Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 16456 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice-
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16456 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. JESSICA MARIA LAVISTA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FILOMENA GIGLIO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Come da note in sostituzione di udienza: per la ricorrente:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con declaratoria di addebito Pt_1 CP_1
esclusivo della responsabilità al marito;
2) affidare il figlio minore e la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre, nella casa coniugale sita in Ischia (NA) alla via Nuova Cartaromana n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti e conseguentemente di ordinare al di modificare la CP_1
sua residenza;
3) per quanto riguarda le modalità di visita con i figli, questa difesa chiede che il padre possa vedere i figli e due volte a settimana dalle 17 alle 20, nonché i fine settimana, a Per_2 Per_1
settimane alterne, dalle 10 del sabato alle 20 della domenica. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, i figli, trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre. Nel periodo delle vacanze estive (luglio-agosto), il padre potrà trascorrere con i figli un periodo complessivo di sette giorni, anche consecutivi, e tale periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà;
4) concedere in uso esclusivo alla sig.ra , che la abiterà con i figli e la casa Pt_1 Per_2 Per_1
familiare sita in Ischia (NA) alla via Nuova Cartaromana n. 95, Interno 4, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti;
5) fissare un assegno di mantenimento a carico del sig. nella misura di € 1.500,00 CP_1
(millecinquecento) mensili, di cui € 500,00 (cinquecento) per la figlia e € 500,00 Per_2
(cinquecento) per il figlio ed € 500,00 (cinquecento) per la moglie, prevedendo gli Per_1
automatici aumenti ISTAT annuali, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla ricorrente;
6) stabilire che il padre si faccia carico delle spese straordinarie riguardanti i figli e Per_2
(scolastiche, mediche, tempo libero, etc.) nella misura del 100%, stante la totale Per_1
impossidenza della madre;
7) autorizzare espressamente, e senza previo consenso dell'altro genitore, le autorità consiliari e di
P.S. al rilascio del passaporto o dei documenti utili per l'espatrio del minore Per_1
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8) condannare il alle spese ed alle competenze professionali del presente giudizio. CP_1
Per il resistente: in accoglimento della istanza di revisione e modifica parziale dell'ordinanza
Presidenziale del Dr. Sinisi dell'8 marzo 2022, rimuovere la previsione dell'obbligo, da parte del
Sig. di corrispondere alla un assegno di mantenimento nella Controparte_1 Pt_1
misura di € 300,00 mensili per la figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
[...]
, a far data dalla sua assunzione del 29.03.2023, in considerazione del fatto che, in virtù del Per_3
documentato impiego assunto, la figlia è ormai economicamente autosufficiente, disponendo la restituzione in favore del delle somme versate dal resistente alla per la figlia dal CP_1 Pt_1
29.03.2023;
- pronunciare come di giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale del ricorrendone i CP_1
presupposti di legge e pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie , con integrale rigetto del ricorso avverso e dell'avversa domanda di Parte_1
addebito;
- disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata del minore presso Per_1
il padre, con consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in Ischia alla via Nuova
Cartaromana, n.95 al che vi abiterà con i figli, minore, ed , Controparte_1 Per_1 Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente che, hanno già espressamente rappresentato di voler vivere con il padre, adottando idoneo calendario di visite della madre;
- assegnare la casa coniugale di proprietà della famiglia ovvero del fratello del resistente, CP_1
concessa in comodato, sita in Ischia alla via Nuova Cartaromana, n.95 al Controparte_1
che vi abiterà con i figli, minore ed , maggiorenne ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente;
- porre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento per il figlio minore di Pt_1 Per_1 almeno € 400,00 mensili da versare al entro il giorno “5” di ogni mese;
CP_1
- porre a carico della sig.ra il contributo in misura del 50% delle spese straordinarie Pt_1
(mediche, scolastiche etc) per il figlio minore Per_1
- dichiarare inammissibile, improponibile ed in ogni caso rigettare, perché assolutamente infondata, oltre che carente di circostanze e presupposti l'avversa domanda di addebito;
- rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del un assegno mensile, per il figlio minore CP_1
e per la figlia pari ad € 1000,00 (€ 500,00 per ognuno), considerata l'esagerazione Per_1 Per_2
di simile istanza assolutamente sproporzionata e rispondente né alle esigenze e tenore di vita dei figli nè alle capacità economiche del resistente, ed atteso, inoltre, che i figli hanno chiesto di vivere con il padre, oltre alla documentata raggiunta autosufficienza economica della figlia;
Persona_3
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- rigettare l'avversa richiesta di porre a carico del un assegno mensile, di € 500,00, per il CP_1
mantenimento della ricorrente, alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua, che è autonoma ed economicamente autosufficiente e gode di propri redditi, provenienti dal proprio lavoro, di addetta alle pulizie prima presso il “Bar Calise” di Ischia e poi presso abitazioni private
e che è in grado di svolgere attività lavorativa, ed alla quale va, invece, addebitata la separazione de qua;
- Rigettare il ricorso avverso e le avverse richieste di addebito e di mantenimento nelle indicate esagerate misure, in una ad ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in particolare rigettare a richiesta di mantenimento avanzata dalla;
Pt_1
- In via gradata, disporre in ogni caso l'affido condiviso del figlio minore con residenza Per_1
alternata presso entrambi i genitori, ovvero in caso di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, adottando ampio calendario di visite del padre, con pernottamento presso il padre, stabilendo per le festività, ferie, nulla di escluso;
- revocare in ogni caso il mantenimento disposto in favore della figlia nella misura di Persona_3
euro 300,00 mensili, attesa la sua documentata autosufficienza economica;
- In via estremamente gradata e ferma la richiesta di stabilire la residenza dei figli con il padre con assegnazione a questi della casa coniugale, ove ritenuto l'obbligo di mantenimento del figlio minore da parte del padre, si chiede determinarsi la misura dell'assegno di mantenimento Per_1 per il figlio stesso, ancorandola ai minimi tabellari, nell'ordine di 250,00 euro mensili, tenuto conto del reddito del e della sua necessità di provvedere ad un nuovo alloggio ed alle relative CP_1
spese, oltre che del tenore di vita della famiglia e dei figli stessi, spese di trasferta, quota mutuo etc;
- Rigettare ogni altra contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione.
.
Il Pubblico Ministero:
il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre
e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.21 parte ricorrente premesso il matrimonio -trascritto in LA ME (NA) il 28/09/2002 (Atto n. 11, P. 2, S. A, anno 2002)- con il resistente e che dall'unione erano nati i figli in LA ME (NA) i figli (n. Per_2
il 05/03/2003) e (n. il 23/12/2007); Per_1
che sin dall'inizio del matrimonio i coniugi vivono e risiedono con i figli nell'abitazione di proprietà del sig. sita in Ischia (NA) alla Controparte_1
via Nuova Cartaromana n. 95, Interno 4; che il sostentamento della famiglia è sempre pervenuto dal il quale è impiegato CP_1
presso la ditta Ischia Servizi S.p.A. come operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, oltre gli straordinari per frequenti turni in orario notturno, per un reddito annuo da lavoro di circa 32.000,00; che la sig.ra non ha mai percepito alcun reddito, è nullatenente ed ha Pt_1
dedicato la sua vita esclusivamente alla gestione familiare ed alla crescita dei figli;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente ed adottarsi i provvedimenti consequenziali.
Si costituiva il resistente deducendo e concludendo come in atti.
All'esito dell'udienza del 3.3.22- cui si perveniva a seguito di rinvio richiesto per la rappresentata prospettata difficoltà delle parti e difensore di raggiugere il Tribunale per sospensione dei trasporti marittimi- il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione sciogliendo la riserva così provvedeva:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2) dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
3) assegna la casa coniugale ed i relativi beni mobili alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore ed alla figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ; Per_1 Per_2
4) affida provvisoriamente il figlio minore (nato a [...] - Napoli - 23.12.2007), ad Per_1
entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento prioritario presso la madre, rimettendo
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al giudice istruttore ogni ulteriore approfondimento sulla effettiva e persistente preferenza del medesimo per il prevalente collocamento presso il padre (come da dichiarazione sottoscritta in atti del 5 maggio 2021), madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenerlo con sé tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 16.00 alle 21.30, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 alle 22.00 della domenica;
ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni, per quindici giorni nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà, riservando al prosieguo ogni ulteriore dettaglio;
prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore;
5) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
6) avuto riguardo agli aspetti economici, preso atto di quanto dichiarato dai coniugi (la ricorrente non lavora, ha oltre 50 anni ed è stata affetta da grave patologia, mentre il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.700,00/1.800,00 mensili netti); tutto ciò considerato, tenuto conto del valore economico dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, il Tribunale ritiene equo, allo stato, fissare in euro 800,00 l'importo complessivo dovuto dal resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e dei due figli (di cui € 200,00 per la moglie ed € 300,00 per ciascuno dei figli) oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate da protocollo locale;
tale somma dovrà essere versata dal resistente alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario, ed è da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
Quindi rimetteva le parti innanzi al GI.
Depositate memorie integrative ed istruttorie.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini 190 cpc con la decorrenza indicata.
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Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
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A giudizio del collegio le reciproche domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro e pertanto non possono essere accolte.
Ed invero a base della domanda la ricorrente ha lamentato tra l'altro che il resistente aveva sempre avuto atteggiamento o burbero ed aggressivo ed indisponibile al dialogo, mancato sostegno del marito in occasione di patologia oncologica per cui aveva subito intervento nel 2014, relazione extraconiugale dello stesso rappresentando che quando :”la comunica formalmente la volontà di Pt_1
separarsi dal marito nel mese di febbraio, quest'ultimo lo ha recepito come una forma di sfida che ha minato il suo potere di comando e da quel giorno non le ha fatto più trovare pace, rendendole la vita quotidiana un vero inferno, proferendole spesso frasi indicibili come “ti deve venire un tumore in testa”, rappresentando aver proposto denuncia nei confronto dello stesso.
Il resistente ha invece rappresentato che la moglie: ”con il suo allontanamento affettivo dal marito, oltre ai danni provocati alla famiglia turbata per le calunniose denunce, a far riconoscere e dichiarare, in modo non contestabile, l'addebito alla stessa della separazione coniugale per un comportamento assolutamente contrario ai doveri del matrimonio”.
In sede di scritti conclusionali il resistente ha aggiunto di aver appreso di violazione degli obblighi di fedeltà da parte della moglie.
Il tenore generico delle doglianze, perlopiù prive di riferimenti temporali,
l'inammissibilità delle richieste istruttorie non consentono di ritenere la fondatezza delle domande non potendosi neppure valutare il necessario nesso di causalità fra le dedotte e contestate violazioni dei doveri matrimoniali e l'improseguibilità della convivenza, in disparte dell'inammissibilità degli ulteriori motivi di addebto tardivamente formulati dal resistente.
Così le domande di addebito non possono trovare accoglimento.
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Quanto ai provvedimenti relativi ai figli della coppia (n. il 05/03/2003) e Per_2
(n. il 23/12/2007), va rilevato che la prima era già maggiorenne all'atto del Per_1
deposito del ricorso pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido collocazione e frequentazione con il genitore non convivente può essere adottato.
Quanto al figlio prossimo alla maggiore età alla decisione va rilevato che non Per_1
è in contestazione l'affidamento condiviso dello stesso- previsto in via preferenziale dal legislatore- ma solo la collocazione dello stesso, che entrambe le parti richiedono presso di sè.
Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e viste le richieste del P.M. nell'interesse del minore non appaiono elementi che consiglino la modifica degli assetti in atto che vanno pertanto confermati.
Innanzitutto, il permanere del figlio presso la madre risulta quello naturalmente determinatasi all'atto dell'originario allontanamento del resistente dalla casa coniugale, assetto confermato in sede presidenziale.
Inoltre, va rilevato che il lavoro in orario notturno svolto dal resistente necessariamente comporta un allontanamento dall'habitat dei figli, in orario in cui gli stessi vi permangono, che mal si conciliava con i compiti accuditivi degli stessi soprattutto nella fase iniziale della procedura.
Ancora la sistemazione logistica del resistente a seguito della separazione nell'abitazione dei suoi genitori, vicina alla casa familiare certamente ha favorito la frequentazione dei figli con il genitore non convivente.
Nel contempo, il permanere del minore presso la madre, ha di fatto consentito la quotidianità dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, contenendo i rischi delle riferite e parzialmente ammesse difficoltà madre-figli, certamente non smussate dalle scelte paterne, quali la scelta di produrre dichiarazioni degli stessi favorevoli al padre, che di fatto hanno implicato il coinvolgimento dei figli nel conflitto.
Così tenuto conto della domanda di affido condiviso esplicitamente formulata dal resistente e dell'interesse dei figli alla effettiva conservazione dei rapporti con
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entrambe le figure genitoriali, va confermata la collocazione del minore Per_1
presso la madre.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, considerato l'approssimarsi della maggiore età di della vicinanza dei domicili dei Per_1
genitori, che certamente facilita l'accesso, vanno previste visite libere padre figlio nel rispetto delle esigenze del minore, con disciplina minima come previsto in ordinanza presidenziale.
Non si è proceduto all'audizione del minore onde evitare ulteriore coinvolgimento.
Sulla domanda di assegno di mantenimento del figlio minore.
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle minori.
Pertanto mentre la madre provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, va posto a carico del genitore, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Quanto alla misura del contributo da porsi a carico di Controparte_1
tenuto conto della capacità reddituale del padre, operatore ecologico dipendente della
Ischia Servizi spa, che ha provveduto ad aggiornare la documentazione reddituale, risultando così aver seppur lievemente incrementato i redditi risultanti dalle documentazione originariamente prodotta (730 dal 2018 al 2022 e CU 2022) riportante redditi da lavoro dipendente oscillanti intorno ai € 31.000,00 annui, pervenendo a retribuzione annua per il 2023 (CU 24) di circa €33.300,00, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e dei tempi di permanenza del figlio presso la famiglia paterna, si stima congrua all'attualità (e con decorrenza dalla revoca del contributo al mantenimento dell'altra figlia come di seguito si dirà) la somma mensile all'attualità di € 500,00 da corrispondersi a;
entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. A tale somma si perviene anche in considerazione del fatto che per l'ipotesi della
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collocazione del figlio presso di se il aveva chiesto contributo al mantenimento CP_1
del figlio a carico della moglie € 400,00 mensili così ammettendo che tali fossero le esigenze del minore. Così tenuto conto che i redditi del resistente sono ben maggiori e che con la revoca del contributo al mantenimento della figlia vengono meno econome di scale il contributo paterno al mantenimento del minore va determinato come suindicato in € 500,00 mensili.
Va, altresì, posto a carico del . l'obbligo di contribuire, Controparte_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra
Contro Tribunale di Napoli e nel Marzo 2018
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia (n. il Per_2
05/03/2003), va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del
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mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità,
(richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"
(Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,
"tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni
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economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n.
10207).
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col
"principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi
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sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio
2004, n. 12477).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost..
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita,
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anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34
Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
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A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative;
vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione
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professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008,
n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
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Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Posti tali principi, va rilevato che parte ricorrente nulla ha dedotto sul percorso formativo in atto, ma lo stesso resistente, in sede di comparizione personale all'udienza presidenziale ha dichiarato che entrambi i figli andavano a scuola, pertanto pacifica è la debenza dell'assegno riconosciuto in via provvisoria in sede di ordinanza presidenziale che peraltro non risulta reclamata.
