre tale condizione non sarebbe ravvisabile nel caso di specie.
L'appellante ha controdedotto di aver dimostrato l'intento fraudolento del di Pt_1
spogliarsi dei beni in danno dei creditori e che, al fine di resistere alla domanda di revocatoria, sarebbe stato onere del debitore dimostrare l'esistenza di eventuali altri beni idonei a garantire i debiti esistenti.
§
Col secondo motivo, l'appellante ha dedotto “Carenza di motivazione in relazione alla determinazione del prezzo degli immobili oggetto del contratto soggetto a revocazione –
Omessa valutazione di circostanze decisive ai fini del giudizio – Erronea e falsa applicazione di legge relativa agli artt. 113, 115, 116 c.p.c. 2729 e 2901 c.c.”.
In particolare, ha lamentato che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 c.p.c., avrebbe ravvisato un indice presuntivo della scientia damni in un elemento del tutto neutro quale il prezzo degli immobili compravenduti, ritenuto notevolmente inferiore al valore di mercato riscontrabile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, con ciò limitandosi ad aderire alle allegazioni di parte attrice e facendo riferimento a valori immobiliari generici, in assenza di elementi estimativo idoneo a verificare in concreto il reale valore di tali beni al momento della stipula del contratto, che avrebbero dovuto essere forniti da parte attrice.
Ha poi evidenziato la contraddittorietà logico-argomentativa della sentenza di primo grado, la quale, nel rigettare la domanda di accertamento della simulazione, avrebbe escluso collegamenti tra le parti della compravendita, per poi affermare, invece, la
“vicinanza degli amministratori” in relazione alla richiesta di revocazione.
L'appellato ha replicato che la valutazione delle prove proposte dalle parti, svolta dal giudice attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, è attività consentita dall'art. 116 c.p.c. e non costituisce violazione dell'art. 115 c.p.c., integrata, invece, dall'esercizio di poteri istruttori officiosi non consentiti.
Per contro, ha sostenuto come sia stato piuttosto il a surrogarsi alla convenuta Pt_1 contumace svolgendo difese proprie di quest'ultima, così dimostrando CP_2
l'evidente commistione di interessi delle parti convenute.
Con riferimento alla valutazione dell'immobile oggetto di compravendita, parte appellante ha rilevato come il giudice di prime cure si sia correttamente basato sulle pag. 4/12 quotazioni O.M.I. fornite dalla stessa , la quale, fin dall'atto introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado, aveva sostenuto che il prezzo indicato nel contratto di cui si controverte fosse palesemente fittizio, mentre controparte non ha fornito alcuna prova atta a confutare tali allegazioni, peraltro suffragate dall'enorme sproporzione tra il corrispettivo dell'apparente compravendita, pari a soli € 109.000, e il valore immobiliare potenziale prudenziale O.M.I. pari a € 600.000,00, peraltro riferito al solo terreno. Ha poi evidenziato come il non abbia mai dimostrato l'effettivo pagamento del prezzo Pt_1
della compravendita e come, in virtù della successiva transazione stipulata tra e Pt_1
la detto importo, già poco realistico, sia stato oggetto di ulteriore CP_2
decurtazione e dilazione rateale in 20 mesi, in pendenza della quale la ditta Pt_1
veniva cancellata dal Registro esercenti il commercio (REC) senza avere ricevuto
[...]
alcun pagamento.
§
Col terzo motivo di appello l'appellante ha lamentato “L'erronea regolamentazione delle spese di lite – Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, rilevando che la sentenza di primo ha posto le spese di lite integralmente a carico dei convenuti, ignorando il rigetto delle domande di cui ai numeri 3) e 4) dell'atto di citazione di parte attrice
(simulazione del contratto di compravendita e condanna al risarcimento del danno) e osservando che, stante la parziale reciproca soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere compensate nella misura di metà.
L'appellata, per converso, ha controdedotto sostenendo che la valutato la piena soccombenza di e della contumace sarebbe conseguenza del Parte_1 CP_2
pieno accoglimento della domanda subordinata di , tesa a dichiarare inefficacia CP_1 dell'atto nei confronti della società attrice.
§
I primi due motivi, non meritevoli di accoglimento, possono essere trattati congiuntamente.
