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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 39 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), per tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO ROMA N. 23 12037 SALUZZO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
VALLINO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA VITTORIO
AMEDEO II, 11 10121 TORINO;
- parte appellata
e nel contraddittorio con
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FORMARO Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA GALLIERA 8 -
BOLOGNA;
- cedente il credito
Oggetto: conto corrente bancario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta,
- dato atto, preliminarmente, del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla qui conchiudente, quale Cessionaria del credito derivante dal contratto di conto corrente per cui è causa, con la conseguenza che di eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie e/o compensative relative al predetto titolo dovrà rispondere la Cedente
Controparte_2
- riformare la sentenza n. 547/2022 pubblicata il 03.06.2022, non notificata, emanata dal
Tribunale di Cuneo all'esito della causa civile R.G. 4050/2016, per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1261/2016 emesso in data 27-28.07.2016 dal Tribunale di Cuneo, con condanna dell'appellato al pagamento in favore della conchiudente nella sua qualità di cessionaria del credito Parte_1
già in capo alla cedente delle somme ivi indicate;
Controparte_2
in ogni caso: accertare e dichiarare che il IG , in proprio e nella sua Parte_3
qualità di titolare della ditta individuale IA MO DI BÀ IA RI è debitore nei confronti della conchiudente nella sua qualità di Parte_1 cessionaria del credito già in capo alla cedente dell'importo di Euro Controparte_2
354.107,57 quale scoperto del c/c n. 11413537, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal 30.06.2016 al saldo, e, conseguentemente, condannare il IG , Parte_3
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale IA MO DI BÀ IA
RI al pagamento in favore della Cessionaria della Parte_1
predetta somma.
- Vinte le spese”.
2 Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e titolarità del diritto di credito in capo all'appellante per i motivi di cui in atti e, per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità del giudizio d'appello promosso
NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando la sentenza n. 547 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26.05.2022 e depositata in data 3.06.2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio per i quali il procuratore si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Per : “In via pregiudiziale di rito CP_2
Accertare l'estraneità di nel presente giudizio di appello attesa l'intervenuta Controparte_2 cessione del credito in favore di e per l'effetto disporre Parte_1
l'estromissione di Controparte_2
In via subordinata e nel merito
Nella denegata ipotesi in cui non venisse disposta l'estromissione di Controparte_2
Accertare che la costituzione di è fatta al solo fine di integrare il Controparte_2
contraddittorio atteso che la carenza di legittimazione passiva della Cessionaria nel caso di specie è irrilevante dal momento che nessuna domanda di restituzione e/o risarcitoria è rivolta ad essendosi formato il giudicato sulle parti della sentenza (di cui Controparte_2
parte convenuta peraltro chiede la conferma) che hanno rigettato le domande riconvenzionali nonché la richiesta di risarcimento del danno avanzata in primo grado dal
Sig. , con la conseguenza che nessuna condanna al pagamento delle Parte_3
spese di lite potrà essere disposta nei confronti di in caso di rigetto Controparte_2 dell'appello”.
3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - titolare dell'impresa individuale IA MO, ha acceso il Controparte_1
29.11.1994 presso la Controparte_3
(poi incorporata da a seguito di una serie di passaggi intermedi) il Controparte_2
contratto di conto corrente n. 11413537 (doc. 4/a fasc. ), sul quale, nel corso CP_2 del tempo e sin dall'origine, sono state appoggiate diverse linee di credito, a tempo determinato e indeterminato;
in data 8.05.2002, ha concluso con un Controparte_1
nuovo contratto di conto corrente, che tuttavia si dichiara avere natura meramente ricognitiva e non novativa del precedente rapporto (doc. 4/g fasc. ). CP_2
Il contratto risulta cessato in data 4.09.2014.
1.2 - Con decreto ingiuntivo n. 1261/2016 provvisoriamente esecutivo emesso in data
27.07.2016, il Tribunale di Cuneo ha ingiunto a l pagamento in favore di Controparte_1
di € 354.107,57, quale scoperto del c/c n. 11413537, oltre ad interessi legali CP_2
maturati e maturandi dal 30.06.2016 al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria.
1.3 - ha proposto opposizione avverso tale decreto, sostenendo che la Controparte_1
somma richiesta era prodotto di conteggi eseguiti in violazione di legge per effetto dell'applicazione di interessi anatocistici vietati (a) e di interessi usurari (b), commissioni e spese non concordate (c), e, in ogni caso, non sorretta da idoneo supporto probatorio, tenuto conto che la banca aveva depositato, a sostegno dell'istanza monitoria, esclusivamente l'estratto di saldaconto munito della certificazione ex art. 50 TUB;
chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo con conseguente cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni di sua proprietà, ponendo a carico della banca opposta le relative spese (1) e, in via riconvenzionale, procedersi alla rideterminazione del saldo debitorio alla data del recesso (2), con condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo (2-bis), ordinarsi la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi in quanto illegittima (3), con condanna della banca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti all'illegittima segnalazione (3- bis), nonché di quelli ulteriori connessi all'imputazione degli addebiti non dovuti (4); da ultimo, l'opponente chiedeva che fosse condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_2
4 si costituiva protestando il rispetto di tutte le condizioni contrattuali tra le parti, CP_2 regolarmente stipulate, e la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi;
l'iscrizione ipotecaria, era stata fatta in forza di valido titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) con conseguente infondatezza delle relative doglianze;
concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e la reiezione delle avversarie domande di risarcimento del danno, anche in ragione della genericità delle allegazioni dell'opponente.
Il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto e istruiva la causa mediante CTU contabile.
1.4 - Con sent. n. 547/2022, pubblicata il 3.06.2022, il Tribunale di Cuneo accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava
[...]
l pagamento in favore di della minor somma di € 20.092,92, oltre CP_1 CP_2
interessi di mora sulle singole sorti capitali dalla domanda al saldo, e rigettava le riconvenzionali proposte dall'opponente.
Queste le valutazioni del Tribunale:
- aveva depositato unitamente alla comparsa di risposta le scritture CP_2
contrattuali relative al conto corrente e il saldaconto certificato ex art. 50 TUB, nonché, in sede di memoria ex art 183, 6° co., n. 1, c.p.c., gli estratti conto e gli estratti scalari del rapporto di conto corrente dal 1.01.2003 sino alla chiusura al 4.09.2014, nonché ulteriore documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto che, tuttavia, era risultata incompleta ed inidonea a provare l'esatto importo del relativo saldo, trattandosi di incartamenti privi di intestazione e ad uso interno dell'istituto;
- richiamando la giurisprudenza per cui l'onere della prova incombe sulla banca che agisce per il pagamento, senza potersi sottrarre ad esso invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, ed escludendo ogni valenza probatoria nella fase di merito dell'opposizione del semplice estratto di saldaconto ex art. 50 TUB, si faceva applicazione del criterio del “saldo zero” a partire dal primo estratto conto disponibile, ossia dal 1.01.2003: come evidenziato dal CTU, la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto era infatti incompleta per giustificare il saldo iniziale passivo al 1.01.2003, in quanto i documenti informatici prodotti dalla banca, non essendo estratti conto, non erano validi per provare l'importo del saldo stesso;
il periodo di indagine da prendere in considerazione, sulla base della documentazione utile ai fini dell'indagine, era perciò quello dal 1.01.2003 al 4.09.2014;
5 - la c.m.s. era risultata pattuita per iscritto a partire dal 23.02.2005, con l'applicazione trimestrale dello 0,625 % sull'accordato e dell'1,50% oltre il limite dell'accordato; la c.m.s. andava dunque eliminata dal 1.01.2003 e fino al 31.12.2004, in quanto non pattuita per iscritto;
dal 28.06.2009 e fino al 30.09.2014, la banca non aveva addebitato al correntista alcun importo a quel titolo;
- il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (addebitato a partire dal 28.06.2009 al 30.09.2014, benché specificamente evidenziato e rendicontato al correntista con cadenza massima annuale attraverso l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo) non era stato predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento (nei limiti dello 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, secondo la l. 102/2009); quindi, data la mancata di pattuizione scritta, doveva eliminarsi il relativo addebito;
- inoltre, il CTU aveva eliminato, in caso di sconfinamento, gli effetti di eventuali oneri eccedenti l'interesse calcolato sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento e la c.d. “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
non era invece stato necessario eliminare gli oneri eccedenti l'interesse calcolato sull'ammontare e per la durata dell'affidamento e la c.d. “commissione omnicomprensiva” trimestrale nella misura dello 0,50 %, da calcolarsi in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del correntista e alla durata dell'affidamento, in quanto tali voci non erano risultati essere mai stati addebitati dalla banca;
- non era stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura;
- riguardo alla capitalizzazione trimestrale, considerato che l'indagine era stata circoscritta al periodo decorrente dal 1.01.2003, era corretta la valutazione del consulente di mantenere la capitalizzazione trimestrale in quanto conforme alla delibera CICR del
9.02.2000, posto che la previsione di capitalizzazione infrannuale reciproca risultava pattuita e separatamente sottoscritta e menzionava nelle condizioni sia il TAN che il TAE creditore e debitore;
- quanto all'applicazione degli interessi, in data 8.05.2002 le parti avevano rinnovato il contratto di conto corrente, prevedendo espressamente un tasso annuo creditore pari allo 0,03125 %, un tasso annuo debitore pari al 14,00%, la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e degli interessi debitori e lo ius
6 variandi. Tuttavia, aveva prodotto solo le comunicazioni periodiche dal CP_2
31.05.2004 al 30.09.2014 ed il CTU aveva così effettuato il ricalcolo: per il periodo dall'1.01.2003 al 30.04.2004 tasso di interesse minimo dei BOT annuali per le operazioni attive della banca e tasso nominale massimo dei BOT annuali per le operazioni passive, atteso, in tale primo periodo, il mancato rispetto di una delle due condizioni previste, ossia le comunicazioni periodiche); per il periodo 31.05.2004 - 30.09.2014 i tassi convenzionali, posto che in secondo periodo, erano state rispettate entrambe le condizioni previste (pattuizione scritta ab origine e comunicazioni periodiche);
- la domanda dell'opponente di declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in forza del decreto ingiuntivo era infondata, in quanto a norma dell'art. 653, 2° co., c.p.c., nell'ipotesi in cui l'opposizione venga accolta solo in parte, il titolo esecutivo è bensì costituito dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, e gli atti di esecuzione di cui si conservavano gli effetti secondo l'articolo in parola esame ricomprendevano anche l'ipoteca giudiziale;
- la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia andava respinta per la carente attività deduttiva svolta dall'opponente, che si era limitato a lamentare la sussistenza della segnalazione senza specificarne il tipo e senza fornire alcun ulteriore dato utile a valutare la legittimità
o meno dell'operato dell'istituto di credito;
- la domanda risarcitoria per i danni dipendenti dall'illegittima segnalazione e dall'imputazione di addebiti in forza dell'applicazione di condizioni contrattuali invalide andava allo stesso modo respinta in quanto genericamente formulata e non sorretta da adeguato supporto probatorio;
- non ricorrevano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di , non CP_2
essendo emerso dagli atti il carattere temerario della lite.
2. - L'appello della cessionaria l'integrazione del Pt_1 Parte_1
contraddittorio con la cedente . Le questioni preliminari. CP_2
affermandosi cessionaria ex art. 58 TUB del credito già Parte_1
azionato in via monitoria da a decorrere dal 14.07.2017, come da avviso di CP_2 pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 93 dell'8.08.2017 (credito contrassegnato dal codice redazionale , ha proposto appello avverso la predetta sentenza del C.F._2
Tribunale di Cuneo, per tramite della mandataria Controparte_4
7 Nessun appello incidentale viene proposto da riguardo ai capi di Controparte_1
domanda su cui è rimasto soccombente.
2.1 - Premette di essere subentrata nella sola posizione creditoria già di Pt_1 CP_2 nei confronti dell'appellato e non anche nei rapporti contrattuali da cui Controparte_1
originano i crediti oggetto di cessione in blocco;
pertanto, poiché la legittimazione passiva rispetto alle domande del cliente per far accertare la nullità del contratto bancario o l'inefficacia di alcune clausole rimane in capo al titolare del contratto stesso, atteso che con la cartolarizzazione può essere ceduto il diritto di credito e non anche l'intero rapporto contrattuale, essa società appellante non poteva vedersi opporre le eccezioni di nullità né le domande riconvenzionali di rideterminazione del saldo, svolte dal correntista in qualità di debitore ceduto.
Il rilievo è destituito di fondamento.
Il cessionario del credito, per il fatto solo di subentrare nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio con il debitore ceduto, può vedersi opporre tutte le eccezioni relative all'obbligazione che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore cedente, che si tratti delle eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito (nullità-annullabilità: per tutte,
Cass., 5.02.1988, n. 1257), ovvero di eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del rapporto anteriori al trasferimento del credito;
il cessionario è conseguentemente legittimato passivo rispetto ad una domanda di accertamento negativo, con la quale il debitore ceduto chieda di rideterminare l'importo del credito, espungendone alcune parti fondate su previsioni contrattuali nulle. L'esclusiva legittimazione del cedente il credito come titolare del rapporto contrattuale (che in caso di cessione del solo credito, rimane in capo a lui) riguarda, invero, le sole azioni che non incidono sul solo rapporto di debito-credito nascente dal predetto contratto, ma con cui si interviene direttamente sul rapporto negoziale (e dunque, le azioni di risoluzione, rescissione o annullamento) oppure che si fondano sull'inadempimento del contratto.
, affermandosi cessionaria del credito portato dal decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1261/2016 del Tribunale di Cuneo, è perciò passivamente legittimata rispetto alla riconvenzionale svolta da in qualità di opponente-convenuto Controparte_1
sostanziale, per la rettifica del saldo del conto corrente e per la (sola) rideterminazione della somma a debito (l'appellato ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, che riduce il saldo debitore ad € 20.092,92), fondandosi detta domanda su profili di nullità (o mancata pattuizione) delle clausole contrattuali da cui deriva la non debenza di parte delle
8 somme richieste in via monitoria;
analogamente, del resto, l'attore in opposizione-convenuto in senso sostanziale avrebbe potuto far valere tali nullità del titolo Controparte_1
contrattuale originario in forma di eccezioni alla domanda avversaria di condanna all'adempimento.
non è, viceversa, passivamente legittimata rispetto alle domande Parte_1
di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, relative alla segnalazione alla
Centrale Rischi, all'addebito di somme sulla base di clausole nulle o non pattuite, e per la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base del decreto ingiuntivo opposto: ma per tali domande riconvenzionali, respinte dal primo Giudice, e per cui sarebbe stata legittimata la sola parte contrattuale , non è stato proposto appello e la relativa CP_2
statuizione, passata in giudicato, rimane completamente estranea alla cognizione di questo
Giudice del gravame.
2.2 – L'appello di è stato notificato al solo , e Pt_1 Parte_1 Controparte_1 non anche alla cedente – sebbene in primo grado il processo fosse proseguito CP_2 tra le parti originarie malgrado la cessione intervenuta nel 2017, conforme l'art. 111, 1° co.,
c.p.c., e non vi fosse stata, quindi, alcuna pronuncia di estromissione della banca originaria creditrice.
Con ordinanza del 23.05.2023, la Corte ha perciò ordinato l'integrazione del contraddittorio con . CP_2
si è costituita in giudizio confermando l'avvenuta cessione del credito in favore CP_5 di ai sensi dell'art. 58 TUB, con efficacia a decorrere dal Parte_1
14.07.2017; in ragione del fatto che le domande riconvenzionali per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale e di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi e per gli addebiti non dovuti sono state respinte dal Giudice di primo grado e che, sul punto, l non ha proposto appello incidentale, ha chiesto di essere CP_1 CP_2
estromessa dal giudizio, dato che nessuna domanda devolta alla cognizione della Corte risultava essere stata avanzata contro essa banca.
La richiesta di estromissione deve essere respinta.
Come evidenziato nell'ordinanza del 23.05.2023, l'integrazione del contraddittorio con
è stata decisa non in quanto essa banca sia destinataria delle domande CP_2
riconvenzionali fondate sul rapporto contrattuale di conto corrente (o sui paralleli rapporti di erogazione di credito), già avanzate in prime cure e respinte dal Tribunale (sui capi di rigetto di tali domande non è stato, infatti, proposto appello incidentale dall' ). Controparte_1
9 Piuttosto, la posizione di litisconsorte necessario in grado d'appello, ai sensi dell'art. 331
c.p.c., di è stata individuata in ragione unicamente della sua posizione di CP_2
cedente il credito, che aveva promosso il giudizio di primo grado (prima chiedendo il decreto ingiuntivo, poi venendo convenuta nella fase di opposizione a cognizione piena) e poi lo aveva proseguito come sostituta processuale della cessionaria dopo la cessione Pt_1
nelle more di quella fase processuale, portandolo fino alla sentenza.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è infatti sempre legittimato ad impugnare, indipendentemente da che sia intervenuto o meno ai sensi dell'art. 111, 3° co.,
c.p.c. nel processo nel quale è stata emessa la sentenza impugnata, poichè gli effetti della sentenza gravata si estendono anche a lui (art. 111, 4° co., c.p.c.); ma la parte originaria cedente il diritto litigioso è litisconsorte necessario ex art. 331 c.p.c. nella fase di gravame, in quanto non ne sia stata disposta, nel precedente grado di giudizio, l'estromissione ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. (tra le altre, Cass., 31.10.2016, n. 22.035; Id., 22.01.2003, n. 875).
2.3 - L'appellato ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per carenza di legittimazione ad impugnare di , dato che Parte_1 mancherebbe la prova dell'avvenuta cessione del credito.
1 ha prodotto, insieme con la citazione in appello, unicamente la copia della Gazzetta Pt_1
Ufficiale contenente l'avviso previsto dall'art. 58, co. 3, TUB ed ha riportato il (presunto) codice identificativo del credito di verso rientrante CP_2 Controparte_1 nell'elenco di quelli ceduti;
solo successivamente, a fronte dell'eccezione avversaria di carenza di legittimazione ad appellare, con nota di deposito del 22.05.2023, la società appellante ha prodotto una dichiarazione a firma di , funzionaria Persona_1 CP_2
con poteri di firma (v. altro allegato alla produzione), che attesta che tra i crediti compresi nella cessione in favore di rientra anche il credito (già) vantato Pt_1 Parte_1
da nei confronti di derivanti dal rapporto di conto Controparte_2 Controparte_1
corrente n. 11413537.
L'eccezione è infondata.
ha assunto, per quanto sopra al § 2.2, la posizione di contraddittore necessario CP_2 in grado di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., come cedente il diritto controverso non estromessa nel processo in primo grado;
e la stessa ha riconosciuto di aver CP_2
ceduto a la posizione creditoria nascente dal saldo passivo di Parte_1 conto corrente già facente capo a con l'operazione di cartolarizzazione Controparte_1 documentata dall'avviso pubblicato sulla G.U., Parte II, n. 93 dell'8.08.2017.
10 L'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, a mani del suo creditore attuale; ma se il precedente titolare (come tale, potenzialmente interessato a rivendicare per sé il pagamento) dichiara che il credito è stato ceduto a colui che ne richiede ora al debitore l'adempimento, non vi è il rischio dell'obbligato di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
La dichiarazione di di avere ceduto il diritto controverso proprio in riferimento CP_2 alla operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB segnalata dall'appellante-cessionaria del credito è, quindi, sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare della stessa cessionaria, a norma dell'art. 111, 4° co., c.p.c.
3. – Segue, l'appello di I motivi di impugnazione. Parte_1
3.1 - Con il primo motivo, lamenta la “violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c. – errata applicazione del principio regolatore dell'onere della prova in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società correntista. Erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.”.
Il Tribunale ha errato nel limitare il periodo di indagine dal 1.01.2003 al 04.09.2014, assumendo quale saldo inziale al 1.01.2003 l'importo “zero” sul presupposto della carente documentazione prodotta da : nel momento in cui l'attore in opposizione CP_2
(convenuto in senso sostanziale) formula domanda riconvenzionale assume la veste di parte attrice in senso sostanziale, spostando su di sé l'onere della prova;
ha CP_2 provveduto a versare in atti documentazione idonea ed esaustiva ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio di opposizione ha prodotto tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al rapporto di conto corrente;
l'estratto conto, purché corredato della certificazione indicata dall'art. 50 TUB, integra prova scritta pur se proveniente dalla parte che intende valersene, ed è quindi idoneo di per sé solo ad ottenere ingiunzioni di pagamento, con conseguente infondatezza della doglianza avversaria secondo cui, in mancanza di tutti gli estratti conto, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo per mancanza di prova scritta del credito. L'estratto conto, inoltre, ha sempre avuto, secondo la giurisprudenza, un'efficacia probatoria piena derivante dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.: il correntista ha termine di sessanta giorni per contestare il contenuto dello stesso e, in
11 assenza di contestazioni scritte in forma specifica in ordine alle singole voci in esso esposte, il conto si intende approvato e nonostante l'intervenuta approvazione o il decorso del termine relativo, il correntista può impugnare il conto stesso per la correzione di vizi puramente formali, cioè per errori di scritturazione e di calcolo, per omissioni o per duplicazioni non oltre sei mesi dalla ricezione dell'estratto conto, a pena di decadenza;
nel caso in esame, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo debitore non sono mai state contestate in costanza del rapporto, protrattosi per 20 anni, né nel corso di questo giudizio.
Le produzioni avversarie (in particolare, il doc. n. 3 atto di citazione in opposizione) avvalorerebbero la correttezza di quanto asserito dalla banca, e comunque, neppure la CTP avversaria viene invocato od applicato il “saldo zero”, né vengono rettificati i saldi esposti da;
, del resto, aveva evidenziato in memoria di replica che dalle CP_2 CP_2
difese avversarie non si evinceva affatto la negazione della sussistenza del saldo a debito e comunque l'espressa contestazione, ad opera del correntista, della documentazione prodotta dalla è rinvenibile solo nella terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., e deve CP_3
dunque ritenersi tardiva.
3.1.1 - Come risulta dall'esame condotto dal consulente tecnico circa la documentazione riversata in atti, mancano nel fascicolo gli estratti conto anteriori al 1.01.2003.
In allegato alla prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. del 16.10.2017, ha CP_2 prodotto una serie di files in formato “txt”, intestati come “lista movimenti-estratti conto cc
11413537” per gli anni 1990-2004 (sono i docc. a-d), che costituiscono null'altro che una
“stampa movimenti” relativi al conto in questione, priva di intestazione ed evidentemente ad uso contabile interno della banca;
si tratta di documenti che non possono in alcun modo essere qualificati come estratti conto e che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende valersene, sono completamente privi di qualunque rilevanza probatoria.
3.1.2 - Nei giudizi in cui sia la banca a vantare un credito derivato dal saldo finale negativo del rapporto di conto corrente e il correntista contrasti la pretesa eccependo la nullità di alcune pattuizioni in funzione della rideterminazione di tale saldo finale con la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, l'onere della prova che incombe sulla banca attrice
(anche in via monitoria) implica la produzione di tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente, mentre non potrebbe ritenersi provato il credito in conseguenza della
12 mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, versata in giudizio dalla banca (per tutte, Cass., 16.03.2023, n. 7697).
Si è peraltro precisato (Cass. n. 29.10.2020, n. 23.852, nonché Id., 16.02.2021, n. 22.387, specifica per il caso in cui la banca abbia agito in via monitoria e il correntista si sia opposto al decreto ingiuntivo con una domanda riconvenzionale di rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito) che nei rapporti di conto corrente bancario, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo;
con la conseguenza che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto nel periodo iniziale del rapporto, il cui saldo sia a debito del correntista, non permette alla banca di invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti, così come, simmetricamente, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa. Piuttosto, il rapporto di dare e avere tra le parti dovrà essere ricostruito in base agli estratti conto acquisiti, il che è a dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato.
Quest'ultima regola, relativa alle domande “reciproche”, è stata recentemente ribadita dalla
Cass., 11.05.2025, n. 12.487: “Nel caso di giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista contro la banca per la rideterminazione del saldo di un conto corrente, il criterio del "saldo zero" può essere applicato solo se vi sono domande incrociate, ossia quando la banca avanza una pretesa di pagamento del saldo negativo e il correntista contesta tale pretesa adducendo l'illegittimità di addebiti. In tale contesto, entrambe le parti sono onerate della prova delle loro pretese, e la mancata produzione degli estratti conto integrali comporta
l'azzeramento del saldo iniziale nell'interesse del correntista”.
In particolare, il criterio del “saldo zero”, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile quando non possa provvedersi all'accertamento del dare e dell'avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato.
3.1.3 – Applicando tali rilievi al caso di specie, ne viene che:
13 - ha agito in via monitoria per la condanna al pagamento del saldo negativo CP_2
di conto corrente e rispetto a tale domanda di condanna il correntista è convenuto in senso sostanziale, pur rivestendo il ruolo di attore in opposizione in senso (solo) formale;
la circostanza che abbia svolto domanda riconvenzionale per la rideterminazione del saldo, anziché limitarsi ad eccepire la nullità delle clausole contrattuali a riduzione dell'importo del debito non muta la sua posizione di convenuto e l'onere della prova della banca quanto all'importo del credito di cui chiede l'adempimento;
- quello prodotto da in allegato al ricorso per ingiunzione è un semplice CP_2 estratto di saldaconto, cioè corrisponde all'ultimo estratto conto con la certificazione che il dato è conforme alle scritture contabili della banca;
l'art. 50 TUB, diversamente dal vecchio art. 102 L. bancaria, parla, invece, di estratto conto (completo) certificato conforme alle scritture contabili della banca (per una ricostruzione della differenza, v., da ultimo, Cass., 24.12.2020, n. 29.577, in motivazione, § 4.5), ed esso è comunque valido come prova scritta nella sola fase monitoria, non anche nella fase di opposizione, dove valgono le regole probatorie ordinarie. Nel giudizio di opposizione, come giudizio ordinario introdotto dall'opposizione e fondato sulla domanda portata dal ricorso per ingiunzione presentato dalla banca, la prova del saldo debitore deve essere fornita dalla banca stessa (art. 2697, 1° co., c.c.) attraverso la produzione di tutti gli estratti conto in modo da consentire la ricostruzione del saldo finale a debito, che corrisponde all'importo richiesto al correntista;
in mancanza, non è possibile utilizzare l'estratto di saldaconto, valevole solo nella fase monitoria, e per la ricostruzione del saldo negativo si deve partire dal primo estratto conto disponibile con il saldo “zero”. Nel caso in esame, difetta la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto, e dunque manca, con tutta evidenza, la giustificazione del saldo iniziale passivo all'1.01.2003, né, a tal fine, può supplire alla mancanza di prova il solo comportamento processuale del correntista che solo negli scritti conclusivi ha denunciato le conseguenze, nella ricostruzione del
(presunto) credito della banca, dell'incompletezza della documentazione da essa versata in giudizio (v. sopra, § 3.1.1.). Per ricostruire il saldo finale del conto corrente per cui è causa si dovrà far riferimento al criterio del “saldo zero” a decorrere dal primo e/c disponibile – ossia quello al 1.01.2003;
- è pacifico che nel contratto di conto corrente, l'avvenuta approvazione dell'estratto conto a norma dell'art. 1832 c.c. non impedisce di contestare la validità e l'efficacia di singole annotazioni e il diritto della banca di procedere al loro recupero, come somme a debito del correntista;
14 - parte opponente ha contestato fin da subito il saldo debitore per cui aveva CP_2 chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, risultando irrilevanti le quantificazioni dell'importo ricalcolato in rapporto ai diversi conteggi operati dal CTU e, con lui, dal Giudicante: un'extra petizione si potrebbe infatti ravvisare soltanto se il giudice, nel ricostruire l'esatto saldo debitore del conto corrente, non si sia attenuto agli specifici fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati dal debitore convenuto (qui, in senso sostanziale), e non invece quando il conteggio finale risulta differente da quello predisposto dal debitore medesimo;
- i documenti prodotti dalla banca anteriori al 1.01.2003 sono inutilizzabili al fine di determinare il modo con cui si è formato saldo negativo esistente a quella data, a quando risale il primo estratto conto disponibile in atti. E' a tal fine irrilevante che il dato numerico risultante dalla stampa movimenti denominata “lista movimenti-estratti conto cc
11413537” per gli anni 2003 e 2004 corrisponda alle risultanze degli ee/cc, relativi al medesimo periodo, prodotti dal correntista, non essendo indizio bastevole ad inferire che le movimentazioni sul conto a decorrere dalla data di apertura nel 1994 e fino al 2002 siano effettivamente quelle e diano proprio il risultato negativo da cui parte il primo e/c del 2003.
3.2 - Con un secondo motivo, articolato su due punti, l'appellante censura la “illogicità della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio. CMS, DIF e
CIV. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione”.
Riguardo alla c.m.s., il Tribunale avrebbe errato nell'aderire alle conclusioni del CTU, secondo cui detta clausola non sarebbe stata pattuita per iscritto nel periodo dal 1.01.2003 al 31.12.2004; al contrario, la voce è stata correttamente conteggiata a debito da
“in ragione di clausole pattizie pienamente valide ed efficaci, come consta dalla CP_2
documentazione versata in atti, clausole nelle quali la C.M.S. trova la propria giustificazione causale”.
FINO 1 ritiene, poi, che il Giudicante sia incorso nel vizio di ultrapetizione per aver espunto quanto addebitato a titolo di corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
(DIF) e di commissione di istruttoria veloce (CIV), in relazione alle quali alcuna censura era stata sollevata dall'opponente. Pertanto, tali oneri andavano inclusi nell'importo dovuto da trattandosi, tra l'altro, di commissioni applicabili ex lege in forza del Controparte_1 dettato dell'art. 117 bis TUB.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
15 3.2.1 – Anzitutto, dalla documentazione in atti non risulta una pattuizione scritta della c.m.s.; questa risulta solo dal contratto di apertura di credito fino a € 130.000 sottoscritto dall CP_1 in data 23.02.2005, con l'applicazione trimestrale dello 0,625% sull'accordato e dell'1,50% oltre il limite dell'accordato.
3.2.2 – L'odierno appellato, nelle conclusioni di primo grado, ha espressamente chiesto espungersi in generale tutte le commissioni e le spese non specificamente pattuite per iscritto.
Così le conclusioni di primo grado, per estratto:
“accertato e dichiarato …, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ha proceduto sul conto ad applicazione di … condizioni CP_3 non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) …. spese e commissioni non contrattualizzate ed a qualsiasi titolo pretese, pronunciarsi: …. 5) sull'invalidità della determinazione ed applicazione … delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese”.
Non ha quindi ecceduto dai limiti del proprio dovere decisorio il Giudicante di primo grado che ha escluso anche le commissioni succedute alla c.m.s. a partire dal d.l. 185/2008.
3.3. – Col terzo motivo (“illogicità della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Sul calcolo degli interessi”) si ritorna sulla doglianza per cui il primo Giudice avrebbe errato nel delimitare il campo di indagine al periodo dal
1.01.2003 al 30.09.2014, non avendo valutato correttamente la documentazione prodotta da;
si rileva, per quanto riguarda la applicazione dello ius variandi per il periodo CP_2
dal 1.01.2003 al 30.04.2004, che il CTU e il Tribunale hanno considerato illegittimo a fronte dell'omessa produzione, da parte di , delle comunicazioni periodiche, ma non CP_2
si sarebbe considerato che tali comunicazioni potevano essere effettuate anche mediante semplice affissione di avviso nei locali aperti al pubblico della banca, come espressamente convenuto fra le parti, e a tale riguardo, si sottolinea come si sia sempre CP_2
attenuta alle prescrizioni della normativa di settore ed alle condizioni contrattuali espressamente convenute tra le parti.
Si aggiunge che le modifiche alle condizioni contrattuali applicate al contratto di conto corrente n. 11413537 sono state espressamente convenute fra le parti, con accettazione e/o adesione da parte dell'odierno appellato, come consta dal contratto concluso nel 2002
16 come atto ricognitivo del precedente rapporto, il quale contratto fa a sua volta riferimento a quello originario del 29.11.1994, che all'art. 16 fa riferimento al rispetto, in ogni caso, delle condizioni previste dalla l. 152/92 con l'affissione al pubblico.
Anche questo motivo è da respingere.
Il CTU ha rilevato che i fogli informativi analitici (FIA) prodotti dalla banca partono dal
31.05.2004 e arrivano al 30.09.2014, quindi ha applicato le variazioni dal 31.05.2004 in poi;
per il periodo precedente, non vengono prodotti i FIA, né viene dedotta prova orale sul punto.
La circostanza che fosse stato fin dall'origine pattuito uno ius variandi non vuole ancora dire nulla sul fatto che la banca abbia applicato le variazioni del regolamento contrattuale più sfavorevoli al cliente dopo avergliene dato comunicazione, come prescritto dall'art. 118
TUB.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato Parte_1 CP_1 seguono la soccombenza e vanno liquidate sui medi tariffari in relazione al valore
[...] dell'intera somma controversa (pari al preteso saldo negativo di conto corrente, azionato in via monitoria), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
La posizione di di mero litisconsorte necessario per ragioni processuali in CP_2
questa fase di gravame, come cedente il diritto controverso non estromesso dal giudizio, è motivo per disporre la compensazione delle spese nei rapporti con l'appellato CP_1
[...]
