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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 557/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio degli Avv.ti Controparte_2
DO SI e IN GE, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
. Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 683/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: a) nel merito: dichiarare nulla ovvero riformare integralmente, in accoglimento dei Motivi di appello proposti col presente atto, la sentenza n. 683/2021, resa dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Simoni, all'esito del procedimento civile R.G. n.
946/2021, pubblicata in data 4.10.2021 e per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate da nel giudizio di primo grado, che qui si ritrascrivono, Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte adita Voglia: “- nel merito, in tesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità da inadempimento contrattuale da parte delle Ditta Individuale condannare la stessa, in persona del titolare CP_3 firmatario, Sig. al pagamento dell'importo di € 29.386,61, oltre interessi CP_3
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della
condannare la stessa, in persona del titolare firmatario, Sig. Controparte_3
al risarcimento del danno pari ad € 29.386,61, oltre interessi e CP_3
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: NWG) ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 683/2021 del Tribunale di Prato, con la quale era stata respinta la
Contro domanda di condanna avanzata dalla stessa nei confronti della ditta individuale
. CP_3
Contro 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta allegando che:
• la ditta individuale aveva stipulato un contratto di fornitura di CP_3
Contro energia elettrica con la predetta in data 28.3.2014, presso il POD (punto di prelievo, contatore) n. IT001E84458869, ove era situato l'esercizio commerciale della ditta in questione;
• con riferimento a tale punto di prelievo, (e cioè il competente Controparte_4
Distributore di energia elettrica) aveva rilevato delle anomalie nei prelievi di
2 energia, protrattesi dal 12.1.2015 al 14.12.2017 (a seguito di intervento tecnico di
; Controparte_4
• in data 15.12.2017 era poi stato effettuato un sopralluogo, sempre da parte di al cui esito risultava (come da verbale sottoscritto dal sig. Controparte_4 titolare della ditta) che “si è constatato e fatto constatare al presente CP_3 [...]
[…] che sul misuratore elettronico era posto un magnete. L'errore CP_3 causato dal magnete sulla misura […] risultava essere -88%”, con sequestro del magnete da parte dei Carabinieri, intervenuti in loco, mentre lo stesso veva CP_3
rilasciato (in base al medesimo verbale) la seguente dichiarazione, sottoscrivendola personalmente: “il tutto è stato realizzato per esigenze economiche”;
• constatato dunque che i consumi rilevati dal contatore in questione erano inferiori dell'88% rispetto a quelli reali, aveva proceduto al ricalcolo Controparte_4
Contro dei consumi in questione, in esito al quale aveva emesso la fattura n. 46666 del 15.1.2018, per l'importo di € 29.386,61 (I.V.A. inclusa), risultante anche dall'estratto del Registro I.V.A. Vendite di autenticato dal Notaio CP_1
Dott. ; Persona_1
Contro
• l'importo predetto non era mai stato pagato, nonostante i solleciti di
• la ditta individuale, sia a titolo contrattuale che, in subordine, extracontrattuale, era dunque tenuta al pagamento dell'importo predetto.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “- nel merito, in tesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità da inadempimento contrattuale da parte condannare la stessa, in Controparte_3 persona del titolare firmatario, Sig. al pagamento dell'importo di € CP_3
29.386,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della condannare la stessa, in persona Controparte_3 del titolare firmatario, Sig. al risarcimento del danno pari ad € 29.386,61 CP_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
1.2) La ditta individuale ZI UG non si era costituita, con conseguente declaratoria di contumacia della stessa.
1.3) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzione documentale dell'attrice, aveva infine ritenuto che:
− era dimostrato che:
3 o NWG aveva “...stipulato, in data 28/03/2014, con l'impresa individuale avente ditta, all'epoca, di «Casa dello Stoccafisso di ZI UG», un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso non domestico presso il punto di prelievo o POD collegato all'esercizio commerciale del convenuto, con efficacia – così risulta dalla correzione a mano del modulo prestampato in atti (doc. 3 allegato alla citazione) – dal 1°/08/2015”;
o “...attraverso il POD lì ubicato era avvenuto un prelievo irregolare di energia elettrica dal 12/01/2015 e che, pertanto, era stata operata dalla stessa società di distribuzione una ricostruzione dei consumi per il periodo
1°/08/2015-14/12/2017”;
o “il contatore collegato al predetto POD era stato manomesso mediante collocazione, al suo interno, di un magnete capace di alterare la rilevazione dei consumi reali, riducendo il dato misurato rispetto a quello effettivo dell'88%; risulta inoltre che, in occasione dell'intervento degli addetti di presente sul posto, reso Controparte_4 CP_3 edotto dei risultati dell'accertamento eseguito, senza muovere contestazioni, si limitò a giustificare la manomissione del misuratore con
«esigenze economiche» (cfr. dichiarazione sottoscritta dal cliente)”;
− sussistevano quindi “...indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che fu proprio il titolare dell'impresa a manomettere il contatore per far apparire consumi CP_3
inferiori a quelli effettivi e poter così conseguire un risparmio di spesa in danno alle società di vendita, somministranti l'energia elettrica”;
− “L'attrice non ha però dimostrato se e in che quantità i prelievi irregolari abbiano Contr interessato anche la fornitura di a tal fine, non è sufficiente la produzione del contratto di fornitura recante una data di decorrenza degli effetti che coincide con l'inizio del periodo di ricostruzione dei consumi indicato da Controparte_4
perché non è noto se il rapporto negoziale con sia proseguito
[...] CP_3
per tutto il periodo a cui si riferisce la fattura n. 46666 del 15/01/2018, cioè fino a dicembre 2017 (doc. 7 e 8 ibidem). Al contrario, i documenti prodotti dall'attrice sembrano smentire quest'ultima circostanza: la comunicazione del distributore sopra menzionata è invero indirizzata solo a e a Controparte_5 [...]
