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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice PE TA nella causa iscritta al n. 8934/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Virgilio, n. 4.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale , con il dott. CP_2 Per_1 che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
[...]
- resistente -
All'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 09/06/2025 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l' non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_2 nonostante la notifica del decreto di omologa del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore del ricorrente, conveniva in giudizio l' , chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al pagamento della suddetta CP_2 prestazione, con il favore delle spese di lite;
premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l' deduceva di aver provveduto al CP_1 pagamento in data 20 settembre 2022 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 13/11/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in virtù della richiesta concorde di entrambi i procuratori, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13/11/2025.
IL GIUDICE
PE TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice PE TA nella causa iscritta al n. 8934/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Virgilio, n. 4.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale , con il dott. CP_2 Per_1 che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
[...]
- resistente -
All'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 09/06/2025 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l' non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_2 nonostante la notifica del decreto di omologa del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore del ricorrente, conveniva in giudizio l' , chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al pagamento della suddetta CP_2 prestazione, con il favore delle spese di lite;
premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l' deduceva di aver provveduto al CP_1 pagamento in data 20 settembre 2022 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 13/11/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in virtù della richiesta concorde di entrambi i procuratori, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 13/11/2025.
IL GIUDICE
PE TA