Sentenza 3 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2004, n. 10615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10615 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società CCR Case di cura riunite S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore prof. Avv. Paolo Vitucci e Dott. Claudio Macchi, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n. 1, presso gli avvocati Domenico Garofalo ed Edoardo Ghera, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
e da società CCR Case di cura riunite S.r.l. in liquidazione, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore prof. Avv. Antonio de Feo e dott. Andrea Lazzoni, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n. 1, presso l'avv. Domenico Garofalo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
e da società CBH Città di Bari Hospital S.p.A., in persona del Dott. Max Paganini, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n. 1, presso l'avv. Domenico Garofalo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
EN TE, elettivamente domiciliata in Roma, via Val Maira n. 75, presso l'avv. Luigi Caroppo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 842/2002, decisa il 30 maggio 2002 e pubblicata il 18 luglio 2002, resa dalla Corte d'Appello di Bari nei procedimenti riuniti n. 94/2002 e 107/2002 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 febbraio 2004 dal Relatore Cons. Dott. Fabrizio Miani Canevari;
uditi i difensori avv. Prof. Domenico Garofalo e avv. Prof. Edoardo Ghera per le società ricorrenti, avv. Luigi Caroppo per la controricorrente UR;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 4 aprile 2001, TE UR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di Giudice unico del Lavoro le società CCR Case di Cura Riunite S.r.l. in amministrazione straordinaria e CBH Città di Bari Hospital S.p.A., quale cessionaria del complesso aziendale (di seguito anche CCR E CBH), al fine di ottenere in tesi la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni, in subordine il riconoscimento del proprio diritto a transitare nell'organico della cessionaria, in ulteriore subordine la declaratoria di nullità del contratto di trasferimento dell'azienda e la condanna in solido di entrambe le convenute alla reintegra di essa attrice nel rapporto di lavoro.
Riferiva parte ricorrente che, previa autorizzazione del Ministero dell'Industria in data 5 maggio 2000, il complesso aziendale era stato ceduto, con rogito 29 giugno 2000, dalla CCR alla CBH la quale si era altresì interessata della scelta, su un organico di oltre 3.000 unità, dei 981 lavoratori che dovevano essere trasferiti. Riferiva ancora che la procedura di riduzione del personale avviata dalla CCR con nota 12 ottobre 1999 si era conclusa con l'invio di comunicazioni di licenziamento datate 11 maggio 2000 e peraltro il 3 luglio 2000 era intervenuta la revoca, considerata inefficace, con collocazione in CIGS dei dipendenti già licenziati. Con sentenza in data 8 ottobre 2001 il Giudice adito accoglieva la domanda, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla CCR e condannava la CBH a reintegrare la ricorrente i nel posto di lavoro. Interponevano appello le due società e in esito i gravami venivano rigettati con sentenza emessa in data 30 maggio - 18 luglio 2002 dalla Corte d'Appello di Bari. La decisione veniva così motivata.
Osservava la Corte territoriale che la revoca del licenziamento non poteva considerarsi efficace, per essere intervenuta dopo che l'intimazione aveva raggiunto il suo effetto e per mancata accettazione da parte del lavoratore.
Osservava ancora che la percezione del trattamento CIGS a zero ore non poteva essere equiparata ad accettazione della revoca del licenziamento poiché la prestazione era effettuata dall'istituto, senza alcun contatto tra le parti del rapporto che la datrice di lavoro voleva ripristinare.
Osservava altresì che, in presenza del rifiuto di accettare la revoca del licenziamento, opposto da lavoratori (il cui numero non veniva precisato) i quali avevano richiesto l'erogazione del beneficio previdenziale a titolo di trattamento di mobilità anziché di trattamento CIGS, "riesce difficile sostenere che...vi sia stata una accettazione tacita della revoca del licenziamento per fatti concludenti". Ravvisava quindi un interesse della lavoratrice, in quanto titolare di un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento dell'azienda, di giovarsi della garanzia di continuazione del rapporto con il cessionario e transitare comunque nell'organico della cessionaria.