» e, soprattutto, nella denuncia di notizia di reato ex art. 331 Controparte_6
c.p.p., trasmessa da ai Carabinieri di Castellammare di Controparte_4
Stabia, sono indicate come persone offese unicamente Controparte_7
ed alle quali soltanto, infatti, la lettera risulta
[...] Controparte_5
indirizzata per conoscenza, e sono quantificati consumi ricostruiti (ossia non
4 contabilizzati a causa della manomissione del misuratore) per complessivi
134.940 kWh, di cui 30.645 kWh imputati a e Controparte_7
104.295 kWh imputati a Nella missiva, proveniente dal Controparte_5
soggetto per legge deputato alla manutenzione e al controllo dei contatori, nonché Contr alla rilevazione dei consumi dei clienti finali, alcun riferimento si trova a né si fa riferimento a ulteriori quantitativi di energia irregolarmente prelevati in pregiudizio ad altri fornitori”;
− tale carenza probatoria non era altrimenti superabile, dal momento che parte attrice non aveva avanzato istanze istruttorie (e neppure chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.), né poteva essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, proprio in considerazione del fatto che non erano stati prodotti documenti comprovanti che l'alterazione nella misurazione dell'energia prelevata avesse riguardato anche la fornitura dell'attrice, né, infine, potevano trarsi argomenti di prova dalla mancata partecipazione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita, o dalla non contestazione della stessa convenuta, trattandosi di parte contumace.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “rigetta le domande proposte da nei confronti dell'impresa Controparte_1 individuale , in persona dell'omonimo titolare. Nulla sulle spese di lite”. CP_3
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello NWG.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Circa l'errata affermazione del Tribunale di Prato per cui non CP_1
avrebbe provato che il rapporto di fornitura con la sia Controparte_3
proseguito per tutto il periodo cui si riferisce la fattura n. 46666 del 15.1.2018 e che, in generale, essa non avrebbe assolto all'onere di dimostrare la ragione di credito fatta valere. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art.
2697 c.c., dell'art. 2709 c.c., dell'art. 2710 c.c., dell'art. 2043 c.c., dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 111, comma 6, Cost. Errata applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova;
errata valutazione degli elementi documentali prodotti;
mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini della soluzione della controversia;
violazione delle regole sul giusto processo e lesione del diritto di difesa”, rilevando come in prime cure fosse stata fornita piena prova della sussistenza del credito attoreo, non
Contro incombendo su la dimostrazione dell'inesistenza di elementi impeditivi del diritto stesso, come invece erroneamente valutato dal Tribunale laddove aveva ritenuto non dimostrato che il rapporto di fornitura di energia elettrica da parte di
5 Contro era perdurato per tutto l'arco temporale in cui era intercorsa l'alterazione del contatore;
2°. “Circa l'errata valutazione, da parte del Tribunale di Prato, degli elementi documentali prodotti nel giudizio di primo grado comprovanti il diritto di credito azionato da Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., CP_1 dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2709 c.c., dell'art. 2710 c.c., dell'art. 115, comma 1,
c.p.c., dell'art. 116 c.p.c.. Errata ripartizione dell'onere della prova;
errata valutazione degli elementi documentali prodotti;
mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini della soluzione della controversia”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure con riferimento al materiale documentale in atti che, lungi dal rappresentare un elemento ostativo
Contro all'accoglimento della domanda di (come erroneamente valutato dal
Tribunale di Prato), ne costituiva invece adeguato riscontro;
3°. “Circa l'errata affermazione, da parte del Tribunale di Prato, secondo la quale, nel caso di specie, la contumacia del convenuto costituirebbe condotta giuridicamente neutra. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115, comma 1, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c.. Errata ripartizione dell'onere della prova;
errata valutazione degli elementi documentali prodotti;
mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini della soluzione della controversia”, rilevando come la condotta di assoluta inerzia tenuta dal avrebbe dovuto CP_3
essere intesa, in correlazione con le risultanze documentali in atti, come argomento
Contro di prova a sostegno delle allegazioni e domande di come del resto ritenuto dall'ormai consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il sig. quale titolare dell'omonima impresa individuale, non si è CP_3
costituto (anche) nel presente grado di giudizio, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Il primo ed il secondo motivo di gravame devono essere trattati unitariamente, dal momento che nel contesto degli stessi risultano mosse censure complementari, nel loro contenuto, alla sentenza impugnata.
