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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4566/2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE ES. in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta De Marco, sito in Parte_1
AN - NO (Cs) al Viale delle Repubblica, 30, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella
Arlotta, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di
Addebito n. 334 2021 00004220 29 000, notificatogli da parte dell' in data Controparte_2
10.11.2021, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 9.009,84, per contributi dovuti a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi per il periodo maggio 2016 – maggio 2018, a seguito di verifica ispettiva dell' (verbale di primo accesso del 5.10.2018 e verbale CP_3
d'accertamento n.2018016303 del 26.11.2018) mediante la quale l' qualificava la ricorrente CP_3 quale coltivatrice diretta dal giorno in cui era divenuta proprietaria del fondo e fino al giorno in cui lo aveva ceduto - con contratto di comodato- al figlio, pretendendo, per il medesimo predetto periodo, il versamento contributivo previsto per i La ricorrente eccepiva di non essere in Parte_2 possesso dei requisiti del CD, non essendosi mai occupata in maniera continuativa ed abituale del terreno, e specificava di avere aperto la partita iva, nel periodo maggio/dicembre 2017, dopo la morte del proprio padre, che si era sempre occupato della coltivazione del fondo, per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche per il trasferimento dei titoli pac. Invocava, quindi, la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito notificatole.
Si costituiva in giudizio l' , preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione in quanto CP_3 proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 46/99 e nel merito, evidenziando la prevalenza della attività agricole della ricorrente in ragione del dato reddituale e del riconoscimento dei contributi agricoli comunitari, riservati esclusivamente alla categoria degli agricoltori professionali;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruito il giudizio e la documentazione prodotta nonché svolta prova testimoniale alla udienza del
7.6.2024, la causa viene decisa all'odierna udienza essendo matura per la decisone.
DIRITTO
1.Preliminarmente va rigettata la eccezione di decadenza dall'azione proposta ex art 24, D.lgs. n.
46/99, poiché il ricorso risulta iscritto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto, notificato il 10.11.2021, (il ricorso è stato iscritto con deposito telematico in data
20.12.201).
2. In via assorbente, entrando nel merito del rapporto previdenziale al vaglio del decidente e tenuto conto della prospettazione offerta dalla parte ricorrente delle ragioni fattuali e giuridiche circa l'illegittimità dell'iscrizione presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti, in mancanza di prova, che l'ente resistente aveva l'onere di fornire, deve ritenersi illegittima l'iscrizione nella CP_ gestione per coltivatori diretti della ricorrente da parte dell' resistente.
In effetti, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse e si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e attività connesse (cfr. artt. 1 e 2 L. 1047/57).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti: -oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L.
9/63);
-soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 L. n.
9/1963 così dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. E, infine, l'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti requisiti dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni previste in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. In particolare, non ha fornito prova del fabbisogno delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo ed anche il dato reddituale non appare chiaro, in quanto le dichiarazioni prodotte da parte resistente, fanno emerge un dato relativo a reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo, non specificando la provenienza degli stessi e non consentendo quindi la distinzione delle fonti reddituali della ricorrente.
Inoltre, dalla prova testimoniale condotta emerge che la ricorrente non si è mai occupata direttamente della coltivazione del fondo, prima svolta dal padre della medesima ed in seguito dal figlio, cui poi il terreno è stato dalla stessa ceduto in comodato (teste genero della ricorrente, riferisce “(…) Tes_1 mia suocera non si è mai occupata dei terreni, che era del padre di mia suocera e se ne è sempre occupato lui (…) anzi è vissuta per un ventennio a Milano e non si è mai interessata di attività di coltivazione (…) mio cognato ed è capitato che lavorasse il terreno anche in compagnia del nonno.
Anche dopo la morte del nonno si è occupato del terreno”; il teste indifferente Per_1 Tes_2 alla ricorrente, dichiara “(…) conosco la ricorrente perché hanno un terreno vicino al terreno di mio padre. A.d.r. non ho mai visto la sig.ra lavorare il terreno, l'ho vista perché veniva a fare Pt_1 delle mangiate, il padre della ricorrente se ne occupava invece. Dopo la morte del padre la Pt_1 ha dato il terreno al figlio, (…) non ho mai visto la ricorrente lavorarlo.”) Parte_3
Pertanto, non è possibile per questo Giudicante trarre eventualmente dal verbale ispettivo prodotto dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In conclusione, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte della parte ricorrente che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno. Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi, di fatto mai accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa. CP_3
Tanto basta a ritenere fondata la proposta opposizione, proprio in mancanza di prova che l'Ente resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate.
