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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 318/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
19.2.2024
da
, Parte_1
- opponente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PARISI MAURO e BROI BARBARA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Belluno (BL), Via Vittorio
Veneto, 158L
con tro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– opposto -
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c., con domicilio eletto presso la sede dell' in Venezia Mestre, via Piave n. 7, CP_1
O G G ETTO : O pposi zi one al l 'ordi na nza - i ng i unzi one ex art t . 22 e ss. L689/ 198 1,
l avoro/ prev. .
CONCLUS IONI
1 Per parte opponente:
per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi in toto richiamato, ritenute provate per tabulas
le proposte prospettazioni ed eccezioni alla presente Opposizione, rilevata l'assenza nel caso di una valida Diffida ottemperabile, condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria ex art. 13,
D.Lgs. n. 124/2004 -come tutto meglio precisato in narrativa-, in difetto di piena e univoca prova
Con da parte dell' , in ordine al fondamento e alla sussistenza delle fattispecie sanzionate e, in ogni caso, in violazione del precetto sanzionatorio di cui all'Ordinanza-ingiunzione impugnata, accertate le violazioni di legge in relazione alla disciplina di cui alla Legge n. 689/1981 come esposto,
dichiarare la nullità o l'annullamento o, comunque, l'invalidità dell'Ordinanza-ingiunzione
opposta e revocarsi la medesima con estinzione dei suoi effetti.
Con vittoria piena di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA;
Per parte opposta:
respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, come previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , già legale rappresentante della società proponeva Parte_1 CP_3
opposizione avverso ordinanza-ingiunzione riferita ad importo complessivo di €
Con 32.628,31 con la quale l' comminava nei suoi confronti sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 39, co. 1, 2 e 7, DL 112/08, come modificato dall'art. 22 co.
Contr 5, D.Lgs. 151/15, per avere infedelmente registrato a - da gennaio 2019 a settembre
2019 - attività dei dipendenti Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, e Parte_2 Controparte_9 Per_1 CP_10 Controparte_11
e dell'art. 1, co. 910 e 911, L. 205/17 per avere corrisposto parte della retribuzione mediante pagamento in contanti, in forme non tracciate, relativamente ai dipendenti
, e Controparte_8 Parte_2 Controparte_9 Controparte_11
sempre da gennaio a settembre 2019. Lamentava sotto il profilo formale la mancanza di previa regolare diffida ad adempiere - non risultando specificamente indicate nel verbale
2 le ore asseritamente aggiuntive svolte dal personale e non riportate nel LUL -, e nel merito la carenza di prova delle asserite violazioni;
contestava inoltre la quantificazione della sanzione anche per la sua assoluta sproporzione.
Con
2. L' nel costituirsi in giudizio negava fondatezza al ricorso sostenendo a sua volta la legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali, e perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. L'ordinanza-ingiunzione attiene ad asserite violazioni da parte dell'opponente – all'epoca legale rappresentante della -, del disposto di cui agli artt. art. 39, co. 1, 2 e 7, CP_3
DL 112/08, come modificato dall'art. 22 co. 5, D.Lgs. 151/15 e 1, co. 910 e 911, L.
205/17: si contesta la mancata corretta registrazione a LUL delle ore lavorate in relazione a taluni dipendenti e l'erogazione di talune mensilità retributive (9) con modalità non tracciabili.
5. Dal punto di vista formale/procedurale parte opponente lamenta che l'ordinanza-
ingiunzione non sia stata preceduta da effettiva diffida ad adempiere – in relazione alla
Contr violazione sanabile costituita dalle false registrazioni a –, in quanto dalla diffida e dal verbale non sarebbe stato possibile ricostruire con sufficiente precisione quali ore non sarebbero state registrate nel LUL per procedervi in via di regolarizzazione. La censura,
da rigettare, è speciosa: il verbale ispettivo dà conto degli orari lavorativi accertati in difformità rispetto alle indicazioni contenute nel LUL specificando in particolare quante ore settimanali risultavano dichiarate dal personale in sede ispettiva nonché, per la maggior parte dei lavoratori, il numero di giorni settimanali lavorati e le ore lavorate per giorno. La circostanza che non sia stato indicato l'orario preciso di lavoro non registrato non esclude la sussistenza dell'illecito né impediva la regolarizzazione, che avrebbe potuto essere effettuata semplicemente incrementando le ore indicate nel LUL in base alle indicazioni del verbale ispettivo.
