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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/09/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1443 dell'anno 2023
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Casamassima (BA), al Largo Fiera n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
Massimo Birardi (c.f. ) e dell'Avv. Monica Portaccio (c.f. C.F._2
che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su C.F._3 separato foglio;
-appellante-
E
, d'ora innanzi (P. Iva , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Caputo, CP_ (c.f. ), con lui elettivamente domiciliata in al Lungomare Starita n. 6, in C.F._4 virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc previa concessione di termini per note, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il dott. Parte_1 CP_3
e la deducendo che:
[...] CP_2
a) in data 06.10.2010 è stata ricoverata in “Day Surgery” presso l'Unità Operativa Chirurgia
Generale, del presidio ospedaliero “Fallacara” di Triggiano, per “l'asportazione di una
pagina 1 di 14 “linfadenopatia sovracalveare sx” preceduta da prelievo sanguigno di “routine” per il controllo della glicemia, azotemia, creatininemia, emocromo. P.T. e P.TT., NA-K, venendo sottoposta a ECG;
b) l'intervento è stato eseguito dal medico chirurgo dott. che praticato una Controparte_3
“biopsia escissionale” con asportazione del linfonodo che all'esame istologico ha evidenziato
“Shwannoma con aspetti di tipo A e B di Tessuto fibroso circostante comprendente alcuni Per_1 tronchicini nervosi”;
c) al risveglio dall'anestesia ha accusato forti dolori nella regione scapolare sinistra associati a ipotonia e paralisi dell'arto superiore sinistro, sicché è stata disposta radiografia del torace e consulenza neurologica presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale Di Venere, ove è stata trasportata a mezzo di una ambulanza;
d) il nesso di causalità tra la lesione neurologica e l'intervento di asportazione del linfonodo è stato attestato dal foglio di accettazione dell'Ospedale Di Venere che ha rilevato la paresi dell'arto quale complicazione dell'intervento di asportazione del linfonodo;
CP_ e) a causa della lesione il 14.10.2010, giorno in cui veniva dimessa dall'Ospedale Di Venere di l'attrice non riusciva a prestare l'attività lavorativa decorrente dalla medesima data con la qualifica di addetta alle vendite presso il negozio di abbigliamento “Zara Italia s.r.l.”;
f) si è, quindi, sottoposta a numerose indagini e terapie riabilitative, cui seguiva un deficit funzionale residuo dell'arto sinistro con postumi invalidanti, quantificati nella misura del 20% e di 40 giorni di ITT, 90 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25%;
g) ha contestato al dott. e alla struttura ospedaliera “Fallacara” di Triggiano, in virtù del CP_3
c.d. “contratto di spedalità”, la violazione del consenso informato e l'erroneo svolgimento dell'intervento, con particolare riferimento alla mancata esecuzione degli esami strumentali ed ematici volti all'accertamento della natura della formazione da asportare, che avrebbero dovuto precedere l'operazione al fine di selezionare la migliore tecnica chirurgica.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dei convenuti, in solido tra loro, nella causazione del danno subito e di condannare il dott.
[...]
e la al risarcimento di tutti i danni patiti, biologico, morale, patrimoniale, non CP_3 CP_2 patrimoniale ed esistenziale nella misura di 89.805,61 euro, oltre interessi e rivalutazione, cui si aggiunga il danno patrimoniale da determinarsi in corso di giudizio, con vittoria di spese di lite.
Il dott. si è costituito in giudizio, deducendo che la è stata Controparte_3 Parte_1 correttamente informata sui possibili rischi e complicanze inerenti l'operazione, come risulta dal modulo di consenso informato regolarmente sottoscritto dalla paziente in data 06.10.2010, ma anche verbalmente, e che la lesione neurologica lamentata era già stata riscontrata nel mese di giugno 2010 dall'ematologo, su indicazione del quale l'attrice aveva effettuato un esame ecografico presentato in occasione dell'intervento.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 14 Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la domanda attorea sia nell'an che nel CP_1 qunatum, deducendo la assenza di elementi a sostegno dell'inadempimento del dott. e CP_3 della struttura ospedaliera ex art. 1218 cc per mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta attribuita al sanitario ed i danni lamentati dall'attrice, nonché la corretta acquisizione del consenso.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante interrogatorio formale del dott. CP_3 prova testimoniale e ctu, è stata decisa con la sentenza n. 4126/2023 pubblicata il 18.10.2023 con cui il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite e di ctu nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della . Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere corretta la condotta del dott. il quale CP_3 non ha eseguito ulteriori esami al fine di pervenire ad una corretta diagnosi e, dinnanzi a una diagnosi misconosciuta, ha deciso di effettuare l'asportazione radicale e profonda della lesione
(causa dell'impotenza funzionale dell'arto sinistro), piuttosto che estrapolare solo un pezzo della tumefazione, di fatto optando per la scelta più pericolosa per la salute della paziente e, quindi, violando la diligenza professionale qualificata richiesta al chirurgo ai sensi dell'art. 1218 c.civ.
Ha, in particolare, segnalato che la circostanza per cui la migliore tecnica operatoria per lo
“swannoma” fossa l'asportazione radicale presupponesse quale antecedente logico la previa diagnosi della patologia e poi l'autorizzazione all'intervento di asportazione radicale, con la consapevolezza per la paziente dei rischi neurologici correlati.
Ha lamentato la laconicità della cartella clinica, recante la menzione di una ecografia portata in visione, senza altre informazioni circa il referto dell'esame strumentale, con responsabilità del sanitario nell'incompleta compilazione della cartella clinica, non avendo la sentenza appellata dato conto del perché non siano stati eseguiti ulteriori esami strumentali e la presenza nell'esame istologico di alcuni “tronchicini nervosi”, da porsi in relazione causale con il successivo trasferimento presso l'Ospedale Di Venere.
Vengono poi evidenziati dubbi in ordine all'effettiva esecuzione di ecografia in altra struttura sanitaria, di cui non viene riportato l'esito, che avrebbe consentito di acquisire migliori informazioni.
Ha aggiunto l'appellante che la biopsia escissionale serviva solo per formulare una diagnosi corretta, al fine di conoscere la natura della tumefazione, dovendosi valutare preliminarmente il grado di infiltrazione per la corretta individuazione della profondità tissutale.
Ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto preferibile l'operata escissione radicale (che ha evitato recidive locali) poiché la scelta del tipo di intervento avrebbe dovuto seguire e non precedere la diagnosi, comportando invece l'impotenza funzionale dell'arto pagina 3 di 14 sinistro, dovendo il paziente essere messo in grado di scegliere tra due alternative chirurgiche
(escissione totale o parziale) e il medico tenuto a scegliere quella meno pericolosa per la salute del paziente, dovendosi compiere la valutazione dell'inadempimento della struttura sanitaria sulla base di giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto con la previa diagnosi preoperatoria di “swannoma”.
2. Contestazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lesione iatrogena di natura nervosa non sia stata conseguenza dell'intervento, dovendo questa generarsi (in relazione alla localizzazione anatomica) in corrispondenza di uno dei 5 rami di origine del plesso brachiale o quantomeno in corrispondenza dei tronchi primari e non a livello delle diramazioni terminali, lontani dalla sede chirurgica.
Ha lamentato, in particolare, l'appellante che l'osservazione del collegio peritale è avvenuta a distanza di 13 anni e non considera le precedenti CTU, le visite dei sanitari e gli esiti degli esami strumentali, avendo il dott. e il dott. (il cui elaborato peritale è stato Per_2 Per_3 dichiarato nullo) quantificato l'invalidità temporanea e i postumi permanenti conseguenti all'intervento e non avendo il Tribunale chiarito come mai, in presenza di consulenze discordanti
(anche in ordine all'inevitabilità delle complicazioni), abbia preferito aderire alla relazione dei dottori e , non essendo l'appellante neppure a conoscenza della patologia Pt_2 Pt_3 pregressa di natura discale.
3. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere non allegato il pregiudizio sofferto dall'appellante e ritenuto esenti da colpe per violazione del consenso informato le parti appellate, contravvenendo al principio per cui, in applicazione della regola del riparto dell'onere della prova, in caso di contestazione della paziente, viene a gravare sul medico la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere la scelta consapevole e, dunque, di aver correttamente adempiuto all'obbligo informativo preventivo.
Sul punto ha evidenziato che nel caso di specie sono ravvisabili entrambi i danni derivanti dalla violazione da parte del sanitario del dovere di informare il paziente, il danno alla salute e il danno da lesione del diritto dell'autodeterminazione, atteso che la non si sarebbe mai Parte_1 sottoposta ad un intervento differente da quello assentito e che avrebbe potuto comportare una degenza post-operatoria prolungata oltre il giorno del ricovero, esponendola così al rischio di non presentarsi sul luogo di lavoro, nell'ambito, peraltro, della sua prima esperienza lavorativa.
Ha richiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dei convenuti, in solido tra loro, nella causazione del danno subito e di condannare il dott. e la Controparte_3 CP_2 al risarcimento di tutti i danni patiti, biologico, morale, patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale nella misura di 89.805,61 euro, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
pagina 4 di 14 Si è costituito il dott. il quale, evidenziando di aver dimostrato la Controparte_3 conformità del proprio operato a quanto prescritto dalle linee guida e dalla prassi chirurgica e, quindi, di aver assolto l'onere di provare l'insussistenza del nesso causale tra la situazione patologica della paziente e la propria condotta, ha dedotto che le pretese avanzate da quest'ultima sono state drasticamente smentite dalla perizia a firma dott.ssa e dott. Pt_2
, secondo cui il ridotto reclutamento di unità motorie dei muscoli deltoide e bicipite di Pt_3 sinistra della è da correlarsi ad una patologia compressiva discale e non ad un danno Parte_1 compatibile con l'intervento.
L'appellato ha evidenziato che il Giudice di Prime Cure ha ricondotto correttamente il proprio convincimento alle risultanze delle ctu espletate, le quali risultano precise, complete e non contraddittorie, sia con riguardo alle condizioni di salute della paziente nel momento in cui la prestazione medica è stata resa, sia con riguardo alle sintomatologie dalla medesima manifestate in epoca successiva, e ritenuto, invece, infondate le considerazioni medico-legali che secondo l'appellante avrebbero potuto essere le scelte alternative del chirurgo.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e il risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, oltre vittoria di spese.
Si è costituita la la quale, asserendo il buon operato del dott. ha dedotto che CP_2 CP_3
l'addebito di mancata diagnosi mossa nei confronti di quest'ultimo viene meno rispetto all' accertamento sul campo operatorio e alla necessità di procedere all' asportazione radicale della lesione di cui era affetta la , risultando prive di pregio le considerazioni relative alla Parte_1 assenza di preventiva diagnosi e dell'assenza di consenso all'asportazione eseguita, sicché le conseguenze dell'intervento sono causalmente ricollegabili alla patologia sofferta dalla paziente e non alle modalità di esecuzione dell'operazione chirurgica.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 cpc all'udienza del 25.06.2025.
******
Primo motivo di appello : il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere corretta la condotta del dott. , il quale non ha eseguito ulteriori esami al fine di pervenire ad una corretta CP_3 diagnosi e, dinnanzi a una diagnosi misconosciuta, ha deciso di effettuare l'asportazione radicale e profonda della lesione (causa dell'impotenza funzionale dell'arto sinistro), piuttosto che estrapolare solo un pezzo della tumefazione, di fatto optando per la scelta più pericolosa per la salute della paziente e, quindi, violando la diligenza professionale qualificata richiesta al chirurgo ai sensi dell'art. 1218 c.civ., anche e sulla base del giudizio controfattuale da compiersi in tema di responsabilità medica. pagina 5 di 14 In sostanza, l'appellante si duole della circostanza secondo cui il chirurgo non avrebbe svolto tutti gli esami necessari per pervenire ad una corretta diagnosi di “swannoma”, necessaria al fine di poter adeguatamente scegliere il tipo di intervento chirurgico da effettuare (escissione totale o parziale della tumefazione), di fatto procedendo “alla cieca” ed optando per la soluzione terapeutica più pericolosa per la salute della paziente.
Il motivo di appello è infondato.
Premettendosi che la parte appellante ha rinunciato nel corso del giudizio di primo grado a proporre querela di falso avverso la cartella clinica dell'Ospedale “Fallacara” di Triggiano nella parte in cui riporta il previo esame, da parte del dott. di ecografia portata direttamente CP_3 dalla paziente, sicchè deve ritenersi che il previo esame diagnostico sia stato eseguito, deve osservarsi quanto segue.
Innanzitutto, la cartella clinica riporta – e il dato risulta circostanza pacifica e comunque non contestata – alla voce “anamnesi patologica prossima” che nel mese di luglio 2010 è stata constatata la presenza di “tumefazione sovra claveare sin. valutata dall'ematologa che ha consigliato la biopsia”, protuberanza “del diametro di 2x2 cm duro-elastica” ancora presente a distanza di tre mesi dal riscontro alla data dell'intervento di day hospital (06.10.2010) senza la segnalazione di ulteriori particolari caratteristiche estrinseche o specifica sintomatologia (dolore alla palpazione ecc…), peraltro neppure mai segnalate dall'appellante nei termini per la formazione del thema decidendum.
Come riferito da entrambi i CTU, gli schwannomi sono tumori benigni che nascono dalla proliferazione delle cellule di , rari nella localizzazione del plesso brachiale (pagg. 13-14 Per_4 relazione dott. e 13 CTU dott.ri , i quali si manifestano oltre che con la Per_2 Persona_5 evidenziata tumefazione anche con “dolore irradiato (44%), parestesie (44%), dolore locale (16%).
Frequente il tingling distale alla percussione (segno di Tinel)” (pag. 13 CTU).
Dovendosi, pertanto, valutare la condotta colposa di un medico non ex post, ma tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto e quindi ex ante (Cassazione 24922/2019), tra cui le condizioni di salute in cui il paziente si trovava al momento della visita che ha immediatamente preceduto la escissione totale della tumefazione, è evidente che, risultando eseguita in altra sede ed esaminata dal dott. l'ecografia portata in visione dalla paziente (tant'è che risulta indicata in CP_3 cartella clinica la grandezza della tumefazione, di diametro di cm 2, ricavabile solo con la misurazione in sede di ecotomografia), in assenza nella visita preoperatoria di rilievi circa eventuali criticità emerse a seguito dell'ecografia prodotta dalla paziente – che si è presentata al nosocomio barese per eseguire biopsia escissionale su prescrizione dello specialista ematologo –
(p.es. dolore alla palpazione o altro, nulla essendo riportato in cartella clinica o addotto sul punto dalla stessa parte appellata), non poteva porsi ragionevolmente il sospetto della presenza di patologia rara nella sede in cui è stata rinvenuta e diagnosticabile solo con Per_6 pagina 6 di 14 asportazione ed esame istologico (pag. 20 CTU , tenuto conto che il motivo di Persona_5 appello si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui la diagnosi della patologia doveva compiersi necessariamente prima della praticata escissione totale (oltretutto indicato da altro specialista, dato anche questo riportato nella cartella clinica e non contestato dall'appellante), compiuta in day hospital, non controindicata e peraltro risolutiva della patologia perché ha eliminato il rischio di recidive (pag. 21 consulenza e pag. 6 chiarimenti e Persona_5 conclusioni dott. ). Per_2
Pertanto, le caratteristiche estrinseche della tumefazione – grandezza, consistenza duro-elastica, singola, monolaterale, non regredita dalla sua comparsa a luglio 2010 alla data dell'intervento, in soggetto giovane di sesso femminile in assenza di ulteriore sintomatologia – secondo le linee guida dell' sui linfomi hanno correttamente indotto il dott. a ritenere che si Parte_4 CP_3 trattasse di formazione lipomatosa o cisti sebacea, oltre che si patologia linfonodale di altra natura, nonché neoplastica e a procedere con la prescritta escissione e successiva biopsia (pag. 10
e 18 CTU , risultando la diagnosi in corso di intervento ardua e non definitiva e Persona_5 comunque necessitante di indagine microscopica/istologica per la quale doveva procedersi ad escissione.