Con il primo motivo, infatti, è stata come detto censurata la sentenza in questione Contro laddove il Tribunale di Prato ha ritenuto che incombesse su fornire la dimostrazione di un elemento (la perdurante sussistenza del rapporto di somministrazione di energia
6 elettrica per tutto l'arco temporale in cui era intercorsa l'alterazione del contatore) che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione, in negativo, da parte della CP_3
Contro trattandosi della prova di un elemento impeditivo del diritto invocato da
[...]
Con il secondo motivo, per converso, è stata censura la sentenza stessa per non aver ritenuto che, comunque, la documentazione in atti era tale da consentire di ritenere dimostrato il diritto di credito allegato dall'attrice in prime cure.
3.1.1) Entrambi i motivi sono fondati.
A) La premessa giuridico-fattuale da cui muovere è quella per cui lo stesso
Tribunale di Prato ha ritenuto dimostrato che:
Contro
→ era intercorso un contratto di somministrazione di energia elettrica tra e, dapprima, l'impresa “Casa dello Stoccafisso di ZI UG” e, poi, con l'impresa individuale , a decorrere dal 2014; CP_3
→ era avvenuto un prelievo irregolare dell'energia elettrica così somministrata, dovuto alla manomissione del rilevatore dei consumi, con installazione di un magnete e riduzione del dato misurato in misura pari all'88%;
→ l'autore di tale manomissione doveva individuarsi nel sig. CP_3
Inoltre, nella sentenza impugnata, non risulta mosso alcun rilievo nei confronti del dato “ricostruito”, concernente la misura corretta del quantitativo di energia somministrato nell'arco di tempo considerato, sì che anche tale aspetto deve ritenersi ormai dimostrato.
B) È dunque con riferimento a tale contesto che deve valutarsi l'attitudine Contro dimostrativa della documentazione in atti, al fine di valutare se avesse (ed abbia) compiutamente adempiuto all'onere istruttorio sulla stessa gravante in riferimento alla domanda di condanna avanzata nei confronti dell'impresa CP_3
In quest'ottica va quindi rilevato come risultino – tra l'altro – in atti: Contro a) la fattura di n. 46666 del 15.1.2018; Contro b) l'estratto autenticato da Notaio del Registro IVA vendite di in cui risulta annotata la predetta fattura;
Contro c) il sollecito di pagamento effettuato da nei confronti dell'impresa in CP_3
data 15.3.2018.
In proposito si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (così Cass. n. 34831 del
7 29.12.2024, nel solco interpretativo già tracciato da Cass. 299 del 12.1.2016 e Cass. 15383 del 28.6.2010).
Nel caso di specie non risultano sollevate contestazioni nei confronti del rapporto di somministrazione in oggetto che, anzi, il giudice di prime cure ha espressamente ritenuto essere stato oggetto di dimostrazione (con valutazione ormai passata in giudicato).
Contro Il Tribunale di Prato, tuttavia, ha ritenuto che l'onere probatorio gravante su non si limitasse alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto, ma si estendesse alla prova che tale rapporto fosse perdurato sino al 14.12.2017 (quando la manomissione del contatore era stata eliminata).
In proposito deve rilevarsi come tale circostanza (che consiste nel non venir meno del rapporto) non rappresenta un elemento costitutivo del diritto quanto, piuttosto, un elemento impeditivo del diritto stesso: una volta dimostrata l'esistenza del rapporto, incombeva infatti sull'impresa allegare (prima) e dimostrare (poi) che il rapporto CP_3
era venuto meno e che, in sostanza, era venuta meno la titolarità attiva del rapporto in capo Contro a quantomeno per una parte dell'arco temporale considerato. Contro
Non incombeva invece su in assenza di contestazioni di sorta (neppure in risposta al sollecito del 15.3.2018) dimostrare che la titolarità attiva in questione era perdurata per l'intervallo di tempo in oggetto. Contro
In altri termini, incombeva su dimostrare solo gli elementi costitutivi del proprio diritto e non l'assenza di elementi impeditivi dello stesso.
C) Non appare poi condivisibile la lettura fornita dal giudice di prime cure in ordine al contenuto probatorio suscettibile di essere tratto dal fatto che:
→ la comunicazione di (concernente la manomissione in Controparte_4
questione) risultava indirizzata unicamente ad e a Controparte_5 [...]