Giova premettere che l'azione revocatoria si inquadra nell'ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e, come tale, assolve a una funzione squisitamente cautelare. Per il positivo esperimento della stessa, è necessario che il creditore alleghi e dimostri, sia pure secondo lo schema delle presunzioni, tre elementi: l'esistenza del diritto di credito che intende tutelare;
il c.d.
pag. 5/12 eventus damni, cioè il pregiudizio che l'atto impugnato arreca alle proprie ragioni, che ben può declinarsi anche in termini di un incerto o più difficile soddisfacimento, in futuro, del credito, e non quindi nella necessaria totale compromissione del patrimonio;
infine, qualora si tratti, come nel caso di specie, di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la c.d. scientia fraudis, intesa come la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto compiuto arreca alle ragioni creditorie.
La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27546 del
30/12/2014, Rv. 633992 - 01).
Ove l'attore assolva al proprio onere probatorio, anche mediante idonei elementi presuntivi, il debitore convenuto non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve allegare e offrire specifici elementi che valgano a dimostrare l'effettiva inesistenza dei richiamati requisiti.
Orbene, nel caso di specie, l'oggetto dell'azione revocatoria è il contratto compravendita immobiliare stipulato tra la ditta individuale e la in data 2 Parte_1 CP_2
febbraio 2012, in epoca quindi ben successiva al sorgere dei crediti vantati dalla CP_1
nei confronti della , risalenti all'anno 2007 e oggetto del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 23421/2009 emesso dal Tribunale di Roma il 23.11.2009, depositato in pari data e notificato al debitore ingiunto il 12.01.2010.
Al riguardo, l'appellante non ha contestato il credito vantato da Parte_1 CP_1 né ha fornito elementi idonei a smentire il pregiudizio cagionato dall'atto revocando alle ragioni dei creditori. Il convenuto e odierno appellante, piuttosto, si è concentrato nel contestare la sussistenza del requisito della scientia damni in capo al terzo CP_2
I profili di censura avanzati dall'appellante, tuttavia, sono infondati e devono essere respinti.
pag. 6/12 La sentenza appellata ha statuito che “è possibile affermare la piena sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, in considerazione del fatto che con l'atto di disposizione contestato – con cui i beni immobili di considerevole valore (peraltro funzionali alla propria attività imprenditoriale) sono stati trasferiti ad altra società
(svolgente la medesima attività – e si è chiaramente determinata una significativa riduzione della situazione patrimoniale del debitore;
tale da rendere effettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito da parte ei creditori (come si desume anche dai vani tentativi di esecuzione forzata di cui alle allegazioni dell'attrice). Ha aggiunto che
“Nel caso che ci occupa, assumono particolare rilievo le stesse deduzioni difensive del
, il quale riferisce in numerose occasioni di una esposizione debitoria “di tale Pt_1 entità da rendere impossibile a definizione di tutte le partite debitorie contratte”.
Tale punto di motivazione, peraltro, non è stato attinto da censure da parte appellante.
Riscontrata giudizialmente la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito, l'elemento psicologico in capo alle parti del contratto di compravendita oggetto di revocatoria va apprezzato in termini di scientia damni, cioè di conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, anche a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela è stata esperita l'azione revocatoria.
La scientia damni, infatti, è integrata dalla mera consapevolezza del pregiudizio, senza che necessiti l'intenzionalità di ledere la garanzia patrimoniale del creditore e la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Essa si sostanzia nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori. Inoltre, è assunto consolidato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
(Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221; Cass. 17327 del 2011).
Nella fattispecie in esame, la conoscenza in capo al terzo della natura pregiudizievole dell'atto è evincibile da molteplici, pregnanti e univoci elementi, tra i quali si segnalano:
pag. 7/12 - la circostanza che oggetto della compravendita fossero la principale unità immobiliare ed il terreno circostante adibiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale della Pt_1
[...]
- la dichiarazione, contenuta nel medesimo atto di compravendita stipulato il 2.2.2012, relativa alla corresponsione anticipata del corrispettivo, pattuito in € 109.000,00, asseritamente avvenuto a mezzo assegno bancario, del quale il venditore rilasciava quietanza salvo buon fine;
- la mancata riscossione dell'assegno e quindi del corrispettivo da parte della Pt_1
[...]