Il resistente ha successivamente chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso che la stessa aveva intrapreso documentata attività lavorativo con contratto a termine poi prorogato.
La ricorrente pur ammettendo attività stagionale intrapresa dalla figlia insisteva nella domanda di contributo al suo mantenimento in ragione della brevità del periodo di lavoro e del fatto che comunque la figlia gravasse sulla madre destinando i proventi del lavoro a spese personali.
Osserva il Collegio che risulta in atti e non è contestato che la figlia nell'aprile 2023 abbia intrapreso attività lavorativa a tempo determinato con retribuzione da ritenersi adeguata all'autosufficienza, con proroga dell'originario contratto stagionale sino al luglio successivo.
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Seppure si tratti contratto a tempo sia a tempo determinato, la proroga dello stesso e le attuali caratteristiche del mondo del lavoro unitamente alle notorie difficoltà dello stesso in cui sempre più di rado si rinvengono contratto a tempo indeterminato, comporta la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, tenuto conto della ancora giovane età della stessa e della notoria stagionalità di molte attività sull'isola va stabilita con decorrenza dal aprile 2024 (stagione successiva).
Sull'assegnazione della casa coniugale
Vanno accolta la domanda di assegnazione della ex casa coniugale. Ed invero è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte , condivisa dal
Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez. 1, n. 18440 del 01/08/2013; Cass.
Sez.I n. 21334 del 18/09/2013), .
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770;
Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere
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quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass.
Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo
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a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
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L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità
o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del
2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
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Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Orbene, va evidenziato che risulta pacifico tra le parti che la resistente pendente la convivenza matrimoniale non abbia mai lavorato, ma che sia solo occupata della casa e della famiglia e che il reddito familiare fosse garantito dal solo lavoro del resistente operatore ecologico con i redditi suindicati.
Inoltre l'assenza di esperienza lavorative della ricorrente rende difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro, che comunque non può essere escluso per l' età della stessa, tanto che ne risulta documentato esiguo periodo. Non risulta documentata inabilità al lavoro ne percezione di provvidenze, ancorché non risulta contestato che la ricorrente sia stata affetta da patologie oncologiche di cui non è provata l'incidenza inabilitante.
Orbene, tenuto conto del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e la differenza tra le situazioni economiche delle parti, come prima argomentata, vista la documentazione reddituale in atti, ritiene il Tribunale che, tenuto conto della capacità patrimoniale delle parti, sia stata raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
In ordine al quantum dell'assegno ex art. 156 c.c., tenuto conto della durata quasi ventennale della convivenza coniugale, interrottasi prima della proposizione del ricorso, del reddito del resistente che ha dichiarato di percepire 1.700/1.800 € mensili, degli altri oneri contributivi a carico dello stesso e del beneficio indiretto derivato alla ricorrente dell'assegnazione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo l'importo all'attualità di € 200,00 (duecento/00).
La somma andrà versata dal ricorrente alla moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat .
Sulle ulteriori domande.
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Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte da entrambe le parti soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronunzia la separazione personale dei coniugi;
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
Disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con il figlio nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
; , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma Parte_1
mensile di euro 500,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con decorrenza come dall'aprile 24. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
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Pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, Controparte_1
alle spese alle spese straordinarie secondo il protocollo siglato tra Tribunale di Napoli Contro e nel Marzo 2018;
revoca con decorrenza dall'aprile 24 il contributo al mantenimento disposto in via provvisoria per la figlia maggiorenne Per_2
Assegna la casa coniugale alla signora per abitarla unitamente Parte_1
ai figli;
Rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA ME (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 11, parte II, s.a., Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2002).
Compensa, per intero, le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024
IL PRESIDENTE EST
dott. Carla Hubler
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