Rilevava inoltre che si trattava di attività soggetta a mera autorizzazione e non già a concessione amministrativa. Osservava ancora, con riferimento al disposto dell'art. 47, comma 5, legge 29 dicembre 1990 n. 48, che l'art, 2112 cod.civ. risultava applicabile, ancorché la cessione fosse avvenuta da parte di un'azienda in amministrazione straordinaria, posto che non ricorreva la condizione della sospensione dell'attività produttiva e l'accordo sindacale per il mantenimento anche parziale dei livelli occupazionali era viziato sotto diversi profili in quanto intervenuto su materia già definita e "improduttivo di qualsiasi effetto dei confronti dell'istante non potendosi sostenere la tesi dell'efficacia riflessa dello stesso, a discapito di tutti i lavoratori aderenti alle 00.SS. stipulanti l'accordo medesimo".
Evidenziava infine che la procedura di mobilità doveva considerarsi viziata in quanto le comunicazioni inviate risultavano generiche circa le enunciate ragioni della crisi e all'asserita impossibilità di far ricorso a misure alternative e circa i criteri adottati nella scelta dei lavoratori.
Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione con distinti atti le società CCR Case di Cura Riunite S.r.l. in amministrazione straordinaria, CCR Case di Cura Riunite S.r.l. in liquidazione e CBH Città di Bari Hospital S.p.A, sulla base di tre complessi e articolati motivi.
TE UR resiste con distinti controricorsi;
eccepisce in primis l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi per vizi attinenti al rilascio della procura ad lites e per mancata esposizione dei fatti di causa.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I tre ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Vanno esaminate in primo luogo le eccezioni sollevate dalla parte controricorrente relative all'asserita inammissibilità dei ricorsi per Cassazione.
Con una prima eccezione viene prospettata l'inammissibilità del ricorso proposta dalla CCR s.r.l. in Amministrazione straordinaria sul presupposto che la procura è stata in data 27 febbraio 2002 rilasciata dai Commissari straordinari della società, quando gli stessi erano cessati dalla loro carica sicché la procura suddetta proveniva da un organo collegiale ormai privo di poteri, e perché inoltre il suddetto organo non poteva considerarsi "legalmente" costituito stante il decesso di uno dei tre componenti.
2.1. L'eccezione è infondata.
2.2. Va premesso in punto di fatto che la procura è risultata rilasciata effettivamente il 17 febbraio 2003, come si evince dalla data apposta in calce alla procura stessa. Va premesso ancora che, con l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 272 che ha dettato "interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria", è stato previsto che "i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalle legge 3 aprile 1979 n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"; legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2002 n. 293.
La tesi, sostenuta dalla parte controricorrente - secondo cui i commissari liquidatori, per essere cessati dal loro incarico proprio il giorno 27 febbraio 2003, non avevano il potere di rilasciare la procura alle lite - appare destituita di giuridico fondamento. Questa Corte ha più volte statuito - in materia di gestione commissariale e di soppressione o liquidazione di enti pubblici - che la prorogatio di fatto del pubblico funzionario non può essere esclusa nelle ipotesi in cui manchi una espressa previsione di decadenza dall'incarico (cfr. ex plurimis: Cass. 5 febbraio 2002 n. 1473; Cass. 17 novembre 1994 n. 9720; Cass. 5 gennaio 1993 n. 52;
Cass., Sez. Un., 19 maggio 1986 n. 3326). Orbene, il suddetto principio non si pone in contrasto, come hanno sottolineato i giudici di legittimità, con i rilievi svolti nella pronunzia della Corte Costituzionale n. 208 del 1992, non avendo il giudice delle leggi negato la possibilità della prorogatio di fatto di organi pubblici, pur escludendo l'esistenza nel nostro ordinamento di detta prorogatio in via automatica e pur evidenziando che se la suddetta regola della prorogatio fosse di generale applicazione, senza le cautele necessarie per evitarne l'abuso, la regola stessa verrebbe a porsi in contrasto con il principio dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.. Ciò precisato, non può dubitarsi della piena validità della procura in esame, essendo stata la stessa rilasciata dai Commissari in regime di legittima proroga dei loro poteri.
