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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/12/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 723/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Jacopo Angelini
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
Il prof. adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare Parte_1 il suo diritto al riconoscimento per l'intero del periodo pre-ruolo prestato dall'anno scolastico
2002/2003 sino all'immissione in ruolo avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.9.2008; condannare, quindi, l'Amministrazione resistente all'inserimento della ricorrente nella corretta posizione retributiva nonché al pagamento delle differenze retributive maturate.
Assumeva, infatti, il ricorrente che l'Amministrazione scolastica, nel provvedere alla ricostruzione della carriera, non aveva computato e valutato per intero il servizio pre-ruolo prestato. Deduceva, quindi, che l'Amministrazione scolastica aveva illegittimamente applicato l'istituto della temporizzazione ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 345/1983, in violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Si costituiva l'Amministrazione scolastica resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita sulla documentazione depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto occasione di esaminare la specifica questione dell'operatività del criterio della temporizzazione nel calcolo dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, disapplicando l'art. 485, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav.
28.11.2019, n. 31149; C.App. L'Aquila, 14.3.2019, n. 148).
L'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali
o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, D.Lgs. ult. cit. ripete la formulazione dell'art. 4, D.L. n. 370/1970, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo
e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, legge n.
124/1999, secondo cui “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Le predette disposizioni hanno, pertanto, introdotto un meccanismo, quello della c.d.
“temporizzazione”, che, nella comparazione con i docenti ab origine assunti a tempo indeterminato, può ritenersi solo in parte di sfavore per il personale docente originariamente assunto con contratti a termine e successivamente immesso in ruolo, posto che se, da un lato, si prevede un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi 4 anni di servizio, dall'altro, il legislatore ha equiparato ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento, poi, opera solo sulla quota eccedente i primi 4 anni, che, invece, sono oggetto di riconoscimento integrale, così penalizzando esclusivamente i precari di lunga data e non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia, appunto, i primi 4 anni).
Peraltro, tale ultima previsione era del tutto ragionevole nell'ambito del sistema di reclutamento congeniato dal legislatore e basato sulla regola del c.d. “doppio canale”, che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% prima dalle graduatorie per soli titoli, poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 400, legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che i docenti
“stabilizzati” in forza dei piani straordinari succedutisi negli ultimi anni, si sono trovati perlopiù a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 4 anni previsti dall'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994.
Tanto osservato in ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 297/1994, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero
Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_4
La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza TE, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Orbene, nel caso di specie, tali ragioni oggettive non possono ritenersi sussistenti ed il differenziato trattamento riservato dall'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994 al servizio prestato nell'ambito di contratti a tempo determinato rispetto al servizio di ruolo è privo di qualsivoglia giustificazione.
Nondimeno va esaminata la questione relativa ad una possibile discriminazione “alla rovescia”, la cui verifica la stessa sentenza TE demanda al giudice nazionale, che si realizzerebbe ove le conseguenze applicative della norma determinassero una situazione più sfavorevole al docente assunto ab origine a tempo indeterminato che al docente inizialmente assunto a termine e poi immesso in ruolo, ciò che potrebbe avvenire là ove, disapplicando l'abbattimento previsto dall'art. 485, D.Lgs.
n. 297/1994 nella ricostruzione della carriera del docente, già a tempo determinato, immesso in ruolo, si riconoscesse a quest'ultimo, in applicazione del solo criterio di cui all'art. 489, D.Lgs. n. 297/1994, un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur in presenza di un effettivo servizio di durata temporalmente inferiore.
Anche tale verifica va condotta in concreto e caso per caso: l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485,
D.Lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489, D.Lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato (v. sul punto
Cass., Sez. Lav., n. 31149/2019 cit.).
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485, D.Lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
La clausola 4 dell'accordo quadro – giova ribadirlo - ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, al dipendente assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
In conclusione, dunque:
a) l'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione deve comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Orbene, nel caso di specie, risultano attestati, dallo stato matricolare, prodotto da entrambe le parti, i seguenti periodi di servizio pre-ruolo: 1) a.s. 2002/2003: dall'1.9.2002 al 31.8.2003;
2) a.s. 2003/2004: dall'1.9.2003 al 30.6.2004;
3) a.s. 2004/2005: dall'1.9.2004 al 30.6.2005;
4) a.s. 2005/2006: dall'1.9.2005 al 30.6.2006;
5) a.s. 2006/2007: dall'1.9.2006 al 30.6.2007;
6) a.s. 2007/2008: dall'1.9.2007 al 30.6.2008.