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite della mandataria Parte_1 Controparte_4
contro nel contraddittorio con avverso la sent. Controparte_1 Controparte_2
n. 547/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 3.06.2022, con atto di citazione notificato in data 2.01.2023:
a) rigetta l'appello;
17 b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Parte_1 giudizio in favore di spese che liquida in complessivi € 14.239, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 39 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), per tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO ROMA N. 23 12037 SALUZZO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
VALLINO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA VITTORIO
AMEDEO II, 11 10121 TORINO;
- parte appellata
e nel contraddittorio con
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FORMARO Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA GALLIERA 8 -
BOLOGNA;
- cedente il credito
Oggetto: conto corrente bancario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta,
- dato atto, preliminarmente, del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla qui conchiudente, quale Cessionaria del credito derivante dal contratto di conto corrente per cui è causa, con la conseguenza che di eventuali richieste restitutorie e/o risarcitorie e/o compensative relative al predetto titolo dovrà rispondere la Cedente
Controparte_2
- riformare la sentenza n. 547/2022 pubblicata il 03.06.2022, non notificata, emanata dal
Tribunale di Cuneo all'esito della causa civile R.G. 4050/2016, per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1261/2016 emesso in data 27-28.07.2016 dal Tribunale di Cuneo, con condanna dell'appellato al pagamento in favore della conchiudente nella sua qualità di cessionaria del credito Parte_1
già in capo alla cedente delle somme ivi indicate;
Controparte_2
in ogni caso: accertare e dichiarare che il IG , in proprio e nella sua Parte_3
qualità di titolare della ditta individuale IA MO DI BÀ IA RI è debitore nei confronti della conchiudente nella sua qualità di Parte_1 cessionaria del credito già in capo alla cedente dell'importo di Euro Controparte_2
354.107,57 quale scoperto del c/c n. 11413537, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal 30.06.2016 al saldo, e, conseguentemente, condannare il IG , Parte_3
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale IA MO DI BÀ IA
RI al pagamento in favore della Cessionaria della Parte_1
predetta somma.
- Vinte le spese”.
2 Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e titolarità del diritto di credito in capo all'appellante per i motivi di cui in atti e, per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità del giudizio d'appello promosso
NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando la sentenza n. 547 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26.05.2022 e depositata in data 3.06.2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio per i quali il procuratore si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Per : “In via pregiudiziale di rito CP_2
Accertare l'estraneità di nel presente giudizio di appello attesa l'intervenuta Controparte_2 cessione del credito in favore di e per l'effetto disporre Parte_1
l'estromissione di Controparte_2
In via subordinata e nel merito
Nella denegata ipotesi in cui non venisse disposta l'estromissione di Controparte_2
Accertare che la costituzione di è fatta al solo fine di integrare il Controparte_2
contraddittorio atteso che la carenza di legittimazione passiva della Cessionaria nel caso di specie è irrilevante dal momento che nessuna domanda di restituzione e/o risarcitoria è rivolta ad essendosi formato il giudicato sulle parti della sentenza (di cui Controparte_2
parte convenuta peraltro chiede la conferma) che hanno rigettato le domande riconvenzionali nonché la richiesta di risarcimento del danno avanzata in primo grado dal
Sig. , con la conseguenza che nessuna condanna al pagamento delle Parte_3
spese di lite potrà essere disposta nei confronti di in caso di rigetto Controparte_2 dell'appello”.
3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - titolare dell'impresa individuale IA MO, ha acceso il Controparte_1
29.11.1994 presso la Controparte_3
(poi incorporata da a seguito di una serie di passaggi intermedi) il Controparte_2
contratto di conto corrente n. 11413537 (doc. 4/a fasc. ), sul quale, nel corso CP_2 del tempo e sin dall'origine, sono state appoggiate diverse linee di credito, a tempo determinato e indeterminato;
in data 8.05.2002, ha concluso con un Controparte_1
nuovo contratto di conto corrente, che tuttavia si dichiara avere natura meramente ricognitiva e non novativa del precedente rapporto (doc. 4/g fasc. ). CP_2
Il contratto risulta cessato in data 4.09.2014.
1.2 - Con decreto ingiuntivo n. 1261/2016 provvisoriamente esecutivo emesso in data
27.07.2016, il Tribunale di Cuneo ha ingiunto a l pagamento in favore di Controparte_1
di € 354.107,57, quale scoperto del c/c n. 11413537, oltre ad interessi legali CP_2
maturati e maturandi dal 30.06.2016 al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria.
1.3 - ha proposto opposizione avverso tale decreto, sostenendo che la Controparte_1
somma richiesta era prodotto di conteggi eseguiti in violazione di legge per effetto dell'applicazione di interessi anatocistici vietati (a) e di interessi usurari (b), commissioni e spese non concordate (c), e, in ogni caso, non sorretta da idoneo supporto probatorio, tenuto conto che la banca aveva depositato, a sostegno dell'istanza monitoria, esclusivamente l'estratto di saldaconto munito della certificazione ex art. 50 TUB;
chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo con conseguente cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni di sua proprietà, ponendo a carico della banca opposta le relative spese (1) e, in via riconvenzionale, procedersi alla rideterminazione del saldo debitorio alla data del recesso (2), con condanna di controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo (2-bis), ordinarsi la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi in quanto illegittima (3), con condanna della banca al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti all'illegittima segnalazione (3- bis), nonché di quelli ulteriori connessi all'imputazione degli addebiti non dovuti (4); da ultimo, l'opponente chiedeva che fosse condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_2
4 si costituiva protestando il rispetto di tutte le condizioni contrattuali tra le parti, CP_2 regolarmente stipulate, e la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi;
l'iscrizione ipotecaria, era stata fatta in forza di valido titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) con conseguente infondatezza delle relative doglianze;
concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e la reiezione delle avversarie domande di risarcimento del danno, anche in ragione della genericità delle allegazioni dell'opponente.
Il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto e istruiva la causa mediante CTU contabile.
1.4 - Con sent. n. 547/2022, pubblicata il 3.06.2022, il Tribunale di Cuneo accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, e condannava
[...]
l pagamento in favore di della minor somma di € 20.092,92, oltre CP_1 CP_2
interessi di mora sulle singole sorti capitali dalla domanda al saldo, e rigettava le riconvenzionali proposte dall'opponente.
Queste le valutazioni del Tribunale:
- aveva depositato unitamente alla comparsa di risposta le scritture CP_2
contrattuali relative al conto corrente e il saldaconto certificato ex art. 50 TUB, nonché, in sede di memoria ex art 183, 6° co., n. 1, c.p.c., gli estratti conto e gli estratti scalari del rapporto di conto corrente dal 1.01.2003 sino alla chiusura al 4.09.2014, nonché ulteriore documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto che, tuttavia, era risultata incompleta ed inidonea a provare l'esatto importo del relativo saldo, trattandosi di incartamenti privi di intestazione e ad uso interno dell'istituto;
- richiamando la giurisprudenza per cui l'onere della prova incombe sulla banca che agisce per il pagamento, senza potersi sottrarre ad esso invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, ed escludendo ogni valenza probatoria nella fase di merito dell'opposizione del semplice estratto di saldaconto ex art. 50 TUB, si faceva applicazione del criterio del “saldo zero” a partire dal primo estratto conto disponibile, ossia dal 1.01.2003: come evidenziato dal CTU, la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto era infatti incompleta per giustificare il saldo iniziale passivo al 1.01.2003, in quanto i documenti informatici prodotti dalla banca, non essendo estratti conto, non erano validi per provare l'importo del saldo stesso;
il periodo di indagine da prendere in considerazione, sulla base della documentazione utile ai fini dell'indagine, era perciò quello dal 1.01.2003 al 4.09.2014;
5 - la c.m.s. era risultata pattuita per iscritto a partire dal 23.02.2005, con l'applicazione trimestrale dello 0,625 % sull'accordato e dell'1,50% oltre il limite dell'accordato; la c.m.s. andava dunque eliminata dal 1.01.2003 e fino al 31.12.2004, in quanto non pattuita per iscritto;
dal 28.06.2009 e fino al 30.09.2014, la banca non aveva addebitato al correntista alcun importo a quel titolo;
- il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (addebitato a partire dal 28.06.2009 al 30.09.2014, benché specificamente evidenziato e rendicontato al correntista con cadenza massima annuale attraverso l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo) non era stato predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento (nei limiti dello 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, secondo la l. 102/2009); quindi, data la mancata di pattuizione scritta, doveva eliminarsi il relativo addebito;
- inoltre, il CTU aveva eliminato, in caso di sconfinamento, gli effetti di eventuali oneri eccedenti l'interesse calcolato sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento e la c.d. “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
non era invece stato necessario eliminare gli oneri eccedenti l'interesse calcolato sull'ammontare e per la durata dell'affidamento e la c.d. “commissione omnicomprensiva” trimestrale nella misura dello 0,50 %, da calcolarsi in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del correntista e alla durata dell'affidamento, in quanto tali voci non erano risultati essere mai stati addebitati dalla banca;
- non era stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura;
- riguardo alla capitalizzazione trimestrale, considerato che l'indagine era stata circoscritta al periodo decorrente dal 1.01.2003, era corretta la valutazione del consulente di mantenere la capitalizzazione trimestrale in quanto conforme alla delibera CICR del
9.02.2000, posto che la previsione di capitalizzazione infrannuale reciproca risultava pattuita e separatamente sottoscritta e menzionava nelle condizioni sia il TAN che il TAE creditore e debitore;
- quanto all'applicazione degli interessi, in data 8.05.2002 le parti avevano rinnovato il contratto di conto corrente, prevedendo espressamente un tasso annuo creditore pari allo 0,03125 %, un tasso annuo debitore pari al 14,00%, la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e degli interessi debitori e lo ius
6 variandi. Tuttavia, aveva prodotto solo le comunicazioni periodiche dal CP_2
31.05.2004 al 30.09.2014 ed il CTU aveva così effettuato il ricalcolo: per il periodo dall'1.01.2003 al 30.04.2004 tasso di interesse minimo dei BOT annuali per le operazioni attive della banca e tasso nominale massimo dei BOT annuali per le operazioni passive, atteso, in tale primo periodo, il mancato rispetto di una delle due condizioni previste, ossia le comunicazioni periodiche); per il periodo 31.05.2004 - 30.09.2014 i tassi convenzionali, posto che in secondo periodo, erano state rispettate entrambe le condizioni previste (pattuizione scritta ab origine e comunicazioni periodiche);
- la domanda dell'opponente di declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in forza del decreto ingiuntivo era infondata, in quanto a norma dell'art. 653, 2° co., c.p.c., nell'ipotesi in cui l'opposizione venga accolta solo in parte, il titolo esecutivo è bensì costituito dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, e gli atti di esecuzione di cui si conservavano gli effetti secondo l'articolo in parola esame ricomprendevano anche l'ipoteca giudiziale;
- la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia andava respinta per la carente attività deduttiva svolta dall'opponente, che si era limitato a lamentare la sussistenza della segnalazione senza specificarne il tipo e senza fornire alcun ulteriore dato utile a valutare la legittimità
o meno dell'operato dell'istituto di credito;
- la domanda risarcitoria per i danni dipendenti dall'illegittima segnalazione e dall'imputazione di addebiti in forza dell'applicazione di condizioni contrattuali invalide andava allo stesso modo respinta in quanto genericamente formulata e non sorretta da adeguato supporto probatorio;
- non ricorrevano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di , non CP_2
essendo emerso dagli atti il carattere temerario della lite.
2. - L'appello della cessionaria l'integrazione del Pt_1 Parte_1
contraddittorio con la cedente . Le questioni preliminari. CP_2
affermandosi cessionaria ex art. 58 TUB del credito già Parte_1
azionato in via monitoria da a decorrere dal 14.07.2017, come da avviso di CP_2 pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 93 dell'8.08.2017 (credito contrassegnato dal codice redazionale , ha proposto appello avverso la predetta sentenza del C.F._2
Tribunale di Cuneo, per tramite della mandataria Controparte_4
7 Nessun appello incidentale viene proposto da riguardo ai capi di Controparte_1
domanda su cui è rimasto soccombente.
2.1 - Premette di essere subentrata nella sola posizione creditoria già di Pt_1 CP_2 nei confronti dell'appellato e non anche nei rapporti contrattuali da cui Controparte_1
originano i crediti oggetto di cessione in blocco;
pertanto, poiché la legittimazione passiva rispetto alle domande del cliente per far accertare la nullità del contratto bancario o l'inefficacia di alcune clausole rimane in capo al titolare del contratto stesso, atteso che con la cartolarizzazione può essere ceduto il diritto di credito e non anche l'intero rapporto contrattuale, essa società appellante non poteva vedersi opporre le eccezioni di nullità né le domande riconvenzionali di rideterminazione del saldo, svolte dal correntista in qualità di debitore ceduto.
Il rilievo è destituito di fondamento.
Il cessionario del credito, per il fatto solo di subentrare nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio con il debitore ceduto, può vedersi opporre tutte le eccezioni relative all'obbligazione che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore cedente, che si tratti delle eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito (nullità-annullabilità: per tutte,
Cass., 5.02.1988, n. 1257), ovvero di eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del rapporto anteriori al trasferimento del credito;
il cessionario è conseguentemente legittimato passivo rispetto ad una domanda di accertamento negativo, con la quale il debitore ceduto chieda di rideterminare l'importo del credito, espungendone alcune parti fondate su previsioni contrattuali nulle. L'esclusiva legittimazione del cedente il credito come titolare del rapporto contrattuale (che in caso di cessione del solo credito, rimane in capo a lui) riguarda, invero, le sole azioni che non incidono sul solo rapporto di debito-credito nascente dal predetto contratto, ma con cui si interviene direttamente sul rapporto negoziale (e dunque, le azioni di risoluzione, rescissione o annullamento) oppure che si fondano sull'inadempimento del contratto.
, affermandosi cessionaria del credito portato dal decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1261/2016 del Tribunale di Cuneo, è perciò passivamente legittimata rispetto alla riconvenzionale svolta da in qualità di opponente-convenuto Controparte_1
sostanziale, per la rettifica del saldo del conto corrente e per la (sola) rideterminazione della somma a debito (l'appellato ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, che riduce il saldo debitore ad € 20.092,92), fondandosi detta domanda su profili di nullità (o mancata pattuizione) delle clausole contrattuali da cui deriva la non debenza di parte delle
8 somme richieste in via monitoria;
analogamente, del resto, l'attore in opposizione-convenuto in senso sostanziale avrebbe potuto far valere tali nullità del titolo Controparte_1
contrattuale originario in forma di eccezioni alla domanda avversaria di condanna all'adempimento.
non è, viceversa, passivamente legittimata rispetto alle domande Parte_1
di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, relative alla segnalazione alla
Centrale Rischi, all'addebito di somme sulla base di clausole nulle o non pattuite, e per la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base del decreto ingiuntivo opposto: ma per tali domande riconvenzionali, respinte dal primo Giudice, e per cui sarebbe stata legittimata la sola parte contrattuale , non è stato proposto appello e la relativa CP_2
statuizione, passata in giudicato, rimane completamente estranea alla cognizione di questo
Giudice del gravame.
2.2 – L'appello di è stato notificato al solo , e Pt_1 Parte_1 Controparte_1 non anche alla cedente – sebbene in primo grado il processo fosse proseguito CP_2 tra le parti originarie malgrado la cessione intervenuta nel 2017, conforme l'art. 111, 1° co.,
c.p.c., e non vi fosse stata, quindi, alcuna pronuncia di estromissione della banca originaria creditrice.
Con ordinanza del 23.05.2023, la Corte ha perciò ordinato l'integrazione del contraddittorio con . CP_2
si è costituita in giudizio confermando l'avvenuta cessione del credito in favore CP_5 di ai sensi dell'art. 58 TUB, con efficacia a decorrere dal Parte_1
14.07.2017; in ragione del fatto che le domande riconvenzionali per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale e di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi e per gli addebiti non dovuti sono state respinte dal Giudice di primo grado e che, sul punto, l non ha proposto appello incidentale, ha chiesto di essere CP_1 CP_2
estromessa dal giudizio, dato che nessuna domanda devolta alla cognizione della Corte risultava essere stata avanzata contro essa banca.
La richiesta di estromissione deve essere respinta.
Come evidenziato nell'ordinanza del 23.05.2023, l'integrazione del contraddittorio con
è stata decisa non in quanto essa banca sia destinataria delle domande CP_2
riconvenzionali fondate sul rapporto contrattuale di conto corrente (o sui paralleli rapporti di erogazione di credito), già avanzate in prime cure e respinte dal Tribunale (sui capi di rigetto di tali domande non è stato, infatti, proposto appello incidentale dall' ). Controparte_1
9 Piuttosto, la posizione di litisconsorte necessario in grado d'appello, ai sensi dell'art. 331
c.p.c., di è stata individuata in ragione unicamente della sua posizione di CP_2
cedente il credito, che aveva promosso il giudizio di primo grado (prima chiedendo il decreto ingiuntivo, poi venendo convenuta nella fase di opposizione a cognizione piena) e poi lo aveva proseguito come sostituta processuale della cessionaria dopo la cessione Pt_1
nelle more di quella fase processuale, portandolo fino alla sentenza.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è infatti sempre legittimato ad impugnare, indipendentemente da che sia intervenuto o meno ai sensi dell'art. 111, 3° co.,
c.p.c. nel processo nel quale è stata emessa la sentenza impugnata, poichè gli effetti della sentenza gravata si estendono anche a lui (art. 111, 4° co., c.p.c.); ma la parte originaria cedente il diritto litigioso è litisconsorte necessario ex art. 331 c.p.c. nella fase di gravame, in quanto non ne sia stata disposta, nel precedente grado di giudizio, l'estromissione ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. (tra le altre, Cass., 31.10.2016, n. 22.035; Id., 22.01.2003, n. 875).
2.3 - L'appellato ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per carenza di legittimazione ad impugnare di , dato che Parte_1 mancherebbe la prova dell'avvenuta cessione del credito.
1 ha prodotto, insieme con la citazione in appello, unicamente la copia della Gazzetta Pt_1
Ufficiale contenente l'avviso previsto dall'art. 58, co. 3, TUB ed ha riportato il (presunto) codice identificativo del credito di verso rientrante CP_2 Controparte_1 nell'elenco di quelli ceduti;
solo successivamente, a fronte dell'eccezione avversaria di carenza di legittimazione ad appellare, con nota di deposito del 22.05.2023, la società appellante ha prodotto una dichiarazione a firma di , funzionaria Persona_1 CP_2
con poteri di firma (v. altro allegato alla produzione), che attesta che tra i crediti compresi nella cessione in favore di rientra anche il credito (già) vantato Pt_1 Parte_1
da nei confronti di derivanti dal rapporto di conto Controparte_2 Controparte_1
corrente n. 11413537.
L'eccezione è infondata.
ha assunto, per quanto sopra al § 2.2, la posizione di contraddittore necessario CP_2 in grado di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., come cedente il diritto controverso non estromessa nel processo in primo grado;
e la stessa ha riconosciuto di aver CP_2
ceduto a la posizione creditoria nascente dal saldo passivo di Parte_1 conto corrente già facente capo a con l'operazione di cartolarizzazione Controparte_1 documentata dall'avviso pubblicato sulla G.U., Parte II, n. 93 dell'8.08.2017.
10 L'accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, a mani del suo creditore attuale; ma se il precedente titolare (come tale, potenzialmente interessato a rivendicare per sé il pagamento) dichiara che il credito è stato ceduto a colui che ne richiede ora al debitore l'adempimento, non vi è il rischio dell'obbligato di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.).
La dichiarazione di di avere ceduto il diritto controverso proprio in riferimento CP_2 alla operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB segnalata dall'appellante-cessionaria del credito è, quindi, sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare della stessa cessionaria, a norma dell'art. 111, 4° co., c.p.c.
3. – Segue, l'appello di I motivi di impugnazione. Parte_1
3.1 - Con il primo motivo, lamenta la “violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.c. – errata applicazione del principio regolatore dell'onere della prova in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società correntista. Erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.”.
Il Tribunale ha errato nel limitare il periodo di indagine dal 1.01.2003 al 04.09.2014, assumendo quale saldo inziale al 1.01.2003 l'importo “zero” sul presupposto della carente documentazione prodotta da : nel momento in cui l'attore in opposizione CP_2
(convenuto in senso sostanziale) formula domanda riconvenzionale assume la veste di parte attrice in senso sostanziale, spostando su di sé l'onere della prova;
ha CP_2 provveduto a versare in atti documentazione idonea ed esaustiva ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo e nel corso del giudizio di opposizione ha prodotto tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al rapporto di conto corrente;
l'estratto conto, purché corredato della certificazione indicata dall'art. 50 TUB, integra prova scritta pur se proveniente dalla parte che intende valersene, ed è quindi idoneo di per sé solo ad ottenere ingiunzioni di pagamento, con conseguente infondatezza della doglianza avversaria secondo cui, in mancanza di tutti gli estratti conto, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo per mancanza di prova scritta del credito. L'estratto conto, inoltre, ha sempre avuto, secondo la giurisprudenza, un'efficacia probatoria piena derivante dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.: il correntista ha termine di sessanta giorni per contestare il contenuto dello stesso e, in
11 assenza di contestazioni scritte in forma specifica in ordine alle singole voci in esso esposte, il conto si intende approvato e nonostante l'intervenuta approvazione o il decorso del termine relativo, il correntista può impugnare il conto stesso per la correzione di vizi puramente formali, cioè per errori di scritturazione e di calcolo, per omissioni o per duplicazioni non oltre sei mesi dalla ricezione dell'estratto conto, a pena di decadenza;
nel caso in esame, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo debitore non sono mai state contestate in costanza del rapporto, protrattosi per 20 anni, né nel corso di questo giudizio.
Le produzioni avversarie (in particolare, il doc. n. 3 atto di citazione in opposizione) avvalorerebbero la correttezza di quanto asserito dalla banca, e comunque, neppure la CTP avversaria viene invocato od applicato il “saldo zero”, né vengono rettificati i saldi esposti da;
, del resto, aveva evidenziato in memoria di replica che dalle CP_2 CP_2
difese avversarie non si evinceva affatto la negazione della sussistenza del saldo a debito e comunque l'espressa contestazione, ad opera del correntista, della documentazione prodotta dalla è rinvenibile solo nella terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., e deve CP_3
dunque ritenersi tardiva.
3.1.1 - Come risulta dall'esame condotto dal consulente tecnico circa la documentazione riversata in atti, mancano nel fascicolo gli estratti conto anteriori al 1.01.2003.
In allegato alla prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. del 16.10.2017, ha CP_2 prodotto una serie di files in formato “txt”, intestati come “lista movimenti-estratti conto cc
11413537” per gli anni 1990-2004 (sono i docc. a-d), che costituiscono null'altro che una
“stampa movimenti” relativi al conto in questione, priva di intestazione ed evidentemente ad uso contabile interno della banca;
si tratta di documenti che non possono in alcun modo essere qualificati come estratti conto e che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende valersene, sono completamente privi di qualunque rilevanza probatoria.
3.1.2 - Nei giudizi in cui sia la banca a vantare un credito derivato dal saldo finale negativo del rapporto di conto corrente e il correntista contrasti la pretesa eccependo la nullità di alcune pattuizioni in funzione della rideterminazione di tale saldo finale con la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, l'onere della prova che incombe sulla banca attrice
(anche in via monitoria) implica la produzione di tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente, mentre non potrebbe ritenersi provato il credito in conseguenza della
12 mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, versata in giudizio dalla banca (per tutte, Cass., 16.03.2023, n. 7697).
Si è peraltro precisato (Cass. n. 29.10.2020, n. 23.852, nonché Id., 16.02.2021, n. 22.387, specifica per il caso in cui la banca abbia agito in via monitoria e il correntista si sia opposto al decreto ingiuntivo con una domanda riconvenzionale di rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito) che nei rapporti di conto corrente bancario, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo;
con la conseguenza che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto nel periodo iniziale del rapporto, il cui saldo sia a debito del correntista, non permette alla banca di invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti, così come, simmetricamente, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa. Piuttosto, il rapporto di dare e avere tra le parti dovrà essere ricostruito in base agli estratti conto acquisiti, il che è a dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato.
Quest'ultima regola, relativa alle domande “reciproche”, è stata recentemente ribadita dalla
Cass., 11.05.2025, n. 12.487: “Nel caso di giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista contro la banca per la rideterminazione del saldo di un conto corrente, il criterio del "saldo zero" può essere applicato solo se vi sono domande incrociate, ossia quando la banca avanza una pretesa di pagamento del saldo negativo e il correntista contesta tale pretesa adducendo l'illegittimità di addebiti. In tale contesto, entrambe le parti sono onerate della prova delle loro pretese, e la mancata produzione degli estratti conto integrali comporta
l'azzeramento del saldo iniziale nell'interesse del correntista”.
In particolare, il criterio del “saldo zero”, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile quando non possa provvedersi all'accertamento del dare e dell'avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato.
3.1.3 – Applicando tali rilievi al caso di specie, ne viene che:
13 - ha agito in via monitoria per la condanna al pagamento del saldo negativo CP_2
di conto corrente e rispetto a tale domanda di condanna il correntista è convenuto in senso sostanziale, pur rivestendo il ruolo di attore in opposizione in senso (solo) formale;
la circostanza che abbia svolto domanda riconvenzionale per la rideterminazione del saldo, anziché limitarsi ad eccepire la nullità delle clausole contrattuali a riduzione dell'importo del debito non muta la sua posizione di convenuto e l'onere della prova della banca quanto all'importo del credito di cui chiede l'adempimento;
- quello prodotto da in allegato al ricorso per ingiunzione è un semplice CP_2 estratto di saldaconto, cioè corrisponde all'ultimo estratto conto con la certificazione che il dato è conforme alle scritture contabili della banca;
l'art. 50 TUB, diversamente dal vecchio art. 102 L. bancaria, parla, invece, di estratto conto (completo) certificato conforme alle scritture contabili della banca (per una ricostruzione della differenza, v., da ultimo, Cass., 24.12.2020, n. 29.577, in motivazione, § 4.5), ed esso è comunque valido come prova scritta nella sola fase monitoria, non anche nella fase di opposizione, dove valgono le regole probatorie ordinarie. Nel giudizio di opposizione, come giudizio ordinario introdotto dall'opposizione e fondato sulla domanda portata dal ricorso per ingiunzione presentato dalla banca, la prova del saldo debitore deve essere fornita dalla banca stessa (art. 2697, 1° co., c.c.) attraverso la produzione di tutti gli estratti conto in modo da consentire la ricostruzione del saldo finale a debito, che corrisponde all'importo richiesto al correntista;
in mancanza, non è possibile utilizzare l'estratto di saldaconto, valevole solo nella fase monitoria, e per la ricostruzione del saldo negativo si deve partire dal primo estratto conto disponibile con il saldo “zero”. Nel caso in esame, difetta la documentazione contabile relativa al periodo iniziale del rapporto, e dunque manca, con tutta evidenza, la giustificazione del saldo iniziale passivo all'1.01.2003, né, a tal fine, può supplire alla mancanza di prova il solo comportamento processuale del correntista che solo negli scritti conclusivi ha denunciato le conseguenze, nella ricostruzione del
(presunto) credito della banca, dell'incompletezza della documentazione da essa versata in giudizio (v. sopra, § 3.1.1.). Per ricostruire il saldo finale del conto corrente per cui è causa si dovrà far riferimento al criterio del “saldo zero” a decorrere dal primo e/c disponibile – ossia quello al 1.01.2003;
- è pacifico che nel contratto di conto corrente, l'avvenuta approvazione dell'estratto conto a norma dell'art. 1832 c.c. non impedisce di contestare la validità e l'efficacia di singole annotazioni e il diritto della banca di procedere al loro recupero, come somme a debito del correntista;
14 - parte opponente ha contestato fin da subito il saldo debitore per cui aveva CP_2 chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, risultando irrilevanti le quantificazioni dell'importo ricalcolato in rapporto ai diversi conteggi operati dal CTU e, con lui, dal Giudicante: un'extra petizione si potrebbe infatti ravvisare soltanto se il giudice, nel ricostruire l'esatto saldo debitore del conto corrente, non si sia attenuto agli specifici fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati dal debitore convenuto (qui, in senso sostanziale), e non invece quando il conteggio finale risulta differente da quello predisposto dal debitore medesimo;
- i documenti prodotti dalla banca anteriori al 1.01.2003 sono inutilizzabili al fine di determinare il modo con cui si è formato saldo negativo esistente a quella data, a quando risale il primo estratto conto disponibile in atti. E' a tal fine irrilevante che il dato numerico risultante dalla stampa movimenti denominata “lista movimenti-estratti conto cc
11413537” per gli anni 2003 e 2004 corrisponda alle risultanze degli ee/cc, relativi al medesimo periodo, prodotti dal correntista, non essendo indizio bastevole ad inferire che le movimentazioni sul conto a decorrere dalla data di apertura nel 1994 e fino al 2002 siano effettivamente quelle e diano proprio il risultato negativo da cui parte il primo e/c del 2003.
3.2 - Con un secondo motivo, articolato su due punti, l'appellante censura la “illogicità della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio. CMS, DIF e
CIV. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione”.
Riguardo alla c.m.s., il Tribunale avrebbe errato nell'aderire alle conclusioni del CTU, secondo cui detta clausola non sarebbe stata pattuita per iscritto nel periodo dal 1.01.2003 al 31.12.2004; al contrario, la voce è stata correttamente conteggiata a debito da
“in ragione di clausole pattizie pienamente valide ed efficaci, come consta dalla CP_2
documentazione versata in atti, clausole nelle quali la C.M.S. trova la propria giustificazione causale”.
FINO 1 ritiene, poi, che il Giudicante sia incorso nel vizio di ultrapetizione per aver espunto quanto addebitato a titolo di corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
(DIF) e di commissione di istruttoria veloce (CIV), in relazione alle quali alcuna censura era stata sollevata dall'opponente. Pertanto, tali oneri andavano inclusi nell'importo dovuto da trattandosi, tra l'altro, di commissioni applicabili ex lege in forza del Controparte_1 dettato dell'art. 117 bis TUB.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
15 3.2.1 – Anzitutto, dalla documentazione in atti non risulta una pattuizione scritta della c.m.s.; questa risulta solo dal contratto di apertura di credito fino a € 130.000 sottoscritto dall CP_1 in data 23.02.2005, con l'applicazione trimestrale dello 0,625% sull'accordato e dell'1,50% oltre il limite dell'accordato.
3.2.2 – L'odierno appellato, nelle conclusioni di primo grado, ha espressamente chiesto espungersi in generale tutte le commissioni e le spese non specificamente pattuite per iscritto.
Così le conclusioni di primo grado, per estratto:
“accertato e dichiarato …, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ha proceduto sul conto ad applicazione di … condizioni CP_3 non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) …. spese e commissioni non contrattualizzate ed a qualsiasi titolo pretese, pronunciarsi: …. 5) sull'invalidità della determinazione ed applicazione … delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese”.
Non ha quindi ecceduto dai limiti del proprio dovere decisorio il Giudicante di primo grado che ha escluso anche le commissioni succedute alla c.m.s. a partire dal d.l. 185/2008.
3.3. – Col terzo motivo (“illogicità della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Sul calcolo degli interessi”) si ritorna sulla doglianza per cui il primo Giudice avrebbe errato nel delimitare il campo di indagine al periodo dal
1.01.2003 al 30.09.2014, non avendo valutato correttamente la documentazione prodotta da;
si rileva, per quanto riguarda la applicazione dello ius variandi per il periodo CP_2
dal 1.01.2003 al 30.04.2004, che il CTU e il Tribunale hanno considerato illegittimo a fronte dell'omessa produzione, da parte di , delle comunicazioni periodiche, ma non CP_2
si sarebbe considerato che tali comunicazioni potevano essere effettuate anche mediante semplice affissione di avviso nei locali aperti al pubblico della banca, come espressamente convenuto fra le parti, e a tale riguardo, si sottolinea come si sia sempre CP_2
attenuta alle prescrizioni della normativa di settore ed alle condizioni contrattuali espressamente convenute tra le parti.
Si aggiunge che le modifiche alle condizioni contrattuali applicate al contratto di conto corrente n. 11413537 sono state espressamente convenute fra le parti, con accettazione e/o adesione da parte dell'odierno appellato, come consta dal contratto concluso nel 2002
16 come atto ricognitivo del precedente rapporto, il quale contratto fa a sua volta riferimento a quello originario del 29.11.1994, che all'art. 16 fa riferimento al rispetto, in ogni caso, delle condizioni previste dalla l. 152/92 con l'affissione al pubblico.
Anche questo motivo è da respingere.
Il CTU ha rilevato che i fogli informativi analitici (FIA) prodotti dalla banca partono dal
31.05.2004 e arrivano al 30.09.2014, quindi ha applicato le variazioni dal 31.05.2004 in poi;
per il periodo precedente, non vengono prodotti i FIA, né viene dedotta prova orale sul punto.
La circostanza che fosse stato fin dall'origine pattuito uno ius variandi non vuole ancora dire nulla sul fatto che la banca abbia applicato le variazioni del regolamento contrattuale più sfavorevoli al cliente dopo avergliene dato comunicazione, come prescritto dall'art. 118
TUB.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese, nei rapporti tra l'appellante e l'appellato Parte_1 CP_1 seguono la soccombenza e vanno liquidate sui medi tariffari in relazione al valore
[...] dell'intera somma controversa (pari al preteso saldo negativo di conto corrente, azionato in via monitoria), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
La posizione di di mero litisconsorte necessario per ragioni processuali in CP_2
questa fase di gravame, come cedente il diritto controverso non estromesso dal giudizio, è motivo per disporre la compensazione delle spese nei rapporti con l'appellato CP_1
[...]
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da per tramite della mandataria Parte_1 Controparte_4
contro nel contraddittorio con avverso la sent. Controparte_1 Controparte_2
n. 547/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 3.06.2022, con atto di citazione notificato in data 2.01.2023:
a) rigetta l'appello;
17 b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di Parte_1 giudizio in favore di spese che liquida in complessivi € 14.239, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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