La menzionata legge n. 273 del 2002 recita, infatti, al terzo comma del già citato art. 7 che "nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina con proprio decreto un commissario liquidatore, che prosegue sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa", aggiungendo, inoltre, nell'ultimo periodo del suddetto comma che "il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario". Ad avviso della Corte, la previsione da parte del legislatore del termine di 10 giorni per la nomina del Commissario liquidatore rileva l'intenzione del legislatore di ricorrere al principio della prorogatio dei poteri dei commissari straordinari fino all'insediamento del nuovo liquidatore, all'evidente fine di impedire che ai danni della società possano tra l'altro verificarsi prescrizioni o decadenza (come, ad esempio, la scadenza di termini processuali) ed al fine, invece, di consentire l'esercizio di misure di carattere d'urgenza o di natura cautelare.
In altri termini, la proroga dei poteri - pure se deve ritenersi inammissibile se utilizzata in forma abusiva o strumentale - non è certo esclusa quando, come nel caso in esame, è prevista per un limitato spazio temporale e serva a sopperire ad esigenze non altrimenti assolvibili. E proprio il breve termine di dieci giorni - in una al silenzio di un diverso strumento sostitutivo della volontà dell'organo commissariale in scadenza -legittima la implicita previsione del ricorso alla prorogatici dell'attività di un collegio commissariale, necessario ed essenziale alle finalità della procedura di amministrazione straordinaria.
2.3. Circa il secondo profilo della censura è sufficiente rilevare che questa Corte - peraltro in una controversia cui era interessata la medesima CCR e relativa alla proposizione dell'azione revocatoria fallimentare da parte di due dei tre commissari dell'amministrazione straordinaria della società - ha statuito che "anche un organo collegiale composto da tre persone, in quanto regolarmente costituito, può deliberare legittimamente (sempre che il numero dei componenti non scenda ai di sotto del quorum prescritto) e funzionare con la presenza di due soli componenti, quando la legge non disponga diversamente", atteso che quando sono nominati più commissari, essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi"(cfr. Cass. 22 novembre 2000 n. 15056). Non assume, quindi, alcun rilievo il motivo riguardante l'assenza del terzo componente, che si assume deceduto senza, peraltro, che sia stato fornito alcun elemento di riscontro.
Con riferimento ancora alla prospettazione della asserita irritualità della composizione del collegio stante il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge n. 95 del 1979 (sulla prevista composizione di "uno o tre" componenti dell'organo commissariale deputato all'attuazione della procedura) va rimarcato che costituisce principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che "anche un organo collegiale composto da tre persone, una volta che sia stato regolarmente costituito, può legittimamente deliberare purché il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum, con la conseguenza che esso può funzionare anche con la presenza di due, se la legge che ne dispone il funzionamento non preveda diversamente (cfr. Cass. 9 febbraio 2000 n. 1421).
3. L'ammissibilità, per le ragioni esposte, del ricorso proposto dalla CCR in amministrazione straordinaria, priva di fondamento l'ulteriore eccezione della parte controricorrente, che ha chiesto - alla stregua del principio di consumazione dell'impugnazione - la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto dalla CCR in liquidazione, per (asserita) ripetitività del precedente ricorso. Non ha pregio la contestazione circa la sussistenza di un potere di rappresentanza dei liquidatori poiché il potere di rappresentanza (non sembra che sia contestata la qualità delle persone fisiche che hanno rilasciato la procura) discende ex lege dal terzo comma del già richiamato art. 7 della legge n. 273/2002. 4.1. Quanto al ricorso presentato dalla CCB - Città di Bari Hospital s.p.a. - la contestazione circa il potere di rappresentanza del Consigliere delegato non può trovare ingresso in questa sede perché, essendo stati indicati il nome della persona fisica e la sua qualità, l'odierno controricorrente ben poteva agevolmente accertare, prima, e contestare poi, in modo specifico e con precisi elementi, detto potere. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui qualora sia parte nel processo una persona giuridica la persona fisica che sta in giudizio e rilasci il mandato al difensore, nella qualità di organo di detta parte, non ha l'onere di dimostrare tale veste mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provato da chi l'eccepisce (cfr. tra le tante Cass. 2 aprile 2002 n. 4627; Cass. 9 giugno 1999 n. 5699; Cass. 21 aprile 1998 n. 3114). Sicché l'ammissibilità del ricorso per Cassazione non può essere messa in discussione in mancanza di tempestiva contestazione, come nel caso in cui la persona fisica che ha proposto il suddetto ricorso in nome e per conto della persona giuridica, abbia esercitato il potere nelle pregresse fasi del processo senza opposizione o contestazione della controparte (cfr. al riguardo Cass., 12 aprile 2002 n. 5282; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2001 n. 9647).
4.2. Quanto all'asserita incompletezza dei ricorsi, dai quali non sarebbero desumibili i necessari elementi di fatto, osserva la Corte che il precetto di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. si deve intendere rispettato sempre che, attraverso la sommaria esposizione del fatto e dei motivi della doglianza, sia possibile arguire la sostanziale censura del ricorrente e identificare il principio di diritto che si assume violato (Cass. Sez. Lav., sent. n. 376 del 17 gennaio 1983) e gli ampi ed articolati ricorsi vanno ben oltre tali requisiti minimi.
5. Il superamento delle questioni pregiudiziali importa l'esame dei ricorsi proposti, i cui motivi essendo sovrapponibili possono essere esaminati una sola volta, previa presa d'atto della loro coincidenza non solo sostanziale, ma anche formale e grafica, delle argomentazioni svolte.
6.1. Con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata sul punto relativo alle conclusioni cui essa è pervenuta in tema di revoca del licenziamento e sulle conseguenze in tema di interesse ad agire, addebitando più specificamente alla stessa insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostengono le ricorrenti che il giudice d'appello ha violato gli artt. 1321 e ss. cod.civ. nel momento in cui ha sostenuto che la revoca era inidonea, in mancanza di accettazione, a ricostruire il rapporto di lavoro, facendo così venir meno l'interesse ad agire in capo al lavoratore.
Comunque, non poteva contestarsi che vi fosse stata nel caso di specie una accettazione tacita da parte del lavoratore della disposta revoca del licenziamento per non avere lo stesso lavoratore mai contestato tale revoca e per avere fruito della cassa integrazione guadagni. Rimarcano ancora le ricorrenti che gli effetti del subingresso ex art. 2112 cod. civ. del cessionario nel contratto e la contestuale garanzia del mantenimento dei diritti dei lavoratori si determinano sul presupposto della esistenza - alla data del trasferimento di azienda - del rapporto di lavoro;
da qui la possibilità che le vicende - in particolare estintive: come il recesso e la sua revoca - del rapporto di lavoro anteriori al trasferimento influiscano sulla cessione di azienda, determinando effetti riflessi nei confronti del cessionario. Pertanto come il licenziamento legittimamente disposto dal cedente escludeva il subingresso ope legis del cessionario del rapporto, così l'accettazione della revoca comportava per il lavoratore - licenziato illegittimamente prima del trasferimento d'azienda - la facoltà di pretendere la reintegrazione nel posto di lavoro al fine di passare alle dipendenze del cessionario;
pretesa non più azionabile nel caso di mancata accettazione della revoca del licenziamento. Anche con riferimento alla utilizzazione del materiale probatorio la impugnata sentenza non poteva condividersi atteso che per escludere la configurabilità della tacita accettazione si era fatto riferimento a due elementi: un documento non acquisito al processo (presunta nota in cui la CCR avrebbe comunicato all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Puglia l'elenco dei lavoratori in contenzioso che non avevano accettato la revoca); e due note inviate a CCR dal suddetto Ufficio (relative l'una alla CCR, con la quale si chiedeva che ulteriori nominativi di lavoratori non accettanti la revoca fossero notificati ad esso Ufficio, e l'altra inviata agli stessi lavoratori per notiziari della trasmissione da parte della società di un elenco dei lavoratori non accettanti).
6.2. Con il secondo motivo le società denunziano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 2112 cod. civ., deducendo al riguardo violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto (art. 360 n. 3 (c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). In particolare le ricorrenti sottolineano che la Corte ha errato nell'affermare che l'attività afferente al complesso aziendale CCR-CBH era assoggettato ad autorizzazione e non a concessione amministrativa, e nel non tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è configurabile un trasferimento d'azienda allorché l'avvicendamento soggettivo nella titolarità di questa concerna attività imprenditoriali il cui esercizio sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa. Inoltre non poteva condividersi la sentenza impugnata neanche nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile il disposto dell'art. 47, comma 5, della legge n. 426 del 1990 - e quindi aveva escluso la validità
degli accordi aziendali del 13 giugno 2000 e del 20 aprile 2001 (con i quali si era concordato che il passaggio non avrebbe riguardato tutto il personale esuberante) - per la mancanza del presupposto della "cessazione dell'attività". Per di più l'accordo sindacale non deve necessariamente intervenire - diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata - in epoca posteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale. Non poteva infine dubitarsi della validità dell'accordo del 13 giugno 2000 e della sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato perché tale accordo assumeva natura gestionale ed, in relazione ai criteri di scelta, si presentava come un contratto espressamente previsto dalla legge, e perché, ancora, la sua efficacia generale derivava direttamente dalla legge come dalla legge deriva la possibilità di incidere - sulla base della regola del bilanciamento di interessi - in funzione ablativa su posizioni soggettive pur acquisite dai lavoratori.
6.3. Con il terzo motivo le società ricorrenti addebitano alla decisione impugnata di avere ritenuto che la procedura di mobilità avesse comportato la violazione di norme di diritto (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e 8 legge 236 del 1993) nonché mancanza ed insufficiente motivazione. Evidenziano al riguardo che la comunicazione iniziale del 12 ottobre 1999, quella cioè di avvio della procedura, doveva reputarsi legittima perché consentiva l'apertura di un effettivo e documentato dialogo con le organizzazioni sindacali anche in ordine alle misure alternative al licenziamento. Anche in relazione al punto della decisione della Corte d'appello in ordine al mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art. 4, comma 9, del l. n. 223 del 1991, le società mettono in luce che vi è stato da parte della stessa Corte d'appello una errata lettura - in violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. - dell'accordo delle organizzazioni sindacali di cui alla riunione del 21 marzo 2000, essendosi stabilito che il suddetto termine di 120 giorni (posto a tutela dell'interesse del datore di lavoro a che la procedura di mobilità non si protraesse a lungo con effetti suscettibili di incidere pregiudizialmente sulla impresa) dovesse essere prorogato, per dover decorrere il termine per l'adozione dei licenziamenti - non dalla data del 26 novembre 1999, data di chiusura della mobilità- ma da quella della "scadenza" dell'Amministrazione Straordinaria;
tutto ciò al fine di tutelare i lavoratori, consentendo agli stessi di potere usufruire della cassa integrazione guadagni.
In relazione, infine, ai criteri di scelta le ricorrenti osservano, infine che i criteri comunicati in data 11 maggio 2000 dovevano ritenersi del tutto legittimi, perché chiari, basati su dati oggettivi suscettibili di un agevole controllo sulla loro concreta applicazione, ed erano stati soltanto soggetti a revisione a seguito di intervento di una espressa ordinanza del Prefetto di Bari, nel rispetto anche in questo caso delle regole di legalità.
7. Il primo motivo del ricorso appare fondato in relazione a molte delle censure in esso contenute e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
7.1. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalle società, la parte controricorrente ha un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per far valere che la revoca del licenziamento è
insuscettibile di ripristinare in via diretta ed automatica l'originario rapporto lavorativo, atteso che l'accogliere una tale tesi sostenuta dalle società - secondo cui a seguito della revoca si perviene ad un ripristino automatico, senza bisogno cioè di accettazione di detta revoca da parte del lavoratore - avrebbe per il lavoratore stesso comportato l'impossibilità di impugnare il licenziamento ai sensi dell'art. 18 stat. lav.
