Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3273 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA NC TE, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.SABRINA MAUTONE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI FIRENZE, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. FORZATI FABRIZIO, ed elettivamente domiciliato\a in RIVIERA DI CHIAIA N.267 80121 NAPOLI
COMUNE DI NOLA (cod. fisc.84003330630), in persona del suo legale rappresentante, il Commissario Prefettizio pro tempore, dott.ssa Maria Lucia Trezza, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e determina dirigenziale n.1641/2024, dall'avv.Maurizio Renzulli (cod. fisc.: [...]- PEC maurizio.renzulli@pecavvocatinola.it – fax 0818226222) e domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. [...]; pec: arturomaresca@pec.mmba.it) e Marco Conti (C.F.
1
Resistenti
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/07/2024 NC TE conveniva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI FIRENZE e COMUNE DI NOLA esponendo che, in data 28.03.2024, gli veniva notificato atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72bis D.P.R. n. 602/73 n. 01784202400000475001, avente ad oggetto contributi previdenziali pretesi dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti-per gli anni dal 2013 al 2020 per complessivi € 27.334,46; che il pignoramento si fondava sulle cartelle di pagamento nn.01720140002836049000 presuntivamente notificata il 10.10.2014, n. 01720150005586812000 presuntivamente notificata il 29.10.2015, n.01720180002236329000 presuntivamente notificata il 11.07.2018, n. 01720190006189519000 presuntivamente notificata il 09.08.2019, n. 01720210004138831000 presuntivamente notificata il 08.06.2022, n.01720220003392281000 presuntivamente notificata il 27.07.2022, e n. 01720230004768159000 presuntivamente notificata il 20.09.2023; che le cartelle n. 01720210004138831000 e n.01720220003392281000 per un totale di € 8450,32, erano state oggetto di rateizzazione giusta provvedimento n. 017/9830/2005472316901 ed erano in corso i relativi pagamenti;
che anche le ulteriori cartelle indicate nell'atto erano state fatte oggetto, nella loro totalità, di una richiesta di rateizzazione;
che né le cartelle né gli atti sottesi erano stati notificati e che era maturata la prescrizione;
che l'atto di pignoramento era nullo per carenza di motivazione, difetto di sottoscrizione;
che dall'atto non si evinceva la paternità del notificatore;
che proveniva da indirizzo del mittente non risultante dai pubblici registri ed era stato inviato ad un domicilio digitale - francesco.parente@pec.commercialisti.it – del quale era stata comunicata, con pec del 13.10.2023 INAD, la cancellazione. Concludeva chiedendo “dichiarare che non v'è titolo per procedere esecutivamente o comunque statuire sull'illegittimità dell'azione per come intrapresa e che quindi e comunque merita accoglimento la spiegata opposizione;
3) nel caso di prosieguo del contenzioso dinanzi
2 all'intestata Giustizia, accertare e dichiarare del tutto illegittima la procedura esecutiva intrapresa nei confronti del ricorrente per i motivi di cui in narrativa e quindi, per l'effetto, annullare del tutto l'atto di pignoramento n. 01784202400000475001; 4) per l'effetto di tutto quanto detto annullare, dichiarare nullo, inesistente, comunque privare di ogni giuridico effetto e caducare, per quanto di ragione e narrato, ogni atto impugnato come indicato e numerato in narrativa;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Regolarmente costituito AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rielvava preliminarmente che tutte le cartelle erano state fatte oggetto di istanza di rateizzo dal quale il ricorrente era decaduto per mancato pagamento delle rate, fatta eccezione per la n. 01720230004768159, rientrante nella richiesta di rateizzo del 28.03.24, che era ancora in corso;
che aveva avuto conoscenza di tutte le cartelle, tant'è che aveva chiesto il rateizzo e che, in ogni caso, erano state regolarmente notificate;
che non era maturata la prescrizione stante gli ulteriori atti interruttivi notificati e la sospensione COVID;
che i vizi del pignoramento presso terzi andavano sollevati nel termine di gg.20 ai sensi dell'art.617 c.p.c, e che, comunque, erano infondati. Concludeva chiedendo " 1. rigettare interamente l'avvero atto di opposizione in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
2. Il tutto con vittoria di spese di lite in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario". Si costituiva il COMUNE DI NOLA, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva. Concludeva chiedendo " rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata, escludendo ogni responsabilità del Comune di Nola;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. All'odierna udienza, al presente procedimento veniva riunito il procedimento RG.4684\24 avente ad oggetto intimazione di pagamento n.01720249003589763 notificata il 22.10.2024 per complessivi € 25.050,87, relativa alle medesime cartelle già contenute nel pignoramento presso terzi qui impugnato. Nel ricorso per impugnazione dell'intimazione il TE spiegava motivi di opposizione analoghi a quelli oggetto del presente procedimento. Nel giudizio RG 4684, si costituiva anche la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC, rilevando la debenza del contributo e formulando, in ipotesi di accertamento della prescrizione dei crediti
3 vantati dalla CNPADC, domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell'ADER.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. sollevata da AGENZIA, deve rilevarsi che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere o altri atti impositivi successivi, quali – nella specie – il pignoramento presso terzi, fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa e, comunque, su fatti estintivi del credito, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non esercitata contro l'atto presupposto, cartella di pagamento, e si qualifica, pertanto, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ciò nondimeno, laddove si accerti la regolare notifica dell'atto presupposto, appare evidente che, per i motivi di opposizione che attengono esclusivamente all'atto impugnato e che ne contestano la regolarità formale, deve trovare applicazione l'art.617 c.p.c., rientrando nell'ambito dei motivi di opposizione all'atto esecutivo. Nel caso in esame, ad un primo ordine di motivi di impugnazione relativi alla mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione, si accompagnano una serie di motivi relativi alla regolarità formale del pignoramento presso terzi (carenza di motivazione, difetto di sottoscrizione;
paternità del notificatore non evincibile dall'atto, vizi della notifica). Ciò premesso e con riferimento ai vizi che attengono alla mancata notifica degli atti prodromici e prescrizione, deve rilevarsi che AGENZIA ha prodotto le notifiche relative a tutte le cartelle nonché a successivi atti interruttivi. In particolare ha documentato la notifica della Cartella n. 01720140002836049000 inviata alla via G. Pasquali 17-C e notificata in data 10.10.14 mediante consegna a mano all'addetto ufficio con invio di racc. informativa;
Cartella n. 01720150005586812000 inviata alla via Dei Longobardi e consegnata in data 29.10.15 in mani proprie del destinatario;
Cartella n. 01720180002236329000 notificata il 11.07.18, Cartella n. 01720190006189519000 notificata il 09.08.19, Cartella n.1720210004138831000 notificata il 08.06.22, Cartella n. 01720220003392281000 notificata il 27.07.22 e Cartella n. 01720230004768159000 notificata il 20.09.23 tutte all'indirizzo pec "NC.TE@PEC.COMMERCIALISTI.IT".
4 Ha, altresì, documentato la notifica di ulteriori atti interruttivi ovvero intimazione n. 01720199001302157000 notificata il 28.03.19 e relativa alla Cartella n. 01720150005586812000, Preavviso di fermo n.1780201900001037000 notificato il 29.05.19 relativo alla Cartella n. 01720180002236329000, intimazione n. 01720229000980040000 notificato il 18.05.22 relativo alle cartelle nn. 01720180002236329000 e 01720190006189519000, intimazione n. 01720239003927113000 notificata il 26.10.23 relativa alle cartelle nn. 01720140002836049000 e 01720150005586812000, Comunicazione preventiva di ipoteca n. 01776202300000813000 notificata il 26.10.23 relativa alle cartelle nn. 01720140002836049000, 01720150005586812000, 1720210004138831000 e 01720220003392281000, intimazione n. 01720239002286770000 notificata il 18.09.23 relativa alle cartelle nn. 01720180002236329000, 01720190006189519000, 1720210004138831000 e 01720220003392281000, tutte a mezzo PEC. Inoltre, come dedotto anche da parte ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo, per tutte le cartelle in oggetto, il TE ha proposto domanda di rateizzo dalla quale è decaduto per mancato versamento delle rate, fatta eccezione per la n. 01720230004768159, rientrante nella richiesta di rateizzo del 28.03.24, ancora in corso, segno che era pienamente a conoscenza delle cartelle stesse che dichiara non essergli mai state notiifcate prima del pignoramento impugnanto. Ciò premesso, appare evidente che i motivi di impugnazione concernenti la mancata notifica degli atti prodromici sono assolutamente infondati. Analogamente infondata l'eccezione di prescrizione, atteso il fatto che non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione n. 01720239003927113000 notificata il 26.10.23 relativa alle cartelle nn. 01720140002836049000 e 01720150005586812000 e intimazione n. 01720239002286770000 notificata il 18.09.23 relativa alle cartelle nn. 01720180002236329000, 01720190006189519000, 1720210004138831000 e 01720220003392281000) e la notifica del pignoramento presso terzi notificato in data 28.03.2024. Né, evidentemetne, può ritenersi maturata la prescrizione tra la notifica del pignoramento e la notifica dell'intimazione n.01720249003589763 notificata il 22.10.2024. Quanto alla cartella n. 01720230004768159, la stessa, notificata in data 20.09.2023, in quanto oggetto della rateazione ancora in corso, non poteva essere posta a base del pignoramento né AGENZIA poteva agire esecutivamente per la relativa riscossione.
5 Rispetto a tale motivo di opposizione, non trova applicazione il termine di decadenza di 20 giorni previsto in materia di opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c. Com'è noto la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis (in tal senso ad es. Cass. 24047 del 13/11/2009).. Ciò nondimeno tutti gli ulteriori rilievi di ordine formale sollevati avverso il pignoramento, costituiscono motivi di opposizione all'atto esecutivo rientrante nella previsione di cui all'art.617 c.p.c.. Pertantio posto che il pignoramento veniva notificato in data 28.03.2024, il ricorso, depositato il 30.07.2024, è tardivo perché oltre il termine di gg.20. Analoghe considerazioni devono farsi per i rilievi formali sollevati avverso l'intimazione n.01720249003589763 notificata il 22.10.2024, atteso il fatto che il ricorso veniva depositato in data 13.11.2024. In ogni caso i motivi di opposizione di ordine formale a pignoramento\intimazione appaiono infondati.
Infatti, quanto alla notifica proveniente da indirizzo del mittente non risultante dai pubblici registri è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte, Cass. ordinanza n.982\23, confermando il principio secondo il quale laddove la notifica, pur provenendo da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, consenta di evincere chiaramente il mittente, detta notifica è valida.
Analogamente, quanto alla dedotta cancellazione del domicilio digitale, è pacifico, in quanto fatti oggetto delle presenti impugnative, che pignoramento e intimazione pervenivano al TE.
Ciò posto, è noto che Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Quanto al vizio di motivazione, intimazione\pignoramento appaiono completi e sufficientemente motivati, conformemente ai modelli approvati dal Ministero delle Finanze, ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
6 Difatti, trattandosi di atti impositivi che pervengono al conribuente successivamente alla notifica delle cartelle, siamo in presenza di un contribuente che è già stato posto pienamente a conoscenza della sua posizione debitoria. In tale ipotesi, non costituendo gli atti impugnati, il primo atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, l'obbligo di motivazione è attenuato, risultando adeguatemente assolto mediante rimando all'atto impositivo già pervenuto a conoscenza del contribuente ovvero la cartella.
Né gli atti relativi alla fase della riscossione debbono essere sottoscritti dall'Agente, non essendo la sottoscrizione prevista nel decreto ministeriale che approva il modello che deve essere adottato. Tale principio, affermato in materia di cartella di pagamento e di avviso di mora, è applicabile anche all'intimazione di pagamento\pignoramento presso terzi, non solo per l'analogia di tale atto con la messa in mora, ma anche per la considerazione, di ordine generale, secondo la quale l'esigenza del contribuente di conoscere l'effettiva provenienza dell'atto è assicurata dalla sua intestazione e dalla indicazione della causale.
Quanto alla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché dei relativi termini, l'intimazione\pignoramento non necessità di motivazione - posto che è stata emessa successivamente all'avvenuta notificazione al contribuente di tutti gli atti presupposti - e contiene tutte le informazioni necessarie a mettere il destinatario in condizione di cogliere il fondamento della richiesta di pagamento in essa contenuta, nonché quelle relative alle modalità per presentare impugnazione mediante rimando agli atti prodromici, trovando applicazione gli stessi termini ed autorità ivi indicati, già noti al contribuente.
Da quanto premesso consegue che, anche a voler ritenere tempestivo il ricorso, sono del tutto infondati i motivi di impugnazione formale degli atti.
Pertanto il ricorso dev'essere accolto limitatamente alla cartella n. 01720230004768159, che va esclusa dalle poste contenute nel pignoramento e nell'intimazione.
Va rigettato per il resto.
Ricorrono gravi motivi, stante la parziale reciproca soccombenza con riferimento ad AGENZIA, per dichiarare compensate per un terzo e condannare TE al pagamento dei residui due terzi liquidati in dispositivo, con riferimento ad entrambi i giudizi instaurati.
7 Quanto al COMUNE di NOLA, terzo pignorato, alcuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti in quanto evocato in giudizio solo in qualità di terzo, stante l'opposizione al pignoramento.
Ciò nondimeno, parte ricorrente dev'essere condannata al pagamento delle spese in suo favore nonché nei confronti della CASSA, stante il sostanziale rigetto dell'opposizione.
Per il principio della soccombenza il TE dev'essere condannato al pagamento delle spese in favore della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC liquidate in dispositivo nella misura minima.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da NC TE nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, COMUNE DI NOLA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda limitatamente alla cartella n. 01720230004768159, che va esclusa dalle poste contenute nel pignoramento e nell'intimazione;
2) Rigetta la domanda per il resto;
3) Compensa per un terzo le spese di lite e condanna NC TE al pagamento dei residui due terzi in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE che liquida in complessivi €874,00 per ciascun giudizio oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione, per il presente giudizio, in favore dell'Avv. FORZATI FABRIZIO;
4) condanna NC TE al pagamento delle spese processuali in favore del COMUNE DI NOLA e CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC che liquida in complessivi €1.312,00, per ciascuna parte, oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA nonché, in favore della sola CASSA, CU. €43,00.
Benevento 02/04/2025
8 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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