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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 309/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Simone Parte_1
Giardina
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carmela Iovino
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Vittori
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 settembre 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
del 15 marzo 2024 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da essa ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n.00820219001347569000 notificata in data 25 luglio 2022, riferita ai crediti consacrati nelle cartelle di pagamento nn. 00820050001903952501, 00820060001035601501,
00820060022705308501 e 00820070017580478501. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel ritenere operante, rispetto alla fattispecie dedotta in causa, la prescrizione estintiva ordinaria decennale in luogo di quella breve quinquennale, dopo avere superato l'eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle in discorso, senza considerare, peraltro, l'inesistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale breve, successivi alla presunta data di notifica delle cartelle (9 dicembre
2011), laddove la notifica dell'intimazione di pagamento n. 00820169000098230000 in data
29/03/2016 non poteva dirsi perfezionata in assenza della prova di effettiva compiuta giacenza, non adeguatamente documentata dall' . Infine, l'appellante ha censurato il regime Controparte_1 delle spese di lite adottato dal Tribunale, in relazione all'errata decisione di rigetto della domanda attorea. L'appellante ha chiesto, pertanto, accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' e l' hanno resistito al gravame con distinte memorie Controparte_1
e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene il Collegio dissenta parzialmente dalla motivazione posta dal Tribunale a base del rigetto – nella parte in cui ritiene applicabile al caso di specie la prescrizione estintiva ordinaria decennale in luogo di quella breve quinquennale - non ricorrono validi motivi per riformare la decisione adottata in primo grado.
Invero, la regolare notifica delle cartelle di pagamento, meglio indicate dall'appellante ed originaria ricorrente, è un dato ormai acquisito alla causa con forza di giudicato interno.
Pertanto, il merito dell'attuale controversia è circoscritto alla sola eccezione di prescrizione estintiva dei crediti consacrati negli avvisi di addebito in questione, il cui termine breve quinquennale, non già quello ordinario decennale, ha ripreso a decorrere dal momento in cui è scaduto il termine perentorio fissato dall'art. 24 d.lgs.n. 46/1999 (vedi per tutte Cass., Sez Un.
n.23397/2016).
Ne discende che, effettivamente, a decorrere dal 9 dicembre 2011, epoca di accertata notifica delle cartelle esattoriali, occorre verificare l'esistenza di idonei atti interruttivi del decorso della prescrizione breve quinquennale, onde acclarare l'infondatezza dell'opposizione.
Ebbene, deve riconoscersi efficacia probatoria alla documentazione prodotta in copia dall' , attestante il perfezionarsi della notifica dell'intimazione di pagamento Controparte_1
n.00820169000098230000 in data 29 marzo 2016 per compiuta giacenza, in difetto di espresso, specifico e puntuale disconoscimento della stessa ai sensi dell'art.2719 c.c.. Detta documentazione, infatti, attesta in modo chiaro l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 140 cpc;
sarebbe stato onere della ricorrente, rimasto del tutto non assolto, paralizzarne l'efficacia probatoria, proponendo querela di falso avverso le attestazioni compiute dal pubblico ufficiale circa l'avvenuto adempimento delle formalità stesse.
Si può, pertanto, riconoscere che in data 29 marzo 2016 è stato utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione, il cui decorso è iniziato a partire dal 9 dicembre 2011.
Quanto all'idoneità interruttiva dell'intimazione di pagamento opposta, notificata il 25 luglio
2022, essa si può affermare in relazione a quanto disposto dall'art.
2-bis, comma 26, della legge n.172/2017, di conversione del d.l. n. 148/2017, che ha riformulato l'art. 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sancendo la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 maggio 2018 (17 mesi), in favore delle imprese aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici in data 24 agosto 2016 ed inseriti - come il Comune di Rotella (AP) in cui ha sede la Ditta dell'appellante - nell'elenco di cui all'Allegato 1 del Decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189.
Ne discende che la notifica dell'intimazione di pagamento in data 25 luglio 2022 ha interrotto il decorso del quinquennio avente come dies a quo il 30 marzo 2016 e come dies ad quem il 30 agosto 2022, considerati i 17 mesi di sospensione di cui è menzione innanzi.
Alla sospensione dei termini innanzi indicata si aggiunga ad abundantiam la sospensione dei termini collegata all'emergenza epidemiologica COVID, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 21 giugno 2021.
Non sussistono, pertanto, valide ragioni per escludere che gli atti menzionati abbiano assolto alla funzione interruttiva del termine prescrizionale breve.
La sostanziale correttezza della decisione adottata in primo grado, ad onta della diversa motivazione, rende, altresì, corretta la decisione sulle spese di lite.