Quindi, il ricorso deve essere accolto e l'iscrizione alla gestione previdenziale disposta d'ufficio va annullata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della dott.ssa UE ES, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.887,90 (applicazione valori minimi di cui allo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 e riduzione del 30 % sul totale per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
UE ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE ES. in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta De Marco, sito in Parte_1
AN - NO (Cs) al Viale delle Repubblica, 30, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella
Arlotta, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di
Addebito n. 334 2021 00004220 29 000, notificatogli da parte dell' in data Controparte_2
10.11.2021, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 9.009,84, per contributi dovuti a titolo di gestione agricola – lavoratori autonomi per il periodo maggio 2016 – maggio 2018, a seguito di verifica ispettiva dell' (verbale di primo accesso del 5.10.2018 e verbale CP_3
d'accertamento n.2018016303 del 26.11.2018) mediante la quale l' qualificava la ricorrente CP_3 quale coltivatrice diretta dal giorno in cui era divenuta proprietaria del fondo e fino al giorno in cui lo aveva ceduto - con contratto di comodato- al figlio, pretendendo, per il medesimo predetto periodo, il versamento contributivo previsto per i La ricorrente eccepiva di non essere in Parte_2 possesso dei requisiti del CD, non essendosi mai occupata in maniera continuativa ed abituale del terreno, e specificava di avere aperto la partita iva, nel periodo maggio/dicembre 2017, dopo la morte del proprio padre, che si era sempre occupato della coltivazione del fondo, per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche per il trasferimento dei titoli pac. Invocava, quindi, la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito notificatole.
Si costituiva in giudizio l' , preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione in quanto CP_3 proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 46/99 e nel merito, evidenziando la prevalenza della attività agricole della ricorrente in ragione del dato reddituale e del riconoscimento dei contributi agricoli comunitari, riservati esclusivamente alla categoria degli agricoltori professionali;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruito il giudizio e la documentazione prodotta nonché svolta prova testimoniale alla udienza del
7.6.2024, la causa viene decisa all'odierna udienza essendo matura per la decisone.
DIRITTO
1.Preliminarmente va rigettata la eccezione di decadenza dall'azione proposta ex art 24, D.lgs. n.
46/99, poiché il ricorso risulta iscritto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto, notificato il 10.11.2021, (il ricorso è stato iscritto con deposito telematico in data
20.12.201).
2. In via assorbente, entrando nel merito del rapporto previdenziale al vaglio del decidente e tenuto conto della prospettazione offerta dalla parte ricorrente delle ragioni fattuali e giuridiche circa l'illegittimità dell'iscrizione presso la gestione previdenziale per coltivatori diretti, in mancanza di prova, che l'ente resistente aveva l'onere di fornire, deve ritenersi illegittima l'iscrizione nella CP_ gestione per coltivatori diretti della ricorrente da parte dell' resistente.
In effetti, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse e si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e attività connesse (cfr. artt. 1 e 2 L. 1047/57).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per la legittima iscrizione all'assicurazione di cui all'art. 1 L. n. 1047/1957 deve sussistere la specifica condizione di coltivatore diretto che va desunta dal quadro normativo fornito dall'art. 2 L. n. 1047/1957 e dagli artt. 2 e 3 L. n.
9/1963, in base al quale l'accertamento dello status di coltivatore diretto è conferito dalla ricorrenza dei seguenti requisiti: -oggettivi: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L.
9/63);
-soggettivi: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ed infatti, all'art. 2 L. n. 1047/1957 così è disposto: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. L'art. 2 L. n.
9/1963 così dispone: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. E, infine, l'art. 3 L. n. 9/1963 così dispone: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Ebbene alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti requisiti dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni previste in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. In particolare, non ha fornito prova del fabbisogno delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo ed anche il dato reddituale non appare chiaro, in quanto le dichiarazioni prodotte da parte resistente, fanno emerge un dato relativo a reddito da lavoro dipendente e reddito complessivo, non specificando la provenienza degli stessi e non consentendo quindi la distinzione delle fonti reddituali della ricorrente.
Inoltre, dalla prova testimoniale condotta emerge che la ricorrente non si è mai occupata direttamente della coltivazione del fondo, prima svolta dal padre della medesima ed in seguito dal figlio, cui poi il terreno è stato dalla stessa ceduto in comodato (teste genero della ricorrente, riferisce “(…) Tes_1 mia suocera non si è mai occupata dei terreni, che era del padre di mia suocera e se ne è sempre occupato lui (…) anzi è vissuta per un ventennio a Milano e non si è mai interessata di attività di coltivazione (…) mio cognato ed è capitato che lavorasse il terreno anche in compagnia del nonno.
Anche dopo la morte del nonno si è occupato del terreno”; il teste indifferente Per_1 Tes_2 alla ricorrente, dichiara “(…) conosco la ricorrente perché hanno un terreno vicino al terreno di mio padre. A.d.r. non ho mai visto la sig.ra lavorare il terreno, l'ho vista perché veniva a fare Pt_1 delle mangiate, il padre della ricorrente se ne occupava invece. Dopo la morte del padre la Pt_1 ha dato il terreno al figlio, (…) non ho mai visto la ricorrente lavorarlo.”) Parte_3
Pertanto, non è possibile per questo Giudicante trarre eventualmente dal verbale ispettivo prodotto dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In conclusione, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte della parte ricorrente che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno. Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi, di fatto mai accertata né provata dall' in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa. CP_3
Tanto basta a ritenere fondata la proposta opposizione, proprio in mancanza di prova che l'Ente resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate.
Quindi, il ricorso deve essere accolto e l'iscrizione alla gestione previdenziale disposta d'ufficio va annullata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica in persona della dott.ssa UE ES, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.887,90 (applicazione valori minimi di cui allo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 e riduzione del 30 % sul totale per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
UE ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.