3 6. Nel merito, l'istruttoria ha ampiamente confermato sia gli orari di lavoro eccedenti quelli
Contr registrati a contestati nel verbale ispettivo su cui si basa l'ordinanza-ingiunzione che i pagamenti avvenuti in contanti.
7. In relazione alle incongruenze che sarebbero emerse nell'istruttoria testimoniale evidenziate da parte opponente, si rileva che:
- ha confermato l'attività lavorativa svolta durante la sagra di San Rocco CP_7
(ad agosto 2019), irrilevante che abbia anche dichiarato solo in sede testimoniale un orario differente e superiore per altri periodi, non oggetto di contestazione, a fronte comunque di una spiegazione del tutto verosimile (voler evitare problemi al datore di lavoro);
- le dichiarazioni testimoniali di circa scorsa presenza della Controparte_6 CP_8
alla sera è compatibile con la testimonianza della la quale ha affermato di CP_8
lavorare la sera regolarmente solo la domenica, in giornata in cui la poteva CP_6
non essere presente posto che lavorava a chiamata e per 4 giorni alla settimana e comunque nel periodo in questione era stata molto spesso assente per infortunio e malattia;
alcuna incongruenza si rileva anche con la deposizione di CP_11
che non lavorava alla domenica e svolgeva le medesime mansioni della
[...]
per cui evidentemente durante la settimana si alternava con la stessa come CP_8
turno;
- tutte le testimonianze e dichiarazioni assunte in sede ispettiva convergono nel senso della utilizzazione del personale per orari eccedenti quelli “ufficiali” e per la dazione di fuori busta con regolarità.
8. In conclusione gli illeciti contestati sono stati provati.
9. In relazione alla quantificazione della sanzione, deve considerarsi che per gli illeciti contestati la sanzione prevista è: da € 500 ad € 3.000,00 per l'infedele registrazione,
quando essa coinvolge più di 5 lavoratori o periodo superiore a 6 mesi, e da € 1.000,00
ad € 5.000,00 quella per il versamento della retribuzione in modalità non tracciabili.
4 Con L' ha comminato la sanzione complessiva di € 32.600,00 di cui (come spiegato nella memoria di costituzione, pag. 11) € 2.000 per la violazione riferita alla infedele registrazione ed € 30.600,00 per i pagamenti in contanti.
10. Si tratta di sanzione che deve ritenersi coerente alle previsioni legislative e proporzionata se si considera, come si reputa corretto, che la condotta sanzionata dall'art. 1, co. 910 e
911, della L. 205/2017 sia riferita ad ogni dazione nell'ambito della medesima mensilità
di riferimento, con interpretazione peraltro di favore rispetto a quella di ritenere sussistenti più violazioni per il caso di pluralità di pagamenti nel medesimo mese. Si tratta cioè di un illecito istantaneo e non permanente, che si perfeziona nel momento della dazione, e che quindi in caso di pluralità di dazioni con riferimento a mensilità diverse,
anche immediatamente successive, dà luogo ad una pluralità di violazioni. A fronte di ciò, stante la non utilizzabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. 689/81 del quale non ricorrono i presupposti, risulta legittima e congrua l'applicazione della sanzione di €
30.200,00 per le violazioni in questione, tenuto conto della pluralità di lavoratori coinvolti e della sussistenza di una generale gestione irregolare dei rapporti di lavoro come emersa in sede ispettiva e confermata dall'istruttoria in sede giudiziale.
11. Per quanto fin qui argomentato, l'opposizione va rigettata.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. n.
149/2015, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 30/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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