In forza delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente rigettato, restando così assorbita ogni altra questione sollevata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di ciascuna Amministrazione appellata in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 309/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Simone Parte_1
Giardina
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carmela Iovino
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Vittori
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 settembre 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
del 15 marzo 2024 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta da essa ricorrente avverso l'intimazione di pagamento n.00820219001347569000 notificata in data 25 luglio 2022, riferita ai crediti consacrati nelle cartelle di pagamento nn. 00820050001903952501, 00820060001035601501,
00820060022705308501 e 00820070017580478501. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel ritenere operante, rispetto alla fattispecie dedotta in causa, la prescrizione estintiva ordinaria decennale in luogo di quella breve quinquennale, dopo avere superato l'eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle in discorso, senza considerare, peraltro, l'inesistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale breve, successivi alla presunta data di notifica delle cartelle (9 dicembre
2011), laddove la notifica dell'intimazione di pagamento n. 00820169000098230000 in data
29/03/2016 non poteva dirsi perfezionata in assenza della prova di effettiva compiuta giacenza, non adeguatamente documentata dall' . Infine, l'appellante ha censurato il regime Controparte_1 delle spese di lite adottato dal Tribunale, in relazione all'errata decisione di rigetto della domanda attorea. L'appellante ha chiesto, pertanto, accogliersi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
CP_ L' e l' hanno resistito al gravame con distinte memorie Controparte_1
e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene il Collegio dissenta parzialmente dalla motivazione posta dal Tribunale a base del rigetto – nella parte in cui ritiene applicabile al caso di specie la prescrizione estintiva ordinaria decennale in luogo di quella breve quinquennale - non ricorrono validi motivi per riformare la decisione adottata in primo grado.
Invero, la regolare notifica delle cartelle di pagamento, meglio indicate dall'appellante ed originaria ricorrente, è un dato ormai acquisito alla causa con forza di giudicato interno.
Pertanto, il merito dell'attuale controversia è circoscritto alla sola eccezione di prescrizione estintiva dei crediti consacrati negli avvisi di addebito in questione, il cui termine breve quinquennale, non già quello ordinario decennale, ha ripreso a decorrere dal momento in cui è scaduto il termine perentorio fissato dall'art. 24 d.lgs.n. 46/1999 (vedi per tutte Cass., Sez Un.
n.23397/2016).
Ne discende che, effettivamente, a decorrere dal 9 dicembre 2011, epoca di accertata notifica delle cartelle esattoriali, occorre verificare l'esistenza di idonei atti interruttivi del decorso della prescrizione breve quinquennale, onde acclarare l'infondatezza dell'opposizione.
Ebbene, deve riconoscersi efficacia probatoria alla documentazione prodotta in copia dall' , attestante il perfezionarsi della notifica dell'intimazione di pagamento Controparte_1
n.00820169000098230000 in data 29 marzo 2016 per compiuta giacenza, in difetto di espresso, specifico e puntuale disconoscimento della stessa ai sensi dell'art.2719 c.c.. Detta documentazione, infatti, attesta in modo chiaro l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 140 cpc;
sarebbe stato onere della ricorrente, rimasto del tutto non assolto, paralizzarne l'efficacia probatoria, proponendo querela di falso avverso le attestazioni compiute dal pubblico ufficiale circa l'avvenuto adempimento delle formalità stesse.
Si può, pertanto, riconoscere che in data 29 marzo 2016 è stato utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione, il cui decorso è iniziato a partire dal 9 dicembre 2011.
Quanto all'idoneità interruttiva dell'intimazione di pagamento opposta, notificata il 25 luglio
2022, essa si può affermare in relazione a quanto disposto dall'art.
2-bis, comma 26, della legge n.172/2017, di conversione del d.l. n. 148/2017, che ha riformulato l'art. 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sancendo la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 maggio 2018 (17 mesi), in favore delle imprese aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici in data 24 agosto 2016 ed inseriti - come il Comune di Rotella (AP) in cui ha sede la Ditta dell'appellante - nell'elenco di cui all'Allegato 1 del Decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189.
Ne discende che la notifica dell'intimazione di pagamento in data 25 luglio 2022 ha interrotto il decorso del quinquennio avente come dies a quo il 30 marzo 2016 e come dies ad quem il 30 agosto 2022, considerati i 17 mesi di sospensione di cui è menzione innanzi.
Alla sospensione dei termini innanzi indicata si aggiunga ad abundantiam la sospensione dei termini collegata all'emergenza epidemiologica COVID, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 21 giugno 2021.
Non sussistono, pertanto, valide ragioni per escludere che gli atti menzionati abbiano assolto alla funzione interruttiva del termine prescrizionale breve.
La sostanziale correttezza della decisione adottata in primo grado, ad onta della diversa motivazione, rende, altresì, corretta la decisione sulle spese di lite.
In forza delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente rigettato, restando così assorbita ogni altra questione sollevata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di ciascuna Amministrazione appellata in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente