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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 178/2025
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Giorgio Barbuto Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Ssa NA De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN IN elettivamente domiciliato in Perugia Via Briganti n. 73 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PE IA BR elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO OBERDAN
N.27 06121 PERUGIA presso lo studio del difensore appellato con l'intervento del PG presso la Corte di Appello di Perugia
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.10.2025 le parti , rappresentando di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: invariato il contributo al mantenimento, l'assegno unico verrà attribuito interamente alla madre e le spese del procedimento saranno integralmente compensate fra le parti, hanno concluso in conformità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1258/2024 il Tribunale di Perugia, pronunciando nel giudizio di separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, ha dichiarato la separazione;
ha Per_ rigettato la domanda di addebito;
ha affidato la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento residenziale presso la madre (con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare); ha disciplinato il diritto di visita del padre in maniera ampia ed ha posto a carico del padre, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento, un contributo di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Con ricorso in appello depositato il 24.3.2025 ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma limitatamente alle statuizioni economiche.
In particolare, con il primo motivo di appello ha contestato l'errata quantificazione del
Per_ contributo al mantenimento della figlia osservando che il reddito del padre è molto più alto di quello della madre, essendo pari a circa 40.000 euro lordi annui, oltre al fatto che l'azienda LL LI ogni anno eroga ai dipendenti che hanno figli premi di migliaia di euro e rimborsa molte delle spese mediche, di istruzione, rette mensa ecc. Non sarebbero stati valorizzati dal Tribunale i maggiori apporti che la madre rende per acquisti di abbigliamento e calzature, nonché per tutti i bisogni formativi ed educativi della bambina, affetta da disturbi dello spettro autistico.
Come secondo motivo ha lamentato che il Tribunale, nonostante non abbia detto nulla nel dispositivo, nella parte motiva della sentenza ha precisato che l'assegno unico universale debba essere ripartito al 50%. Tale soluzione, tuttavia, sarebbe pregiudizievole in quanto l'assegno è determinato in base al reddito del richiedente e una volta suddiviso sarebbe di importo complessivamente inferiore a quello attuale.
Ha concluso chiedendo che il contributo al mantenimento della figlia venga incrementato ad euro 500 mensili e, nel caso di ritenesse necessario statuire in merito, riconoscere che l'assegno unico debba essere riconosciuto solo in favore della Pt_1
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Ha osservato che l'assegno di euro 250,00 è congruo in relazione alle condizioni patrimoniali delle parti, che per la madre devono tenere conto non solo dei redditi da attività lavorativa, ma anche del patrimonio mobiliare di circa 60.000 euro. Ha evidenziato che il piano welfare dell'azienda LI prevede l'erogazione di un migliaio di euro annui da destinare a rimborso spese di istruzione per i figli ed incentivo alla cultura e che egli è libero di pag. 2/4 impiegarlo come meglio ritiene per la figlia;
che dell'assicurazione sanitaria beneficia anche l'appellante, dal momento che la quota che spetterebbe a lei viene rimborsata e pertanto evita di doverla pagare;
che i tempi di permanenza della figlia presso il padre sono sostanzialmente equivalenti a quelli della madre e che egli usufruisce di permessi legge 104 e congedo parentale per prendersene cura.
In merito all'assegno unico ha dedotto che nessuna parte ne aveva chiesto l'attribuzione in via esclusiva e che il Tribunale si è attenuto alla previsione legislativa. È stata la signora che inopinatamente ha chiesto all'Ente erogatore l'emolumento in via Pt_1
esclusiva a decorrere da aprile 2024, contravvenendo alle statuizioni del Tribunale.
Il P.G. ha concluso chiedendo la riforma del gravato provvedimento aumentando il
Per_ contributo per ad almeno euro 350,00 mensili tenendo conto delle differenze reddituali tra gli ex coniugi, pur tenendo conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare e dei costi gravanti sul signor per affitto di una casa. CP_1
Comparse all'udienza del 13.10.2025, le parti hanno discusso dinanzi alla Corte della possibilità di raggiungere un accordo bonario facendosi reciproche concessioni: alla fine, raggiunto tale accordo in udienza, hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo che l'Autorità adita le recepisca e provveda in conformità.
Esse in particolare hanno concordato di mantenere invariato l'assegno mensile ordinario Per_ per a carico del consentendo però che la diversamente da CP_1 Pt_1 quanto stabilito dal Tribunale, percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall' . CP_2
Orbene, va osservato che l'assegno unico universale in base al D.Lgs. n. 230/2021 che lo ha regolamentato va erogato su richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. La legge precisa che in caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso di regola il pagamento è ripartito al 50%, come precisato anche dalla circolare 23 del 2022. Tuttavia, se con provvedimento giudiziale è CP_2
stabilito il collocamento del minore presso un genitore, il giudice può disporre il pagamento del 100% dell'assegno al genitore collocatario.
In tal senso è orientata la più recente giurisprudenza di Cassazione (Ordinanza n. 4672 pubblicata il 22 febbraio 2025), per un'esigenza di semplificazione atta a consentire al pag. 3/4 genitore collocatario del minore (che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo), di provvedere con più speditezza alle sue esigenze di vita;
l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno al collocatario avviene dunque nell'esclusivo interesse della prole.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, coerenti con tale indirizzo, possono dunque essere accolte dalla Corte in quanto non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare ed appaiono conformi al prevalente interesse della figlia minore nata dal matrimonio. Lo stesso PG in data 21/10/2025 ha espresso parere favorevole.
La sentenza impugnata, invariato il resto, va dunque modificata prevedendo che l'assegno unico universale venga percepito al 100% da . Parte_1
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
a modifica della sentenza impugnata (n. 1258/24 Tribunale di Perugia) dispone che l'assegno unico universale venga percepito al 100% da;
Parte_1
compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NA De Martino Giorgio Barbuto
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 178/2025
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Giorgio Barbuto Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Ssa NA De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN IN elettivamente domiciliato in Perugia Via Briganti n. 73 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PE IA BR elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO OBERDAN
N.27 06121 PERUGIA presso lo studio del difensore appellato con l'intervento del PG presso la Corte di Appello di Perugia
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.10.2025 le parti , rappresentando di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: invariato il contributo al mantenimento, l'assegno unico verrà attribuito interamente alla madre e le spese del procedimento saranno integralmente compensate fra le parti, hanno concluso in conformità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1258/2024 il Tribunale di Perugia, pronunciando nel giudizio di separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, ha dichiarato la separazione;
ha Per_ rigettato la domanda di addebito;
ha affidato la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento residenziale presso la madre (con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare); ha disciplinato il diritto di visita del padre in maniera ampia ed ha posto a carico del padre, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento, un contributo di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Con ricorso in appello depositato il 24.3.2025 ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma limitatamente alle statuizioni economiche.
In particolare, con il primo motivo di appello ha contestato l'errata quantificazione del
Per_ contributo al mantenimento della figlia osservando che il reddito del padre è molto più alto di quello della madre, essendo pari a circa 40.000 euro lordi annui, oltre al fatto che l'azienda LL LI ogni anno eroga ai dipendenti che hanno figli premi di migliaia di euro e rimborsa molte delle spese mediche, di istruzione, rette mensa ecc. Non sarebbero stati valorizzati dal Tribunale i maggiori apporti che la madre rende per acquisti di abbigliamento e calzature, nonché per tutti i bisogni formativi ed educativi della bambina, affetta da disturbi dello spettro autistico.
Come secondo motivo ha lamentato che il Tribunale, nonostante non abbia detto nulla nel dispositivo, nella parte motiva della sentenza ha precisato che l'assegno unico universale debba essere ripartito al 50%. Tale soluzione, tuttavia, sarebbe pregiudizievole in quanto l'assegno è determinato in base al reddito del richiedente e una volta suddiviso sarebbe di importo complessivamente inferiore a quello attuale.
Ha concluso chiedendo che il contributo al mantenimento della figlia venga incrementato ad euro 500 mensili e, nel caso di ritenesse necessario statuire in merito, riconoscere che l'assegno unico debba essere riconosciuto solo in favore della Pt_1
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Ha osservato che l'assegno di euro 250,00 è congruo in relazione alle condizioni patrimoniali delle parti, che per la madre devono tenere conto non solo dei redditi da attività lavorativa, ma anche del patrimonio mobiliare di circa 60.000 euro. Ha evidenziato che il piano welfare dell'azienda LI prevede l'erogazione di un migliaio di euro annui da destinare a rimborso spese di istruzione per i figli ed incentivo alla cultura e che egli è libero di pag. 2/4 impiegarlo come meglio ritiene per la figlia;
che dell'assicurazione sanitaria beneficia anche l'appellante, dal momento che la quota che spetterebbe a lei viene rimborsata e pertanto evita di doverla pagare;
che i tempi di permanenza della figlia presso il padre sono sostanzialmente equivalenti a quelli della madre e che egli usufruisce di permessi legge 104 e congedo parentale per prendersene cura.
In merito all'assegno unico ha dedotto che nessuna parte ne aveva chiesto l'attribuzione in via esclusiva e che il Tribunale si è attenuto alla previsione legislativa. È stata la signora che inopinatamente ha chiesto all'Ente erogatore l'emolumento in via Pt_1
esclusiva a decorrere da aprile 2024, contravvenendo alle statuizioni del Tribunale.
Il P.G. ha concluso chiedendo la riforma del gravato provvedimento aumentando il
Per_ contributo per ad almeno euro 350,00 mensili tenendo conto delle differenze reddituali tra gli ex coniugi, pur tenendo conto del valore economico dell'assegnazione della casa familiare e dei costi gravanti sul signor per affitto di una casa. CP_1
Comparse all'udienza del 13.10.2025, le parti hanno discusso dinanzi alla Corte della possibilità di raggiungere un accordo bonario facendosi reciproche concessioni: alla fine, raggiunto tale accordo in udienza, hanno rassegnato conclusioni congiunte chiedendo che l'Autorità adita le recepisca e provveda in conformità.
Esse in particolare hanno concordato di mantenere invariato l'assegno mensile ordinario Per_ per a carico del consentendo però che la diversamente da CP_1 Pt_1 quanto stabilito dal Tribunale, percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall' . CP_2
Orbene, va osservato che l'assegno unico universale in base al D.Lgs. n. 230/2021 che lo ha regolamentato va erogato su richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. La legge precisa che in caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso di regola il pagamento è ripartito al 50%, come precisato anche dalla circolare 23 del 2022. Tuttavia, se con provvedimento giudiziale è CP_2
stabilito il collocamento del minore presso un genitore, il giudice può disporre il pagamento del 100% dell'assegno al genitore collocatario.
In tal senso è orientata la più recente giurisprudenza di Cassazione (Ordinanza n. 4672 pubblicata il 22 febbraio 2025), per un'esigenza di semplificazione atta a consentire al pag. 3/4 genitore collocatario del minore (che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo), di provvedere con più speditezza alle sue esigenze di vita;
l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno al collocatario avviene dunque nell'esclusivo interesse della prole.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, coerenti con tale indirizzo, possono dunque essere accolte dalla Corte in quanto non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare ed appaiono conformi al prevalente interesse della figlia minore nata dal matrimonio. Lo stesso PG in data 21/10/2025 ha espresso parere favorevole.
La sentenza impugnata, invariato il resto, va dunque modificata prevedendo che l'assegno unico universale venga percepito al 100% da . Parte_1
In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
a modifica della sentenza impugnata (n. 1258/24 Tribunale di Perugia) dispone che l'assegno unico universale venga percepito al 100% da;
Parte_1
compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NA De Martino Giorgio Barbuto
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