”; Controparte_6
→ la denuncia di notizia di reato ex art. 331 c.p.p., trasmessa da Controparte_4
ai Carabinieri di Castellammare di Stabia, indicava come persone offese unicamente ed Controparte_7 Controparte_5
C1) In proposito, l'appellante ha evidenziato che:
a) che nella comunicazione in questione risulta espressamente indicato che “In conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura, provvederemo, altresì, a: • comunicare ai destinatari competenti i dati di misura rettificati relativi al vostro contratto di dispacciamento per il periodo di vostra competenza”, ciò che, da un lato,
8 determinava l'irrilevanza del fatto che nella comunicazione in questione non fosse
Contro
Contro indicata quale destinataria e, dall'altro, dava conto del motivo per cui era comunque venuta in possesso della comunicazione in questione e degli altri documenti correlati alla vicenda in esame (trattandosi altrimenti di circostanza inesplicabile);
b) inoltre “In linea generale, affinché possa efficacemente instaurarsi un rapporto di fornitura come quello in esame, oltre al contratto tra cliente finale e reseller
( , è imprescindibile anche la stipulazione: (i) del contratto per il CP_1
servizio di dispacciamento, concluso con NA Spa, vale a dire il soggetto deputato a garantire che l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete sia, istante per istante, corrispondente a quella richiesta dall'insieme dei consumatori
(poiché, infatti, l'energia non può essere immagazzinata, è indispensabile garantire l'equilibrio costante fra domanda e offerta); (ii) del contratto di distribuzione, concluso con il Distributore territorialmente competente, esercente, come detto, l'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure estrapolate dai contatori e successivamente poste alla base delle fatturazioni dei reseller elettrici. La conclusione di questi contratti è condizione indispensabile per ricevere la fornitura di energia elettrica, e può avvenire: (i) tramite
l'interposizione di un terzo, che può essere anche il reseller, (quindi
[...]
) investito di apposito mandato senza rappresentanza da parte del cliente CP_1 finale;
(ii) tramite la frapposizione di un ulteriore soggetto, denominato “utente del dispacciamento”, incaricato dal terzo.
6. L'art.
4.1 delle CGF (doc. 4) – accettate dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura (dunque integranti il contenuto dello stesso) –, prevede che: “Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, conferisce ad che Controparte_8 accetta, per l'intera durata del Contratto, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, affinché quest'ultima, dopo il perfezionamento del
Contratto, gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il Contratto di
Dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente NA
S.p.A., e il contratto di trasporto relativo al PdP [dizione italiana di “Punto di
Prelievo” equivalente alla versione inglese “Point of Delivery” – POD n.d.r.] e
PDR con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente […]. per l'espletamento delle Controparte_8
attività sopra indicate, potrà avvalersi di soggetti terzi nei rapporti con i gestori dei servizi di rete”. Quindi, una volta sottoscritto il contratto di fornitura, quanto ai contratti di distribuzione/dispacciamento essi possono essere stipulati tramite
9 l'intervento di (i) ovvero (ii) tramite quello di un ulteriore soggetto CP_1
– i.e. l'utente del dispacciamento –, incaricato dall'esponente. La frapposizione realizzata dall'utente del dispacciamento, rende il rapporto CP_1
Distributore non più diretto, ciò che determina che le comunicazioni del
Distributore saranno quindi indirizzate all'utente del dispacciamento e non più a
Non per questo – tuttavia – si potrà sostenere che l'esponente fosse CP_1
estranea alla fornitura per il periodo di prelievo indebito, altrimenti non sarebbe mai e poi mai venuta in possesso dei dati di consumo ricostruiti da , CP_4
cosa che invece è avvenuta, ad ulteriore riprova – e non ce n'è davvero bisogno – dell'erroneità delle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Prato”.
C2) I rilievi mossi dall'appellante appaiono condivisibili, in considerazione dell'inciso contenuto nella comunicazione di nella parte in cui è Controparte_4
effettuato il riferimento all'impegno a “comunicare ai destinatari competenti i dati di misura rettificati relativi al vostro contratto di dispacciamento per il periodo di vostra competenza”, con ciò evidenziando la sussistenza di altri destinatari oltre a quelli indicati, aventi interesse alla ricezione dei dati rettificati.
C3) Quanto alle ulteriori notazioni argomentative dell'appellante, esse
(astrattamente plausibili ma che difettano di specifico riscontro) rappresentano la plastica dimostrazione del fatto che la questione concernente la perdurante titolarità del rapporto in
Contro capo a sino al dicembre 2017 avrebbe dovuto rappresentare l'oggetto di specifica contestazione da parte dell'impresa onde consentire l'instaurazione del CP_3
contraddittorio anche in ordine agli aspetti in questione, di per sé non coessenziali alla
Contro dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto vantato dalla stessa
3.2) L'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame comporta l'assorbimento del terzo.
3.3) L'accoglimento del gravame comporta l'integrale riforma della sentenza Contro impugnata, con accoglimento della domanda avanzata da e condanna dell'impresa individuale l pagamento dell'importo di € 29.386,61 da maggiorare degli interessi CP_3
computati dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.200,01 ed €
10 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 683/2021 del Tribunale di Controparte_1
Prato, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di , titolare dell'omonima impresa individuale;
CP_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata ditta individuale
[...]
a versare a parte appellante l'importo di € CP_3 Controparte_1
29.386,61, da maggiorare degli interessi computati dalla scadenza della fattura n. 46666 del 15.1.2018 al saldo effettivo;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte Controparte_3
appellante le spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 557/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio degli Avv.ti Controparte_2
DO SI e IN GE, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
. Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 683/2021 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: a) nel merito: dichiarare nulla ovvero riformare integralmente, in accoglimento dei Motivi di appello proposti col presente atto, la sentenza n. 683/2021, resa dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Simoni, all'esito del procedimento civile R.G. n.
946/2021, pubblicata in data 4.10.2021 e per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate da nel giudizio di primo grado, che qui si ritrascrivono, Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte adita Voglia: “- nel merito, in tesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità da inadempimento contrattuale da parte delle Ditta Individuale condannare la stessa, in persona del titolare CP_3 firmatario, Sig. al pagamento dell'importo di € 29.386,61, oltre interessi CP_3
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della
condannare la stessa, in persona del titolare firmatario, Sig. Controparte_3
al risarcimento del danno pari ad € 29.386,61, oltre interessi e CP_3
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: NWG) ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 683/2021 del Tribunale di Prato, con la quale era stata respinta la
Contro domanda di condanna avanzata dalla stessa nei confronti della ditta individuale
. CP_3
Contro 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta allegando che:
• la ditta individuale aveva stipulato un contratto di fornitura di CP_3
Contro energia elettrica con la predetta in data 28.3.2014, presso il POD (punto di prelievo, contatore) n. IT001E84458869, ove era situato l'esercizio commerciale della ditta in questione;
• con riferimento a tale punto di prelievo, (e cioè il competente Controparte_4
Distributore di energia elettrica) aveva rilevato delle anomalie nei prelievi di
2 energia, protrattesi dal 12.1.2015 al 14.12.2017 (a seguito di intervento tecnico di
; Controparte_4
• in data 15.12.2017 era poi stato effettuato un sopralluogo, sempre da parte di al cui esito risultava (come da verbale sottoscritto dal sig. Controparte_4 titolare della ditta) che “si è constatato e fatto constatare al presente CP_3 [...]
[…] che sul misuratore elettronico era posto un magnete. L'errore CP_3 causato dal magnete sulla misura […] risultava essere -88%”, con sequestro del magnete da parte dei Carabinieri, intervenuti in loco, mentre lo stesso veva CP_3
rilasciato (in base al medesimo verbale) la seguente dichiarazione, sottoscrivendola personalmente: “il tutto è stato realizzato per esigenze economiche”;
• constatato dunque che i consumi rilevati dal contatore in questione erano inferiori dell'88% rispetto a quelli reali, aveva proceduto al ricalcolo Controparte_4
Contro dei consumi in questione, in esito al quale aveva emesso la fattura n. 46666 del 15.1.2018, per l'importo di € 29.386,61 (I.V.A. inclusa), risultante anche dall'estratto del Registro I.V.A. Vendite di autenticato dal Notaio CP_1
Dott. ; Persona_1
Contro
• l'importo predetto non era mai stato pagato, nonostante i solleciti di
• la ditta individuale, sia a titolo contrattuale che, in subordine, extracontrattuale, era dunque tenuta al pagamento dell'importo predetto.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “- nel merito, in tesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità da inadempimento contrattuale da parte condannare la stessa, in Controparte_3 persona del titolare firmatario, Sig. al pagamento dell'importo di € CP_3
29.386,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
- nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. della condannare la stessa, in persona Controparte_3 del titolare firmatario, Sig. al risarcimento del danno pari ad € 29.386,61 CP_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, salvo il diverso maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
1.2) La ditta individuale ZI UG non si era costituita, con conseguente declaratoria di contumacia della stessa.
1.3) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzione documentale dell'attrice, aveva infine ritenuto che:
− era dimostrato che:
3 o NWG aveva “...stipulato, in data 28/03/2014, con l'impresa individuale avente ditta, all'epoca, di «Casa dello Stoccafisso di ZI UG», un contratto di somministrazione di energia elettrica per uso non domestico presso il punto di prelievo o POD collegato all'esercizio commerciale del convenuto, con efficacia – così risulta dalla correzione a mano del modulo prestampato in atti (doc. 3 allegato alla citazione) – dal 1°/08/2015”;
o “...attraverso il POD lì ubicato era avvenuto un prelievo irregolare di energia elettrica dal 12/01/2015 e che, pertanto, era stata operata dalla stessa società di distribuzione una ricostruzione dei consumi per il periodo
1°/08/2015-14/12/2017”;
o “il contatore collegato al predetto POD era stato manomesso mediante collocazione, al suo interno, di un magnete capace di alterare la rilevazione dei consumi reali, riducendo il dato misurato rispetto a quello effettivo dell'88%; risulta inoltre che, in occasione dell'intervento degli addetti di presente sul posto, reso Controparte_4 CP_3 edotto dei risultati dell'accertamento eseguito, senza muovere contestazioni, si limitò a giustificare la manomissione del misuratore con
«esigenze economiche» (cfr. dichiarazione sottoscritta dal cliente)”;
− sussistevano quindi “...indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che fu proprio il titolare dell'impresa a manomettere il contatore per far apparire consumi CP_3
inferiori a quelli effettivi e poter così conseguire un risparmio di spesa in danno alle società di vendita, somministranti l'energia elettrica”;
− “L'attrice non ha però dimostrato se e in che quantità i prelievi irregolari abbiano Contr interessato anche la fornitura di a tal fine, non è sufficiente la produzione del contratto di fornitura recante una data di decorrenza degli effetti che coincide con l'inizio del periodo di ricostruzione dei consumi indicato da Controparte_4
perché non è noto se il rapporto negoziale con sia proseguito
[...] CP_3
per tutto il periodo a cui si riferisce la fattura n. 46666 del 15/01/2018, cioè fino a dicembre 2017 (doc. 7 e 8 ibidem). Al contrario, i documenti prodotti dall'attrice sembrano smentire quest'ultima circostanza: la comunicazione del distributore sopra menzionata è invero indirizzata solo a e a Controparte_5 [...]
» e, soprattutto, nella denuncia di notizia di reato ex art. 331 Controparte_6
c.p.p., trasmessa da ai Carabinieri di Castellammare di Controparte_4
Stabia, sono indicate come persone offese unicamente Controparte_7
ed alle quali soltanto, infatti, la lettera risulta
[...] Controparte_5
indirizzata per conoscenza, e sono quantificati consumi ricostruiti (ossia non
4 contabilizzati a causa della manomissione del misuratore) per complessivi
134.940 kWh, di cui 30.645 kWh imputati a e Controparte_7
104.295 kWh imputati a Nella missiva, proveniente dal Controparte_5
soggetto per legge deputato alla manutenzione e al controllo dei contatori, nonché Contr alla rilevazione dei consumi dei clienti finali, alcun riferimento si trova a né si fa riferimento a ulteriori quantitativi di energia irregolarmente prelevati in pregiudizio ad altri fornitori”;
− tale carenza probatoria non era altrimenti superabile, dal momento che parte attrice non aveva avanzato istanze istruttorie (e neppure chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.), né poteva essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, proprio in considerazione del fatto che non erano stati prodotti documenti comprovanti che l'alterazione nella misurazione dell'energia prelevata avesse riguardato anche la fornitura dell'attrice, né, infine, potevano trarsi argomenti di prova dalla mancata partecipazione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita, o dalla non contestazione della stessa convenuta, trattandosi di parte contumace.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “rigetta le domande proposte da nei confronti dell'impresa Controparte_1 individuale , in persona dell'omonimo titolare. Nulla sulle spese di lite”. CP_3
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello NWG.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Circa l'errata affermazione del Tribunale di Prato per cui non CP_1
avrebbe provato che il rapporto di fornitura con la sia Controparte_3
proseguito per tutto il periodo cui si riferisce la fattura n. 46666 del 15.1.2018 e che, in generale, essa non avrebbe assolto all'onere di dimostrare la ragione di credito fatta valere. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art.
2697 c.c., dell'art. 2709 c.c., dell'art. 2710 c.c., dell'art. 2043 c.c., dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 111, comma 6, Cost. Errata applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova;
errata valutazione degli elementi documentali prodotti;
mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini della soluzione della controversia;
violazione delle regole sul giusto processo e lesione del diritto di difesa”, rilevando come in prime cure fosse stata fornita piena prova della sussistenza del credito attoreo, non
Contro incombendo su la dimostrazione dell'inesistenza di elementi impeditivi del diritto stesso, come invece erroneamente valutato dal Tribunale laddove aveva ritenuto non dimostrato che il rapporto di fornitura di energia elettrica da parte di
5 Contro era perdurato per tutto l'arco temporale in cui era intercorsa l'alterazione del contatore;
2°. “Circa l'errata valutazione, da parte del Tribunale di Prato, degli elementi documentali prodotti nel giudizio di primo grado comprovanti il diritto di credito azionato da Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., CP_1 dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2709 c.c., dell'art. 2710 c.c., dell'art. 115, comma 1,
c.p.c., dell'art. 116 c.p.c.. Errata ripartizione dell'onere della prova;
errata valutazione degli elementi documentali prodotti;
mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini della soluzione della controversia”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure con riferimento al materiale documentale in atti che, lungi dal rappresentare un elemento ostativo
Contro all'accoglimento della domanda di (come erroneamente valutato dal
Tribunale di Prato), ne costituiva invece adeguato riscontro;
3°. “Circa l'errata affermazione, da parte del Tribunale di Prato, secondo la quale, nel caso di specie, la contumacia del convenuto costituirebbe condotta giuridicamente neutra. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115, comma 1, c.p.c., dell'art. 116 c.p.c.. Errata ripartizione dell'onere della prova;
errata valutazione degli elementi documentali prodotti;
mancata valutazione degli elementi decisivi ai fini della soluzione della controversia”, rilevando come la condotta di assoluta inerzia tenuta dal avrebbe dovuto CP_3
essere intesa, in correlazione con le risultanze documentali in atti, come argomento
Contro di prova a sostegno delle allegazioni e domande di come del resto ritenuto dall'ormai consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il sig. quale titolare dell'omonima impresa individuale, non si è CP_3
costituto (anche) nel presente grado di giudizio, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Il primo ed il secondo motivo di gravame devono essere trattati unitariamente, dal momento che nel contesto degli stessi risultano mosse censure complementari, nel loro contenuto, alla sentenza impugnata.
Con il primo motivo, infatti, è stata come detto censurata la sentenza in questione Contro laddove il Tribunale di Prato ha ritenuto che incombesse su fornire la dimostrazione di un elemento (la perdurante sussistenza del rapporto di somministrazione di energia
6 elettrica per tutto l'arco temporale in cui era intercorsa l'alterazione del contatore) che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione, in negativo, da parte della CP_3
Contro trattandosi della prova di un elemento impeditivo del diritto invocato da
[...]
Con il secondo motivo, per converso, è stata censura la sentenza stessa per non aver ritenuto che, comunque, la documentazione in atti era tale da consentire di ritenere dimostrato il diritto di credito allegato dall'attrice in prime cure.
3.1.1) Entrambi i motivi sono fondati.
A) La premessa giuridico-fattuale da cui muovere è quella per cui lo stesso
Tribunale di Prato ha ritenuto dimostrato che:
Contro
→ era intercorso un contratto di somministrazione di energia elettrica tra e, dapprima, l'impresa “Casa dello Stoccafisso di ZI UG” e, poi, con l'impresa individuale , a decorrere dal 2014; CP_3
→ era avvenuto un prelievo irregolare dell'energia elettrica così somministrata, dovuto alla manomissione del rilevatore dei consumi, con installazione di un magnete e riduzione del dato misurato in misura pari all'88%;
→ l'autore di tale manomissione doveva individuarsi nel sig. CP_3
Inoltre, nella sentenza impugnata, non risulta mosso alcun rilievo nei confronti del dato “ricostruito”, concernente la misura corretta del quantitativo di energia somministrato nell'arco di tempo considerato, sì che anche tale aspetto deve ritenersi ormai dimostrato.
B) È dunque con riferimento a tale contesto che deve valutarsi l'attitudine Contro dimostrativa della documentazione in atti, al fine di valutare se avesse (ed abbia) compiutamente adempiuto all'onere istruttorio sulla stessa gravante in riferimento alla domanda di condanna avanzata nei confronti dell'impresa CP_3
In quest'ottica va quindi rilevato come risultino – tra l'altro – in atti: Contro a) la fattura di n. 46666 del 15.1.2018; Contro b) l'estratto autenticato da Notaio del Registro IVA vendite di in cui risulta annotata la predetta fattura;
Contro c) il sollecito di pagamento effettuato da nei confronti dell'impresa in CP_3
data 15.3.2018.
In proposito si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di indicare che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (così Cass. n. 34831 del
7 29.12.2024, nel solco interpretativo già tracciato da Cass. 299 del 12.1.2016 e Cass. 15383 del 28.6.2010).
Nel caso di specie non risultano sollevate contestazioni nei confronti del rapporto di somministrazione in oggetto che, anzi, il giudice di prime cure ha espressamente ritenuto essere stato oggetto di dimostrazione (con valutazione ormai passata in giudicato).
Contro Il Tribunale di Prato, tuttavia, ha ritenuto che l'onere probatorio gravante su non si limitasse alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto, ma si estendesse alla prova che tale rapporto fosse perdurato sino al 14.12.2017 (quando la manomissione del contatore era stata eliminata).
In proposito deve rilevarsi come tale circostanza (che consiste nel non venir meno del rapporto) non rappresenta un elemento costitutivo del diritto quanto, piuttosto, un elemento impeditivo del diritto stesso: una volta dimostrata l'esistenza del rapporto, incombeva infatti sull'impresa allegare (prima) e dimostrare (poi) che il rapporto CP_3
era venuto meno e che, in sostanza, era venuta meno la titolarità attiva del rapporto in capo Contro a quantomeno per una parte dell'arco temporale considerato. Contro
Non incombeva invece su in assenza di contestazioni di sorta (neppure in risposta al sollecito del 15.3.2018) dimostrare che la titolarità attiva in questione era perdurata per l'intervallo di tempo in oggetto. Contro
In altri termini, incombeva su dimostrare solo gli elementi costitutivi del proprio diritto e non l'assenza di elementi impeditivi dello stesso.
C) Non appare poi condivisibile la lettura fornita dal giudice di prime cure in ordine al contenuto probatorio suscettibile di essere tratto dal fatto che:
→ la comunicazione di (concernente la manomissione in Controparte_4
questione) risultava indirizzata unicamente ad e a Controparte_5 [...]
”; Controparte_6
→ la denuncia di notizia di reato ex art. 331 c.p.p., trasmessa da Controparte_4
ai Carabinieri di Castellammare di Stabia, indicava come persone offese unicamente ed Controparte_7 Controparte_5
C1) In proposito, l'appellante ha evidenziato che:
a) che nella comunicazione in questione risulta espressamente indicato che “In conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura, provvederemo, altresì, a: • comunicare ai destinatari competenti i dati di misura rettificati relativi al vostro contratto di dispacciamento per il periodo di vostra competenza”, ciò che, da un lato,
8 determinava l'irrilevanza del fatto che nella comunicazione in questione non fosse
Contro
Contro indicata quale destinataria e, dall'altro, dava conto del motivo per cui era comunque venuta in possesso della comunicazione in questione e degli altri documenti correlati alla vicenda in esame (trattandosi altrimenti di circostanza inesplicabile);
b) inoltre “In linea generale, affinché possa efficacemente instaurarsi un rapporto di fornitura come quello in esame, oltre al contratto tra cliente finale e reseller
( , è imprescindibile anche la stipulazione: (i) del contratto per il CP_1
servizio di dispacciamento, concluso con NA Spa, vale a dire il soggetto deputato a garantire che l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete sia, istante per istante, corrispondente a quella richiesta dall'insieme dei consumatori
(poiché, infatti, l'energia non può essere immagazzinata, è indispensabile garantire l'equilibrio costante fra domanda e offerta); (ii) del contratto di distribuzione, concluso con il Distributore territorialmente competente, esercente, come detto, l'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure estrapolate dai contatori e successivamente poste alla base delle fatturazioni dei reseller elettrici. La conclusione di questi contratti è condizione indispensabile per ricevere la fornitura di energia elettrica, e può avvenire: (i) tramite
l'interposizione di un terzo, che può essere anche il reseller, (quindi
[...]
) investito di apposito mandato senza rappresentanza da parte del cliente CP_1 finale;
(ii) tramite la frapposizione di un ulteriore soggetto, denominato “utente del dispacciamento”, incaricato dal terzo.
6. L'art.
4.1 delle CGF (doc. 4) – accettate dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura (dunque integranti il contenuto dello stesso) –, prevede che: “Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, conferisce ad che Controparte_8 accetta, per l'intera durata del Contratto, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, affinché quest'ultima, dopo il perfezionamento del
Contratto, gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il Contratto di
Dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente NA
S.p.A., e il contratto di trasporto relativo al PdP [dizione italiana di “Punto di
Prelievo” equivalente alla versione inglese “Point of Delivery” – POD n.d.r.] e
PDR con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente […]. per l'espletamento delle Controparte_8
attività sopra indicate, potrà avvalersi di soggetti terzi nei rapporti con i gestori dei servizi di rete”. Quindi, una volta sottoscritto il contratto di fornitura, quanto ai contratti di distribuzione/dispacciamento essi possono essere stipulati tramite
9 l'intervento di (i) ovvero (ii) tramite quello di un ulteriore soggetto CP_1
– i.e. l'utente del dispacciamento –, incaricato dall'esponente. La frapposizione realizzata dall'utente del dispacciamento, rende il rapporto CP_1
Distributore non più diretto, ciò che determina che le comunicazioni del
Distributore saranno quindi indirizzate all'utente del dispacciamento e non più a
Non per questo – tuttavia – si potrà sostenere che l'esponente fosse CP_1
estranea alla fornitura per il periodo di prelievo indebito, altrimenti non sarebbe mai e poi mai venuta in possesso dei dati di consumo ricostruiti da , CP_4
cosa che invece è avvenuta, ad ulteriore riprova – e non ce n'è davvero bisogno – dell'erroneità delle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Prato”.
C2) I rilievi mossi dall'appellante appaiono condivisibili, in considerazione dell'inciso contenuto nella comunicazione di nella parte in cui è Controparte_4
effettuato il riferimento all'impegno a “comunicare ai destinatari competenti i dati di misura rettificati relativi al vostro contratto di dispacciamento per il periodo di vostra competenza”, con ciò evidenziando la sussistenza di altri destinatari oltre a quelli indicati, aventi interesse alla ricezione dei dati rettificati.
C3) Quanto alle ulteriori notazioni argomentative dell'appellante, esse
(astrattamente plausibili ma che difettano di specifico riscontro) rappresentano la plastica dimostrazione del fatto che la questione concernente la perdurante titolarità del rapporto in
Contro capo a sino al dicembre 2017 avrebbe dovuto rappresentare l'oggetto di specifica contestazione da parte dell'impresa onde consentire l'instaurazione del CP_3
contraddittorio anche in ordine agli aspetti in questione, di per sé non coessenziali alla
Contro dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto vantato dalla stessa
3.2) L'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame comporta l'assorbimento del terzo.
3.3) L'accoglimento del gravame comporta l'integrale riforma della sentenza Contro impugnata, con accoglimento della domanda avanzata da e condanna dell'impresa individuale l pagamento dell'importo di € 29.386,61 da maggiorare degli interessi CP_3
computati dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.200,01 ed €
10 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 683/2021 del Tribunale di Controparte_1
Prato, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di , titolare dell'omonima impresa individuale;
CP_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata ditta individuale
[...]
a versare a parte appellante l'importo di € CP_3 Controparte_1
29.386,61, da maggiorare degli interessi computati dalla scadenza della fattura n. 46666 del 15.1.2018 al saldo effettivo;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte Controparte_3
appellante le spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
11 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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