Non può al riguardo sottacersi come l'esistenza dell'interesse non può essere condizionata dalla fondatezza nel merito delle ragioni che si intendono far valere.
7.2. In presenza quindi della suddetta condizione dell'azione, l'indagine da effettuare da questa Corte - perché logicamente prioritaria rispetto ad ogni altra così come hanno puntualizzato le ricorrenti - attiene all'avvenuta (o meno) accettazione della revoca del licenziamento, che la CCR in Amministrazione Straordinaria aveva ad essa parte controricorrente intimato in data 11 maggio 2000, per revocarlo, poi, in data 3 luglio 2000, quando ormai vi era stato il trasferimento dalla suddetta CCR alla CBH;
trasferimento sulla cui legittimità e sulla sua assoggettabilità al disposto dell'art. 2112 cod.civ. si controverte.
7.3. Orbene, nell'escludere che il lavoratore abbia nel caso di specie accettato la revoca del licenziamento il giudice d'appello è incorso nella violazione di norme di diritto e nel vizio di insufficiente motivazione.
7.4. Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune, in assenza di un atto di accettazione espressa della revoca del licenziamento, alcune puntualizzazioni di carattere generale sull'accettazione tacita della revoca negoziale e sui requisiti richiesti per la sua configurabilità.
Va in primo luogo precisato che la revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio secondo cui i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce - in mancanza di diversa prescrizione legale - significativa espressione. Da qui anche l'ammissibilità di una accettazione della revoca del licenziamento in forma tacita (o presunta) sulla base di comportamenti (commissivi od omissivi) del lavoratore.
Sotto altro versante va evidenziato che la suddetta accettazione della revoca del licenziamento è suscettibile di comportare una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento (nel caso di specie a far valere la reintegra nel posto di lavoro ed a rivendicare il diritto ad essere assunto anche dalla CBH quale cessionaria della CCR) il riconoscimento della effettiva presenza di una siffatta revoca richiede però una ricostruzione della volontà abdicativa - anche attraverso elementi indiziare che assurgano alla dignità di prova ex art. 2729 cod. civ. - in termini certi, nel senso che la condotta del rinunciante attesti in modo univoco la volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio, e non risulti invece compatibile con altre specifiche ed individuabili motivazioni rilevatrici dell'intento conservativo dei propri diritti (ad esempio, per l'applicazione di tali principi: in tema di superamento del comporto con riferimento alla condotta del datore di lavoro che abbia accettato la ripresa lavorativa del proprio dipendente e per la sua valutazione in termini di rinunzia del suddetto datore di lavoro ad avvalersi del superamento di detto periodo (cfr. Cass. 6 luglio 2000 n. 9032 e Cass. 10 gennaio 1991 n. 267); in tema di accettazione dell'indennità di preavviso senza riserve ed alla sua significatività come atto di dismissione a far valere l'illegittimità del recesso vedi Cass. 25 agosto 1990 n. 8717; per i requisiti richiesti per la configurabilità di una rinunzia tacita al diritto cfr., infine, per tutte: Cass. 18 giugno 1997 n. 5455).
7.5. Alla stregua degli indicati principi la sentenza impugnata si mostra carente sul piano motivazionale e finisce per violare nella valutazione del materiale probatorio anche precise norme giuridiche.
7.6. Sotto quest'ultimo aspetto va evidenziato subito che il giudice d'appello - nell'escludere che l'accettazione della cassa integrazione guadagni potesse assumere alcun valore ai fini della configurabilità della accettazione tacita della revoca del licenziamento - ha affermato, condividendo le conclusioni del primo giudice sul punto, che la percezione del trattamento di CIGS da parte del lavoratore non può equivalere ad accettazione del ripristino del rapporto di lavoro, poiché il relativo onere è a carico dell'INPS e, in caso di collocazione in CIGS a zero ore, "non vi è una prestazione lavorativa da parte del lavoratore, ed il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS senza che vi sia alcun contatto tra le parti del rapporto contrattuale presuntivamente ripristinato".
7.7. Siffatte affermazioni non possono essere condivise. Il lavoratore collocato in CIGS a zero ore, pur se non tenuto ad una prestazione d'opera, è ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro, non può dedicarsi ad altra attività lavorativa, è vincolato al rispetto degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede, deve riprendere servizio se convocato anche prima della scadenza del periodo di integrazione salariale.
Non si può, dunque, asserire, come ha fatto il giudice d'appello, che "il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS senza che vi sia alcun contatto tra le parti del rapporto contrattuale presuntivamente ripristinato" atteso che la regola stabilita dalle lege è nel senso inverso poiché al trattamento di cassa integrazione straordinaria, parametrato alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta in caso di prestazione lavorativa, è normalmente tenuto il datore di lavoro, il quale ottiene il rimborso della quota a carico dell'Istituto mediante conguaglio contributivo. Nel solo caso che "ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario" il Ministero del lavoro può, ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 23 luglio 1991 n, 223, disporre il pagamento diretto da parte dell'ente previdenziale. Ma anche in questa ipotesi il rapporto di lavoro è operante, al punto che lo stesso comma 6, dispone che rimangano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni dell'Istituto (evidentemente relative a fatti che possono incidere sul rapporto di lavoro e, quindi, sulla spettanza della prestazione previdenziale).
7.8. L'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata ha impedito alla stessa di valutare in modo corretto la condotta del lavoratore ai fini di valutare se la stessa condotta fosse (o meno) suscettibile di concretizzare una accettazione tacita della revoca del licenziamento disposto dalla CCR.
Ed invero, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la condotta del lavoratore - per comportare, proprio in ragione della messa in cassa integrazione, l'esistenza del rapporto di lavoro con la CCR e per il contesto in cui si era realizzata - era suscettibile di concretizzare una accettazione, tacita e senza alcuna riserva, della revoca del licenziamento. E la suddetta condotta avrebbe dovuta essere inquadrata nel contesto generale riguardante le notorie difficoltà economiche in cui versava la società CCR, che aveva già nel 1998 avviato la procedura di mobilità e che imponevano radicali interventi strutturali. E lo stesso giudice avrebbe dovuto valutare anche se la parte controricorrente fosse a conoscenza della suddetta precaria condizioni della società datrice di lavoro e della necessità della stessa di cedere ad altra società il complesso aziendale, anche attraverso un preventiva riduzione del personale. E sempre nella stessa direzione, e sempre attraverso una esauriente ed attenta valutazione dell'intero materiale probatorio (e di tutte le circostanze fattuali che avevano visto una attiva partecipazione delle organizzazione sindacali a garanzia dei diritti dei numerosi dipendenti della società CCR) il giudice d'appello avrebbe dovuto accertare se il lavoratore aveva accettato la cassa integrazione con la consapevolezza di usufruire di una vantaggiosa alternativa ad una possibile (e legittimamente praticabile) riduzione di personale, che avrebbe potuto tradursi in una immediata ed incontestabile fuoriuscita dal mondo del lavoro ad un ingente numero di dipendenti della società. In tale consapevolezza, se riscontrata, si sarebbe potuto, con innegabile coerenza logica, ravvisare una rinunzia a far valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 stat. lav. e la consequenziale accettazione di un ripristino del rapporto lavorativo con effetti risalenti ad epoca successiva alla cessione del complesso aziendale. Il che, avrebbe, a sua volta, finito per determinare il venir meno di qualsiasi pretesa all'assunzione al lavoro - ai sensi del disposto dell'art. 2112 cod. civ.- da parte della CBH come società cessionaria.
7.8. Non vale poi addurre, come ha fatto la Corte territoriale, che non si poteva reputare realizzata una accettazione della revoca del licenziamento per fatti concludenti, in quanto la società Casa di Cure Riunite aveva comunicato all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Puglia un elenco di lavoratori che non avevano accettato la revoca ed avevano chiesto di "condividere l'assegno CIGS quale indennità di mobilità".