Peraltro, lo stesso dott. (autore della prima relazione, pag. 14) ha evidenziato che Per_2
l'ecotomografia risulta l'esame di prima scelta nell'identificazione delle localizzazioni tumorali e che solo a seguito di “sospetto di swannoma” deve procedersi ad esame di secondo livello (pag.
14 CTU e pag. 3 chiarimenti) con TC ed RM, che non possono prescriversi “a priori” secondo la buona pratica medica, risultando diagnosticata la patologia proprio solo e grazie al successivo esame istologico, patologia di cui ha sottolineato (pag. 17) il carattere “imprevisto” con conclusioni – al contrario di quanto asserito dall'appellante - identiche sul punto a quelle rese nella seconda CTU (pag. 20).
Secondo motivo di appello : contestazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lesione iatrogena di natura nervosa non sia stata conseguenza dell'intervento, dovendo questa generarsi (in relazione alla localizzazione anatomica) in corrispondenza di uno dei 5 rami di origine del plesso brachiale o quantomeno in corrispondenza dei tronchi primari e non a livello delle diramazioni terminali, lontani dalla sede chirurgica.
Il motivo di appello è infondato.
Si osserva, invero, che il dott. (pag. 18 della relazione peritale) ha segnalato che le Per_2 complicanze sopraggiunte nell'immediato postoperatorio sono insite e possibili nella natura della patologia, risultando quindi conclusione coerente – al contrario di quanto lamentato dall'appellante – con quelle raggiunte nella seconda CTU in ordine alle lesioni nervose (pag. 12).
pagina 7 di 14 Inoltre, la CTU collegiale, in modo più approfondito, ha anche escluso alcun nesso causale tra l'intervento e i postumi permanenti lamentati, evidenziando che :
- non puo' escludersi che la sintomatologia lamentata nell'immediato postoperatorio sia da correlarsi più che all'errata operazione chirurgica quanto alla natura della patologia, scoperta solo con l'esame istologico, ossia una lesione acuta determinata dall'asportazione dello schwannoma, parte integrante del nervo “momentaneamente” leso (vista anche la presenza di “tronchicini nervosi” nel pezzo sottoposto a biopsia) definita (vedi elettromiografia del 24.02.2011)
“neuroaprassia”, consistente nella perdita di conduzione nervosa per lesione (in questo caso del rivestimento mielinico delle cellule di ), compressione o ischemia, con recupero Per_4 completo, nella specie avvenuto (pagg. 12-13 CTU);
- la lesione riscontrata risulta incompatibile con la sede dell'intervento (regione sovra claveare) , poiché questa avrebbe dovuto manifestarsi in corrispondenza di uno dei 5 rami di origine del plesso brachiale o in corrispondenza dei tronchi primari e non nelle diramazioni terminali
(lontane dalla sede anatomica in cui è stata praticata l'escissione), cagionando denervazione e fascicolazioni molto più estese rispetto a quelle riscontrate ed essendosi manifestata solo una
“riduzione del reclutamento delle unità motorie dei muscoli deltoide e bicipite di sinistra”, da ricondursi a diversa patologia discale (pag. 17 CTU);
- irrilevante risulta la circostanza secondo cui sia il dott. che il dott. (autore della Per_2 Per_3
CTU dichiarata nulla) abbiano quantificato l'invalidità temporanea e i postumi permanenti riscontrati, risultando detta valutazione in ogni caso richiesta nei quesiti formulati al primo e risultando la seconda CTU nulla proprio a seguito di eccezione sollevata dall'appellante nelle osservazioni alla CTU depositate il 10.02.2022;
- parimenti irrilevante risulta la circostanza secondo cui le valutazioni dei dott.ri e Pt_2 Pt_3 non sarebbero valide perché compiute a 13 anni dall'intervento a fronte della diagnosi contenuta nella cartella clinica dell'Ospedale Di Venere ove la è stata ricoverata subito dopo la Parte_1 praticata escissione, tenuto conto che la precedente CTU a firma del dott. è stato Per_2 eseguito comunque 4 anni dopo l'intervento e che la visita della è stata anche corredata Parte_1 da ulteriore elettromiografia del 26.10.2022 per la verifica dei danni sussistenti, la cui collocazione ha escluso il nesso causale con l'intervento.
Terzo motivo di appello : il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere non allegato il pregiudizio sofferto dall'appellante e ritenuto esenti da colpe per violazione del consenso informato le parti appellate, contravvenendo al principio per cui, in applicazione della regola del riparto dell'onere della prova, in caso di contestazione della paziente, viene a gravare sul medico la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere la scelta consapevole e, dunque, di aver correttamente adempiuto all'obbligo informativo preventivo.
Si osserva in proposito che dall'esame del thema decidendum emerge che la , pur avendo Parte_1 correlato la domanda di ristoro del danno sia alla violazione del diritto all'autodeterminazione in pagina 8 di 14 sé considerato che alla salute, senza indicare quali conseguenze pregiudizievoli avrebbe patito, allegando solo in sede di appello che la non si sarebbe mai sottoposta ad un intervento Parte_1 differente da quello assentito e che avrebbe potuto comportare una degenza post-operatoria prolungata oltre il giorno del ricovero, esponendola così al rischio di non presentarsi sul luogo di lavoro, nell'ambito, peraltro, della sua prima esperienza lavorativa e vicenda segnalata in primo grado solo con specifico riferimento al danno patrimoniale di cui ha chiesto il ristoro.
Il motivo di appello è infondato.
Va al riguardo affrontata la tematica del consenso informato, che è stata oggetto delle doglianze dell'appellante, e per non esser stato adeguatamente reso edotto delle caratteristiche ed effetti dell'intervento, avendo firmato un modulo neppure completamente compilato.
Occorre, in merito agli obblighi informativi -e relativa adeguatezza rispetto alla prospettazione dei rischi dell'intervento, delle sue complicanze e delle alternative terapeutiche-, precisare che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria è espressione di esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica.
Tale diritto deve essere tenuto distinto dal diritto alla salute, e quindi alla integrità psico-fisica.
Va comunque considerato che può esservi interferenza tra i due illeciti derivanti dalla lesione dei due diritti testè indicati, che possono quindi concorrere nella produzione del medesimo danno.
Pertanto “l'omissione del medico (ha) una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, la salute e l'autodeterminazione, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.” (Cass. n. 28895/2019).
Occorre quindi comprendere se ed in che termini la violazione degli obblighi informativi, possa comportare riflessi pregiudizievoli per danno alla salute, ed anche se tale violazione possa comportare incidenza in termini mera lesione del diritto alla autodeterminazione, e con quali conseguenze di danno.
Va considerato che la condotta omissiva o reticente del medico è comunque illecita poiché viola un diritto fondamentale della persona, essendo dunque contra jus, indipendentemente dall'inquadramento del rapporto medico-paziente nello schema contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale, senza che rilevi il mutato assetto della responsabilità medica (legge del 2012
c.d. Legge Balduzzi, e del 2017 dalla Legge Gelli-Bianco); peraltro va considerato che la riforma ex lege n. 219/2017, ha normativamente disciplinato e chiarito le questioni in materia e non è applicabile al caso di specie, trattandosi di intervento eseguito nel 2010.
pagina 9 di 14 Occorre nella specie valutare se le doglianze dell'appellante siano indirizzate ad ottenere un ristoro risarcitorio, sì per violazione degli obblighi informativi, ma comunque in funzione della prospettata lesione del danno alla salute.
Va quindi compreso se sia stato prospettato un nesso causale tra carenza del consenso informato e pregiudizio alla salute.
Deve esser rilevato che in prime cure è stato asserito che i pregiudizi alla salute lamentati, sono stati conseguenza dell'omesso accertamento della natura della massa oggetto di asportazione per la migliore pianificazione dell'intervento che avrebbero consentito alla paziente di scegliere tra escissione totale o parziale, nulla deducendosi circa i relativi riflessi di danno, evidenziati solo in grado di appello.
Risulta in sostanza esser stata dedotta la sussistenza di un danno derivante dalla sola omessa/insufficiente informativa da parte dei medici, senza esplicitazione delle correlate conseguenze pregiudizievoli.
Va al riguardo considerato che il pregiudizio al diritto di autodeterminazione, può comportare conseguenze di danno in caso di riscontrate omissioni nell'attività informativa, ma che i riflessi di danno devono esser allegati ed oggetto di riscontro - in termini di valutazione controfattuale- non potendosi ritenere che il danno sia in re ipsa, e configurabile in conseguenza della sola ravvisata violazione.
Dalle allegazioni argomentative dell'appellante, non è dato apprezzare quali siano stati i riflessi in termini di pregiudizio alla autodeterminazione, e quali scelte avrebbe in alternativa compiuto ove più correttamente informato.
Né sono stati prospettati profili di interferenza tra omessa informazione, e pregiudizi alla salute lamentati, tra l'altro insussistenti nel caso di specie proprio perché sulla base delle verifiche
(assenza di sintomi, ecografia) ragionevolmente il dott. ha proceduto alla escissione CP_3 totale della tumefazione (peraltro prescritta da altro specialista), ritenendo non si trattasse di schwannoma ma di linfonodo patologico per tutte le ragioni illustrate in premessa e non avendo peraltro lamentato l'appellante di non avere ricevuto informazioni esaustive (come riportato nel modulo di consenso informato) rispetto alla patologia ragionevolmente diagnosticata in vista dell'intervento (“linfadenomatia sovra claveare”).
Va qui precisato che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con la constatazione dell'eventus-damni, essendo richiesta, per l'insorgenza della responsabilità, la prova di una determinata conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile causalmente, ex art. 1223 c.c., a tale evento.
pagina 10 di 14 Posto quindi che la domanda risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione può astrattamente avere ad oggetto sia il danno biologico per inesatta esecuzione del trattamento sanitario, sia altri e diversi danni di natura non patrimoniale -non incidenti sulla capacità psicofisica- o anche patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018,n. 17022), deve ritenersi che il danno-conseguenza va comunque e sempre allegato e provato, dovendosi comunque, in caso di lamentato pregiudizio alla salute correlato alla omessa informazione, valutare quale scelta avrebbe compiuto il paziente se informato dei rischi prevedibili derivanti dall'atto medico.
Pertanto, in mancanza di allegazione e prova -da parte del danneggiato- di specifiche tipologie di danni-conseguenza, all'omessa informazione non consegue alcun obbligo risarcitorio, poiché il trattamento sanitario sarebbe stato comunque eseguito (Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017, n.
24074; Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19199).
Resta fermo che i pregiudizi di natura non patrimoniale, per essere risarcibili, devono varcare la soglia di serietà/gravità (Cass. civ. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975), nonché la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. civ. sez. III, 23 marzo
2018 n. 7248; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022; Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2018, n.
20885).
Deve esser inoltre precisato che l'allegazione dei fatti dimostrativi dell'opzione che «a monte» il paziente avrebbe esercitato, costituisce elemento integrante dell'onere della prova del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, gravante - secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c.- sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 19 luglio 2018, n. 19199).
Nel caso di specie l'appellante si è -si ribadisce- limitata a dedurre le carenze concernenti il consenso informato, senza tuttavia allegare null'altro ai fini della configurabilità dei riflessi e conseguenze di danno, che possa consentire di ravvisare i presupposti per giungere a ritenere la riconoscibilità dei danni richiesti.
Deve al riguardo esser anche rilevato che il paziente che alleghi l'inadempimento da parte del medico agli obblighi informativi è pertanto onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che, come da costante giurisprudenza:
a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuata in base al criterio della c.d. “vicinanza della prova”;
pagina 11 di 14 c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit.
Tale prova può essere offerta anche con il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni
(Cass., Sez. III, 11.11.2019, n. 28985)
Va, nella specie, sì rilevato che il modulo del consenso informato versato in atti, risulta chiaramente carente dal punto di vista informativo, essendo privo di informazioni di dettaglio, e non essendo neppure indicata la tipologia di intervento da eseguire, e non risultando che al paziente sia stata fornita una pluralità di informazioni riguardo all'intervento programmato, quali, in particolare: vantaggi e svantaggi dell'intervento (in relazione ad aspettative sulla qualità di vita); eventuali soluzioni o tecniche alternative;
l'incidenza di complicanze, tali da poter comportare un peggioramento delle condizioni fisiche sino all'invalidità permanente o alla morte.
Può quindi esser constatata la violazione degli obblighi informativi da parte dei medici che ebbero in cura l'attore.
Pur stanti tali rilievi, non risultano tuttavia ed affatto fornite allegazioni sulle conseguenze di danno correlatamente riconducibili a tali omissioni.
Al riguardo si rileva che la S.C. (Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, n.8163) chiarito che “Nel caso di inottemperanza da parte del medico all'obbligo di adeguata informazione nei confronti di un paziente circa un trattamento sanitario che, seppur correttamente eseguito, ha provocato conseguenze dannose non imprevedibili per la salute, la violazione del diritto all'autodeterminazione può fondare la pretesa del risarcimento del danno, in quanto abbia concorso causalmente a produrlo, solo qualora il paziente dimostri con ogni mezzo di prova che, ove debitamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento.”
Può peraltro ritenersi presumibile che la scelta del paziente sarebbe stata quella di adesione alle indicazioni dei medici.
In primis perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione sulla necessità/opportunità dell'intervento operato dal medico, costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit, ancor più in presenza di una patologia pur non corrispondente a quanto emerso dall'esame istologico ma ragionevolmente riscontrabile dall'esame obiettivo e dall'ecografia e peraltro segnalata da altro specialista e in ogni caso diagnosticabile proprio a seguito di escissione e successiva biopsia, dovendosi quindi ritenere corretto il ragionamento compiuto proprio in tali termini dal Giudice di Parte_5
pagina 12 di 14 E quindi perché non è stato neppure dedotto, e tanto meno provato, che il paziente di specie non si sarebbe sottoposto, anche a fronte di informazioni più approfondite al riguardo, all'intervento eseguito, dovendosi sempre ribadire che la tecnica utilizzata non risulta incongrua (come ribadito dalle due consulenze validamente espletate) e che non si sono appalesati errori nell'esecuzione dell'intervento.
Va comunque considerato che l'appellante si è limitata a lamentare la mera violazione degli obblighi informativi, senza al contempo chiarire quale alternativa terapeutica avrebbe privilegiato rispetto al diverso trattamento chirurgico praticato.
Al riguardo occorre peraltro considerare che (Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n.7385) il danno allegato deve aver “superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, dovendosi quindi valutare che il “pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi …..si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite”, e non potendo ritenersi risarcibile “un presunto danno quando nell'omessa informazione non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a se stessa”.
In definitiva l'istanza risarcitoria può e deve essere accolta quando il diritto all'autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendone l'antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli, e la cui lesione vada ad incidere sul principio di solidarietà nei riguardi della vittima e sulla soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità.
Va in definitiva considerato che (Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, n. 27268) “In tema di attività medico-chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.”
Nella specie non è dato ravvisare, alla stregua di quanto acclarato dal CTU, la riconducibilità delle conseguenze lamentate alle condotte imputate al dott. CP_3
pagina 13 di 14 Con riferimento alla ipotesi sub b) indicata nella richiamata pronuncia, mancano sia allegazioni argomentative, sia riscontri al riguardo, dovendosi quindi condividersi anche sotto tale profilo le argomentazioni formulate sul punto dal Giudice di Prime Cure.
Le suesposte considerazioni implicano il rigetto dell'appello proposto e la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato della controversia a bassa complessità, al di sotto dei medi di tariffa e con l'esclusione della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4126/2023 del Parte_1
18.10.2023 depositata il 19.10.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno di essi in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1443 dell'anno 2023
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Casamassima (BA), al Largo Fiera n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
Massimo Birardi (c.f. ) e dell'Avv. Monica Portaccio (c.f. C.F._2
che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su C.F._3 separato foglio;
-appellante-
E
, d'ora innanzi (P. Iva , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Caputo, CP_ (c.f. ), con lui elettivamente domiciliata in al Lungomare Starita n. 6, in C.F._4 virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 25.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc previa concessione di termini per note, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il dott. Parte_1 CP_3
e la deducendo che:
[...] CP_2
a) in data 06.10.2010 è stata ricoverata in “Day Surgery” presso l'Unità Operativa Chirurgia
Generale, del presidio ospedaliero “Fallacara” di Triggiano, per “l'asportazione di una
pagina 1 di 14 “linfadenopatia sovracalveare sx” preceduta da prelievo sanguigno di “routine” per il controllo della glicemia, azotemia, creatininemia, emocromo. P.T. e P.TT., NA-K, venendo sottoposta a ECG;
b) l'intervento è stato eseguito dal medico chirurgo dott. che praticato una Controparte_3
“biopsia escissionale” con asportazione del linfonodo che all'esame istologico ha evidenziato
“Shwannoma con aspetti di tipo A e B di Tessuto fibroso circostante comprendente alcuni Per_1 tronchicini nervosi”;
c) al risveglio dall'anestesia ha accusato forti dolori nella regione scapolare sinistra associati a ipotonia e paralisi dell'arto superiore sinistro, sicché è stata disposta radiografia del torace e consulenza neurologica presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale Di Venere, ove è stata trasportata a mezzo di una ambulanza;
d) il nesso di causalità tra la lesione neurologica e l'intervento di asportazione del linfonodo è stato attestato dal foglio di accettazione dell'Ospedale Di Venere che ha rilevato la paresi dell'arto quale complicazione dell'intervento di asportazione del linfonodo;
CP_ e) a causa della lesione il 14.10.2010, giorno in cui veniva dimessa dall'Ospedale Di Venere di l'attrice non riusciva a prestare l'attività lavorativa decorrente dalla medesima data con la qualifica di addetta alle vendite presso il negozio di abbigliamento “Zara Italia s.r.l.”;
f) si è, quindi, sottoposta a numerose indagini e terapie riabilitative, cui seguiva un deficit funzionale residuo dell'arto sinistro con postumi invalidanti, quantificati nella misura del 20% e di 40 giorni di ITT, 90 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25%;
g) ha contestato al dott. e alla struttura ospedaliera “Fallacara” di Triggiano, in virtù del CP_3
c.d. “contratto di spedalità”, la violazione del consenso informato e l'erroneo svolgimento dell'intervento, con particolare riferimento alla mancata esecuzione degli esami strumentali ed ematici volti all'accertamento della natura della formazione da asportare, che avrebbero dovuto precedere l'operazione al fine di selezionare la migliore tecnica chirurgica.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dei convenuti, in solido tra loro, nella causazione del danno subito e di condannare il dott.
[...]
e la al risarcimento di tutti i danni patiti, biologico, morale, patrimoniale, non CP_3 CP_2 patrimoniale ed esistenziale nella misura di 89.805,61 euro, oltre interessi e rivalutazione, cui si aggiunga il danno patrimoniale da determinarsi in corso di giudizio, con vittoria di spese di lite.
Il dott. si è costituito in giudizio, deducendo che la è stata Controparte_3 Parte_1 correttamente informata sui possibili rischi e complicanze inerenti l'operazione, come risulta dal modulo di consenso informato regolarmente sottoscritto dalla paziente in data 06.10.2010, ma anche verbalmente, e che la lesione neurologica lamentata era già stata riscontrata nel mese di giugno 2010 dall'ematologo, su indicazione del quale l'attrice aveva effettuato un esame ecografico presentato in occasione dell'intervento.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 14 Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la domanda attorea sia nell'an che nel CP_1 qunatum, deducendo la assenza di elementi a sostegno dell'inadempimento del dott. e CP_3 della struttura ospedaliera ex art. 1218 cc per mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta attribuita al sanitario ed i danni lamentati dall'attrice, nonché la corretta acquisizione del consenso.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, nonché mediante interrogatorio formale del dott. CP_3 prova testimoniale e ctu, è stata decisa con la sentenza n. 4126/2023 pubblicata il 18.10.2023 con cui il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite e di ctu nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della . Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere corretta la condotta del dott. il quale CP_3 non ha eseguito ulteriori esami al fine di pervenire ad una corretta diagnosi e, dinnanzi a una diagnosi misconosciuta, ha deciso di effettuare l'asportazione radicale e profonda della lesione
(causa dell'impotenza funzionale dell'arto sinistro), piuttosto che estrapolare solo un pezzo della tumefazione, di fatto optando per la scelta più pericolosa per la salute della paziente e, quindi, violando la diligenza professionale qualificata richiesta al chirurgo ai sensi dell'art. 1218 c.civ.
Ha, in particolare, segnalato che la circostanza per cui la migliore tecnica operatoria per lo
“swannoma” fossa l'asportazione radicale presupponesse quale antecedente logico la previa diagnosi della patologia e poi l'autorizzazione all'intervento di asportazione radicale, con la consapevolezza per la paziente dei rischi neurologici correlati.
Ha lamentato la laconicità della cartella clinica, recante la menzione di una ecografia portata in visione, senza altre informazioni circa il referto dell'esame strumentale, con responsabilità del sanitario nell'incompleta compilazione della cartella clinica, non avendo la sentenza appellata dato conto del perché non siano stati eseguiti ulteriori esami strumentali e la presenza nell'esame istologico di alcuni “tronchicini nervosi”, da porsi in relazione causale con il successivo trasferimento presso l'Ospedale Di Venere.
Vengono poi evidenziati dubbi in ordine all'effettiva esecuzione di ecografia in altra struttura sanitaria, di cui non viene riportato l'esito, che avrebbe consentito di acquisire migliori informazioni.
Ha aggiunto l'appellante che la biopsia escissionale serviva solo per formulare una diagnosi corretta, al fine di conoscere la natura della tumefazione, dovendosi valutare preliminarmente il grado di infiltrazione per la corretta individuazione della profondità tissutale.
Ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto preferibile l'operata escissione radicale (che ha evitato recidive locali) poiché la scelta del tipo di intervento avrebbe dovuto seguire e non precedere la diagnosi, comportando invece l'impotenza funzionale dell'arto pagina 3 di 14 sinistro, dovendo il paziente essere messo in grado di scegliere tra due alternative chirurgiche
(escissione totale o parziale) e il medico tenuto a scegliere quella meno pericolosa per la salute del paziente, dovendosi compiere la valutazione dell'inadempimento della struttura sanitaria sulla base di giudizio controfattuale che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto con la previa diagnosi preoperatoria di “swannoma”.
2. Contestazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lesione iatrogena di natura nervosa non sia stata conseguenza dell'intervento, dovendo questa generarsi (in relazione alla localizzazione anatomica) in corrispondenza di uno dei 5 rami di origine del plesso brachiale o quantomeno in corrispondenza dei tronchi primari e non a livello delle diramazioni terminali, lontani dalla sede chirurgica.
Ha lamentato, in particolare, l'appellante che l'osservazione del collegio peritale è avvenuta a distanza di 13 anni e non considera le precedenti CTU, le visite dei sanitari e gli esiti degli esami strumentali, avendo il dott. e il dott. (il cui elaborato peritale è stato Per_2 Per_3 dichiarato nullo) quantificato l'invalidità temporanea e i postumi permanenti conseguenti all'intervento e non avendo il Tribunale chiarito come mai, in presenza di consulenze discordanti
(anche in ordine all'inevitabilità delle complicazioni), abbia preferito aderire alla relazione dei dottori e , non essendo l'appellante neppure a conoscenza della patologia Pt_2 Pt_3 pregressa di natura discale.
3. il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere non allegato il pregiudizio sofferto dall'appellante e ritenuto esenti da colpe per violazione del consenso informato le parti appellate, contravvenendo al principio per cui, in applicazione della regola del riparto dell'onere della prova, in caso di contestazione della paziente, viene a gravare sul medico la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere la scelta consapevole e, dunque, di aver correttamente adempiuto all'obbligo informativo preventivo.
Sul punto ha evidenziato che nel caso di specie sono ravvisabili entrambi i danni derivanti dalla violazione da parte del sanitario del dovere di informare il paziente, il danno alla salute e il danno da lesione del diritto dell'autodeterminazione, atteso che la non si sarebbe mai Parte_1 sottoposta ad un intervento differente da quello assentito e che avrebbe potuto comportare una degenza post-operatoria prolungata oltre il giorno del ricovero, esponendola così al rischio di non presentarsi sul luogo di lavoro, nell'ambito, peraltro, della sua prima esperienza lavorativa.
Ha richiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dei convenuti, in solido tra loro, nella causazione del danno subito e di condannare il dott. e la Controparte_3 CP_2 al risarcimento di tutti i danni patiti, biologico, morale, patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale nella misura di 89.805,61 euro, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
pagina 4 di 14 Si è costituito il dott. il quale, evidenziando di aver dimostrato la Controparte_3 conformità del proprio operato a quanto prescritto dalle linee guida e dalla prassi chirurgica e, quindi, di aver assolto l'onere di provare l'insussistenza del nesso causale tra la situazione patologica della paziente e la propria condotta, ha dedotto che le pretese avanzate da quest'ultima sono state drasticamente smentite dalla perizia a firma dott.ssa e dott. Pt_2
, secondo cui il ridotto reclutamento di unità motorie dei muscoli deltoide e bicipite di Pt_3 sinistra della è da correlarsi ad una patologia compressiva discale e non ad un danno Parte_1 compatibile con l'intervento.
L'appellato ha evidenziato che il Giudice di Prime Cure ha ricondotto correttamente il proprio convincimento alle risultanze delle ctu espletate, le quali risultano precise, complete e non contraddittorie, sia con riguardo alle condizioni di salute della paziente nel momento in cui la prestazione medica è stata resa, sia con riguardo alle sintomatologie dalla medesima manifestate in epoca successiva, e ritenuto, invece, infondate le considerazioni medico-legali che secondo l'appellante avrebbero potuto essere le scelte alternative del chirurgo.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e il risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, oltre vittoria di spese.
Si è costituita la la quale, asserendo il buon operato del dott. ha dedotto che CP_2 CP_3
l'addebito di mancata diagnosi mossa nei confronti di quest'ultimo viene meno rispetto all' accertamento sul campo operatorio e alla necessità di procedere all' asportazione radicale della lesione di cui era affetta la , risultando prive di pregio le considerazioni relative alla Parte_1 assenza di preventiva diagnosi e dell'assenza di consenso all'asportazione eseguita, sicché le conseguenze dell'intervento sono causalmente ricollegabili alla patologia sofferta dalla paziente e non alle modalità di esecuzione dell'operazione chirurgica.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 cpc all'udienza del 25.06.2025.
******
Primo motivo di appello : il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere corretta la condotta del dott. , il quale non ha eseguito ulteriori esami al fine di pervenire ad una corretta CP_3 diagnosi e, dinnanzi a una diagnosi misconosciuta, ha deciso di effettuare l'asportazione radicale e profonda della lesione (causa dell'impotenza funzionale dell'arto sinistro), piuttosto che estrapolare solo un pezzo della tumefazione, di fatto optando per la scelta più pericolosa per la salute della paziente e, quindi, violando la diligenza professionale qualificata richiesta al chirurgo ai sensi dell'art. 1218 c.civ., anche e sulla base del giudizio controfattuale da compiersi in tema di responsabilità medica. pagina 5 di 14 In sostanza, l'appellante si duole della circostanza secondo cui il chirurgo non avrebbe svolto tutti gli esami necessari per pervenire ad una corretta diagnosi di “swannoma”, necessaria al fine di poter adeguatamente scegliere il tipo di intervento chirurgico da effettuare (escissione totale o parziale della tumefazione), di fatto procedendo “alla cieca” ed optando per la soluzione terapeutica più pericolosa per la salute della paziente.
Il motivo di appello è infondato.
Premettendosi che la parte appellante ha rinunciato nel corso del giudizio di primo grado a proporre querela di falso avverso la cartella clinica dell'Ospedale “Fallacara” di Triggiano nella parte in cui riporta il previo esame, da parte del dott. di ecografia portata direttamente CP_3 dalla paziente, sicchè deve ritenersi che il previo esame diagnostico sia stato eseguito, deve osservarsi quanto segue.
Innanzitutto, la cartella clinica riporta – e il dato risulta circostanza pacifica e comunque non contestata – alla voce “anamnesi patologica prossima” che nel mese di luglio 2010 è stata constatata la presenza di “tumefazione sovra claveare sin. valutata dall'ematologa che ha consigliato la biopsia”, protuberanza “del diametro di 2x2 cm duro-elastica” ancora presente a distanza di tre mesi dal riscontro alla data dell'intervento di day hospital (06.10.2010) senza la segnalazione di ulteriori particolari caratteristiche estrinseche o specifica sintomatologia (dolore alla palpazione ecc…), peraltro neppure mai segnalate dall'appellante nei termini per la formazione del thema decidendum.
Come riferito da entrambi i CTU, gli schwannomi sono tumori benigni che nascono dalla proliferazione delle cellule di , rari nella localizzazione del plesso brachiale (pagg. 13-14 Per_4 relazione dott. e 13 CTU dott.ri , i quali si manifestano oltre che con la Per_2 Persona_5 evidenziata tumefazione anche con “dolore irradiato (44%), parestesie (44%), dolore locale (16%).
Frequente il tingling distale alla percussione (segno di Tinel)” (pag. 13 CTU).
Dovendosi, pertanto, valutare la condotta colposa di un medico non ex post, ma tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto e quindi ex ante (Cassazione 24922/2019), tra cui le condizioni di salute in cui il paziente si trovava al momento della visita che ha immediatamente preceduto la escissione totale della tumefazione, è evidente che, risultando eseguita in altra sede ed esaminata dal dott. l'ecografia portata in visione dalla paziente (tant'è che risulta indicata in CP_3 cartella clinica la grandezza della tumefazione, di diametro di cm 2, ricavabile solo con la misurazione in sede di ecotomografia), in assenza nella visita preoperatoria di rilievi circa eventuali criticità emerse a seguito dell'ecografia prodotta dalla paziente – che si è presentata al nosocomio barese per eseguire biopsia escissionale su prescrizione dello specialista ematologo –
(p.es. dolore alla palpazione o altro, nulla essendo riportato in cartella clinica o addotto sul punto dalla stessa parte appellata), non poteva porsi ragionevolmente il sospetto della presenza di patologia rara nella sede in cui è stata rinvenuta e diagnosticabile solo con Per_6 pagina 6 di 14 asportazione ed esame istologico (pag. 20 CTU , tenuto conto che il motivo di Persona_5 appello si fonda sull'erroneo presupposto secondo cui la diagnosi della patologia doveva compiersi necessariamente prima della praticata escissione totale (oltretutto indicato da altro specialista, dato anche questo riportato nella cartella clinica e non contestato dall'appellante), compiuta in day hospital, non controindicata e peraltro risolutiva della patologia perché ha eliminato il rischio di recidive (pag. 21 consulenza e pag. 6 chiarimenti e Persona_5 conclusioni dott. ). Per_2
Pertanto, le caratteristiche estrinseche della tumefazione – grandezza, consistenza duro-elastica, singola, monolaterale, non regredita dalla sua comparsa a luglio 2010 alla data dell'intervento, in soggetto giovane di sesso femminile in assenza di ulteriore sintomatologia – secondo le linee guida dell' sui linfomi hanno correttamente indotto il dott. a ritenere che si Parte_4 CP_3 trattasse di formazione lipomatosa o cisti sebacea, oltre che si patologia linfonodale di altra natura, nonché neoplastica e a procedere con la prescritta escissione e successiva biopsia (pag. 10
e 18 CTU , risultando la diagnosi in corso di intervento ardua e non definitiva e Persona_5 comunque necessitante di indagine microscopica/istologica per la quale doveva procedersi ad escissione.
Peraltro, lo stesso dott. (autore della prima relazione, pag. 14) ha evidenziato che Per_2
l'ecotomografia risulta l'esame di prima scelta nell'identificazione delle localizzazioni tumorali e che solo a seguito di “sospetto di swannoma” deve procedersi ad esame di secondo livello (pag.
14 CTU e pag. 3 chiarimenti) con TC ed RM, che non possono prescriversi “a priori” secondo la buona pratica medica, risultando diagnosticata la patologia proprio solo e grazie al successivo esame istologico, patologia di cui ha sottolineato (pag. 17) il carattere “imprevisto” con conclusioni – al contrario di quanto asserito dall'appellante - identiche sul punto a quelle rese nella seconda CTU (pag. 20).
Secondo motivo di appello : contestazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lesione iatrogena di natura nervosa non sia stata conseguenza dell'intervento, dovendo questa generarsi (in relazione alla localizzazione anatomica) in corrispondenza di uno dei 5 rami di origine del plesso brachiale o quantomeno in corrispondenza dei tronchi primari e non a livello delle diramazioni terminali, lontani dalla sede chirurgica.
Il motivo di appello è infondato.
Si osserva, invero, che il dott. (pag. 18 della relazione peritale) ha segnalato che le Per_2 complicanze sopraggiunte nell'immediato postoperatorio sono insite e possibili nella natura della patologia, risultando quindi conclusione coerente – al contrario di quanto lamentato dall'appellante – con quelle raggiunte nella seconda CTU in ordine alle lesioni nervose (pag. 12).
pagina 7 di 14 Inoltre, la CTU collegiale, in modo più approfondito, ha anche escluso alcun nesso causale tra l'intervento e i postumi permanenti lamentati, evidenziando che :
- non puo' escludersi che la sintomatologia lamentata nell'immediato postoperatorio sia da correlarsi più che all'errata operazione chirurgica quanto alla natura della patologia, scoperta solo con l'esame istologico, ossia una lesione acuta determinata dall'asportazione dello schwannoma, parte integrante del nervo “momentaneamente” leso (vista anche la presenza di “tronchicini nervosi” nel pezzo sottoposto a biopsia) definita (vedi elettromiografia del 24.02.2011)
“neuroaprassia”, consistente nella perdita di conduzione nervosa per lesione (in questo caso del rivestimento mielinico delle cellule di ), compressione o ischemia, con recupero Per_4 completo, nella specie avvenuto (pagg. 12-13 CTU);
- la lesione riscontrata risulta incompatibile con la sede dell'intervento (regione sovra claveare) , poiché questa avrebbe dovuto manifestarsi in corrispondenza di uno dei 5 rami di origine del plesso brachiale o in corrispondenza dei tronchi primari e non nelle diramazioni terminali
(lontane dalla sede anatomica in cui è stata praticata l'escissione), cagionando denervazione e fascicolazioni molto più estese rispetto a quelle riscontrate ed essendosi manifestata solo una
“riduzione del reclutamento delle unità motorie dei muscoli deltoide e bicipite di sinistra”, da ricondursi a diversa patologia discale (pag. 17 CTU);
- irrilevante risulta la circostanza secondo cui sia il dott. che il dott. (autore della Per_2 Per_3
CTU dichiarata nulla) abbiano quantificato l'invalidità temporanea e i postumi permanenti riscontrati, risultando detta valutazione in ogni caso richiesta nei quesiti formulati al primo e risultando la seconda CTU nulla proprio a seguito di eccezione sollevata dall'appellante nelle osservazioni alla CTU depositate il 10.02.2022;
- parimenti irrilevante risulta la circostanza secondo cui le valutazioni dei dott.ri e Pt_2 Pt_3 non sarebbero valide perché compiute a 13 anni dall'intervento a fronte della diagnosi contenuta nella cartella clinica dell'Ospedale Di Venere ove la è stata ricoverata subito dopo la Parte_1 praticata escissione, tenuto conto che la precedente CTU a firma del dott. è stato Per_2 eseguito comunque 4 anni dopo l'intervento e che la visita della è stata anche corredata Parte_1 da ulteriore elettromiografia del 26.10.2022 per la verifica dei danni sussistenti, la cui collocazione ha escluso il nesso causale con l'intervento.
Terzo motivo di appello : il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere non allegato il pregiudizio sofferto dall'appellante e ritenuto esenti da colpe per violazione del consenso informato le parti appellate, contravvenendo al principio per cui, in applicazione della regola del riparto dell'onere della prova, in caso di contestazione della paziente, viene a gravare sul medico la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere la scelta consapevole e, dunque, di aver correttamente adempiuto all'obbligo informativo preventivo.
Si osserva in proposito che dall'esame del thema decidendum emerge che la , pur avendo Parte_1 correlato la domanda di ristoro del danno sia alla violazione del diritto all'autodeterminazione in pagina 8 di 14 sé considerato che alla salute, senza indicare quali conseguenze pregiudizievoli avrebbe patito, allegando solo in sede di appello che la non si sarebbe mai sottoposta ad un intervento Parte_1 differente da quello assentito e che avrebbe potuto comportare una degenza post-operatoria prolungata oltre il giorno del ricovero, esponendola così al rischio di non presentarsi sul luogo di lavoro, nell'ambito, peraltro, della sua prima esperienza lavorativa e vicenda segnalata in primo grado solo con specifico riferimento al danno patrimoniale di cui ha chiesto il ristoro.
Il motivo di appello è infondato.
Va al riguardo affrontata la tematica del consenso informato, che è stata oggetto delle doglianze dell'appellante, e per non esser stato adeguatamente reso edotto delle caratteristiche ed effetti dell'intervento, avendo firmato un modulo neppure completamente compilato.
Occorre, in merito agli obblighi informativi -e relativa adeguatezza rispetto alla prospettazione dei rischi dell'intervento, delle sue complicanze e delle alternative terapeutiche-, precisare che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria è espressione di esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica.
Tale diritto deve essere tenuto distinto dal diritto alla salute, e quindi alla integrità psico-fisica.
Va comunque considerato che può esservi interferenza tra i due illeciti derivanti dalla lesione dei due diritti testè indicati, che possono quindi concorrere nella produzione del medesimo danno.
Pertanto “l'omissione del medico (ha) una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, la salute e l'autodeterminazione, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.” (Cass. n. 28895/2019).
Occorre quindi comprendere se ed in che termini la violazione degli obblighi informativi, possa comportare riflessi pregiudizievoli per danno alla salute, ed anche se tale violazione possa comportare incidenza in termini mera lesione del diritto alla autodeterminazione, e con quali conseguenze di danno.
Va considerato che la condotta omissiva o reticente del medico è comunque illecita poiché viola un diritto fondamentale della persona, essendo dunque contra jus, indipendentemente dall'inquadramento del rapporto medico-paziente nello schema contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale, senza che rilevi il mutato assetto della responsabilità medica (legge del 2012
c.d. Legge Balduzzi, e del 2017 dalla Legge Gelli-Bianco); peraltro va considerato che la riforma ex lege n. 219/2017, ha normativamente disciplinato e chiarito le questioni in materia e non è applicabile al caso di specie, trattandosi di intervento eseguito nel 2010.
pagina 9 di 14 Occorre nella specie valutare se le doglianze dell'appellante siano indirizzate ad ottenere un ristoro risarcitorio, sì per violazione degli obblighi informativi, ma comunque in funzione della prospettata lesione del danno alla salute.
Va quindi compreso se sia stato prospettato un nesso causale tra carenza del consenso informato e pregiudizio alla salute.
Deve esser rilevato che in prime cure è stato asserito che i pregiudizi alla salute lamentati, sono stati conseguenza dell'omesso accertamento della natura della massa oggetto di asportazione per la migliore pianificazione dell'intervento che avrebbero consentito alla paziente di scegliere tra escissione totale o parziale, nulla deducendosi circa i relativi riflessi di danno, evidenziati solo in grado di appello.
Risulta in sostanza esser stata dedotta la sussistenza di un danno derivante dalla sola omessa/insufficiente informativa da parte dei medici, senza esplicitazione delle correlate conseguenze pregiudizievoli.
Va al riguardo considerato che il pregiudizio al diritto di autodeterminazione, può comportare conseguenze di danno in caso di riscontrate omissioni nell'attività informativa, ma che i riflessi di danno devono esser allegati ed oggetto di riscontro - in termini di valutazione controfattuale- non potendosi ritenere che il danno sia in re ipsa, e configurabile in conseguenza della sola ravvisata violazione.
Dalle allegazioni argomentative dell'appellante, non è dato apprezzare quali siano stati i riflessi in termini di pregiudizio alla autodeterminazione, e quali scelte avrebbe in alternativa compiuto ove più correttamente informato.
Né sono stati prospettati profili di interferenza tra omessa informazione, e pregiudizi alla salute lamentati, tra l'altro insussistenti nel caso di specie proprio perché sulla base delle verifiche
(assenza di sintomi, ecografia) ragionevolmente il dott. ha proceduto alla escissione CP_3 totale della tumefazione (peraltro prescritta da altro specialista), ritenendo non si trattasse di schwannoma ma di linfonodo patologico per tutte le ragioni illustrate in premessa e non avendo peraltro lamentato l'appellante di non avere ricevuto informazioni esaustive (come riportato nel modulo di consenso informato) rispetto alla patologia ragionevolmente diagnosticata in vista dell'intervento (“linfadenomatia sovra claveare”).
Va qui precisato che la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con la constatazione dell'eventus-damni, essendo richiesta, per l'insorgenza della responsabilità, la prova di una determinata conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile causalmente, ex art. 1223 c.c., a tale evento.
pagina 10 di 14 Posto quindi che la domanda risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione può astrattamente avere ad oggetto sia il danno biologico per inesatta esecuzione del trattamento sanitario, sia altri e diversi danni di natura non patrimoniale -non incidenti sulla capacità psicofisica- o anche patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018,n. 17022), deve ritenersi che il danno-conseguenza va comunque e sempre allegato e provato, dovendosi comunque, in caso di lamentato pregiudizio alla salute correlato alla omessa informazione, valutare quale scelta avrebbe compiuto il paziente se informato dei rischi prevedibili derivanti dall'atto medico.
Pertanto, in mancanza di allegazione e prova -da parte del danneggiato- di specifiche tipologie di danni-conseguenza, all'omessa informazione non consegue alcun obbligo risarcitorio, poiché il trattamento sanitario sarebbe stato comunque eseguito (Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2017, n.
24074; Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19199).
Resta fermo che i pregiudizi di natura non patrimoniale, per essere risarcibili, devono varcare la soglia di serietà/gravità (Cass. civ. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975), nonché la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. civ. sez. III, 23 marzo
2018 n. 7248; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022; Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2018, n.
20885).
Deve esser inoltre precisato che l'allegazione dei fatti dimostrativi dell'opzione che «a monte» il paziente avrebbe esercitato, costituisce elemento integrante dell'onere della prova del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, gravante - secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c.- sul danneggiato (Cass. civ. sez. III, 19 luglio 2018, n. 19199).
Nel caso di specie l'appellante si è -si ribadisce- limitata a dedurre le carenze concernenti il consenso informato, senza tuttavia allegare null'altro ai fini della configurabilità dei riflessi e conseguenze di danno, che possa consentire di ravvisare i presupposti per giungere a ritenere la riconoscibilità dei danni richiesti.
Deve al riguardo esser anche rilevato che il paziente che alleghi l'inadempimento da parte del medico agli obblighi informativi è pertanto onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che, come da costante giurisprudenza:
a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuata in base al criterio della c.d. “vicinanza della prova”;
pagina 11 di 14 c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit.
Tale prova può essere offerta anche con il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni
(Cass., Sez. III, 11.11.2019, n. 28985)
Va, nella specie, sì rilevato che il modulo del consenso informato versato in atti, risulta chiaramente carente dal punto di vista informativo, essendo privo di informazioni di dettaglio, e non essendo neppure indicata la tipologia di intervento da eseguire, e non risultando che al paziente sia stata fornita una pluralità di informazioni riguardo all'intervento programmato, quali, in particolare: vantaggi e svantaggi dell'intervento (in relazione ad aspettative sulla qualità di vita); eventuali soluzioni o tecniche alternative;
l'incidenza di complicanze, tali da poter comportare un peggioramento delle condizioni fisiche sino all'invalidità permanente o alla morte.
Può quindi esser constatata la violazione degli obblighi informativi da parte dei medici che ebbero in cura l'attore.
Pur stanti tali rilievi, non risultano tuttavia ed affatto fornite allegazioni sulle conseguenze di danno correlatamente riconducibili a tali omissioni.
Al riguardo si rileva che la S.C. (Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, n.8163) chiarito che “Nel caso di inottemperanza da parte del medico all'obbligo di adeguata informazione nei confronti di un paziente circa un trattamento sanitario che, seppur correttamente eseguito, ha provocato conseguenze dannose non imprevedibili per la salute, la violazione del diritto all'autodeterminazione può fondare la pretesa del risarcimento del danno, in quanto abbia concorso causalmente a produrlo, solo qualora il paziente dimostri con ogni mezzo di prova che, ove debitamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento.”
Può peraltro ritenersi presumibile che la scelta del paziente sarebbe stata quella di adesione alle indicazioni dei medici.
In primis perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione sulla necessità/opportunità dell'intervento operato dal medico, costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit, ancor più in presenza di una patologia pur non corrispondente a quanto emerso dall'esame istologico ma ragionevolmente riscontrabile dall'esame obiettivo e dall'ecografia e peraltro segnalata da altro specialista e in ogni caso diagnosticabile proprio a seguito di escissione e successiva biopsia, dovendosi quindi ritenere corretto il ragionamento compiuto proprio in tali termini dal Giudice di Parte_5
pagina 12 di 14 E quindi perché non è stato neppure dedotto, e tanto meno provato, che il paziente di specie non si sarebbe sottoposto, anche a fronte di informazioni più approfondite al riguardo, all'intervento eseguito, dovendosi sempre ribadire che la tecnica utilizzata non risulta incongrua (come ribadito dalle due consulenze validamente espletate) e che non si sono appalesati errori nell'esecuzione dell'intervento.
Va comunque considerato che l'appellante si è limitata a lamentare la mera violazione degli obblighi informativi, senza al contempo chiarire quale alternativa terapeutica avrebbe privilegiato rispetto al diverso trattamento chirurgico praticato.
Al riguardo occorre peraltro considerare che (Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n.7385) il danno allegato deve aver “superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, dovendosi quindi valutare che il “pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi …..si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite”, e non potendo ritenersi risarcibile “un presunto danno quando nell'omessa informazione non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a se stessa”.
In definitiva l'istanza risarcitoria può e deve essere accolta quando il diritto all'autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendone l'antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli, e la cui lesione vada ad incidere sul principio di solidarietà nei riguardi della vittima e sulla soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità.
Va in definitiva considerato che (Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, n. 27268) “In tema di attività medico-chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.”
Nella specie non è dato ravvisare, alla stregua di quanto acclarato dal CTU, la riconducibilità delle conseguenze lamentate alle condotte imputate al dott. CP_3
pagina 13 di 14 Con riferimento alla ipotesi sub b) indicata nella richiamata pronuncia, mancano sia allegazioni argomentative, sia riscontri al riguardo, dovendosi quindi condividersi anche sotto tale profilo le argomentazioni formulate sul punto dal Giudice di Prime Cure.
Le suesposte considerazioni implicano il rigetto dell'appello proposto e la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato della controversia a bassa complessità, al di sotto dei medi di tariffa e con l'esclusione della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4126/2023 del Parte_1
18.10.2023 depositata il 19.10.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno di essi in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
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