Articolo 39 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 38Articolo 40
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24 ottobre 1942
Art. 39. Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.

E' vietato di attingere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.

E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando puo' ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione e' permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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