Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2951 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, nella qualità di curatore speciale della minore C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, residente in [...], C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato a Messina, in Via dei Mille 243, presso il proprio studio, il quale ha dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti – fax: 090683282, pec: PARTE Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n.243 – is.101, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maisano, (C.F.:
), fax: 090/683282, pec: C.F._4
1
procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc: CP_2
, residente in [...] – Voghera (PD); C.F._5
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Filiazione naturale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2024, l'avv. quale Parte_1
curatore speciale della minore chiedeva che fosse Persona_1
dichiarato che non era padre della predetta minore, in CP_2
quanto il riconoscimento da lui effettuato della predetta minore quale figlia nata fuori dal matrimonio non era corrispondente al vero. Osservava che madre della minore, aveva chiesto al Tribunale di Controparte_1
Messina, ai sensi dell'art. 264 c.c., la nomina di un curatore speciale nell'interesse della figlia minore, perché potesse instaurare azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, avendo ella intrattenuto, all'epoca del concepimento della figlia, rapporti di natura sessuale anche con altro uomo, pur avendo in buona fede attribuito la gravidanza ai rapporti avuti nel medesimo periodo con il , uomo Per_1
che poi sarebbe divenuto suo marito e dal quale si era successivamente separata. Rilevava che il Tribunale di Messina aveva accolto la suddetta domanda e nominato il deducente quale curatore. Chiedeva che fosse effettuata una indagine del DNA volta ad escludere la paternità del
. Per_1
2 Il ricorso introduttivo veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
Con comparsa tempestivamente depositata il 21.10.2024 si costituiva la quale confermava che con il passare degli anni i Controparte_1
tratti somatici della figlia erano divenuti sempre più difformi da quelli del
, suscitando in lei forti dubbi in ordine al fatto che questi fosse il Per_1
padre della minore, anche in considerazione del fatto che nel periodo del concepimento della figlia ella aveva avuto rapporti sessuali anche con un altro uomo. Non si opponeva, pertanto, alle richieste avanzate dal curatore speciale della figlia.
Non si costituiva, viceversa, il resistente nonostante CP_2
la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, sicché all'udienza del
28.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., veniva dichiarata la sua contumacia. Alla medesima udienza il Giudice delegato disponeva
C.T.U. per compiere tutti gli accertamenti diagnostici di tipo ematologico – genetico, ritenuti necessari sulla persona della minore e del resistente, nonché, ove utile o necessario, anche sulla persona della madre della minore, al fine di valutare la compatibilità genetica tra le parti rispetto al rapporto di filiazione.
Depositata la relazione di C.T.U., all'udienza del 06.05.2025 i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse decisa, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473 bis
.28 c.p.c.. Il Giudice delegato, pertanto, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Come è noto, l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità è prevista dall'art. 263 c.c. ed ha lo scopo di permettere di fare cadere il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio venuto in essere correttamente, ma non rispondente al vero. La
3 giurisprudenza di legittimità ha sovente evidenziato che chi agisce ai sensi dell'art. 263 c.c. deve dimostrare l'inesistenza del rapporto biologico tra colui che ha effettuato il riconoscimento ed il soggetto che è stato riconosciuto ed ha rilievo solo l'inesistenza del rapporto biologico, mentre non hanno importanza gli stati soggettivi di chi ha compiuto il riconoscimento, come, ad esempio, la consapevolezza della falsità di questo (Cass. 5886/91).
Va, poi, osservato che la riforma introdotta con D. Lgs. 154/2013, entrata in vigore il 07.02.2014, ha riformulato la disciplina normativa introducendo dei termini di esercizio dell'azione, diversi a seconda del soggetto che agisce, superando la regola previgente della imprescrittibilità dell'azione. In particolare, l'art. 263 c.c., nella sua attuale formulazione, prevede che l'azione per impugnare un riconoscimento non veridico sia imprescrittibile per il figlio, mentre per gli altri legittimati, sono previsti termini di decadenza: per i legittimati diversi dal figlio e dall'autore del riconoscimento non veritiero è previsto il termine di 5 anni, che decorre dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, mentre per l'autore del riconoscimento è previsto il termine di un solo anno, sempre dall'annotazione del riconoscimento ovvero, se questi abbia ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Non occorre, però, soffermarsi su tale questione, poiché nel caso in esame la domanda è stata proposta da un curatore speciale all'uopo nominato nell'interesse del figlio proprio per impugnare il riconoscimento ed è pacifico che in tal caso non sussiste alcun termine prescrizionale.
Quanto al merito, il ricorrente ha fornito prova adeguata della non veridicità del riconoscimento mediante l'espletamento di C.T.U. che ha esaminato il DNA estratto da campiono biologici prelevati dai soggetti interessati. In particolare, il C.T.U. dott. , nella Persona_2
4 relazione depositata il 26.03.2025, ha concluso affermando, all'esito di una indagine accurata e pienamente condivisibile, che “Le incompatibilità genetiche osservate e la valutazione statistica dei dati genetici sono tali da permettere di escludere il rapporto di filiazione di nei CP_2
confronti della minore Persona_1
Va, infine, osservato che, essendo stata l'azione proposta dallo stesso figlio, non si pone il problema di verificare se l'accoglimento della domanda risponda al suo interesse.
In passato la Consulta aveva valutato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata rispetto agli artt. 2, 3,
30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevedeva che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità potesse essere accolta (a differenza della dichiarazione giudiziale di paternità) solo quando fosse stata ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore (Corte Cost. 22.4.97, n.
112). Nondimeno, l'assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione è stata superata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, da tempo, ha riconosciuto come l'equazione tra "verità naturale" e "interesse del minore" non sia predicabile in termini assoluti neppure nelle azioni di disconoscimento di paternità e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
(Cass. civ., ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4791; Cass civ. sent. 3 aprile
2017, n. 8617, 15 febbraio 2017, n. 4020, 22 dicembre 2016, n. 26767, 8 novembre 2103, n. 25213 e 19 ottobre 2011, n. 21651).
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, quindi, preso atto di questa evoluzione, non solo con il riconoscimento che “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia” (sentenza n. 162 del 2014), ma anche con l'affermazione dell'immanenza dell'interesse del figlio, specie se minore, nell'ambito delle
5 azioni volte alla rimozione dello status (sentenze n. 272 del 2017, n. 494 del 2002, n. 170 del 1999 e ordinanza n. 7 del 2012), ma proprio con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., la
Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione, ha sottolineato che “l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano” impone di valutare se l'interesse a far valere la verità prevalga su quello del minore, fatta salva l'ipotesi in cui l'azione venga proposta dallo stesso figlio
(sentenza n. 272 del 2017).
Di conseguenza, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del riconoscimento va accolta ed ai sensi dell'art. 48 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 va disposta la prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita a seguito di comunicazione del Pubblico
Ministero o notificazione da parte degli interessati. Per l'effetto va, altresì, disposto il cambiamento del cognome della minore e Persona_1
l'acquisizione del cognome materno.
Appare equo, infine, compensare interamente tra le parti le spese processuali, lasciando a carico dell'Erario quelle di C.T.U., in ragione della natura della causa che non consente di configurare una vera e propria soccombenza, anche in considerazione del fatto che il resistente, non costituendosi, non ha formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, dichiara che , nato a [...] il 15 aprile CP_2
1970 non è padre di nata a [...] il 06 febbraio Persona_1
6 dal primo;
dispone il cambiamento del cognome della predetta
[...]
e l'acquisizione del cognome materno;
ordina all'Ufficiale dello Per_1
Stato Civile del Comune di Messina di effettuare la prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita a seguito di comunicazione del
Pubblico Ministero o notificazione da parte degli interessati;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali, ponendo definitivamente a carico dell'Erario quelle di C.T.U..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/05/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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2009 e conseguentemente dichiara inefficace il riconoscimento effettuato