- la successiva transazione, intercorsa tra la e la in data Parte_1 CP_2
2.4.2012, a soli due mesi di distanza dalla stipula del contratto per cui è causa, con la quale si dava atto del mancato pagamento sia del prezzo pattuito per la citata compravendita immobiliare, pari ad € 109.000,00, sia del corrispettivo della cessione di ramo di azienda, stipulata con separato al prezzo di € 17.500,00; si riduceva l'importo dei suddetti debiti, rideterminandolo in complessivi € 115.000,00, di cui si prevedeva anche la dilazione di pagamento quattro rate trimestrali, peraltro senza la previsione di interessi;
- la cancellazione dell'impresa individuale dal REC in data 4.7.2012, Parte_1
quindi solo qualche mese dopo rispetto alla stipula dell'atto di compravendita e della successiva transazione.
Merita, inoltre, di essere sottolineato che tali elementi di prova, peraltro documentali, non stati oggetto di specifiche e precise contestazioni, ma solo di generiche deduzioni prive di qualsiasi supporto probatorio e assolutamente inidonee, a fronte di tali oggettivi ed univoci elementi, a far dubitare della scientia damni in capo al terzo.
Ad ogni buon fine, si osserva che, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, come avvenuto nel caso di specie, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore (Cass. Sez. III
Sent. n. 18034/2013), a meno che non venga fornita prova - da parte di chi ne abbia l'interesse e nella specie neppure prospettata - che il patrimonio residuo del debitore fosse sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (Cass. civ. n. 7507 del 2007). Per contro, nel caso che occupa, dalle difese svolte dallo stesso si evince l'impossibilità di Pt_1
definire le partite debitorie contratte.
pag. 8/12 Nel medesimo senso depone altresì quanto dichiarato delle parti nel contratto revocando, ove si dava atto che il prezzo pattuito era stato integralmente versato, prima della stipula,
a mezzo assegno non trasferibile, del quale il venditore rilasciava “ampia e liberatoria” quietanza, salvo buon fine dell'assegno rinunciando altresì all'ipoteca legale. Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto essere assistita da gravità indiziaria, con riferimento alla consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, la circostanza “del versamento del prezzo prima del rogito e di cui nell'atto pubblico si dà quietanza liberatoria, senza che ne sia stata provata l'effettiva corresponsione” (Corte
d'Appello Napoli, Sez. III, Sent., 17/06/2015, n. 2778, confermata da Cass. civ., Sez. II,
Sent. 30/01/2020, n. 2204).
Nel caso che occupa, peraltro, non risulta che il corrispettivo della vendita sia mai stato pagato, neppure dopo la successiva transazione, mediante la quale, come si è detto, il prezzo era stato ulteriormente ridotto e rateizzato in quattro rate trimestrali e senza interessi. Al riguardo, si rileva che “In tema di domanda revocatoria ordinaria, la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali, costituiscono elementi da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore” (Cass. Sentenza n. 21503 del 18/10/2011; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13404 del 23/05/2008).
A ciò si aggiunga che poco dopo la stipula di detta transazione la veniva Pt_1
cancellata dal registro delle imprese e non risulta che la stessa si sia mai attivata per il recupero del credito.
Tutti i suddetti elementi, oggettivi e documentali, consentono di ritenere ampiamente dimostrato il requisito della scientia fraudis in capo ad entrambe le parti del revocando contratto di compravendita, risultando con certezza che la stipulò il contratto CP_2
di compravendita per cui è causa senza alcuna seria intenzione di pagarne il prezzo.
In tale contesto si aggiunge un ulteriore elemento di significativa valenza indiziaria, correttamente individuato dal Tribunale nella previsione di un corrispettivo irrisorio, pari ad € 109.000,00 a fronte di “un fabbricato adibito ad attività industriale con corte annessa di 2000 mq e suolo contiguo di 3120 mq ad un prezzo di 109.000,00 euro e quindi di molto inferiore al valore di mercato riscontrabile sulla banca dati del sito web dell'Agenzia delle Entrate (prezzo non immediatamente ed integralmente versato, ma pag. 9/12 esso stesso oggetto di accordo transattivo), unitamente al fatto che si trattava dell'unico bene immobile produttivo di proprietà della ditta Calarco”.
Anche sotto questo profilo la decisione di primo grado è condivisibile e immune dalle censure svolte dall'appellante, essendosi il giudice di prime cure basato su dati di pubblico dominio allegati da parte attrice, senza esercitare poteri officiosi in violazione dell'art. 115 c.p.c. A ciò si aggiunga che parte convenuta, pur a fronte delle allegazioni avversarie, non ha fornito elementi idonei a smentirle o comunque a comprovare che il prezzo della compravendita rispecchiasse il reale valore dei beni compravenduti. Ne discende che anche la richiesta istruttoria di espletamento di CTU estimativa del patrimonio immobiliare, avanzata da parte appellante poiché si tratterebbe di una consulenza tecnica meramente esplorativa (e come tale non ammissibile) tesa a supplire alle carenze probatorie del , che non ha depositato in atti alcuna prova atta a Pt_1
confutare quanto dedotto da parte attrice anche mediante il riferimento ai valori O.M.I.
Detti parametri, come è noto, sono elaborati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento quotazioni immobiliari di tutto il territorio nazionale ed esprimono valori di stima degli immobili in considerazione del Comune di ubicazione, della tipologia, della destinazione d'uso. Nel caso di specie sono stati presi in considerazione i valori medi per unità immobiliare adibite ad attività industriale, a destinazione produttiva per il Comune di
Fiumara. Pur trattandosi di parametri generali e orientativi, da essi può fondatamente desumersi un attendibile principio di prova del valore dell'immobile considerato, che, nel caso di specie, risulta di gran lunga superiore (di circa sei volte) al prezzo convenuto dalle parti del contratto revocando. A ciò si aggiunga che il convenuto appellante si è limitato a sostenere la congruità del prezzo pattuito, senza tuttavia fornire alcun elemento di riscontro come sarebbe stato, invece, suo onere.
A definitiva ed inequivocabile riprova delle finalità elusive dell'atto revocando e della sussistenza in capo all'acquirente – quantomeno – della scientia damni, si segnala che, con una nota datata 17.07.2023, la proponeva alla un accordo Parte_1 CP_1
transattivo offrendole, tra l'altro, la cessione di un'unità immobiliare classificata come attico-mansarda, sita in Villa San Giovanni, di superficie pari a 100 mq e del valore stimato di € 142.800,00. Si noti che, nella citata transazione del 2.4.2012, la si CP_2
era anche impegnata a cedere detto immobile in comodato gratuito per dieci anni a
, il quale, tuttavia, dimostrava di poterne pienamente disporre. Parte_1
pag. 10/12 Per i motivi esposti, ricorrono pienamente le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria proposta dall'attore e giustamente accolta dalla sentenza di primo grado, che pertanto deve essere conferma in parte qua.
§
Il terzo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, merita, invece, accoglimento per quanto di ragione. La sentenza di primo grado, oltre a rigettare la domanda principale di simulazione, invero speculare a quella alternativa di revocatoria, non si è pronunciata sulla ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla . CP_1
Della parziale reciproca soccombenza avrebbe dovuto tenersi conto nella liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, compensandole, ad avviso di questa Corte, nella misura di un terzo. Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alle statuizioni sulle spese, nei termini che saranno precisati nel seguente paragrafo.
Il parziale accoglimento dell'appello, sia pure limitatamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, esclude i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte appellata.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez. L, Sent. n.
26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
Si precisa che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020), quindi pari a € 109.000,00 e compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. Tenuto conto della media complessità della causa, appare congruo liquidare le competenze facendo riferimento ai valori medi previsti dai relativi parametri, non sussistendo ragioni per discostarsene, in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, ad eccezione della fase salvo che per la fase pag. 11/12 istruttoria e/o di trattazione di questo grado, liquidata nella misura minima non essendosi proceduto ad istruzione in appello.
Alla luce di detti criteri, i compensi sono liquidati in complessivi euro € 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi € € 12.154,00 per il giudizio di appello, per un totale di € 17.231,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Visti gli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato il complessivo esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, vi è motivo di procedere alla compensazione delle spese, come sopra liquidate, nella misura di un terzo, ponendo i rimanenti due terzi – definitivamente liquidati in complessivi € 11.487,33 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute e come per legge - a carico dell'appellante , con condanna dello stesso al Parte_1
pagamento in favore di . CP_1
Nulla, invece, va disposto rispetto alla rimasta contumace anche nel CP_2
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni sulle spese, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore della , delle spese di entrambi i Pt_1 CP_1
gradi di giudizio, definitivamente liquidate, previa parziale compensazione nella misura di un terzo, in complessivi € 11.487,33 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute e come per legge,
- conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.5.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott. ssa Patrizia Morabito
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