Ragioni di diversa natura portano, infatti, a disconoscere quella rilevanza che invece il giudice d'appello ha riconosciuto ai fini decisori alla suddetta documentazione.
In primo luogo deve tenersi distinta la posizione dei lavoratori che hanno richiesto il trattamento di mobilità in luogo di quello di CIGS rispetto a coloro che non hanno preso tale iniziativa. È evidente che solo per i primi si rende necessario un accertamento circa le modalità della richiesta e una specifica e peculiare valutazione degli intenti perseguiti, avuto riguardo alle scansioni temporali che emergono dalla denunciata sentenza. Su un piano più generale va ribadito che i licenziamenti sono stati intimati l'il maggio 2000, le revoche sono intervenute con successive comunicazioni il 3 luglio 2000, e che a tali comunicazioni è conseguito il collocamento in CIGS con effetto dal giorno del licenziamento. L'elenco dei lavoratori che avevano richiesto il trattamento di mobilità in luogo di quello di CIGS è datato 17 ottobre 2000. La successione dei fatti e la loro scansione temporale disvela la necessità che l'esclusione di un rifiuto ad accettare la revoca - tale da esaurire ogni indagine circa una manifestazione negoziale di adesione per facta concludentia - doveva passare attraverso una verifica in concreto, in esito, appunto, ad una valutazione dei comportamenti tenuti nel non breve periodo corrente dalla revoca del licenziamento ala data del documento in esame.
7.9. Il diverso caso dei lavoratori che hanno riscosso senza riserve il trattamento di CIGS imponeva un diverso accertamento volto tra l'altro ad accertare se la relativa prestazione fosse stata erogata dalla società CCR direttamente o dall'Istituto previdenziale (in questa seconda ipotesi non potevano trascurarsi accertamenti in fatto sulle circostanze in base alle quali era stato adottato il provvedimento ministeriale, potendosi - è opportuno ribadirlo - la riscossione considerarsi - in relazione alle sue modalità ed ai fatti pregressi che avevano coinvolto numerosi dipendenti del settore della sanità della città di Bari -come comportamento attestante, senza equivocità alcuna, l'accettazione della revoca del licenziamento o, di contro, come mero comportamento privo di qualsiasi significato negoziale;
il tutto quindi correlato alla individuazione di elementi fattuali concreti e non, invece, ad una ipotizzata disciplina dell'istituto della CIGS non rispondente a quella dettata dalla legge).
7.10. In questa delicata opera di ricostruzione del significato da assegnarsi alla condotta dei lavoratori non era certo secondario considerare (ponendolo in correlazione con i fatti che ad esso avevano condotto) il contenuto, l'efficacia e la ratio dell'accordo sindacale del 26 settembre 2000, la cui operatività - sia pure al diverso fine di valutare il ricorso nel caso concreto degli estremi per l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. (o della sua esclusione ai sensi dell'art. 47, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428), è stata contestata dalla Corte territoriale.
7.11. Per concludere spettava unicamente al giudice di merito valutare la congruità o meno - con riguardo a tutti i complessi e numerosi dati fattuali che hanno accompagnato nel tempo la vicenda per cui è causa - della condotta tenuta dai lavoratori - ma questi era tenuto a fornire valide ragioni del suo convincimento. Non risultando, pertanto, la sentenza impugnata sorretta da una motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico la stessa va riformata previo accoglimento, per quanto di ragione del primo motivo di cui ai ricorsi delle società.
8. Come emerge dalla dettagliata esposizione delle numerose censure contenute nel secondo e terzo motivo dei ricorsi delle società, l'accoglimento, nei termini innanzi indicati, del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri.
9. Alla luce della considerazioni sinora svolte va accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata, va pertanto cassata in relazione alla censura accolta. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice di secondo grado, che si designa nella Corte d'Appello di Lecce, che procederà ad un nuovo esame della presente controversia sulla scorta dei rilievi sopra formulati.
10. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004