Tali periodi coincidono perfettamente con quelli indicati nel decreto di ricostruzione della carriera n.
541 del 23.2.2013, prodotto dall'Amministrazione resistente, dal quale risulta un servizio pre-ruolo di 12 mesi nell'a.s. 2002/2003 e di 10 mesi per ciascuno dei 5 anni scolastici successivi (dal
2003/2004 al 2007/2008).
Negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2007/2008 il prof. ha, pertanto, prestato Parte_1
servizio per circa 62 mesi effettivi totali, pari ad anni 5, mesi 2, giorni 0.
Il decreto di ricostruzione della carriera ha riconosciuto alla ricorrente un'anzianità complessiva pre- ruolo di anni 5, mesi 4, giorni 0, ai fini sia giuridici sia economici, di anni 0, mesi 8, giorni 0, ai soli fini economici.
Nel caso di specie, pertanto, l'applicazione dei criteri di cui ai agli artt. 485 e 489 D.Lgs. n. 297/1994 ha consentito al ricorrente di vedersi riconosciuto un servizio pre-ruolo superiore rispetto a quello effettivamente prestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 919,10, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore delle Amministrazioni resistenti in solildo;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 723/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Jacopo Angelini
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2
patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
Il prof. adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare Parte_1 il suo diritto al riconoscimento per l'intero del periodo pre-ruolo prestato dall'anno scolastico
2002/2003 sino all'immissione in ruolo avvenuta con decorrenza giuridica dall'1.9.2008; condannare, quindi, l'Amministrazione resistente all'inserimento della ricorrente nella corretta posizione retributiva nonché al pagamento delle differenze retributive maturate.
Assumeva, infatti, il ricorrente che l'Amministrazione scolastica, nel provvedere alla ricostruzione della carriera, non aveva computato e valutato per intero il servizio pre-ruolo prestato. Deduceva, quindi, che l'Amministrazione scolastica aveva illegittimamente applicato l'istituto della temporizzazione ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 345/1983, in violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Si costituiva l'Amministrazione scolastica resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita sulla documentazione depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto occasione di esaminare la specifica questione dell'operatività del criterio della temporizzazione nel calcolo dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, disapplicando l'art. 485, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav.
28.11.2019, n. 31149; C.App. L'Aquila, 14.3.2019, n. 148).
L'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
“
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali
o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
A sua volta l'art. 489, D.Lgs. ult. cit. ripete la formulazione dell'art. 4, D.L. n. 370/1970, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo
e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, legge n.
124/1999, secondo cui “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Le predette disposizioni hanno, pertanto, introdotto un meccanismo, quello della c.d.
“temporizzazione”, che, nella comparazione con i docenti ab origine assunti a tempo indeterminato, può ritenersi solo in parte di sfavore per il personale docente originariamente assunto con contratti a termine e successivamente immesso in ruolo, posto che se, da un lato, si prevede un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi 4 anni di servizio, dall'altro, il legislatore ha equiparato ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento, poi, opera solo sulla quota eccedente i primi 4 anni, che, invece, sono oggetto di riconoscimento integrale, così penalizzando esclusivamente i precari di lunga data e non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (ossia, appunto, i primi 4 anni).
Peraltro, tale ultima previsione era del tutto ragionevole nell'ambito del sistema di reclutamento congeniato dal legislatore e basato sulla regola del c.d. “doppio canale”, che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% prima dalle graduatorie per soli titoli, poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 400, legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Nei fatti, tuttavia, come testimoniato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente prevista dal legislatore e ciò ha comportato che i docenti
“stabilizzati” in forza dei piani straordinari succedutisi negli ultimi anni, si sono trovati perlopiù a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 4 anni previsti dall'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994.
Tanto osservato in ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dal D.Lgs. n. 297/1994, giova ora richiamare gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero
Mateos):
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Va, altresì, aggiunto che l'applicabilità di tale clausola non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Per_2
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, causa C-466/17, con la Per_3
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia, infatti, dopo aver richiamato i principi affermati nei precedenti poc'anzi citati, è poi pervenuta alle predette conclusioni sul rilievo che “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una rete di necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_4
La medesima sentenza della CGUE ha, inoltre, precisato che l'esclusione di una parte di anzianità di servizio maturata dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere legittima quando miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita da docenti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare, nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti… fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
In altri termini, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui sussistenza va valutata in concreto, caso per caso – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, tale da attribuire all'insegnante una “qualità” professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Di contro, rimane fermo, pur a seguito della citata sentenza TE, il principio secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non potendo, in particolare, ravvisarsi, di per sé, ragione oggettiva della disparità nella previsione di quest'ultima da parte di una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella natura non di ruolo del rapporto di impiego, nella natura pubblica del datore di lavoro, nella novità di ciascun contratto a termine rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento.
Orbene, nel caso di specie, tali ragioni oggettive non possono ritenersi sussistenti ed il differenziato trattamento riservato dall'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994 al servizio prestato nell'ambito di contratti a tempo determinato rispetto al servizio di ruolo è privo di qualsivoglia giustificazione.
Nondimeno va esaminata la questione relativa ad una possibile discriminazione “alla rovescia”, la cui verifica la stessa sentenza TE demanda al giudice nazionale, che si realizzerebbe ove le conseguenze applicative della norma determinassero una situazione più sfavorevole al docente assunto ab origine a tempo indeterminato che al docente inizialmente assunto a termine e poi immesso in ruolo, ciò che potrebbe avvenire là ove, disapplicando l'abbattimento previsto dall'art. 485, D.Lgs.
n. 297/1994 nella ricostruzione della carriera del docente, già a tempo determinato, immesso in ruolo, si riconoscesse a quest'ultimo, in applicazione del solo criterio di cui all'art. 489, D.Lgs. n. 297/1994, un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur in presenza di un effettivo servizio di durata temporalmente inferiore.
Anche tale verifica va condotta in concreto e caso per caso: l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485,
D.Lgs. n. 297/1994, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489, D.Lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato (v. sul punto
Cass., Sez. Lav., n. 31149/2019 cit.).
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485, D.Lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
La clausola 4 dell'accordo quadro – giova ribadirlo - ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, al dipendente assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
In conclusione, dunque:
a) l'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione deve comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Orbene, nel caso di specie, risultano attestati, dallo stato matricolare, prodotto da entrambe le parti, i seguenti periodi di servizio pre-ruolo: 1) a.s. 2002/2003: dall'1.9.2002 al 31.8.2003;
2) a.s. 2003/2004: dall'1.9.2003 al 30.6.2004;
3) a.s. 2004/2005: dall'1.9.2004 al 30.6.2005;
4) a.s. 2005/2006: dall'1.9.2005 al 30.6.2006;
5) a.s. 2006/2007: dall'1.9.2006 al 30.6.2007;
6) a.s. 2007/2008: dall'1.9.2007 al 30.6.2008.
Tali periodi coincidono perfettamente con quelli indicati nel decreto di ricostruzione della carriera n.
541 del 23.2.2013, prodotto dall'Amministrazione resistente, dal quale risulta un servizio pre-ruolo di 12 mesi nell'a.s. 2002/2003 e di 10 mesi per ciascuno dei 5 anni scolastici successivi (dal
2003/2004 al 2007/2008).
Negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2007/2008 il prof. ha, pertanto, prestato Parte_1
servizio per circa 62 mesi effettivi totali, pari ad anni 5, mesi 2, giorni 0.
Il decreto di ricostruzione della carriera ha riconosciuto alla ricorrente un'anzianità complessiva pre- ruolo di anni 5, mesi 4, giorni 0, ai fini sia giuridici sia economici, di anni 0, mesi 8, giorni 0, ai soli fini economici.
Nel caso di specie, pertanto, l'applicazione dei criteri di cui ai agli artt. 485 e 489 D.Lgs. n. 297/1994 ha consentito al ricorrente di vedersi riconosciuto un servizio pre-ruolo superiore rispetto a quello effettivamente prestato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 919,10, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore delle Amministrazioni resistenti in solildo;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia